XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 881




        Onorevoli Colleghi! - La direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici ha introdotto un regime generale di protezione di tutte le specie di uccelli viventi, naturalmente allo stato selvatico, nel territorio europeo, sancendo il divieto di uccisione o di cattura con qualsiasi metodo, eccezione fatta per le specie cacciabili elencate negli allegati II/1 e II/2 annessi alla citata direttiva e fatte salve ancora le deroghe tassativamente elencate all'articolo 9.
        Tale quadro normativo comunitario ha ricevuto attuazione nell'ordinamento giuridico nazionale attraverso la legge 11 febbraio 1992, n. 157, il cui articolo 1, comma 4, attesta espressamente che: "le direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991, con i relativi allegati, concernenti la conservazione degli uccelli selvatici, sono integralmente recepite e attuate nei modi e nei termini previsti dalla legge".
        All'articolo 18 della citata legge n. 157 del 1992, e successive modificazioni, sono elencate le specie cacciabili ed è previsto un procedimento per la variazione di tale elenco, in conformità alle normative comunitarie, mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.
        La citata legge n. 157 del 1992 dispone, tuttavia, una attuazione solo parziale della direttiva 79/409/CEE, non prevedendo, in particolare, le possibilità di deroga contemplate dall'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della stessa direttiva comunitaria.
        Ciò ha comportato che le possibilità di ricorso alla deroga e l'ammissibilità delle deroghe stesse rimanessero competenza dello Stato, impedendo, di fatto, alle regioni di esercitare una competenza che, stando all'attuale quadro istituzionale, dovrebbe essere di loro esclusiva competenza.
        La presente proposta di legge si pone l'obiettivo di superare l'attuale situazione di parziale adempimento della normativa comunitaria, prevedendo la possibilità, da parte delle regioni, di esercitare le deroghe di cui alla citata direttiva 79/409/CEE. In considerazione dell'imminente avvio della stagione venatoria, si auspica la tempestiva approvazione della presente proposta di legge.




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