XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 879
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Modifiche al titolo V della parte I del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali).
1. Al titolo V della parte I del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) i commi 1 e 2 dell'articolo 112 sono sostituiti
dai seguenti:
"1. I servizi pubblici locali, individuati dagli
enti locali tra le attività non riservate allo Stato, alle
regioni o ad altre amministrazioni pubbliche, hanno ad oggetto
la produzione di beni e lo svolgimento di attività rivolte a
realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico
e civile delle comunità locali. Ai fini del presente titolo,
per enti locali si intendono comuni, province, città
metropolitane, unioni di comuni, comunità montane e consorzi
dei comuni di bacino imbrifero montano costituiti ai sensi
della legge 27 dicembre 1953, n. 959.
2. Gli enti locali, nell'esercizio delle funzioni di
loro competenza, organizzano i servizi pubblici, al fine di
assicurare la regolarità, la continuità, l'accessibilità,
l'economicità e la qualità dell'erogazione in condizioni di
uguaglianza e di equità. Il gestore di un servizio pubblico
locale o di un'infrastruttura strumentale a tale servizio è
tenuto ad ammettervi utenti ed imprese che ne hanno titolo,
sulla base di condizioni oggettive, trasparenti e non
discriminatorie";
b) l'articolo 113 è sostituito dal seguente:
"Art. 113 - (Forme di gestione). - 1. I servizi
pubblici locali, diversi da quelli indicati nel comma 2, sono
esercitati dagli enti locali, anche in forma associata,
scegliendo motivatamente tra le seguenti modalità:
a) con affidamento in base a gara ai sensi
dell'articolo 114-ter;
b) con affidamento diretto ad una società di
capitali, controllata dall'ente titolare del servizio, anche
congiuntamente ad altri enti locali, con la partecipazione di
soggetti pubblici o privati;
c) a mezzo di istituzione;
d) limitatamente ai servizi a carattere sociale e
culturale, con affidamento diretto ad associazioni o
fondazioni che, per la loro disciplina statutaria,
garantiscono partecipazione, imparzialità e trasparenza nella
gestione del servizio;
e) in economia.
2. I servizi pubblici locali di erogazione di
energia, esclusa quella elettrica, di distribuzione del gas
naturale, di gestione del ciclo dell'acqua, di gestione dei
rifiuti e di trasporto collettivo di linea, esclusi quelli a
fune operanti in montagna, sono affidati dagli enti locali,
anche in forma associata, ad uno o più gestori, pubblici o
privati, scelti esclusivamente in base a gara ai sensi
dell'articolo 114-ter. Alla scadenza del periodo di
affidamento, la scelta del nuovo gestore è effettuata mediante
gara.
3. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa in
sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, eventuali altre tipologie
di servizi pubblici locali possono essere sottoposte alla
disciplina stabilita dal comma 2 del presente articolo secondo
i princìpi di cui all'articolo 112.
4. Le società che gestiscono i servizi di cui al
comma 2 sono tenute alla certificazione di bilancio. In caso
di gestione di più servizi da parte di un unico soggetto o di
uno stesso servizio in più ambiti territoriali, è obbligatoria
la separazione contabile, fermo restando l'obbligo della
separazione gestionale o societaria ove richiesta dalla
disciplina relativa al singolo servizio";
c) dopo l'articolo 113 sono inseriti i
seguenti:
"Art. 113-bis. - (Compiti degli enti locali e rapporti
con i gestori dei servizi). - 1. Salvo il caso di cui alla
lettera e) del comma 1 dell'articolo 113, gli enti
locali, anche in forma associata, svolgono attività di
indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo. Nei
limiti e nel rispetto delle leggi vigenti, gli enti locali
svolgono inoltre attività di regolazione diretta ad assicurare
l'accessibilità, la continuità, la qualità, la fruizione in
condizioni di uguaglianza dei servizi essenziali,
l'universalità di questi ultimi e la determinazione delle
tariffe, nonché la previsione di eventuali esenzioni o
riduzioni. Restano comunque ferme le competenze delle autorità
di regolazione dei servizi di pubblica utilità stabilite dalla
legge.
2. I rapporti tra gli enti locali ed i gestori di
cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), e al
comma 2 dell'articolo 113 sono regolati da contratti di
servizio. In tali contratti, anche in attuazione dei princìpi
contenuti nei capo III del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 286, sono stabiliti la durata, le modalità di espletamento
del servizio, gli obiettivi qualitativi, l'uguaglianza di
opportunità di accesso degli utenti nella distribuzione dei
servizi sul territorio, gli aspetti economici del rapporto,
che prevede sempre la corresponsione di un canone, le modalità
di determinazione delle eventuali tariffe, la carta dei
diritti dei fruitori del servizio, i poteri di verifica
dell'ente locale, le conseguenze degli inadempimenti, nonché
le condizioni del recesso anticipato dell'ente locale.
3. E' esclusa la partecipazione di amministratori
dell'ente locale, nonché dei loro coniugi, di loro parenti o
affini entro il quarto grado, agli organi di gestione dei
pubblici servizi affidati dallo stesso ente locale.
4. E' vietata ogni forma di differenziazione nel
trattamento dei gestori di pubblico servizio in ordine al
trattamento tributario ed alla concessione di contribuzioni o
agevolazioni da chiunque dovuta per la gestione del
servizio.
