XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 881




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. All'articolo 18, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le regioni possono adottare altresì le deroghe di cui all'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE".



Frontespizio Relazione