XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 879
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge
introduce una nuova disciplina in materia di servizi pubblici
locali, attraverso la modifica del titolo V della parte I del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Essa costituisce un tassello necessario al completamento
del disegno di riforma avviato nel corso della passata
legislatura da provvedimenti settoriali nel trasporto pubblico
locale, nell'energia elettrica e nel gas, in attuazione di
specifiche normative comunitarie. In questi settori, in
coerenza con le direttive CE, si è avuto l'ingresso nel regime
di libero mercato e si è avviato un processo di
privatizzazione degli strumenti di gestione dei servizi.
La proposta di legge incide, modificandole, sulle
disposizioni del titolo V, della parte I del citato testo
unico che ha recepito le norme della legge n. 142 del 1990 e
le altre disposizioni di legge sopravvenute.
E' noto, al riguardo, che secondo la normativa previgente
alla legge n. 142 del 1990, le forme di gestione dei servizi
pubblici locali erano riconducibili a tre distinte tipologie:
affidamento in concessione a terzi, gestione in economia (cioè
con mezzi e personale propri dell'ente), ovvero mediante
aziende "municipalizzate". In particolare, queste ultime erano
assai diffuse nella forma delle aziende speciali (articoli 113
e seguenti del citato testo unico e regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n.
902), organismi dotati di propria autonomia amministrativa e
contabile, ma non di propria personalità giuridica; la loro
conseguente dipendenza dall'ente é stata spesso causa di
scarsa elasticità e di insufficiente dinamismo, con riflessi
negativi sul funzionamento del servizio.
La legge n. 142 del 1990 ha introdotto alcune innovazioni
in materia, sia per quanto riguarda la nozione di "servizio
pubblico", sia per quanto riguarda le forme di gestione.
Dal primo punto di vista, il legislatore ha esteso
l'ambito oggettivo della qualificazione del servizio a
qualsiasi attività che, a giudizio dell'ente, rivesta
carattere di utilità sociale, configurando, in tale modo,
l'ente locale come ente di governo della comunità di base a
fini generali, secondo i princìpi di cui agli articoli 5 e 128
della Costituzione.
In secondo luogo, la legge n. 142 del 1990 ha rinnovato
l'assetto delle altre forme di gestione del servizio,
prevedendo, accanto alla concessione a terzi e alla gestione
in economia, i seguenti strumenti: le aziende speciali, nate
dalla trasformazione delle vecchie aziende municipalizzate,
per i servizi aventi rilevanza economica ed imprenditoriale,
le quali hanno personalità giuridica ed autonomia
imprenditoriale; le istituzioni, per l'esercizio di servizi
sociali senza rilevanza imprenditoriale, che sono organismi
strumentali dell'ente locale, privi di personalità giuridica,
ma dotati di autonomia gestionale (assimilabili alle aziende
del regime previgente alla legge n. 142 del 1990) e, infine,
le società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente
partecipazione pubblica locale, nel caso in cui si renda
opportuna - per migliorare l'efficienza e l'economicità dei
servizi - la partecipazione di altri soggetti, pubblici o
privati, facendo così ricorso ad una formula organizzatoria
regolata in prevalenza da norme civilistiche.
Successivamente si è aggiunta un'ulteriore forma di
gestione, introdotta dall'articolo 12 della legge 23 dicembre
1992, n. 498 - e confermata dall'articolo 4 del decreto-legge
31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 marzo 1995, n. 95 -, che ha attribuito agli enti
locali la facoltà di costituire, per la gestione dei servizi
pubblici locali, società per azioni senza il vincolo della
partecipazione maggioritaria al capitale sociale: anche questo
tipo di società si configura in termini di strumentalità
rispetto al servizio pubblico, ma non è più subordinata ad un
ente locale che debba controllare la maggioranza del pacchetto
azionario.
Il breve excursus sulla normativa vigente induce ad
un'ulteriore riflessione. Sino alle riforme degli anni novanta
si sono sempre sottovalutati l'impatto economico e la valenza
imprenditoriale che il settore dei servizi pubblici locali
poteva assumere e svolgere nel quadro del sistema industriale
del Paese. Il risultato della discrepanza, tra valutazione
economico-industriale e prevalenza del profilo sociale, è
stato che il settore dei servizi pubblici locali si è
sviluppato nel Paese in maniera estremamente differenziata,
per cui accanto a situazioni di assoluta eccellenza si
riscontrano situazioni di minore efficienza. Tuttavia, sarebbe
errato attribuire alla sola sottovalutazione normativa degli
aspetti macroeconomici il non del tutto soddisfacente panorama
italiano dei servizi pubblici locali, in quanto al mancato
sviluppo del settore hanno concorso diversi fattori, tra i
quali spicca la mancanza di una adeguata politica
industriale.
