XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 879




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Modifiche al titolo V della parte I del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali).

        1. Al titolo V della parte I del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) i commi 1 e 2 dell'articolo 112 sono sostituiti dai seguenti:

        "1. I servizi pubblici locali, individuati dagli enti locali tra le attività non riservate allo Stato, alle regioni o ad altre amministrazioni pubbliche, hanno ad oggetto la produzione di beni e lo svolgimento di attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali. Ai fini del presente titolo, per enti locali si intendono comuni, province, città metropolitane, unioni di comuni, comunità montane e consorzi dei comuni di bacino imbrifero montano costituiti ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959.
            2. Gli enti locali, nell'esercizio delle funzioni di loro competenza, organizzano i servizi pubblici, al fine di assicurare la regolarità, la continuità, l'accessibilità, l'economicità e la qualità dell'erogazione in condizioni di uguaglianza e di equità. Il gestore di un servizio pubblico locale o di un'infrastruttura strumentale a tale servizio è tenuto ad ammettervi utenti ed imprese che ne hanno titolo, sulla base di condizioni oggettive, trasparenti e non discriminatorie";

            b) l'articolo 113 è sostituito dal seguente:

        "Art. 113 - (Forme di gestione). - 1. I servizi pubblici locali, diversi da quelli indicati nel comma 2, sono esercitati dagli enti locali, anche in forma associata, scegliendo motivatamente tra le seguenti modalità:

            a) con affidamento in base a gara ai sensi dell'articolo 114-ter;

            b) con affidamento diretto ad una società di capitali, controllata dall'ente titolare del servizio, anche congiuntamente ad altri enti locali, con la partecipazione di soggetti pubblici o privati;

            c) a mezzo di istituzione;

            d) limitatamente ai servizi a carattere sociale e culturale, con affidamento diretto ad associazioni o fondazioni che, per la loro disciplina statutaria, garantiscono partecipazione, imparzialità e trasparenza nella gestione del servizio;

            e) in economia.

            2. I servizi pubblici locali di erogazione di energia, esclusa quella elettrica, di distribuzione del gas naturale, di gestione del ciclo dell'acqua, di gestione dei rifiuti e di trasporto collettivo di linea, esclusi quelli a fune operanti in montagna, sono affidati dagli enti locali, anche in forma associata, ad uno o più gestori, pubblici o privati, scelti esclusivamente in base a gara ai sensi dell'articolo 114-ter. Alla scadenza del periodo di affidamento, la scelta del nuovo gestore è effettuata mediante gara.
            3. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, eventuali altre tipologie di servizi pubblici locali possono essere sottoposte alla disciplina stabilita dal comma 2 del presente articolo secondo i princìpi di cui all'articolo 112.
            4. Le società che gestiscono i servizi di cui al comma 2 sono tenute alla certificazione di bilancio. In caso di gestione di più servizi da parte di un unico soggetto o di uno stesso servizio in più ambiti territoriali, è obbligatoria la separazione contabile, fermo restando l'obbligo della separazione gestionale o societaria ove richiesta dalla disciplina relativa al singolo servizio";

            c) dopo l'articolo 113 sono inseriti i seguenti:

        "Art. 113-bis. - (Compiti degli enti locali e rapporti con i gestori dei servizi). - 1. Salvo il caso di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 113, gli enti locali, anche in forma associata, svolgono attività di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo. Nei limiti e nel rispetto delle leggi vigenti, gli enti locali svolgono inoltre attività di regolazione diretta ad assicurare l'accessibilità, la continuità, la qualità, la fruizione in condizioni di uguaglianza dei servizi essenziali, l'universalità di questi ultimi e la determinazione delle tariffe, nonché la previsione di eventuali esenzioni o riduzioni. Restano comunque ferme le competenze delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità stabilite dalla legge.
            2. I rapporti tra gli enti locali ed i gestori di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), e al comma 2 dell'articolo 113 sono regolati da contratti di servizio. In tali contratti, anche in attuazione dei princìpi contenuti nei capo III del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, sono stabiliti la durata, le modalità di espletamento del servizio, gli obiettivi qualitativi, l'uguaglianza di opportunità di accesso degli utenti nella distribuzione dei servizi sul territorio, gli aspetti economici del rapporto, che prevede sempre la corresponsione di un canone, le modalità di determinazione delle eventuali tariffe, la carta dei diritti dei fruitori del servizio, i poteri di verifica dell'ente locale, le conseguenze degli inadempimenti, nonché le condizioni del recesso anticipato dell'ente locale.
            3. E' esclusa la partecipazione di amministratori dell'ente locale, nonché dei loro coniugi, di loro parenti o affini entro il quarto grado, agli organi di gestione dei pubblici servizi affidati dallo stesso ente locale.
            4. E' vietata ogni forma di differenziazione nel trattamento dei gestori di pubblico servizio in ordine al trattamento tributario ed alla concessione di contribuzioni o agevolazioni da chiunque dovuta per la gestione del servizio.

