XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 879




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge introduce una nuova disciplina in materia di servizi pubblici locali, attraverso la modifica del titolo V della parte I del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
        Essa costituisce un tassello necessario al completamento del disegno di riforma avviato nel corso della passata legislatura da provvedimenti settoriali nel trasporto pubblico locale, nell'energia elettrica e nel gas, in attuazione di specifiche normative comunitarie. In questi settori, in coerenza con le direttive CE, si è avuto l'ingresso nel regime di libero mercato e si è avviato un processo di privatizzazione degli strumenti di gestione dei servizi.
        La proposta di legge incide, modificandole, sulle disposizioni del titolo V, della parte I del citato testo unico che ha recepito le norme della legge n. 142 del 1990 e le altre disposizioni di legge sopravvenute.
        E' noto, al riguardo, che secondo la normativa previgente alla legge n. 142 del 1990, le forme di gestione dei servizi pubblici locali erano riconducibili a tre distinte tipologie: affidamento in concessione a terzi, gestione in economia (cioè con mezzi e personale propri dell'ente), ovvero mediante aziende "municipalizzate". In particolare, queste ultime erano assai diffuse nella forma delle aziende speciali (articoli 113 e seguenti del citato testo unico e regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902), organismi dotati di propria autonomia amministrativa e contabile, ma non di propria personalità giuridica; la loro conseguente dipendenza dall'ente é stata spesso causa di scarsa elasticità e di insufficiente dinamismo, con riflessi negativi sul funzionamento del servizio.
        La legge n. 142 del 1990 ha introdotto alcune innovazioni in materia, sia per quanto riguarda la nozione di "servizio pubblico", sia per quanto riguarda le forme di gestione.
        Dal primo punto di vista, il legislatore ha esteso l'ambito oggettivo della qualificazione del servizio a qualsiasi attività che, a giudizio dell'ente, rivesta carattere di utilità sociale, configurando, in tale modo, l'ente locale come ente di governo della comunità di base a fini generali, secondo i princìpi di cui agli articoli 5 e 128 della Costituzione.
        In secondo luogo, la legge n. 142 del 1990 ha rinnovato l'assetto delle altre forme di gestione del servizio, prevedendo, accanto alla concessione a terzi e alla gestione in economia, i seguenti strumenti: le aziende speciali, nate dalla trasformazione delle vecchie aziende municipalizzate, per i servizi aventi rilevanza economica ed imprenditoriale, le quali hanno personalità giuridica ed autonomia imprenditoriale; le istituzioni, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, che sono organismi strumentali dell'ente locale, privi di personalità giuridica, ma dotati di autonomia gestionale (assimilabili alle aziende del regime previgente alla legge n. 142 del 1990) e, infine, le società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente partecipazione pubblica locale, nel caso in cui si renda opportuna - per migliorare l'efficienza e l'economicità dei servizi - la partecipazione di altri soggetti, pubblici o privati, facendo così ricorso ad una formula organizzatoria regolata in prevalenza da norme civilistiche.
        Successivamente si è aggiunta un'ulteriore forma di gestione, introdotta dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498 - e confermata dall'articolo 4 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95 -, che ha attribuito agli enti locali la facoltà di costituire, per la gestione dei servizi pubblici locali, società per azioni senza il vincolo della partecipazione maggioritaria al capitale sociale: anche questo tipo di società si configura in termini di strumentalità rispetto al servizio pubblico, ma non è più subordinata ad un ente locale che debba controllare la maggioranza del pacchetto azionario.
        Il breve excursus sulla normativa vigente induce ad un'ulteriore riflessione. Sino alle riforme degli anni novanta si sono sempre sottovalutati l'impatto economico e la valenza imprenditoriale che il settore dei servizi pubblici locali poteva assumere e svolgere nel quadro del sistema industriale del Paese. Il risultato della discrepanza, tra valutazione economico-industriale e prevalenza del profilo sociale, è stato che il settore dei servizi pubblici locali si è sviluppato nel Paese in maniera estremamente differenziata, per cui accanto a situazioni di assoluta eccellenza si riscontrano situazioni di minore efficienza. Tuttavia, sarebbe errato attribuire alla sola sottovalutazione normativa degli aspetti macroeconomici il non del tutto soddisfacente panorama italiano dei servizi pubblici locali, in quanto al mancato sviluppo del settore hanno concorso diversi fattori, tra i quali spicca la mancanza di una adeguata politica industriale.