Ciò ha spesso prodotto - unitamente alla condizione di
monopolio della gestione dei servizi sia in mano pubblica che
privata, che ha causato effetti negativi sulla qualità dei
servizi erogati ai cittadini e sugli stessi costi - un forte
deficit dello sviluppo economico e sociale delle
comunità locali e la mancata formazione di una vera e propria
industria dei servizi. Il comparto delle imprese che operano
in questo segmento di mercato è infatti caratterizzato
generalmente da uno strutturale sottodimensionamento e dalla
ridondanza sotto il profilo numerico.
E', pertanto, compito precipuo della presente proposta di
legge favorire, oltre a come accennato, la piena diffusione
della concorrenza nel mercato dei servizi pubblici locali, la
formazione di un tessuto di imprese industriali capaci di
sostenere in modo adeguato la concorrenza con le altre imprese
estere.
Nella passata legislatura la Camera dei deputati non è
riuscita a concludere l'esame del disegno governativo di
riforma, peraltro approvato dal Senato della Repubblica (atto
Senato n. 4014), il quale aveva delineato il passaggio a
meccanismi istituzionali di funzionamento tipici del
mercato.
Ancora oggi, anche a fronte di un rapido ed assai diffuso
processo di trasformazione in società di capitali delle
aziende speciali e dei consorzi, l'intento della riforma deve
rimanere quello di coniugare liberalizzazione,
regolamentazione e industrializzazione dei servizi pubblici
locali, intesi come aree fondamentali per assicurare lo
sviluppo economico delle comunità di base.
Le principali finalità della presente proposta di legge,
peraltro coerenti con la recente comunicazione della
Commissione delle comunità europee sui servizi di interesse
generale (2001/C 17/04), possono essere così sintetizzate:
a) miglioramento delle condizioni di offerta dei
servizi pubblici locali, al fine di assicurare regolarità,
continuità, accessibilità, economicità e qualità
dell'erogazione in condizioni di eguaglianza;
b) valorizzazione delle funzioni di indirizzo, di
programmazione, di vigilanza e di controllo degli enti locali
mediante la separazione dalle funzioni di gestione attribuite
alle logiche del mercato;
c) creazione di un mercato aperto alla
concorrenza, nel rispetto dei princìpi di trasparenza,
economicità e parità tra soggetti pubblici e privati, al fine
di favorire la creazione di un contesto atto a garantire un
pieno sviluppo delle capacità imprenditoriali;
d) rafforzamento strutturale del sistema dei
servizi pubblici locali nel quadro complessivo del sistema
industriale del Paese, attraverso il raggiungimento di
dimensioni ottimali di impresa e il coinvolgimento di capitali
privati per la realizzazione degli investimenti
infrastrutturali di cui il settore ha particolare
necessità.
La presente proposta di legge adotta anzitutto un'ampia
definizione di servizio pubblico locale al fine di garantire
agli enti locali la necessaria discrezionalità
nell'interpretazione dei bisogni delle relative comunità. In
tale senso, si realizza il definitivo superamento - già
avviato dalla citata legge n. 142 del 1990, anche sotto la
spinta della normativa comunitaria - dell'obsoleta nozione
soggettiva di servizio pubblico grazie all'eliminazione di
ogni residuo legame con l'imputazione soggettiva del servizio
ad enti od organizzazioni pubblici. L'individuazione del
servizio pubblico locale viene attribuita all'ente con il
limite oggettivo dei "fini sociali" e della "promozione dello
sviluppo economico e civile delle comunità locali".
Vengono introdotti meccanismi di "concorrenza nel mercato"
e di "concorrenza per il mercato": si privilegia infatti
l'applicazione dei normali princìpi sulla concorrenza; laddove
ciò non è possibile a causa della struttura dei mercati
(regime di monopolio naturale, impossibilità di costruire più
reti di distribuzione) che non consente la concorrenza tra più
operatori, si introducono comunque meccanismi di competizione
per la gestione di un unico servizio.