Art. 113-ter. - (Gestione e proprietà delle reti). -
1. Con riferimento ai servizi di cui al comma 2
dell'articolo 113, con esclusione del servizio idrico
integrato di cui alla legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive
modificazioni, è consentito procedere all'affidamento,
mediante gara ai sensi dell'articolo 114-ter, delle
attività di gestione e di sviluppo delle reti e degli impianti
separatamente dall'affidamento, anch'esso mediante gara ai
sensi del citato articolo 114-ter, del servizio
all'utenza. In tale caso, le condizioni di accesso alla rete
ed il relativo corrispettivo garantiscono l'assenza di
discriminazione tra i gestori e prospettive di sviluppo e di
potenziamento delle reti e degli impianti, nel rispetto dei
princìpi di efficienza e di economicità.
2. I bandi di gara e i contratti di servizio
prevedono che la proprietà delle reti nonché degli impianti,
esclusi quelli a fune operanti in montagna, e delle altre
dotazioni dichiarate reversibili nel contratto di servizio,
realizzati durante il periodo di affidamento, spetta all'ente
locale.
3. Le reti e gli impianti di proprietà degli enti
locali possono essere conferiti, anche in deroga alle
disposizioni del codice civile relative al regime dei beni
degli enti pubblici territoriali, ad una società di capitali
controllata dall'ente o dagli enti titolari del servizio in
forma associata, con la partecipazione di altri soggetti
pubblici o privati, questi ultimi ciascuno con una quota di
capitale non superiore allo 0,1 per cento. Si ha controllo
quando gli enti locali, singoli o associati, sulla base di una
convenzione stipulata tra gli stessi enti, ai sensi
dell'articolo 30, dispongono della maggioranza dei voti
esercitabili nell'assemblea ordinaria della società. Il venire
meno del controllo determina la cessazione del conferimento.
La società ha nel proprio oggetto sociale esclusivamente
l'amministrazione dei beni destinati al pubblico servizio, con
il vincolo di mantenerne la relativa destinazione, esclusa
ogni attività di manutenzione o di gestione della rete.
4. L'ente o gli enti titolari del servizio
provvedono, tramite gara ai sensi dell'articolo 114-ter
alla scelta del gestore delle reti e degli impianti, nonché,
anche separatamente, del gestore del servizio all'utenza.
5. Alla scadenza del periodo di affidamento del
servizio le reti nonché gli altri impianti e dotazioni
rientrano in ogni caso nella disponibilità dell'ente locale ai
fini del nuovo affidamento.
Art. 113-quater. - (Durata dell'affidamento). - 1.
Per i servizi pubblici locali indicati al comma 2
dell'articolo 113, la durata dell'affidamento è fissata: fino
a nove anni per il trasporto collettivo di linea e per la
gestione dei rifiuti, escluso lo smaltimento; fino a dodici
anni per l'erogazione del gas; fino a quindici anni per la
gestione dei rifiuti, compreso lo smaltimento o per il solo
smaltimento, nonché per l'erogazione di energia diversa da
quella elettrica; fino a venti anni per la gestione del ciclo
dell'acqua. Nelle ipotesi di cui al comma 1 dell'articolo
113-ter, la durata massima dell'affidamento del servizio
all'utenza non può essere superiore a cinque anni.
2. Per i servizi pubblici locali di cui al comma 1
dell'articolo 113, la durata massima dell'affidamento non può
essere superiore a dieci anni";
d) l'articolo 114 è sostituito dal seguente:
"Art. 114. - (Società in affidamento diretto ed
istituzioni). - 1. Alle società che gestiscono servizi in
affidamento diretto ed alle istituzioni è consentito gestire
servizi pubblici soltanto nell'ambito territoriale dell'ente
titolare del servizio o in quello dell'associazione di enti
locali a cui le stesse facciano capo.
2. Ai fini di cui alla lettera b) del comma 1
dell'articolo 113, si ha controllo nel caso in cui gli enti
locali, singoli o associati, sulla base di una convenzione
stipulata tra gli stessi ai sensi dell'articolo 30, per la
gestione di uno o più servizi in cooperazione, dispongono
della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea
ordinaria della società. Il venire meno del controllo
determina la cessazione dell'affidamento. La scelta dei soci
privati, limitatamente ai casi di affidamento diretto, è
effettuata con procedure a evidenza pubblica, secondo criteri
di valutazione delle offerte ispirati ai princìpi di
economicità, efficienza e adeguatezza.
3. L'impiego, anche da parte di più enti locali,
della forma di gestione rappresentata dall'istituzione è
limitato ai servizi pubblici locali di carattere sociale e
culturale. Ai fini della gestione di tali servizi gli enti
locali possono applicare le disposizioni di cui all'articolo
10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368.
4. L'istituzione di cui alla lettera c) del
comma 1 dell'articolo 113 è ente strumentale dell'ente locale.
L'istituzione ha un proprio statuto approvato dal consiglio
dell'ente locale ed acquista personalità giuridica con
l'iscrizione nel registro delle imprese. L'ente locale
conferisce il capitale di dotazione, nomina e revoca gli
amministratori, approva i programmi, i bilanci e il conto
consuntivo, verifica i risultati della gestione. I bilanci
sono allegati ai bilanci dell'ente locale. L'istituzione, alla
quale si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni
del libro quinto del codice civile, agisce nel rispetto dei
criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed è obbligata
a realizzare il pareggio di bilancio";
e) dopo l'articolo 114 sono inseriti i
seguenti:
"Art. 114-bis. - (Gestione in economia) - 1. La
gestione in economia è consentita soltanto quando, per le
modeste dimensioni e per le caratteristiche del servizio, ne
siano dimostrate la convenienza economica e l'utilità sociale.