        Ciò ha spesso prodotto - unitamente alla condizione di monopolio della gestione dei servizi sia in mano pubblica che privata, che ha causato effetti negativi sulla qualità dei servizi erogati ai cittadini e sugli stessi costi - un forte deficit dello sviluppo economico e sociale delle comunità locali e la mancata formazione di una vera e propria industria dei servizi. Il comparto delle imprese che operano in questo segmento di mercato è infatti caratterizzato generalmente da uno strutturale sottodimensionamento e dalla ridondanza sotto il profilo numerico.
        E', pertanto, compito precipuo della presente proposta di legge favorire, oltre a come accennato, la piena diffusione della concorrenza nel mercato dei servizi pubblici locali, la formazione di un tessuto di imprese industriali capaci di sostenere in modo adeguato la concorrenza con le altre imprese estere.
        Nella passata legislatura la Camera dei deputati non è riuscita a concludere l'esame del disegno governativo di riforma, peraltro approvato dal Senato della Repubblica (atto Senato n. 4014), il quale aveva delineato il passaggio a meccanismi istituzionali di funzionamento tipici del mercato.
        Ancora oggi, anche a fronte di un rapido ed assai diffuso processo di trasformazione in società di capitali delle aziende speciali e dei consorzi, l'intento della riforma deve rimanere quello di coniugare liberalizzazione, regolamentazione e industrializzazione dei servizi pubblici locali, intesi come aree fondamentali per assicurare lo sviluppo economico delle comunità di base.
        Le principali finalità della presente proposta di legge, peraltro coerenti con la recente comunicazione della Commissione delle comunità europee sui servizi di interesse generale (2001/C 17/04), possono essere così sintetizzate:

                a) miglioramento delle condizioni di offerta dei servizi pubblici locali, al fine di assicurare regolarità, continuità, accessibilità, economicità e qualità dell'erogazione in condizioni di eguaglianza;

                b) valorizzazione delle funzioni di indirizzo, di programmazione, di vigilanza e di controllo degli enti locali mediante la separazione dalle funzioni di gestione attribuite alle logiche del mercato;

                c) creazione di un mercato aperto alla concorrenza, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, economicità e parità tra soggetti pubblici e privati, al fine di favorire la creazione di un contesto atto a garantire un pieno sviluppo delle capacità imprenditoriali;

                d) rafforzamento strutturale del sistema dei servizi pubblici locali nel quadro complessivo del sistema industriale del Paese, attraverso il raggiungimento di dimensioni ottimali di impresa e il coinvolgimento di capitali privati per la realizzazione degli investimenti infrastrutturali di cui il settore ha particolare necessità.
        La presente proposta di legge adotta anzitutto un'ampia definizione di servizio pubblico locale al fine di garantire agli enti locali la necessaria discrezionalità nell'interpretazione dei bisogni delle relative comunità. In tale senso, si realizza il definitivo superamento - già avviato dalla citata legge n. 142 del 1990, anche sotto la spinta della normativa comunitaria - dell'obsoleta nozione soggettiva di servizio pubblico grazie all'eliminazione di ogni residuo legame con l'imputazione soggettiva del servizio ad enti od organizzazioni pubblici. L'individuazione del servizio pubblico locale viene attribuita all'ente con il limite oggettivo dei "fini sociali" e della "promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità locali".
        Vengono introdotti meccanismi di "concorrenza nel mercato" e di "concorrenza per il mercato": si privilegia infatti l'applicazione dei normali princìpi sulla concorrenza; laddove ciò non è possibile a causa della struttura dei mercati (regime di monopolio naturale, impossibilità di costruire più reti di distribuzione) che non consente la concorrenza tra più operatori, si introducono comunque meccanismi di competizione per la gestione di un unico servizio.