Si prevede la distinzione tra i servizi a rilevanza
industriale (erogazione di energia, con esclusione di quella
elettrica, erogazione del gas, gestione del ciclo dell'acqua,
gestione dei rifiuti solidi urbani e trasporto collettivo) e
altri servizi non aventi tale rilevanza. Per i primi, la
proposta di legge prevede l'adozione di meccanismi non
derogabili di "concorrenza per il mercato", ampliando il
novero dei soggetti competitori e spostando l'area della
competizione alla fase precedente all'affidamento della
gestione del servizio in rete. L'affidamento, soggetto a
limiti predefiniti di durata massima, avviene esclusivamente
attraverso una gara, cui possono partecipare solo società di
capitali, senza vincoli territoriali.
Per i servizi pubblici locali a rilevanza industriale (con
esclusione di quelli di erogazione di energia elettrica e
gas), la durata massima dell'affidamento è fissata fino a nove
anni per il trasporto collettivo di linea e per la gestione
dei rifiuti escluso lo smaltimento; fino a dodici anni per la
distribuzione del gas, fino a quindici anni per la gestione
dei rifiuti compreso lo smaltimento e per l'erogazione di
energia diversa da quella elettrica; fino a venti anni per la
gestione del ciclo dell'acqua. Per gli altri servizi pubblici
locali la durata dell'affidamento non può essere superiore ai
dieci anni.
Per i servizi a contenuto non industriale viene lasciata
all'ente locale la scelta tra l'affidamento attraverso una
procedura ad evidenza pubblica e l'affidamento attraverso
società controllate. Viene inoltre consentita la gestione a
mezzo di istituzione per i servizi a contenuto culturale e
sociale, nonché, eccezionalmente, la gestione in economia.
Successivi regolamenti dovranno disciplinare i requisiti
soggettivi di partecipazione alla gara e le modalità di
valutazione delle offerte.
La presente proposta di legge concepisce la gara come
elemento di apertura del mercato, come criterio di trasparenza
per l'affidamento da parte degli enti locali dei servizi ad
aziende pubbliche o private, privilegiando l'aspetto
qualitativo dell'offerta su quello meramente economico, che
comunque viene tenuto nella dovuta considerazione. Il
provvedimento fornisce anche gli strumenti normativi adatti ad
una eventuale futura privatizzazione sostanziale.
Entrando nel merito delle questioni più rilevanti del
provvedimento, va evidenziato come in esso vengano definiti e
precisati nelle loro finalità i servizi pubblici locali, per
lo svolgimento dei quali è stato stabilito quale criterio
fondamentale il regime di concorrenza, per assicurarne la
regolarità, l'accessibilità, l'economicità e le modalità
dell'erogazione.
L'istituzione è destinata ai soli servizi pubblici locali
a carattere sociale e culturale senza rilevanza
imprenditoriale e la gestione in economia costituisce una
forma residuale di gestione dei servizi pubblici locali privi
di rilevanza industriale.
Viene sancito che la proprietà delle reti e degli impianti
spetta all'ente locale, che la può conferire, salvo il caso
dei servizi idrici integrati, ad una società di capitali
controllata dallo stesso o dagli enti titolari del servizio in
forma associata; a tale società possono partecipare sempre in
parte minoritaria soci privati. Questa società amministra i
beni destinati al pubblico servizio e può bandire le gare per
la gestione del servizio all'utenza. La separazione societaria
tra proprietà delle reti e gestione del servizio è un fattore
determinante per favorire la concorrenza e il libero mercato
in quanto si mettono tutti i competitori sullo stesso piano,
senza che alcuno possa godere del privilegio di avere nel
proprio portafoglio la proprietà delle reti.
Per quanto attiene alle modalità di affidamento a mezzo di
gara è prevista la possibilità delle gare contestuali per una
pluralità di servizi.
Al fine di consentire un passaggio graduale dalla
situazione attuale a quella di libero mercato e per favorire
il processo di industrializzazione ed aggregazione delle
imprese del settore è previsto un periodo transitorio che
varia a seconda della tipologia del servizio.
Si stabilisce che la privatizzazione delle società
pubbliche operanti nel settore dei servizi pubblici locali non
produce per le stesse società la perdita degli affidamenti: si
intende così favorire, là dove gli enti locali lo ritengano
opportuno, la fuoriuscita dell'intervento pubblico a favore
dell'ingresso di soci privati.