In tale caso, la relativa scelta deve essere motivata
dall'ente locale mediante apposita relazione
economico-finanziaria.
Art. 114-ter. - (Modalità dell'affidamento a mezzo
gara) - 1. Alle gare di cui al comma 1, lettera a), e
al comma 2 dell'articolo 113 sono ammessi, senza limitazioni
territoriali e sulla base di requisiti oggettivi,
proporzionati e non discriminatori, i seguenti soggetti:
a) le società per azioni o a responsabilità
limitata, anche a partecipazione pubblica;
b) le società cooperative a responsabilità
limitata;
c) le società consortili di cui all'articolo
2615-ter del codice civile alle quali possono
partecipare esclusivamente società per azioni e società a
responsabilità limitata;
d) i gruppi europei di interesse economico;
e) le società di persone, esclusivamente nel caso
di servizi diversi da quelli di cui al comma 2 dell'articolo
113.
2. Sono esclusi dalla partecipazione delle gare di
cui al comma 1 i seguenti soggetti:
a) le società di cui al comma 3 dell'articolo
113-ter;
b) le società, le loro controllate, controllanti e
controllate da una medesima controllante, che, in Italia o in
altri Paesi dell'Unione europea, gestiscono di fatto o per
disposizione di legge, di atto amministrativo o per contratto,
servizi pubblici locali in virtù di affidamento diretto o di
una procedura non ad evidenza pubblica;
c) le società fiduciarie e le società di capitali
con azioni o quote al portatore, o aventi sede in Paesi nei
quali non è possibile rilevare da pubblici registri
l'effettiva titolarità economica delle azioni o quote;
d) le società partecipate da società con le
caratteristiche di cui alla lettera c).
3. Le società di cui alle lettere c) e
d) del comma 2 non possono in nessun caso essere
affidatarie di pubblici servizi.
4. Nel rispetto degli standard qualitativi,
quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio
e di sicurezza, la gara è aggiudicata sulla base delle
migliori condizioni economiche e di prestazione del servizio,
del livello di qualità e sicurezza, dei piani di investimento
per lo sviluppo e il potenziamento delle reti e degli
impianti, per il loro rinnovo e manutenzione, nonché dei
contenuti di innovazione tecnologica e gestionale presentati
dalle imprese concorrenti. Tali elementi fanno parte
integrante del contratto di servizio.
5. Limitatamente ai servizi di cui al comma 2
dell'articolo 113, l'ente locale avvia la procedura di gara
almeno un anno prima della scadenza dell'affidamento, in modo
da evitare soluzioni di continuità della gestione del
servizio. Il gestore uscente resta comunque obbligato a
proseguire la gestione del servizio fino alla data di
decorrenza del nuovo affidamento secondo le prescrizioni
contenute nel vigente contratto di servizio e limitatamente
all'ordinaria amministrazione, salvi gli interventi urgenti.
Ove l'ente locale non provveda entro il termine indicato, la
regione, anche attraverso la nomina di un commissario ad
acta, avvia la procedura di gara.
6. Il nuovo gestore, con riferimento agli
investimenti realizzati secondo il piano degli investimenti
oggetto del precedente affidamento, è tenuto, nel caso non
siano stati ancora completati gli ammortamenti riferiti a tali
investimenti e solo per quanto ad essi riferibile, a
subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni relative ai
contratti di finanziamento in essere o ad estinguere queste
ultime ed a versare al gestore uscente una somma pari al
valore residuo degli ammortamenti di tali investimenti
risultanti dai bilanci del gestore uscente e corrispondenti ai
piani di ammortamento oggetto del precedente affidamento, al
netto dei mezzi finanziari di terzi risultanti dal bilancio e
dagli eventuali contributi pubblici a fondo perduto. Tale
valore residuo è rivalutato in base all'indice ISTAT dei
prezzi alla produzione dei prodotti industriali riferito ai
beni finali di investimento, a decorrere dalla data di
acquisizione del relativo cespite. Le modalità di tale
rivalutazione sono definite dall'autorità di regolazione del
settore, se istituita.
7. Gli oneri gravanti sul nuovo gestore ai sensi del
comma 6 sono indicati nel bando di gara. Il gestore
subentrante acquisisce la disponibilità degli impianti dalla
data del pagamento della somma corrispondente agli oneri
suddetti, ovvero dalla data di offerta reale della stessa.
8. In caso di affidamento della gestione delle reti
e degli impianti a soggetto diverso dal gestore del servizio
all'utenza, ai sensi del comma 1 dell'articolo 113-ter,
le norme sulla gara, di cui al presente articolo, si applicano
anche alla gara per tali impianti e reti. Alle gare per la
gestione del servizio di erogazione all'utenza si applicano le
norme di cui ai commi da 1 a 6 del presente articolo. Nei
documenti relativi alle gare di cui al presente comma sono
specificate le condizioni di accesso alle reti e agli impianti
da parte dei gestori del servizio di erogazione all'utenza e
le modalità di determinazione dei relativi corrispettivi.