        Si prevede la distinzione tra i servizi a rilevanza industriale (erogazione di energia, con esclusione di quella elettrica, erogazione del gas, gestione del ciclo dell'acqua, gestione dei rifiuti solidi urbani e trasporto collettivo) e altri servizi non aventi tale rilevanza. Per i primi, la proposta di legge prevede l'adozione di meccanismi non derogabili di "concorrenza per il mercato", ampliando il novero dei soggetti competitori e spostando l'area della competizione alla fase precedente all'affidamento della gestione del servizio in rete. L'affidamento, soggetto a limiti predefiniti di durata massima, avviene esclusivamente attraverso una gara, cui possono partecipare solo società di capitali, senza vincoli territoriali.
        Per i servizi pubblici locali a rilevanza industriale (con esclusione di quelli di erogazione di energia elettrica e gas), la durata massima dell'affidamento è fissata fino a nove anni per il trasporto collettivo di linea e per la gestione dei rifiuti escluso lo smaltimento; fino a dodici anni per la distribuzione del gas, fino a quindici anni per la gestione dei rifiuti compreso lo smaltimento e per l'erogazione di energia diversa da quella elettrica; fino a venti anni per la gestione del ciclo dell'acqua. Per gli altri servizi pubblici locali la durata dell'affidamento non può essere superiore ai dieci anni.
        Per i servizi a contenuto non industriale viene lasciata all'ente locale la scelta tra l'affidamento attraverso una procedura ad evidenza pubblica e l'affidamento attraverso società controllate. Viene inoltre consentita la gestione a mezzo di istituzione per i servizi a contenuto culturale e sociale, nonché, eccezionalmente, la gestione in economia.
        Successivi regolamenti dovranno disciplinare i requisiti soggettivi di partecipazione alla gara e le modalità di valutazione delle offerte.
        La presente proposta di legge concepisce la gara come elemento di apertura del mercato, come criterio di trasparenza per l'affidamento da parte degli enti locali dei servizi ad aziende pubbliche o private, privilegiando l'aspetto qualitativo dell'offerta su quello meramente economico, che comunque viene tenuto nella dovuta considerazione. Il provvedimento fornisce anche gli strumenti normativi adatti ad una eventuale futura privatizzazione sostanziale.
        Entrando nel merito delle questioni più rilevanti del provvedimento, va evidenziato come in esso vengano definiti e precisati nelle loro finalità i servizi pubblici locali, per lo svolgimento dei quali è stato stabilito quale criterio fondamentale il regime di concorrenza, per assicurarne la regolarità, l'accessibilità, l'economicità e le modalità dell'erogazione.
        L'istituzione è destinata ai soli servizi pubblici locali a carattere sociale e culturale senza rilevanza imprenditoriale e la gestione in economia costituisce una forma residuale di gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale.
        Viene sancito che la proprietà delle reti e degli impianti spetta all'ente locale, che la può conferire, salvo il caso dei servizi idrici integrati, ad una società di capitali controllata dallo stesso o dagli enti titolari del servizio in forma associata; a tale società possono partecipare sempre in parte minoritaria soci privati. Questa società amministra i beni destinati al pubblico servizio e può bandire le gare per la gestione del servizio all'utenza. La separazione societaria tra proprietà delle reti e gestione del servizio è un fattore determinante per favorire la concorrenza e il libero mercato in quanto si mettono tutti i competitori sullo stesso piano, senza che alcuno possa godere del privilegio di avere nel proprio portafoglio la proprietà delle reti.
        Per quanto attiene alle modalità di affidamento a mezzo di gara è prevista la possibilità delle gare contestuali per una pluralità di servizi.
        Al fine di consentire un passaggio graduale dalla situazione attuale a quella di libero mercato e per favorire il processo di industrializzazione ed aggregazione delle imprese del settore è previsto un periodo transitorio che varia a seconda della tipologia del servizio.
        Si stabilisce che la privatizzazione delle società pubbliche operanti nel settore dei servizi pubblici locali non produce per le stesse società la perdita degli affidamenti: si intende così favorire, là dove gli enti locali lo ritengano opportuno, la fuoriuscita dell'intervento pubblico a favore dell'ingresso di soci privati.
