XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 881
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 18, comma 2, della legge 11 febbraio 1992,
n. 157, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le regioni
possono adottare altresì le deroghe di cui all'articolo 9
della direttiva 79/409/CEE".