XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 883
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. In deroga agli articoli 718, 719, 720 e 722 del codice
penale, è autorizzata l'apertura di una casa da gioco nel
comune di San Pellegrino Terme.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa con
decreto del presidente della giunta della regione Lombardia su
richiesta del sindaco del comune di San Pellegrino Terme,
previa delibera del consiglio comunale. L'autorizzazione è
concessa per non più di venti anni ed è rinnovabile.
Art. 2.
1. Nella richiesta di cui al comma 2 dell'articolo 1 il
sindaco del comune di San Pellegrino Terme deve indicare quale
struttura debba essere adibita a casa da gioco.
Art. 3.
1. Il presidente della giunta della regione Lombardia,
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, previa deliberazione della giunta, emana il regolamento
per la disciplina e l'esercizio della casa da gioco.
2. Il regolamento di cui al comma 1 deve contenere:
a) le disposizioni intese a garantire la tutela
dell'ordine pubblico e della moralità pubblica, con
particolare riferimento alla disciplina dell'accesso alla casa
da gioco, prevedendo l'assoluto divieto di accesso per i
minori, nonché per gli impiegati dello Stato, della regione,
degli enti pubblici e per i militari che espletano la loro
attività di servizio nell'ambito della regione;
b) la specie ed i tipi di giochi che possono
essere autorizzati; nella casa da gioco è comunque ammesso il
gioco con le slot-machines;
c) i giorni in cui, per speciali ricorrenze o
festività, sia fatto divieto di esercitare il gioco;
d) le opportune cautele per assicurare la
correttezza della gestione amministrativa e il controllo delle
risultanze della gestione da parte degli organi competenti;
e) le modalità per la concessione a terzi della
gestione della casa da gioco; le garanzie per l'eventuale
appalto relativo e le debite cauzioni; le qualità morali e le
condizioni economiche che il concessionario ed il personale
addetto devono offrire; le disposizioni per il regolare
versamento delle quote di cui all'articolo 6, comma 1, degli
importi stabiliti per la concessione ed i relativi controlli;
la possibilità di revoca da parte dell'amministrazione
comunale della concessione, senza obbligo alcuno di
risarcimento dei danni o di indennizzo, quando risulti la
mancata ottemperanza da parte del concessionario alle
condizioni previste nella concessione;
f) tutte le altre prescrizioni e cautele idonee a
garantire la regolarità dell'esercizio della casa da gioco e
delle attività che vi si svolgono.
Art. 4.
1. Il gestore della casa da gioco ha diritto ad almeno il
50 per cento degli incassi lordi costituiti dalle differenze
attive fra le somme introitate per i giochi e quelle pagate ai
vincitori.
2. Il gestore deve provvedere a tutte le spese ed agli
oneri relativi alla gestione; deve osservare gli impegni
assunti con il concedente stabiliti nell'atto di concessione
nel relativo capitolato; provvede alla formazione
professionale degli impiegati tecnici di gioco e degli altri
lavoratori subordinati.
3. Il gestore è vincolato al segreto professionale,
esclusi i casi previsti dal codice di procedura penale.
4. Il gestore può svolgere operazioni di cambio di valuta
estera, di assegni e di altri titoli di credito nonché
effettuare anticipazioni a giocatori, previa loro
identificazione, in deroga alle leggi vigenti in materia. A
tali operazioni, che danno origine ad obbligazioni civili
perfette, non si applica l'articolo 1944, primo comma, del
codice civile.
5. Il gestore deve consentire i controlli effettuati
dall'apposito personale secondo i criteri stabiliti dalla
convenzione. I controllori non possono in alcun caso
interferire con scelte operative di natura strettamente
tecnica, ma limitarsi a fare rapporto ai propri superiori.
Art. 5.
1. Il gestore deve investire nell'ambito del territorio
comunale una quota degli incassi lordi percepiti ai sensi
dell'articolo 4, comma 1, destinandola ad iniziative idonee a
promuovere lo sviluppo turistico.
2. La quota di cui al comma 1 non può essere inferiore al
10 per cento degli incassi lordi percepiti dal gestore.
Art. 6.
1. Le quote degli incassi lordi, dedotta la percentuale di
cui all'articolo 4, comma 1, devono essere ripartite nel
seguente modo:
a) il 20 per cento al comune dove ha sede la casa
da gioco, con l'obbligo per l'amministrazione comunale di
destinarle ad attività promozionali e strutture di tipo
turistico altamente qualificate;
b) il 60 per cento alla provincia di Bergamo che
ne destina l'importo alla promozione turistica sul proprio
territorio;
c) il 20 per cento alla regione Lombardia, che ne
destina l'importo alla promozione turistica sul proprio
territorio.
2. Il versamento delle quote di cui alle lettere b)
e c) del comma 1 è effettuato dal comune di San
Pellegrino Terme ogni anno, entro venti giorni
dall'approvazione del bilancio da parte delle autorità di
controllo.
Art. 7.
1. Il presidente della giunta regionale della Lombardia,
in caso di violazione delle disposizioni della presente legge
o del regolamento di cui all'articolo 3, o di ritardo nel
versamento delle quote di cui all'articolo 6, nonché in caso
di turbativa dell'ordine pubblico o della morale, può disporre
la revoca dell'autorizzazione o l'immediata sospensione
dell'esercizio della casa da gioco.
2. Agli effetti della relativa vigilanza da parte degli
agenti o funzionari preposti, i locali della casa da gioco
sono considerati pubblici.
3. La frequenza della casa da gioco è interdetta ai
cittadini residenti nel comune di San Pellegrino Terme o in
comuni ubicati a meno di venti chilometri dallo stesso.
Art. 8.
1. Alla casa da gioco di cui all'articolo 1 si applica la
disposizione di cui all'articolo 6, numero 1, della tariffa
annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle
finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995.