        Contemporaneamente, però, si ritiene necessario attribuire una specificità ai piccoli comuni con popolazione inferiore a 5 mila abitanti, che possono associarsi tra loro ed affidare a loro società di capitali i servizi anche industriali per tutto il periodo transitorio. Quest'ultimo è stato modificato in tre anni per il trasporto collettivo e la raccolta di rifiuti escluso lo smaltimento, in cinque anni per gas, energia, ciclo completo dei rifiuti. Tali periodi possono essere prolungati fino al massimo di due anni nel caso vi sia un incremento considerevole delle utenze - questo per favorire il raggiungimento di dimensioni ottimali delle imprese - oppure che le società si quotino in borsa.
        Naturalmente, relativamente alle concessioni, qualora gli affidamenti in corso siano avvenuti mediante gare, questi proseguono fino alla scadenza purché il termine non sia superiore a quello previsto a regime. In questo senso si intendono favorire e riconoscere gli sforzi già compiuti da alcuni enti locali nel senso della liberalizzazione del mercato.


Analisi dell'articolato.

        L'articolo 1 della presente proposta di legge modifica il titolo V della parte I del testo unico.
        Con il comma 1 del nuovo articolo 112 (Servizi pubblici locali) vengono definiti i servizi pubblici locali la cui individuazione spetta agli enti locali (comuni, province, città metropolitane, unioni di comuni e comunità montane e consorzi dei comuni) nell'ambito delle rispettive competenze.
        Con il comma 2 vengono puntualizzate le finalità di regolarità, continuità, accessibilità, economicità e qualità dell'erogazione in condizioni di eguaglianza e di equità che presiedono alle modalità di organizzazione del servizio. Si afferma inoltre il principio di non discriminazione nella gestione di un servizio pubblico locale.
        Il nuovo articolo 113 introduce una distinzione tra servizi pubblici locali a rilevanza industriale ed altri servizi: per i servizi di erogazione di energia (con esclusione di quella elettrica), di erogazione del gas, di gestione del ciclo dell'acqua, di gestione dei rifiuti e di trasporto collettivo di linea (esclusi quelli a fune operanti in montagna) si prevede come unica modalità di esercizio l'affidamento della gestione attraverso gara pubblica e si stabilisce il divieto di rinnovo senza procedura concorsuale.
        Relativamente alle modalità di esercizio dei servizi pubblici locali privi di connotazioni industriali, è consentito all'ente locale di scegliere tra più alternative: affidamento attraverso una procedura ad evidenza pubblica, affidamento diretto a società controllate, gestione attraverso le istituzioni ed eccezionalmente la gestione in economia.
        Il comma 4 introduce l'obbligo della certificazione di bilancio per i servizi a contenuto industriale nonché della separazione contabile in caso di gestione di più servizi da parte di un unico soggetto o di uno stesso servizio in più ambiti territoriali.
        L'articolo 113-bis stabilisce l'importante principio in base al quale gli enti locali svolgono, anche in forma associata, attività di indirizzo, di vigilanza, di programmazione, di controllo e di regolazione, facendo comunque salve le competenze delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità stabilite dalla legge.
        Con il comma 2 si prevede che tutti i rapporti tra enti locali e gestori del servizio debbano essere regolati da contratti di servizio e si puntualizza il contenuto tipico del contratto.
        I commi 3 e 4 introducono il divieto per gli amministratori e i dirigenti dell'ente locale di entrare a fare parte degli organi di gestione dei servizi pubblici locali che lo stesso ente abbia affidato nonché quello di discriminazione dei gestori di pubblici servizi con riguardo al trattamento tributario ed alla concessione di contribuzioni o agevolazioni.
        L'articolo 113-ter disciplina i soli servizi pubblici locali a rilevanza industriale, consentendo, sempre attraverso gara pubblica, di procedere all'affidamento delle attività di gestione e di sviluppo delle reti e degli impianti separatamente dall'affidamento del servizio all'utenza. E' anche previsto che la proprietà delle reti e degli impianti possa essere conferita, anche in deroga alle disposizioni del codice civile relative al regime dei beni degli enti pubblici territoriali, ad una società di capitali controllata dall'ente o dagli enti titolari del servizio in forma associata; tale società amministra i beni destinati al pubblico servizio e può essere delegataria - nel caso in cui sia proprietaria di reti ed impianti di più enti locali - del compito di scegliere, mediante gara, il gestore.