9. L'affidamento di più servizi pubblici locali con
unica gara è consentito se economicamente più vantaggioso e se
la gara ha per oggetto esclusivo i servizi di cui al comma 2
dell'articolo 113, diversi dai servizi di trasporto
collettivo. In tale caso la durata dell'affidamento, unica per
tutti i servizi affidati, non può essere superiore a dieci
anni.
10. Gli appalti di lavori indetti da società che
gestiscono servizi pubblici locali non possono essere affidati
ad imprese dalla stessa società controllate ai sensi
dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice
civile.
11. Con uno o più regolamenti emanati entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ai
sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, sentiti le Autorità di regolazione di servizi di
pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481,
il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti di cui
all'articolo 4 della legge 30 luglio 1998, n. 281, nonché la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti, altresì, i
criteri e le modalità di espletamento e di aggiudicazione
delle gare di cui ai commi 1, lettera a), 2 e 3
dell'articolo 113 e tenendo conto delle disposizioni nazionali
e comunitarie vigenti in materia. Per l'attività di
distribuzione del gas naturale, i criteri e le modalità di
espletamento e di aggiudicazione delle gare sono stabiliti
dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con la
procedura di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 23
maggio 2000, n. 164. Con i regolamenti di cui al presente
comma sono in particolare stabiliti:
a) le condizioni richieste affinché il gestore del
servizio pubblico locale possa provvedere allo svolgimento
dello stesso anche mediante società controllate ai sensi
dell'articolo 2359, comma primo, numero 1), del codice civile,
vincolando queste ultime al rispetto del contratto di
servizio;
b) le condizioni procedimentali che, garantendo
l'imparzialità delle relative procedure, consentano la
partecipazione alla gara di società controllate dall'ente
titolare del servizio. Il regolamento deve in ogni caso
garantire la separazione tra l'ente locale partecipante alla
società che concorre per l'affidamento della gestione e il
soggetto pubblico chiamato a valutare le offerte e a decidere
sull'aggiudicazione;
c) i criteri per la determinazione della somma
eventualmente da corrispondere da parte del nuovo gestore ai
sensi del comma 6;
d) le procedure da svolgere e le soluzioni da
adottare nel caso in cui la gara sia andata deserta;
e) le modalità di costituzione e di liquidazione
da parte degli enti locali delle associazioni e delle
fondazioni di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 20
ottobre 1998, n. 368.
12. Con appositi regolamenti, adottati entro quattro
mesi dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, gli enti locali stabiliscono in particolare:
a) gli elementi di valutazione dell'offerta
economicamente più vantaggiosa ai fini dell'aggiudicazione
della gara ai sensi del comma 4;
b) i criteri per la valutazione, tra gli elementi
dell'offerta, del piano di riutilizzo del personale dipendente
non dirigente del gestore uscente; tale piano prevede
l'applicazione dei trattamenti economici e normativi che siano
previsti dai contratti collettivi nazionali di settore come
sottoscritti dalle organizzazioni sindacali nazionali
maggiormente rappresentative ed esplicita il modello di
organizzazione del lavoro che l'impresa subentrante si impegna
a concertare con le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative e con l'ente locale o gli enti locali
associati;
c) gli elementi atti alla dimostrazione delle
capacità economico-finanziarie, tecniche ed organizzative
delle imprese concorrenti di cui agli articoli 13 e 14, comma
1, lettere da a) a f), del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 157;
d) i criteri per la composizione e la nomina
della commissione della gara di cui al comma 1, alla quale
spetta la valutazione delle offerte.
13. Ai fini dello sviluppo delle reti e degli
impianti nonché della realizzazione dei piani di investimento
per lo sviluppo ed il potenziamento degli stessi, i soggetti
affidatari possono procedere ai sensi delle disposizioni sulla
società di progetto di cui agli articoli 37-quinquies e
37-sexies della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni";
f) all'articolo 115:
1) il comma 4 è abrogato;
2) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"7-bis. Le modalità di cui al presente articolo si
applicano anche alla trasformazione di aziende consortili,
intendendosi sostituita al consiglio comunale l'assemblea
consortile. In tale caso le deliberazioni sono adottate a
maggioranza dei componenti; gli enti locali che non intendono
partecipare alla società hanno diritto alla liquidazione sulla
base del valore nominale iscritto a bilancio della relativa
quota di capitale. Di tali società l'ente titolare del
servizio può restare socio unico per un periodo non superiore
a due anni a decorrere dalla data della trasformazione. Per
due anni a decorrere dalla data della trasformazione viene
conservato il regime fiscale dell'ente di appartenenza. Alle
trasformazioni delle istituzioni in società di capitali si
applicano le disposizioni di cui al presente comma, in quanto
compatibili.
7-ter. Nel caso in cui la gestione dei servizi di
cui all'articolo 113, comma 2, sia affidata ad aziende o a
società controllate dagli enti titolari dei servizi, le quali
siano proprietarie dei beni indicati al comma 2 dell'articolo
113-ter, gli enti medesimi, entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, sono tenuti a
procedere, anche attraverso operazioni di scissione, alla
costituzione delle società di capitali previste dal comma 3
del citato articolo 113-ter.
7-quater. Per la determinazione della quota di
capitale sociale spettante a ciascun ente locale, socio della
società risultante dalla trasformazione delle aziende
consortili, si tiene conto esclusivamente dei criteri di
ripartizione del patrimonio previsti nel caso di liquidazione
dell'azienda consortile.