        Art. 113-ter. - (Gestione e proprietà delle reti). - 1. Con riferimento ai servizi di cui al comma 2 dell'articolo 113, con esclusione del servizio idrico integrato di cui alla legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modificazioni, è consentito procedere all'affidamento, mediante gara ai sensi dell'articolo 114-ter, delle attività di gestione e di sviluppo delle reti e degli impianti separatamente dall'affidamento, anch'esso mediante gara ai sensi del citato articolo 114-ter, del servizio all'utenza. In tale caso, le condizioni di accesso alla rete ed il relativo corrispettivo garantiscono l'assenza di discriminazione tra i gestori e prospettive di sviluppo e di potenziamento delle reti e degli impianti, nel rispetto dei princìpi di efficienza e di economicità.
            2. I bandi di gara e i contratti di servizio prevedono che la proprietà delle reti nonché degli impianti, esclusi quelli a fune operanti in montagna, e delle altre dotazioni dichiarate reversibili nel contratto di servizio, realizzati durante il periodo di affidamento, spetta all'ente locale.
            3. Le reti e gli impianti di proprietà degli enti locali possono essere conferiti, anche in deroga alle disposizioni del codice civile relative al regime dei beni degli enti pubblici territoriali, ad una società di capitali controllata dall'ente o dagli enti titolari del servizio in forma associata, con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, questi ultimi ciascuno con una quota di capitale non superiore allo 0,1 per cento. Si ha controllo quando gli enti locali, singoli o associati, sulla base di una convenzione stipulata tra gli stessi enti, ai sensi dell'articolo 30, dispongono della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della società. Il venire meno del controllo determina la cessazione del conferimento. La società ha nel proprio oggetto sociale esclusivamente l'amministrazione dei beni destinati al pubblico servizio, con il vincolo di mantenerne la relativa destinazione, esclusa ogni attività di manutenzione o di gestione della rete.
            4. L'ente o gli enti titolari del servizio provvedono, tramite gara ai sensi dell'articolo 114-ter alla scelta del gestore delle reti e degli impianti, nonché, anche separatamente, del gestore del servizio all'utenza.
            5. Alla scadenza del periodo di affidamento del servizio le reti nonché gli altri impianti e dotazioni rientrano in ogni caso nella disponibilità dell'ente locale ai fini del nuovo affidamento.

        Art. 113-quater. - (Durata dell'affidamento). - 1. Per i servizi pubblici locali indicati al comma 2 dell'articolo 113, la durata dell'affidamento è fissata: fino a nove anni per il trasporto collettivo di linea e per la gestione dei rifiuti, escluso lo smaltimento; fino a dodici anni per l'erogazione del gas; fino a quindici anni per la gestione dei rifiuti, compreso lo smaltimento o per il solo smaltimento, nonché per l'erogazione di energia diversa da quella elettrica; fino a venti anni per la gestione del ciclo dell'acqua. Nelle ipotesi di cui al comma 1 dell'articolo 113-ter, la durata massima dell'affidamento del servizio all'utenza non può essere superiore a cinque anni.
            2. Per i servizi pubblici locali di cui al comma 1 dell'articolo 113, la durata massima dell'affidamento non può essere superiore a dieci anni";

            d) l'articolo 114 è sostituito dal seguente:

        "Art. 114. - (Società in affidamento diretto ed istituzioni). - 1. Alle società che gestiscono servizi in affidamento diretto ed alle istituzioni è consentito gestire servizi pubblici soltanto nell'ambito territoriale dell'ente titolare del servizio o in quello dell'associazione di enti locali a cui le stesse facciano capo.
            2. Ai fini di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 113, si ha controllo nel caso in cui gli enti locali, singoli o associati, sulla base di una convenzione stipulata tra gli stessi ai sensi dell'articolo 30, per la gestione di uno o più servizi in cooperazione, dispongono della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della società. Il venire meno del controllo determina la cessazione dell'affidamento. La scelta dei soci privati, limitatamente ai casi di affidamento diretto, è effettuata con procedure a evidenza pubblica, secondo criteri di valutazione delle offerte ispirati ai princìpi di economicità, efficienza e adeguatezza.
            3. L'impiego, anche da parte di più enti locali, della forma di gestione rappresentata dall'istituzione è limitato ai servizi pubblici locali di carattere sociale e culturale. Ai fini della gestione di tali servizi gli enti locali possono applicare le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368.
            4. L'istituzione di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 113 è ente strumentale dell'ente locale. L'istituzione ha un proprio statuto approvato dal consiglio dell'ente locale ed acquista personalità giuridica con l'iscrizione nel registro delle imprese. L'ente locale conferisce il capitale di dotazione, nomina e revoca gli amministratori, approva i programmi, i bilanci e il conto consuntivo, verifica i risultati della gestione. I bilanci sono allegati ai bilanci dell'ente locale. L'istituzione, alla quale si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni del libro quinto del codice civile, agisce nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed è obbligata a realizzare il pareggio di bilancio";

            e) dopo l'articolo 114 sono inseriti i seguenti:

        "Art. 114-bis. - (Gestione in economia) - 1. La gestione in economia è consentita soltanto quando, per le modeste dimensioni e per le caratteristiche del servizio, ne siano dimostrate la convenienza economica e l'utilità sociale. In tale caso, la relativa scelta deve essere motivata dall'ente locale mediante apposita relazione economico-finanziaria.

        Art. 114-ter. - (Modalità dell'affidamento a mezzo gara) - 1. Alle gare di cui al comma 1, lettera a), e al comma 2 dell'articolo 113 sono ammessi, senza limitazioni territoriali e sulla base di requisiti oggettivi, proporzionati e non discriminatori, i seguenti soggetti:

            a) le società per azioni o a responsabilità limitata, anche a partecipazione pubblica;

            b) le società cooperative a responsabilità limitata;

            c) le società consortili di cui all'articolo 2615-ter del codice civile alle quali possono partecipare esclusivamente società per azioni e società a responsabilità limitata;

            d) i gruppi europei di interesse economico;

            e) le società di persone, esclusivamente nel caso di servizi diversi da quelli di cui al comma 2 dell'articolo 113.

            2. Sono esclusi dalla partecipazione delle gare di cui al comma 1 i seguenti soggetti:

            a) le società di cui al comma 3 dell'articolo 113-ter;

            b) le società, le loro controllate, controllanti e controllate da una medesima controllante, che, in Italia o in altri Paesi dell'Unione europea, gestiscono di fatto o per disposizione di legge, di atto amministrativo o per contratto, servizi pubblici locali in virtù di affidamento diretto o di una procedura non ad evidenza pubblica;

            c) le società fiduciarie e le società di capitali con azioni o quote al portatore, o aventi sede in Paesi nei quali non è possibile rilevare da pubblici registri l'effettiva titolarità economica delle azioni o quote;

            d) le società partecipate da società con le caratteristiche di cui alla lettera c).

            3. Le società di cui alle lettere c) e d) del comma 2 non possono in nessun caso essere affidatarie di pubblici servizi.
            4. Nel rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza, la gara è aggiudicata sulla base delle migliori condizioni economiche e di prestazione del servizio, del livello di qualità e sicurezza, dei piani di investimento per lo sviluppo e il potenziamento delle reti e degli impianti, per il loro rinnovo e manutenzione, nonché dei contenuti di innovazione tecnologica e gestionale presentati dalle imprese concorrenti. Tali elementi fanno parte integrante del contratto di servizio.
            5. Limitatamente ai servizi di cui al comma 2 dell'articolo 113, l'ente locale avvia la procedura di gara almeno un anno prima della scadenza dell'affidamento, in modo da evitare soluzioni di continuità della gestione del servizio. Il gestore uscente resta comunque obbligato a proseguire la gestione del servizio fino alla data di decorrenza del nuovo affidamento secondo le prescrizioni contenute nel vigente contratto di servizio e limitatamente all'ordinaria amministrazione, salvi gli interventi urgenti. Ove l'ente locale non provveda entro il termine indicato, la regione, anche attraverso la nomina di un commissario ad acta, avvia la procedura di gara.
            6. Il nuovo gestore, con riferimento agli investimenti realizzati secondo il piano degli investimenti oggetto del precedente affidamento, è tenuto, nel caso non siano stati ancora completati gli ammortamenti riferiti a tali investimenti e solo per quanto ad essi riferibile, a subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni relative ai contratti di finanziamento in essere o ad estinguere queste ultime ed a versare al gestore uscente una somma pari al valore residuo degli ammortamenti di tali investimenti risultanti dai bilanci del gestore uscente e corrispondenti ai piani di ammortamento oggetto del precedente affidamento, al netto dei mezzi finanziari di terzi risultanti dal bilancio e dagli eventuali contributi pubblici a fondo perduto. Tale valore residuo è rivalutato in base all'indice ISTAT dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali riferito ai beni finali di investimento, a decorrere dalla data di acquisizione del relativo cespite. Le modalità di tale rivalutazione sono definite dall'autorità di regolazione del settore, se istituita.
            7. Gli oneri gravanti sul nuovo gestore ai sensi del comma 6 sono indicati nel bando di gara. Il gestore subentrante acquisisce la disponibilità degli impianti dalla data del pagamento della somma corrispondente agli oneri suddetti, ovvero dalla data di offerta reale della stessa.
            8. In caso di affidamento della gestione delle reti e degli impianti a soggetto diverso dal gestore del servizio all'utenza, ai sensi del comma 1 dell'articolo 113-ter, le norme sulla gara, di cui al presente articolo, si applicano anche alla gara per tali impianti e reti. Alle gare per la gestione del servizio di erogazione all'utenza si applicano le norme di cui ai commi da 1 a 6 del presente articolo. Nei documenti relativi alle gare di cui al presente comma sono specificate le condizioni di accesso alle reti e agli impianti da parte dei gestori del servizio di erogazione all'utenza e le modalità di determinazione dei relativi corrispettivi.
            9. L'affidamento di più servizi pubblici locali con unica gara è consentito se economicamente più vantaggioso e se la gara ha per oggetto esclusivo i servizi di cui al comma 2 dell'articolo 113, diversi dai servizi di trasporto collettivo. In tale caso la durata dell'affidamento, unica per tutti i servizi affidati, non può essere superiore a dieci anni.
            10. Gli appalti di lavori indetti da società che gestiscono servizi pubblici locali non possono essere affidati ad imprese dalla stessa società controllate ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile.
            11. Con uno o più regolamenti emanati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti le Autorità di regolazione di servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 4 della legge 30 luglio 1998, n. 281, nonché la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti, altresì, i criteri e le modalità di espletamento e di aggiudicazione delle gare di cui ai commi 1, lettera a), 2 e 3 dell'articolo 113 e tenendo conto delle disposizioni nazionali e comunitarie vigenti in materia. Per l'attività di distribuzione del gas naturale, i criteri e le modalità di espletamento e di aggiudicazione delle gare sono stabiliti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con la procedura di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. Con i regolamenti di cui al presente comma sono in particolare stabiliti:

            a) le condizioni richieste affinché il gestore del servizio pubblico locale possa provvedere allo svolgimento dello stesso anche mediante società controllate ai sensi dell'articolo 2359, comma primo, numero 1), del codice civile, vincolando queste ultime al rispetto del contratto di servizio;

            b) le condizioni procedimentali che, garantendo l'imparzialità delle relative procedure, consentano la partecipazione alla gara di società controllate dall'ente titolare del servizio. Il regolamento deve in ogni caso garantire la separazione tra l'ente locale partecipante alla società che concorre per l'affidamento della gestione e il soggetto pubblico chiamato a valutare le offerte e a decidere sull'aggiudicazione;

            c) i criteri per la determinazione della somma eventualmente da corrispondere da parte del nuovo gestore ai sensi del comma 6;

            d) le procedure da svolgere e le soluzioni da adottare nel caso in cui la gara sia andata deserta;

            e) le modalità di costituzione e di liquidazione da parte degli enti locali delle associazioni e delle fondazioni di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368.

            12. Con appositi regolamenti, adottati entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, gli enti locali stabiliscono in particolare:

            a) gli elementi di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai fini dell'aggiudicazione della gara ai sensi del comma 4;
            b) i criteri per la valutazione, tra gli elementi dell'offerta, del piano di riutilizzo del personale dipendente non dirigente del gestore uscente; tale piano prevede l'applicazione dei trattamenti economici e normativi che siano previsti dai contratti collettivi nazionali di settore come sottoscritti dalle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative ed esplicita il modello di organizzazione del lavoro che l'impresa subentrante si impegna a concertare con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e con l'ente locale o gli enti locali associati;

            c) gli elementi atti alla dimostrazione delle capacità economico-finanziarie, tecniche ed organizzative delle imprese concorrenti di cui agli articoli 13 e 14, comma 1, lettere da a) a f), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157;

                d) i criteri per la composizione e la nomina della commissione della gara di cui al comma 1, alla quale spetta la valutazione delle offerte.

            13. Ai fini dello sviluppo delle reti e degli impianti nonché della realizzazione dei piani di investimento per lo sviluppo ed il potenziamento degli stessi, i soggetti affidatari possono procedere ai sensi delle disposizioni sulla società di progetto di cui agli articoli 37-quinquies e 37-sexies della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni";

                f) all'articolo 115:

                1) il comma 4 è abrogato;