        Il comma 2 disciplina gli effetti della decorrenza del periodo di affidamento sul regime proprietario dei beni, distinguendo tra le reti e gli impianti di proprietà dell'ente locale o della società controllata, che rientrano nelle loro disponibilità, e le reti, gli impianti e le altre dotazioni dichiarate reversibili, realizzati durante il periodo di affidamento e che sono trasferiti all'ente locale o alla società.
        L'articolo 113-quater fissa, con riguardo ai singoli servizi a rilevanza industriale, la durata massima degli affidamenti. In riferimento agli altri servizi, invece, si prevede che la durata non possa comunque eccedere i dieci anni.
        L'articolo 114 precisa il significato di "società controllata", ovvero quella dove uno o più enti associati (cosiddetto "controllo congiunto") devono disporre della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della società. Si puntualizza inoltre che il venire meno del controllo determina la cessazione dell'affidamento e che la scelta dei soci privati può avvenire soltanto attraverso una gara pubblica. Viene altresì posta una limitazione di ordine territoriale per i gestori che non siano stati scelti mediante gara pubblica: le società controllate affidatarie dirette e le istituzioni non possono infatti gestire servizi pubblici fuori dall'ambito territoriale affidato o da quello dell'associazione di enti locali a cui facciano capo.
        I commi 3 e 4 definiscono le caratteristiche dell'istituzione, ente strumentale dell'ente locale, limitandone l'utilizzo ai servizi pubblici locali a contenuto sociale e culturale.
        L'articolo 114-bis definisce i ristretti limiti entro cui i servizi pubblici locali possono essere esercitati in economia.
        L'articolo 114-ter (Modalità dell'affidamento a mezzo gara) detta disposizioni che si applicano in tutti i casi di affidamento del servizio pubblico locale mediante gara pubblica, indipendentemente dalla rilevanza economica oggetto del servizio.
        Il comma 1 stabilisce che a queste gare possono partecipare, senza alcun limite territoriale, società di capitali, anche a partecipazione pubblica, e società cooperative a responsabilità limitata (sempre che non gestiscano servizi pubblici locali in virtù di affidamenti diretti), i consorzi di cui all'articolo 2615-ter del codice civile, cui sono ammesse solo società per azioni ed a responsabilità limitata, nonché i gruppi europei di interesse economico. Lo stesso comma puntualizza che nel caso di servizi pubblici locali diversi da quelli a rilevanza industriale possono partecipare alle gare anche società di persone.
        Il comma 4 indica i criteri sulla base dei quali la gara per l'affidamento del servizi deve essere aggiudicata.
        Con il comma 5 si prevede che, per evitare soluzioni di continuità nella gestione del servizio, la procedura di gara venga avviata non oltre un anno prima della scadenza dell'affidamento.
        I commi 6 e 7 disciplinano le modalità di subentro del nuovo gestore nelle obbligazioni assunte dal gestore uscente nel finanziamento degli investimenti e nel completamento degli ammortamenti.
        Il comma 8 puntualizza che le norme sulle modalità di espletamento delle gare si applicano anche in caso di affidamento separato della gestione delle reti e degli impianti rispetto alla gestione del servizio all'utenza.
        Il comma 9 consente l'affidamento di più servizi pubblici locali con un'unica gara soltanto nel caso in cui la gara abbia ad oggetto esclusivo i servizi pubblici locali a rilevanza industriale diversi dai servizi di trasporto collettivo.
        Il comma 10 prevede che gli appalti di lavori indetti da società che gestiscono servizi pubblici locali non possono essere affidati ad imprese dalla stessa società controllate.
        I commi 11 e 12 stabiliscono i profili che saranno disciplinati con regolamenti governativi e degli enti locali. In particolare, la disciplina regolamentare deve disciplinare: i requisiti di partecipazione alla gara; gli elementi di valutazione delle offerte; le modalità di valutazione del piano di riutilizzo del personale dipendente del gestore uscente; gli elementi atti alla dimostrazione delle capacità economico-finanziarie, tecniche e organizzative delle imprese concorrenti; i casi in cui è consentito che il gestore pubblico locale provveda allo svolgimento dello stesso anche mediante società controllate; le modalità di applicazione delle norme sulla società di progetto di cui alla cosiddetta "legge Merloni" (legge n. 109 del 1994) i contenuti essenziali dei contratti di servizio.