7-quinquies. Per i servizi di cui all'articolo 113,
comma 2, i comuni montani e gli altri enti locali con
popolazione inferiore a 5 mila abitanti che gestiscono in
economia tali servizi possono affidarne la gestione, per i
periodi massimi previsti dai commi 2 e 5 dell'articolo
118-ter, a società di capitali controllata dagli stessi
enti locali. Resta comunque salva la facoltà per gli enti
locali che esercitano in economia i servizi di procedere
direttamente all'affidamento mediante gara";
g) al comma 1 dell'articolo 116, le parole: "per
l'esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle
opere necessarie al corretto svolgimento del servizio nonché"
sono soppresse; al medesimo comma 1 l'ultimo periodo è
soppresso;
h) all'articolo 117:
1) al comma 1, le parole: "Gli enti interessati
approvano le tariffe dei servizi pubblici" sono sostituite
dalle seguenti: "Le tariffe dei servizi pubblici locali sono
determinate";
2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. La tariffa costituisce il corrispettivo dei
servizi pubblici; essa è determinata e adeguata, di norma,
salvo diverse disposizioni di legge, ogni anno, dagli enti
locali o, qualora a ciò autorizzati ai sensi di disposizioni
di legge, di provvedimenti amministrativi o di contratti, dai
soggetti esercenti il servizio, nel rispetto delle
disposizioni che regolano i modelli organizzativi di gestione
prescelti, nonché delle norme di settore e dei criteri fissati
dalle autorità di regolazione o dagli organismi cui sono
attribuite per legge le competenze in materia tariffaria";
3) al comma 3, dopo le parole: "o per effetto del
modello organizzativo di società miste," sono inserite le
seguenti: "fatte salve le diverse disposizioni che
disciplinano specifici settori di servizio pubblico
locale,";
i) all'articolo 118:
1) al comma 1, le parole: "o da società per azioni
costituite ai sensi dell'articolo 113, lettera e)" sono
sostituite dalle seguenti: "o di società di capitali
costituite ai sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera
b)";
2) al comma 3, le parole: "ai sensi dell'articolo 113,
lettera e)" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi
dell'articolo 113, comma 1, lettera b)" e le parole: "di
cui, rispettivamente, agli articoli 31 e 114" sono
soppresse;
l) dopo l'articolo 118 sono inseriti i
seguenti:
"Art. 118-bis. - (Attuazione) - 1. Entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione
oppure, ove più restrittivi, entro i diversi termini fissati
dalle eventuali normative di settore, sono adottate le
deliberazioni di adeguamento alle disposizioni contenute nel
presente titolo. Entro la stessa data è realizzata la
separazione contabile di cui all'articolo 113, comma 4, e
l'obbligo di certificazione decorre dal bilancio relativo
all'anno 2002. Per i servizi di cui al citato articolo 113,
comma 2, tale adeguamento avviene mediante l'indizione di gare
per l'affidamento dei servizi, ovvero attraverso la
costituzione o la trasformazione in società di capitali o in
società cooperative a responsabilità limitata, anche tra
dipendenti. Tale trasformazione può anche comportare il
frazionamento societario. Ove l'adeguamento di cui al presente
comma non avvenga entro il termine ivi indicato, provvede il
sindaco o il presidente della provincia nei successivi tre
mesi. In caso di ulteriore inerzia, la regione, anche
attraverso la nomina di un commissario ad acta, procede
all'affidamento immediato del relativo servizio mediante gara.
In caso di servizi gestiti per ambiti a dimensione
sovracomunale, l'adeguamento può avvenire entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione. Ove non
avvenga entro tale termine, la regione anche attraverso la
nomina di un commissario ad acta, procede
all'affidamento immediato del relativo servizio mediante
gara.
Art. 118-ter. - (Disciplina del periodo transitorio).
- 1. Per i servizi di cui all'articolo 113, comma 2, gli
affidamenti e le concessioni in essere alla data di entrata in
vigore della presente disposizione, nonché quelli alle società
derivate dalla trasformazione delle gestioni esistenti alla
medesima data, ivi comprese quelle in economia, proseguono
fino alla scadenza stabilita, se compresa entro i termini
previsti dal presente articolo per il periodo transitorio. In
tale caso l'eventuale rimborso previsto dalle convenzioni o
dai contratti è corrisposto con le modalità di cui
all'articolo 114-ter, comma 6. Ove non sia previsto un
termine di scadenza o sia previsto un termine che supera il
periodo transitorio, gli affidamenti e le concessioni
proseguono fino al completamento dello stesso periodo
transitorio. In entrambi questi ultimi casi ai titolari degli
affidamenti e delle concessioni è riconosciuto un rimborso, a
carico del nuovo gestore ai sensi del citato articolo
114-ter, calcolato nel rispetto di quanto stabilito
nelle convenzioni o nei contratti e, per quanto non desumibile
dalla volontà delle parti, con i criteri di cui alle lettere
a) e b) del quarto comma dell'articolo 24 del
testo unico di cui al regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578.
Resta sempre esclusa la valutazione del mancato profitto
derivante dalla conclusione anticipata del rapporto di
gestione.