Contemporaneamente, però, si ritiene necessario attribuire
una specificità ai piccoli comuni con popolazione inferiore a
5 mila abitanti, che possono associarsi tra loro ed affidare a
loro società di capitali i servizi anche industriali per tutto
il periodo transitorio. Quest'ultimo è stato modificato in tre
anni per il trasporto collettivo e la raccolta di rifiuti
escluso lo smaltimento, in cinque anni per gas, energia, ciclo
completo dei rifiuti. Tali periodi possono essere prolungati
fino al massimo di due anni nel caso vi sia un incremento
considerevole delle utenze - questo per favorire il
raggiungimento di dimensioni ottimali delle imprese - oppure
che le società si quotino in borsa.
Naturalmente, relativamente alle concessioni, qualora gli
affidamenti in corso siano avvenuti mediante gare, questi
proseguono fino alla scadenza purché il termine non sia
superiore a quello previsto a regime. In questo senso si
intendono favorire e riconoscere gli sforzi già compiuti da
alcuni enti locali nel senso della liberalizzazione del
mercato.
Analisi dell'articolato.
L'articolo 1 della presente proposta di legge modifica il
titolo V della parte I del testo unico.
Con il comma 1 del nuovo articolo 112 (Servizi pubblici
locali) vengono definiti i servizi pubblici locali la cui
individuazione spetta agli enti locali (comuni, province,
città metropolitane, unioni di comuni e comunità montane e
consorzi dei comuni) nell'ambito delle rispettive
competenze.
Con il comma 2 vengono puntualizzate le finalità di
regolarità, continuità, accessibilità, economicità e qualità
dell'erogazione in condizioni di eguaglianza e di equità che
presiedono alle modalità di organizzazione del servizio. Si
afferma inoltre il principio di non discriminazione nella
gestione di un servizio pubblico locale.
Il nuovo articolo 113 introduce una distinzione tra
servizi pubblici locali a rilevanza industriale ed altri
servizi: per i servizi di erogazione di energia (con
esclusione di quella elettrica), di erogazione del gas, di
gestione del ciclo dell'acqua, di gestione dei rifiuti e di
trasporto collettivo di linea (esclusi quelli a fune operanti
in montagna) si prevede come unica modalità di esercizio
l'affidamento della gestione attraverso gara pubblica e si
stabilisce il divieto di rinnovo senza procedura
concorsuale.
Relativamente alle modalità di esercizio dei servizi
pubblici locali privi di connotazioni industriali, è
consentito all'ente locale di scegliere tra più alternative:
affidamento attraverso una procedura ad evidenza pubblica,
affidamento diretto a società controllate, gestione attraverso
le istituzioni ed eccezionalmente la gestione in economia.
Il comma 4 introduce l'obbligo della certificazione di
bilancio per i servizi a contenuto industriale nonché della
separazione contabile in caso di gestione di più servizi da
parte di un unico soggetto o di uno stesso servizio in più
ambiti territoriali.
L'articolo 113-bis stabilisce l'importante principio
in base al quale gli enti locali svolgono, anche in forma
associata, attività di indirizzo, di vigilanza, di
programmazione, di controllo e di regolazione, facendo
comunque salve le competenze delle autorità di regolazione dei
servizi di pubblica utilità stabilite dalla legge.
Con il comma 2 si prevede che tutti i rapporti tra enti
locali e gestori del servizio debbano essere regolati da
contratti di servizio e si puntualizza il contenuto tipico del
contratto.
I commi 3 e 4 introducono il divieto per gli
amministratori e i dirigenti dell'ente locale di entrare a
fare parte degli organi di gestione dei servizi pubblici
locali che lo stesso ente abbia affidato nonché quello di
discriminazione dei gestori di pubblici servizi con riguardo
al trattamento tributario ed alla concessione di contribuzioni
o agevolazioni.
L'articolo 113-ter disciplina i soli servizi
pubblici locali a rilevanza industriale, consentendo, sempre
attraverso gara pubblica, di procedere all'affidamento delle
attività di gestione e di sviluppo delle reti e degli impianti
separatamente dall'affidamento del servizio all'utenza. E'
anche previsto che la proprietà delle reti e degli impianti
possa essere conferita, anche in deroga alle disposizioni del
codice civile relative al regime dei beni degli enti pubblici
territoriali, ad una società di capitali controllata dall'ente
o dagli enti titolari del servizio in forma associata; tale
società amministra i beni destinati al pubblico servizio e può
essere delegataria - nel caso in cui sia proprietaria di reti
ed impianti di più enti locali - del compito di scegliere,
mediante gara, il gestore.