                2) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

        "7-bis. Le modalità di cui al presente articolo si applicano anche alla trasformazione di aziende consortili, intendendosi sostituita al consiglio comunale l'assemblea consortile. In tale caso le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei componenti; gli enti locali che non intendono partecipare alla società hanno diritto alla liquidazione sulla base del valore nominale iscritto a bilancio della relativa quota di capitale. Di tali società l'ente titolare del servizio può restare socio unico per un periodo non superiore a due anni a decorrere dalla data della trasformazione. Per due anni a decorrere dalla data della trasformazione viene conservato il regime fiscale dell'ente di appartenenza. Alle trasformazioni delle istituzioni in società di capitali si applicano le disposizioni di cui al presente comma, in quanto compatibili.
        7-ter. Nel caso in cui la gestione dei servizi di cui all'articolo 113, comma 2, sia affidata ad aziende o a società controllate dagli enti titolari dei servizi, le quali siano proprietarie dei beni indicati al comma 2 dell'articolo 113-ter, gli enti medesimi, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono tenuti a procedere, anche attraverso operazioni di scissione, alla costituzione delle società di capitali previste dal comma 3 del citato articolo 113-ter.
        7-quater. Per la determinazione della quota di capitale sociale spettante a ciascun ente locale, socio della società risultante dalla trasformazione delle aziende consortili, si tiene conto esclusivamente dei criteri di ripartizione del patrimonio previsti nel caso di liquidazione dell'azienda consortile.
        7-quinquies. Per i servizi di cui all'articolo 113, comma 2, i comuni montani e gli altri enti locali con popolazione inferiore a 5 mila abitanti che gestiscono in economia tali servizi possono affidarne la gestione, per i periodi massimi previsti dai commi 2 e 5 dell'articolo 118-ter, a società di capitali controllata dagli stessi enti locali. Resta comunque salva la facoltà per gli enti locali che esercitano in economia i servizi di procedere direttamente all'affidamento mediante gara";

            g) al comma 1 dell'articolo 116, le parole: "per l'esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio nonché" sono soppresse; al medesimo comma 1 l'ultimo periodo è soppresso;

            h) all'articolo 117:

                1) al comma 1, le parole: "Gli enti interessati approvano le tariffe dei servizi pubblici" sono sostituite dalle seguenti: "Le tariffe dei servizi pubblici locali sono determinate";

                2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

        "2. La tariffa costituisce il corrispettivo dei servizi pubblici; essa è determinata e adeguata, di norma, salvo diverse disposizioni di legge, ogni anno, dagli enti locali o, qualora a ciò autorizzati ai sensi di disposizioni di legge, di provvedimenti amministrativi o di contratti, dai soggetti esercenti il servizio, nel rispetto delle disposizioni che regolano i modelli organizzativi di gestione prescelti, nonché delle norme di settore e dei criteri fissati dalle autorità di regolazione o dagli organismi cui sono attribuite per legge le competenze in materia tariffaria";

                3) al comma 3, dopo le parole: "o per effetto del modello organizzativo di società miste," sono inserite le seguenti: "fatte salve le diverse disposizioni che disciplinano specifici settori di servizio pubblico locale,";

            i) all'articolo 118:

                1) al comma 1, le parole: "o da società per azioni costituite ai sensi dell'articolo 113, lettera e)" sono sostituite dalle seguenti: "o di società di capitali costituite ai sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera b)";

                2) al comma 3, le parole: "ai sensi dell'articolo 113, lettera e)" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera b)" e le parole: "di cui, rispettivamente, agli articoli 31 e 114" sono soppresse;

            l) dopo l'articolo 118 sono inseriti i seguenti:

        "Art. 118-bis. - (Attuazione) - 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione oppure, ove più restrittivi, entro i diversi termini fissati dalle eventuali normative di settore, sono adottate le deliberazioni di adeguamento alle disposizioni contenute nel presente titolo. Entro la stessa data è realizzata la separazione contabile di cui all'articolo 113, comma 4, e l'obbligo di certificazione decorre dal bilancio relativo all'anno 2002. Per i servizi di cui al citato articolo 113, comma 2, tale adeguamento avviene mediante l'indizione di gare per l'affidamento dei servizi, ovvero attraverso la costituzione o la trasformazione in società di capitali o in società cooperative a responsabilità limitata, anche tra dipendenti. Tale trasformazione può anche comportare il frazionamento societario. Ove l'adeguamento di cui al presente comma non avvenga entro il termine ivi indicato, provvede il sindaco o il presidente della provincia nei successivi tre mesi. In caso di ulteriore inerzia, la regione, anche attraverso la nomina di un commissario ad acta, procede all'affidamento immediato del relativo servizio mediante gara. In caso di servizi gestiti per ambiti a dimensione sovracomunale, l'adeguamento può avvenire entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Ove non avvenga entro tale termine, la regione anche attraverso la nomina di un commissario ad acta, procede all'affidamento immediato del relativo servizio mediante gara.