2. Per i servizi diversi da quello di distribuzione
del gas naturale e di gestione del ciclo dell'acqua, i periodi
di cui al comma 1 sono fissati nelle seguenti misure, fatti
salvi, ove più restrittivi, termini diversi previsti dalle
normative di settore:
a) tre anni, a decorrere dal 31 dicembre 2001, per
i servizi di trasporto collettivo e per i servizi di raccolta
di rifiuti, escluso lo smaltimento;
b) cinque anni, a decorrere dal 31 dicembre 2001,
per i servizi di erogazione di energia diversa da quella
elettrica, per lo smaltimento dei rifiuti, nonché per la
gestione dei rifiuti compreso lo smaltimento.
3. Per le aziende speciali e per i consorzi non
ancora adeguati alla data di entrata in vigore della presente
disposizione alle norme, rispettivamente, di cui agli articoli
31 e 114 del presente testo unico, nel testo vigente prima
della stessa data, i termini di cui al comma 2 del presente
articolo decorrono: per le aziende speciali, dal 1^ gennaio
2001; per i consorzi, dal 1^ luglio 2001.
4. Gli affidamenti di cui al comma 1 del presente
articolo, in corso al 30 giugno 1999, a società costituite o
partecipate ai sensi dei commi 6, 7 e 8 dell'articolo 4 del
decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, e alla
società di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale 21 maggio 1998, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 19 giugno 1998,
possono essere mantenuti o prorogati, dalla data del 31
dicembre 2001, per cinque anni con riferimento ai servizi di
trasporto collettivo, di raccolta dei rifiuti escluso lo
smaltimento, e per otto anni con riferimento ai servizi di
erogazione di energia diversa da quella elettrica, di
smaltimento dei rifiuti e di gestione dei rifiuti compreso lo
smaltimento.
5. Con esclusione dei servizi di distribuzione del
gas naturale e di trasporto collettivo, i periodi di cui al
comma 2 possono essere incrementati, alle seguenti condizioni,
in misura non superiore:
a) ad un anno qualora entro il 31 dicembre 2003 il
gestore del servizio serva un'utenza complessivamente
superiore a due volte quella servita alla data del 30 giugno
1999;
b) ad un ulteriore anno qualora entro il 31
dicembre 2003 le azioni della società siano quotate in
borsa.
6. Ove ricorrano entrambe le condizioni indicate al
comma 5 i relativi incrementi possono essere sommati.
7. Per i servizi di cui all'articolo 113, comma 2,
ove l'affidamento sia avvenuto mediante gara pubblica e non vi
siano state proroghe o rinnovi, le gestioni in essere sono
mantenute per i periodi previsti dall'articolo
113-quater, a decorrere dal 31 dicembre 2001, ovvero, se
la durata dell'affidamento è inferiore, fino alla scadenza
stabilita e in ogni caso per i periodi previsti dai commi 2 e
5 del presente articolo, a decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione.
8. Con riferimento alla gestione del ciclo
dell'acqua, gli enti locali associati ai sensi del comma 3
dell'articolo 9 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, secondo gli
ambiti territoriali ottimali stabiliti dalla legislazione
vigente, procedono all'affidamento del servizio idrico
integrato secondo le norme di cui all'articolo 114-ter
del presente testo unico. Le concessioni di cui al comma 3
dell'articolo 10 della citata legge n. 36 del 1994 possono
essere mantenute fino alla loro scadenza e in ogni caso per un
periodo non superiore a cinque anni, incrementabili ai sensi
dei commi 2 e 5 del presente articolo. Per lo stesso periodo
massimo possono essere mantenute le gestioni salvaguardate di
cui al comma 4 dell'articolo 9 della citata legge n. 36 del
1994.
9. In alternativa a quanto disposto dal comma 8, gli
enti locali associati nelle forme di cui al medesimo comma
possono prorogare gli affidamenti diretti in essere per un
periodo non superiore a tre anni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione. Alla scadenza di tale
periodo gli enti locali associati possono dare in affidamento
diretto, con apposito contratto di servizio, per una sola
volta e per un periodo non superiore a sei anni decorrenti
dalla scadenza del triennio, la gestione del servizio idrico
integrato ad uno dei soggetti distributori di acqua per uso
civile costituito in società di capitali e preesistente
nell'ambito territoriale ottimale, a condizione che tale
soggetto allo scadere del termine triennale di cui al primo
periodo, anche per effetto di fusioni societarie, fornisca il
servizio idrico integrato ad almeno il 50 per cento della
popolazione residente nell'ambito territoriale ottimale. Le
concessioni di cui al comma 3 dell'articolo 10 della legge 5
gennaio 1994, n. 36, possono essere mantenute fino alla loro
scadenza e comunque per un periodo non superiore a cinque anni
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
Ove tale condizione non si sia verificata allo scadere dei tre
anni, gli enti locali associati procedono all'affidamento del
servizio idrico integrato mediante gara ai sensi dell'articolo
114-ter. Resta ferma la possibilità delle regioni di
consentire la prosecuzione, fino all'affidamento al gestore
unico, delle gestioni di impianti pubblici di depurazione che
trattano in modo promiscuo acque reflue prevalentemente
industriali.
10. Con riferimento ai servizi pubblici locali di
cui all'articolo 113, comma 2, l'affidamento diretto a società
controllate dall'ente titolare del servizio prosegue per i
periodi indicati dal presente articolo, anche nel caso in cui
l'ente locale, per effetto di operazioni di privatizzazione,
abbia perduto il controllo della società.