Il comma 2 disciplina gli effetti della decorrenza del
periodo di affidamento sul regime proprietario dei beni,
distinguendo tra le reti e gli impianti di proprietà dell'ente
locale o della società controllata, che rientrano nelle loro
disponibilità, e le reti, gli impianti e le altre dotazioni
dichiarate reversibili, realizzati durante il periodo di
affidamento e che sono trasferiti all'ente locale o alla
società.
L'articolo 113-quater fissa, con riguardo ai singoli
servizi a rilevanza industriale, la durata massima degli
affidamenti. In riferimento agli altri servizi, invece, si
prevede che la durata non possa comunque eccedere i dieci
anni.
L'articolo 114 precisa il significato di "società
controllata", ovvero quella dove uno o più enti associati
(cosiddetto "controllo congiunto") devono disporre della
maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria
della società. Si puntualizza inoltre che il venire meno del
controllo determina la cessazione dell'affidamento e che la
scelta dei soci privati può avvenire soltanto attraverso una
gara pubblica. Viene altresì posta una limitazione di ordine
territoriale per i gestori che non siano stati scelti mediante
gara pubblica: le società controllate affidatarie dirette e le
istituzioni non possono infatti gestire servizi pubblici fuori
dall'ambito territoriale affidato o da quello
dell'associazione di enti locali a cui facciano capo.
I commi 3 e 4 definiscono le caratteristiche
dell'istituzione, ente strumentale dell'ente locale,
limitandone l'utilizzo ai servizi pubblici locali a contenuto
sociale e culturale.
L'articolo 114-bis definisce i ristretti limiti
entro cui i servizi pubblici locali possono essere esercitati
in economia.
L'articolo 114-ter (Modalità dell'affidamento a
mezzo gara) detta disposizioni che si applicano in tutti i
casi di affidamento del servizio pubblico locale mediante gara
pubblica, indipendentemente dalla rilevanza economica oggetto
del servizio.
Il comma 1 stabilisce che a queste gare possono
partecipare, senza alcun limite territoriale, società di
capitali, anche a partecipazione pubblica, e società
cooperative a responsabilità limitata (sempre che non
gestiscano servizi pubblici locali in virtù di affidamenti
diretti), i consorzi di cui all'articolo 2615-ter del
codice civile, cui sono ammesse solo società per azioni ed a
responsabilità limitata, nonché i gruppi europei di interesse
economico. Lo stesso comma puntualizza che nel caso di servizi
pubblici locali diversi da quelli a rilevanza industriale
possono partecipare alle gare anche società di persone.
Il comma 4 indica i criteri sulla base dei quali la gara
per l'affidamento del servizi deve essere aggiudicata.
Con il comma 5 si prevede che, per evitare soluzioni di
continuità nella gestione del servizio, la procedura di gara
venga avviata non oltre un anno prima della scadenza
dell'affidamento.
I commi 6 e 7 disciplinano le modalità di subentro del
nuovo gestore nelle obbligazioni assunte dal gestore uscente
nel finanziamento degli investimenti e nel completamento degli
ammortamenti.
Il comma 8 puntualizza che le norme sulle modalità di
espletamento delle gare si applicano anche in caso di
affidamento separato della gestione delle reti e degli
impianti rispetto alla gestione del servizio all'utenza.
Il comma 9 consente l'affidamento di più servizi pubblici
locali con un'unica gara soltanto nel caso in cui la gara
abbia ad oggetto esclusivo i servizi pubblici locali a
rilevanza industriale diversi dai servizi di trasporto
collettivo.
Il comma 10 prevede che gli appalti di lavori indetti da
società che gestiscono servizi pubblici locali non possono
essere affidati ad imprese dalla stessa società
controllate.
I commi 11 e 12 stabiliscono i profili che saranno
disciplinati con regolamenti governativi e degli enti locali.
In particolare, la disciplina regolamentare deve disciplinare:
i requisiti di partecipazione alla gara; gli elementi di
valutazione delle offerte; le modalità di valutazione del
piano di riutilizzo del personale dipendente del gestore
uscente; gli elementi atti alla dimostrazione delle capacità
economico-finanziarie, tecniche e organizzative delle imprese
concorrenti; i casi in cui è consentito che il gestore
pubblico locale provveda allo svolgimento dello stesso anche
mediante società controllate; le modalità di applicazione
delle norme sulla società di progetto di cui alla cosiddetta
"legge Merloni" (legge n. 109 del 1994) i contenuti essenziali
dei contratti di servizio.