            Art. 118-ter. - (Disciplina del periodo transitorio). - 1. Per i servizi di cui all'articolo 113, comma 2, gli affidamenti e le concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nonché quelli alle società derivate dalla trasformazione delle gestioni esistenti alla medesima data, ivi comprese quelle in economia, proseguono fino alla scadenza stabilita, se compresa entro i termini previsti dal presente articolo per il periodo transitorio. In tale caso l'eventuale rimborso previsto dalle convenzioni o dai contratti è corrisposto con le modalità di cui all'articolo 114-ter, comma 6. Ove non sia previsto un termine di scadenza o sia previsto un termine che supera il periodo transitorio, gli affidamenti e le concessioni proseguono fino al completamento dello stesso periodo transitorio. In entrambi questi ultimi casi ai titolari degli affidamenti e delle concessioni è riconosciuto un rimborso, a carico del nuovo gestore ai sensi del citato articolo 114-ter, calcolato nel rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni o nei contratti e, per quanto non desumibile dalla volontà delle parti, con i criteri di cui alle lettere a) e b) del quarto comma dell'articolo 24 del testo unico di cui al regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578. Resta sempre esclusa la valutazione del mancato profitto derivante dalla conclusione anticipata del rapporto di gestione.
            2. Per i servizi diversi da quello di distribuzione del gas naturale e di gestione del ciclo dell'acqua, i periodi di cui al comma 1 sono fissati nelle seguenti misure, fatti salvi, ove più restrittivi, termini diversi previsti dalle normative di settore:

            a) tre anni, a decorrere dal 31 dicembre 2001, per i servizi di trasporto collettivo e per i servizi di raccolta di rifiuti, escluso lo smaltimento;

            b) cinque anni, a decorrere dal 31 dicembre 2001, per i servizi di erogazione di energia diversa da quella elettrica, per lo smaltimento dei rifiuti, nonché per la gestione dei rifiuti compreso lo smaltimento.

            3. Per le aziende speciali e per i consorzi non ancora adeguati alla data di entrata in vigore della presente disposizione alle norme, rispettivamente, di cui agli articoli 31 e 114 del presente testo unico, nel testo vigente prima della stessa data, i termini di cui al comma 2 del presente articolo decorrono: per le aziende speciali, dal 1^ gennaio 2001; per i consorzi, dal 1^ luglio 2001.
            4. Gli affidamenti di cui al comma 1 del presente articolo, in corso al 30 giugno 1999, a società costituite o partecipate ai sensi dei commi 6, 7 e 8 dell'articolo 4 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, e alla società di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 21 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 19 giugno 1998, possono essere mantenuti o prorogati, dalla data del 31 dicembre 2001, per cinque anni con riferimento ai servizi di trasporto collettivo, di raccolta dei rifiuti escluso lo smaltimento, e per otto anni con riferimento ai servizi di erogazione di energia diversa da quella elettrica, di smaltimento dei rifiuti e di gestione dei rifiuti compreso lo smaltimento.
            5. Con esclusione dei servizi di distribuzione del gas naturale e di trasporto collettivo, i periodi di cui al comma 2 possono essere incrementati, alle seguenti condizioni, in misura non superiore:

            a) ad un anno qualora entro il 31 dicembre 2003 il gestore del servizio serva un'utenza complessivamente superiore a due volte quella servita alla data del 30 giugno 1999;

            b) ad un ulteriore anno qualora entro il 31 dicembre 2003 le azioni della società siano quotate in borsa.