11. I soggetti titolari delle concessioni o degli
affidamenti di cui ai commi 1, 8 e 9 del presente articolo
possono partecipare alle gare indette ai sensi degli articoli
113 e 114-ter senza limitazioni territoriali. Per i
soggetti che devono essere costituiti o trasformati ai sensi
dell'articolo 115, commi 1, 2, 3, 5 e 6, e dell'articolo
118-bis, la partecipazione alle gare è consentita a
decorrere dalla data dell'avvenuta costituzione o
trasformazione.
12. Decorso il periodo transitorio disciplinato dal
presente articolo, l'ente titolare del servizio procede
all'affidamento dello stesso con le modalità previste dagli
articoli 113 e 114-ter. In caso di inerzia la regione
procede all'affidamento, anche nominando un commissario ad
acta, ove si tratti di servizi di cui al citato articolo
113, comma 2.
13. Il comma 1 del presente articolo si applica
anche alle concessioni rilasciate o prorogate ai sensi
dell'articolo 14 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n.
359.
14. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, gli enti locali adeguano
l'ordinamento delle istituzioni alle disposizioni di cui al
comma 4 dell'articolo 114.
15. Le disposizioni del presente titolo si applicano
con riferimento al settore del gas naturale per quanto non
specificamente disciplinato dal decreto legislativo 23 maggio
2000, n. 164.
16. Per l'attività di distribuzione del gas naturale
il regime transitorio è stabilito ai sensi dell'articolo 15
del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e successive
modificazioni";
m) l'articolo 123 è abrogato.
Art. 2.
(Incentivi all'aggregazione delle strutture di gestione
dei servizi pubblici degli enti locali).
1. Al fine di favorire l'aggregazione della domanda e
dell'offerta dei servizi pubblici locali negli ambiti ottimali
definiti ai sensi della vigente legislazione statale o, dalla
normativa regionale, nonché di incentivare le trasformazioni
delle aziende speciali, delle istituzioni e delle gestioni in
economia di cui al titolo V della parte I del testo unico di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come
modificato dall'articolo 1 della presente legge, si applicano
le seguenti disposizioni:
a) le fusioni, le trasformazioni e i conferimenti
inerenti alle società alle quali sia affidata la gestione dei
servizi pubblici, effettuati dagli enti locali dal 1^ gennaio
2002 al 31 dicembre 2006, sono esenti, senza limite di valore,
dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali e
da ogni altra imposta, tassa o diritto di qualsiasi specie o
natura;
b) presso il Ministero dell'interno è istituito un
fondo alimentato dalle risorse finanziarie costituite dal 50
per cento delle entrate erariali derivanti
dall'assoggettamento all'imposta sul reddito delle persone
giuridiche (IRPEG) dei redditi prodotti dalle società di
capitali partecipate dagli enti locali, che, a decorrere dal
1^ gennaio 2002, siano state anche più volte sottoposte ai
processi di cui alla lettera a), purché dagli stessi
derivi un incremento di almeno il 30 per cento degli utenti
serviti rispetto a quelli dell'impresa che inizialmente ne
contava il numero maggiore. A partire dai redditi relativi
all'anno 2002, le risorse del fondo sono annualmente
redistribuite tra gli enti locali che attuano tali processi.
La parte di gettito derivante dall'IRPEG versata da ciascuna
società, iscritta nel fondo, è annualmente suddivisa tra gli
enti locali partecipanti al capitale della stessa, in
proporzione alle azioni ed alle quote da loro possedute. Il
fondo si estingue una volta redistribuite agli enti locali le
somme relative ai redditi prodotti dalle società di cui alla
presente lettera nell'anno 2006.
2. Alle trasformazioni delle gestioni in economia e delle
istituzioni per la gestione di servizi sociali e culturali
senza rilevanza imprenditoriale previste dal titolo V della
parte I del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 1 della
presente legge, si applicano le disposizioni di cui al comma 1
del presente articolo. Alle istituzioni si applicano, altresì,
nei tre anni a decorrere da quello in cui avviene la
trasformazione, le disposizioni tributarie applicabili agli
enti locali di appartenenza. Tale beneficio cessa, in ogni
caso, il 31 dicembre 2006.
3. Il fondo di cui al comma 1, lettera b), del
presente articolo, è istituito, entro quattro mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, con regolamento
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Art. 3.
(Fondo per l'innovazione nei servizi).
1. Allo scopo di favorire l'applicazione di sistemi
innovativi ai servizi pubblici in ambito urbano, entro il 30
giugno 2002 è istituito presso il Ministero delle attività
produttive, il Fondo per l'innovazione nei servizi, di seguito
denominato "Fondo". Il Fondo, che ha una dotazione di lire 100
miliardi, è destinato al finanziamento di progetti ad alto
contenuto tecnologico che prevedono il trasferimento delle
migliori tecnologie in materia di servizi pubblici locali
dalle aree sviluppate alle aree di cui agli obiettivi 1, 2 e 3
del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno
1999. Il Fondo può finanziare fino al 70 per cento del costo
di investimenti innovativi, comprensivo del costo degli studi
di fattibilità, della progettazione preliminare, definitiva ed
esecutiva dell'intervento, delle relative indagini
geognostiche e della direzione dei lavori; le agevolazioni
sono concesse in relazione alle diverse aree di intervento,
nonché alle carenze nei servizi e nell'organizzazione del
sistema urbano.