All'articolo 115 vengono introdotti i commi dal
7-bis al 7-quater che disciplinano la
trasformazione in forma semplificata dei consorzi in società
per azioni o a responsabilità limitata, nonché il comma
7-quinquies che conferisce la facoltà agli enti locali
con popolazione inferiore a 5 mila abitanti di associarsi fra
di loro per affidare la gestione di uno o più servizi ad una
società di capitali.
L'articolo 118-bis contiene le norme di attuazione.
Si stabiliscono, in particolare, i termini entro i quali vanno
adottate le deliberazioni necessarie ai fini dell'adeguamento
alle disposizioni introdotte con la riforma, prevedendo - in
caso di mancato adeguamento - i necessari meccanismi
sostitutivi.
Viene, infine, introdotto l'articolo 118-ter, che
detta la disciplina del periodo di proroga consentita per le
concessioni e gli affidamenti in essere alla data di entrata
in vigore della riforma, puntualizzando, per ogni servizio, la
durata massima della proroga e le condizioni che ne consentono
ulteriori incrementi.
L'articolo 2 della proposta di legge introduce forme di
incentivazione a favore di quegli enti locali che, al fine di
abbattere i costi derivanti dalla frammentazione gestionale e
dall'inadeguatezza dimensionale delle imprese (pubbliche,
private e miste) dei servizi pubblici locali e di perseguire
il raggiungimento di dimensioni ottimali di tali servizi,
danno vita a significative forme di fusione tra le imprese
stesse. Gli incentivi previsti, per un periodo di tempo
limitato ed a condizione che si produca un incremento
dell'utenza servita non inferiore al 30 per cento di quella
originaria, sono di natura fiscale: è, infatti, previsto che
venga costituito un fondo nel quale va a confluire un
ammontare pari al 50 per cento dell'imposta sul reddito delle
persone giuridiche (IRPEG) pagata da quelle società nate dalla
fusione fra loro di una pluralità di imprese (pubbliche,
private o miste) con la corresponsione agli enti locali
azionisti o quotisti di una percentuale della somma iscritta
nel fondo attribuibile alla società cui partecipano
corrispondente alle azioni o alle quote possedute. Analoghe
misure sono stabilite per le trasformazioni in società delle
istituzioni e delle gestioni in economia alle quali è anche
accordato un periodo di tre anni di esenzione dall'IRPEG.
L'articolo 3 persegue la finalità di introdurre risorse
atte a favorire l'innovazione ed il progresso industriale nel
settore dei servizi pubblici locali, favorendo la
progettualità sia dei soggetti istituzionali preposti al
governo locale sia delle imprese che già gestiscono servizi di
questa natura con le tecnologie più avanzate.
L'articolo 4 contiene alcune ulteriori modifiche al testo
unico, le quali si rendono necessarie a seguito delle
modifiche recate dal provvedimento agli articoli 112 e
seguenti del medesimo testo unico.
Allo stesso modo, l'articolo 5 contiene una delega al
Governo per le altre modifiche strettamente necessarie
all'adeguamento rispetto alle norme contenute nella presente
proposta di legge.
L'articolo 6 persegue lo scopo di affermare, anche sotto
il profilo dei controlli, l'assoluta normalità delle società
nelle quali il potere pubblico abbia partecipazioni, evitando
commistioni e sovrapposizioni con quelli ordinari di natura
civilistica.
L'articolo 7 abroga l'articolo 10-bis del
decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440. Tale
articolo, infatti, stabilisce per le imprese degli enti locali
il divieto di contrarre mutui qualora dal conto consuntivo del
penultimo esercizio e dal bilancio preventivo dell'esercizio
in cui è deliberata l'assunzione del mutuo risulti un
disavanzo di gestione. Facendo evidente riferimento ai bilanci
finanziari, non può più essere adattato alle aziende che da
tempo applicano una contabilità di tipo
economico-patrimoniale. In un contesto non discriminatorio,
quale quello prospettato dalla presente proposta di legge, non
ha senso frapporre vincoli stabiliti per legge alla
contrazione dei mutui. Si sopprime, così, anche il limite di
indebitamento stabilito dal comma 2 dell'articolo
10-bis, secondo il quale la somma degli interessi
passivi non deve superare il 25 per cento delle entrate
effettive accertate in base all'ultimo consuntivo.
L'articolo 8, infine, contiene alcune modifiche al decreto
legislativo n. 164 del 2000 volte a rendere omogenea la
disciplina degli affidamenti del servizio di distribuzione del
gas metano con quella generale contenuta nella presente
proposta di legge.