            6. Ove ricorrano entrambe le condizioni indicate al comma 5 i relativi incrementi possono essere sommati.
            7. Per i servizi di cui all'articolo 113, comma 2, ove l'affidamento sia avvenuto mediante gara pubblica e non vi siano state proroghe o rinnovi, le gestioni in essere sono mantenute per i periodi previsti dall'articolo 113-quater, a decorrere dal 31 dicembre 2001, ovvero, se la durata dell'affidamento è inferiore, fino alla scadenza stabilita e in ogni caso per i periodi previsti dai commi 2 e 5 del presente articolo, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
            8. Con riferimento alla gestione del ciclo dell'acqua, gli enti locali associati ai sensi del comma 3 dell'articolo 9 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, secondo gli ambiti territoriali ottimali stabiliti dalla legislazione vigente, procedono all'affidamento del servizio idrico integrato secondo le norme di cui all'articolo 114-ter del presente testo unico. Le concessioni di cui al comma 3 dell'articolo 10 della citata legge n. 36 del 1994 possono essere mantenute fino alla loro scadenza e in ogni caso per un periodo non superiore a cinque anni, incrementabili ai sensi dei commi 2 e 5 del presente articolo. Per lo stesso periodo massimo possono essere mantenute le gestioni salvaguardate di cui al comma 4 dell'articolo 9 della citata legge n. 36 del 1994.
            9. In alternativa a quanto disposto dal comma 8, gli enti locali associati nelle forme di cui al medesimo comma possono prorogare gli affidamenti diretti in essere per un periodo non superiore a tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Alla scadenza di tale periodo gli enti locali associati possono dare in affidamento diretto, con apposito contratto di servizio, per una sola volta e per un periodo non superiore a sei anni decorrenti dalla scadenza del triennio, la gestione del servizio idrico integrato ad uno dei soggetti distributori di acqua per uso civile costituito in società di capitali e preesistente nell'ambito territoriale ottimale, a condizione che tale soggetto allo scadere del termine triennale di cui al primo periodo, anche per effetto di fusioni societarie, fornisca il servizio idrico integrato ad almeno il 50 per cento della popolazione residente nell'ambito territoriale ottimale. Le concessioni di cui al comma 3 dell'articolo 10 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, possono essere mantenute fino alla loro scadenza e comunque per un periodo non superiore a cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Ove tale condizione non si sia verificata allo scadere dei tre anni, gli enti locali associati procedono all'affidamento del servizio idrico integrato mediante gara ai sensi dell'articolo 114-ter. Resta ferma la possibilità delle regioni di consentire la prosecuzione, fino all'affidamento al gestore unico, delle gestioni di impianti pubblici di depurazione che trattano in modo promiscuo acque reflue prevalentemente industriali.
            10. Con riferimento ai servizi pubblici locali di cui all'articolo 113, comma 2, l'affidamento diretto a società controllate dall'ente titolare del servizio prosegue per i periodi indicati dal presente articolo, anche nel caso in cui l'ente locale, per effetto di operazioni di privatizzazione, abbia perduto il controllo della società.
            11. I soggetti titolari delle concessioni o degli affidamenti di cui ai commi 1, 8 e 9 del presente articolo possono partecipare alle gare indette ai sensi degli articoli 113 e 114-ter senza limitazioni territoriali. Per i soggetti che devono essere costituiti o trasformati ai sensi dell'articolo 115, commi 1, 2, 3, 5 e 6, e dell'articolo 118-bis, la partecipazione alle gare è consentita a decorrere dalla data dell'avvenuta costituzione o trasformazione.
            12. Decorso il periodo transitorio disciplinato dal presente articolo, l'ente titolare del servizio procede all'affidamento dello stesso con le modalità previste dagli articoli 113 e 114-ter. In caso di inerzia la regione procede all'affidamento, anche nominando un commissario ad acta, ove si tratti di servizi di cui al citato articolo 113, comma 2.
            13. Il comma 1 del presente articolo si applica anche alle concessioni rilasciate o prorogate ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.
            14. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, gli enti locali adeguano l'ordinamento delle istituzioni alle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 114.
            15. Le disposizioni del presente titolo si applicano con riferimento al settore del gas naturale per quanto non specificamente disciplinato dal decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.
            16. Per l'attività di distribuzione del gas naturale il regime transitorio è stabilito ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e successive modificazioni";

            m) l'articolo 123 è abrogato.

Art. 2.

(Incentivi all'aggregazione delle strutture di gestione
dei servizi pubblici degli enti locali).

        1. Al fine di favorire l'aggregazione della domanda e dell'offerta dei servizi pubblici locali negli ambiti ottimali definiti ai sensi della vigente legislazione statale o, dalla normativa regionale, nonché di incentivare le trasformazioni delle aziende speciali, delle istituzioni e delle gestioni in economia di cui al titolo V della parte I del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, si applicano le seguenti disposizioni:

            a) le fusioni, le trasformazioni e i conferimenti inerenti alle società alle quali sia affidata la gestione dei servizi pubblici, effettuati dagli enti locali dal 1^ gennaio 2002 al 31 dicembre 2006, sono esenti, senza limite di valore, dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali e da ogni altra imposta, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura;

            b) presso il Ministero dell'interno è istituito un fondo alimentato dalle risorse finanziarie costituite dal 50 per cento delle entrate erariali derivanti dall'assoggettamento all'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) dei redditi prodotti dalle società di capitali partecipate dagli enti locali, che, a decorrere dal 1^ gennaio 2002, siano state anche più volte sottoposte ai processi di cui alla lettera a), purché dagli stessi derivi un incremento di almeno il 30 per cento degli utenti serviti rispetto a quelli dell'impresa che inizialmente ne contava il numero maggiore. A partire dai redditi relativi all'anno 2002, le risorse del fondo sono annualmente redistribuite tra gli enti locali che attuano tali processi. La parte di gettito derivante dall'IRPEG versata da ciascuna società, iscritta nel fondo, è annualmente suddivisa tra gli enti locali partecipanti al capitale della stessa, in proporzione alle azioni ed alle quote da loro possedute. Il fondo si estingue una volta redistribuite agli enti locali le somme relative ai redditi prodotti dalle società di cui alla presente lettera nell'anno 2006.

        2. Alle trasformazioni delle gestioni in economia e delle istituzioni per la gestione di servizi sociali e culturali senza rilevanza imprenditoriale previste dal titolo V della parte I del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, si applicano le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo. Alle istituzioni si applicano, altresì, nei tre anni a decorrere da quello in cui avviene la trasformazione, le disposizioni tributarie applicabili agli enti locali di appartenenza. Tale beneficio cessa, in ogni caso, il 31 dicembre 2006.
        3. Il fondo di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo, è istituito, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.