2. Al fine di beneficiare delle provvidenze del Fondo
possono presentare progetti, corredati da uno studio di
prefattibilità, regioni, enti locali, anche costituiti in
consorzi, imprese di gestione dei servizi pubblici locali,
nonché società di trasformazione urbana costituite ai sensi
dell'articolo 120 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. I progetti finanziati dal Fondo a seguito di
istruttoria positiva sono cofinanziati dagli enti locali
cointeressati e dalle regioni e possono beneficiare anche del
cofinanziamento dei fondi strutturali della Commissione delle
Comunità europee per gli anni 2001-2007.
4. Il Fondo rimane attivo fino all'esaurimento delle
risorse e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2006.
Art. 4.
(Ulteriori modifiche al testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali)
1. All'articolo 31 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
1. Per l'esercizio associato di funzioni, i comuni,
le unioni di comuni, le comunità montane e le province possono
costituire consorzi, secondo le leggi alle quali sono
soggetti";
b) al comma 7, le parole: "e servizi" sono
soppresse;
c) il comma 8 è abrogato.
2. Al comma 2 dell'articolo 42 del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) la lettera a) è sostituita dalla
seguente:
"a) statuti dell'ente, regolamenti, ordinamento
degli uffici e dei servizi;";
b) la lettera e) è sostituita dalla
seguente:
"e) affidamento diretto di servizi pubblici
locali a società di capitali controllate dall'ente locale,
costituzione di istituzioni, assunzione diretta di pubblici
servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali
e affidamento di attività o servizi mediante convenzione;";
c) la lettera g) è sostituita dalla
seguente:
"g) indirizzi da osservare da parte delle
istituzioni e degli enti dipendenti, sovvenzionati o
sottoposti a vigilanza;";
d) la lettera m) è sostituita dalla
seguente:
"m) definizione degli indirizzi per la nomina e
la designazione dei rappresentanti del comune presso enti ed
istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del consiglio
presso enti ed istituzioni ad esso espressamente riservata
dalla legge".
Art. 5.
(Delega al Governo)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, un decreto
legislativo recante disposizioni correttive del testo unico di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
esclusivamente al fine di apportarvi le modificazioni di
coordinamento conseguenti all'entrata in vigore della presente
legge. Lo schema di decreto legislativo è trasmesso alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su
di esso di esprimano, entro un mese dalla richiesta, le
competenti Commissioni parlamentari; decorso tale termine, il
decreto legislativo può comunque essere emanato.
Art. 6.
(Modifiche all'articolo 3 della legge 21 marzo 1958, n.
259)
1. All'articolo 3, secondo comma, della legge 21 marzo
1958, n. 259, sono aggiunte le seguenti parole: "e le società
di capitali nelle quali lo Stato, le regioni e gli enti locali
abbiano partecipazioni anche di controllo".
Art. 7.
(Modifiche al decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n.
440)
1. L'articolo 10-bis del decreto-legge 31 agosto
1987, n. 359, convertito con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1987, n. 440, è abrogato.
Art. 8.
(Settore del gas naturale - Modifiche al decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164)
1. All'articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000,
n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. All'attività di distribuzione del gas naturale
si applicano le disposizioni di cui agli articoli 113 e
114-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni";
b) i commi da 3 a 10 sono abrogati.
2. All'articolo 15 del decreto legislativo 23 maggio 2000,
n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il quinto periodo del comma 1 è sostituito dal
seguente: "In caso di ulteriore inerzia, la regione, anche
nell'ipotesi di gestioni associate o di ambiti a dimensione
sovracomunale, procede all'affidamento immediato del servizio
mediante gara, nominando a tale fine un commissario ad
acta";
b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. Per le attività di distribuzione del gas, gli
affidamenti e le concessioni in essere alla data di entrata in
vigore del presente decreto, nonché quelli alle società
derivate dalla trasformazione delle attuali gestioni,
proseguono fino alla scadenza stabilita, se compresa entro i
termini previsti dal comma 7 per il periodo transitorio. In
tale caso l'eventuale rimborso previsto dalle convenzioni o
dai contratti è corrisposto con le modalità di cui
all'articolo 114-ter, comma 7, del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive
modificazioni. Ove non sia previsto un termine di scadenza o
sia previsto un termine che supera il periodo transitorio, gli
affidamenti e le concessioni proseguono fino al completamento
dello stesso periodo transitorio. In entrambi questi ultimi
casi, ai titolari degli affidamenti e delle concessioni è
riconosciuto un rimborso, a carico del nuovo gestore ai sensi
del citato articolo 114-ter, calcolato nel rispetto di
quanto stabilito nelle convenzioni o nei contratti e, per
quanto non desumibile dalla volontà delle parti, con i criteri
di cui alle lettere a) e b) del quarto comma
dell'articolo 24 del testo unico di cui al regio decreto 15
ottobre 1925, n. 2578. Resta sempre esclusa la valutazione del
mancato profitto derivante dalla conclusione anticipata del
rapporto di gestione";
c) il comma 9 è sostituito dal seguente:
"9. Gli affidamenti e le concessioni in essere alla
data di entrata in vigore del presente decreto, ove siano
stati attribuiti mediante gara pubblica e non vi siano state
proroghe o rinnovi, sono mantenuti per la durata stabilita e
comunque per un periodo non superiore a dodici anni a
decorrere dal 31 dicembre 2000".