        All'articolo 115 vengono introdotti i commi dal 7-bis al 7-quater che disciplinano la trasformazione in forma semplificata dei consorzi in società per azioni o a responsabilità limitata, nonché il comma 7-quinquies che conferisce la facoltà agli enti locali con popolazione inferiore a 5 mila abitanti di associarsi fra di loro per affidare la gestione di uno o più servizi ad una società di capitali.
        L'articolo 118-bis contiene le norme di attuazione. Si stabiliscono, in particolare, i termini entro i quali vanno adottate le deliberazioni necessarie ai fini dell'adeguamento alle disposizioni introdotte con la riforma, prevedendo - in caso di mancato adeguamento - i necessari meccanismi sostitutivi.
        Viene, infine, introdotto l'articolo 118-ter, che detta la disciplina del periodo di proroga consentita per le concessioni e gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore della riforma, puntualizzando, per ogni servizio, la durata massima della proroga e le condizioni che ne consentono ulteriori incrementi.
        L'articolo 2 della proposta di legge introduce forme di incentivazione a favore di quegli enti locali che, al fine di abbattere i costi derivanti dalla frammentazione gestionale e dall'inadeguatezza dimensionale delle imprese (pubbliche, private e miste) dei servizi pubblici locali e di perseguire il raggiungimento di dimensioni ottimali di tali servizi, danno vita a significative forme di fusione tra le imprese stesse. Gli incentivi previsti, per un periodo di tempo limitato ed a condizione che si produca un incremento dell'utenza servita non inferiore al 30 per cento di quella originaria, sono di natura fiscale: è, infatti, previsto che venga costituito un fondo nel quale va a confluire un ammontare pari al 50 per cento dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) pagata da quelle società nate dalla fusione fra loro di una pluralità di imprese (pubbliche, private o miste) con la corresponsione agli enti locali azionisti o quotisti di una percentuale della somma iscritta nel fondo attribuibile alla società cui partecipano corrispondente alle azioni o alle quote possedute. Analoghe misure sono stabilite per le trasformazioni in società delle istituzioni e delle gestioni in economia alle quali è anche accordato un periodo di tre anni di esenzione dall'IRPEG.
        L'articolo 3 persegue la finalità di introdurre risorse atte a favorire l'innovazione ed il progresso industriale nel settore dei servizi pubblici locali, favorendo la progettualità sia dei soggetti istituzionali preposti al governo locale sia delle imprese che già gestiscono servizi di questa natura con le tecnologie più avanzate.
        L'articolo 4 contiene alcune ulteriori modifiche al testo unico, le quali si rendono necessarie a seguito delle modifiche recate dal provvedimento agli articoli 112 e seguenti del medesimo testo unico.
        Allo stesso modo, l'articolo 5 contiene una delega al Governo per le altre modifiche strettamente necessarie all'adeguamento rispetto alle norme contenute nella presente proposta di legge.
        L'articolo 6 persegue lo scopo di affermare, anche sotto il profilo dei controlli, l'assoluta normalità delle società nelle quali il potere pubblico abbia partecipazioni, evitando commistioni e sovrapposizioni con quelli ordinari di natura civilistica.
        L'articolo 7 abroga l'articolo 10-bis del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440. Tale articolo, infatti, stabilisce per le imprese degli enti locali il divieto di contrarre mutui qualora dal conto consuntivo del penultimo esercizio e dal bilancio preventivo dell'esercizio in cui è deliberata l'assunzione del mutuo risulti un disavanzo di gestione. Facendo evidente riferimento ai bilanci finanziari, non può più essere adattato alle aziende che da tempo applicano una contabilità di tipo economico-patrimoniale. In un contesto non discriminatorio, quale quello prospettato dalla presente proposta di legge, non ha senso frapporre vincoli stabiliti per legge alla contrazione dei mutui. Si sopprime, così, anche il limite di indebitamento stabilito dal comma 2 dell'articolo 10-bis, secondo il quale la somma degli interessi passivi non deve superare il 25 per cento delle entrate effettive accertate in base all'ultimo consuntivo.
        L'articolo 8, infine, contiene alcune modifiche al decreto legislativo n. 164 del 2000 volte a rendere omogenea la disciplina degli affidamenti del servizio di distribuzione del gas metano con quella generale contenuta nella presente proposta di legge.




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