Art. 3.

(Fondo per l'innovazione nei servizi).

        1. Allo scopo di favorire l'applicazione di sistemi innovativi ai servizi pubblici in ambito urbano, entro il 30 giugno 2002 è istituito presso il Ministero delle attività produttive, il Fondo per l'innovazione nei servizi, di seguito denominato "Fondo". Il Fondo, che ha una dotazione di lire 100 miliardi, è destinato al finanziamento di progetti ad alto contenuto tecnologico che prevedono il trasferimento delle migliori tecnologie in materia di servizi pubblici locali dalle aree sviluppate alle aree di cui agli obiettivi 1, 2 e 3 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999. Il Fondo può finanziare fino al 70 per cento del costo di investimenti innovativi, comprensivo del costo degli studi di fattibilità, della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dell'intervento, delle relative indagini geognostiche e della direzione dei lavori; le agevolazioni sono concesse in relazione alle diverse aree di intervento, nonché alle carenze nei servizi e nell'organizzazione del sistema urbano.
        2. Al fine di beneficiare delle provvidenze del Fondo possono presentare progetti, corredati da uno studio di prefattibilità, regioni, enti locali, anche costituiti in consorzi, imprese di gestione dei servizi pubblici locali, nonché società di trasformazione urbana costituite ai sensi dell'articolo 120 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
        3. I progetti finanziati dal Fondo a seguito di istruttoria positiva sono cofinanziati dagli enti locali cointeressati e dalle regioni e possono beneficiare anche del cofinanziamento dei fondi strutturali della Commissione delle Comunità europee per gli anni 2001-2007.
        4. Il Fondo rimane attivo fino all'esaurimento delle risorse e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2006.


Art. 4.

(Ulteriori modifiche al testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali)

        1. All'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

            1. Per l'esercizio associato di funzioni, i comuni, le unioni di comuni, le comunità montane e le province possono costituire consorzi, secondo le leggi alle quali sono soggetti";

                b) al comma 7, le parole: "e servizi" sono soppresse;

                c) il comma 8 è abrogato.

        2. Al comma 2 dell'articolo 42 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

                "a) statuti dell'ente, regolamenti, ordinamento degli uffici e dei servizi;";

                b) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

                "e) affidamento diretto di servizi pubblici locali a società di capitali controllate dall'ente locale, costituzione di istituzioni, assunzione diretta di pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali e affidamento di attività o servizi mediante convenzione;";

                c) la lettera g) è sostituita dalla seguente:

                "g) indirizzi da osservare da parte delle istituzioni e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;";

                d) la lettera m) è sostituita dalla seguente:

                "m) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge".


Art. 5.

(Delega al Governo)

        1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante disposizioni correttive del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, esclusivamente al fine di apportarvi le modificazioni di coordinamento conseguenti all'entrata in vigore della presente legge. Lo schema di decreto legislativo è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di esso di esprimano, entro un mese dalla richiesta, le competenti Commissioni parlamentari; decorso tale termine, il decreto legislativo può comunque essere emanato.

Art. 6.

(Modifiche all'articolo 3 della legge 21 marzo 1958, n.
259)

        1. All'articolo 3, secondo comma, della legge 21 marzo 1958, n. 259, sono aggiunte le seguenti parole: "e le società di capitali nelle quali lo Stato, le regioni e gli enti locali abbiano partecipazioni anche di controllo".


Art. 7.

(Modifiche al decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n.
440)

        1. L'articolo 10-bis del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, è abrogato.


Art. 8.

(Settore del gas naturale - Modifiche al decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164)

        1. All'articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

        "2. All'attività di distribuzione del gas naturale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 113 e 114-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni";

                b) i commi da 3 a 10 sono abrogati.

        2. All'articolo 15 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) il quinto periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: "In caso di ulteriore inerzia, la regione, anche nell'ipotesi di gestioni associate o di ambiti a dimensione sovracomunale, procede all'affidamento immediato del servizio mediante gara, nominando a tale fine un commissario ad acta";
                b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

        "5. Per le attività di distribuzione del gas, gli affidamenti e le concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché quelli alle società derivate dalla trasformazione delle attuali gestioni, proseguono fino alla scadenza stabilita, se compresa entro i termini previsti dal comma 7 per il periodo transitorio. In tale caso l'eventuale rimborso previsto dalle convenzioni o dai contratti è corrisposto con le modalità di cui all'articolo 114-ter, comma 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni. Ove non sia previsto un termine di scadenza o sia previsto un termine che supera il periodo transitorio, gli affidamenti e le concessioni proseguono fino al completamento dello stesso periodo transitorio. In entrambi questi ultimi casi, ai titolari degli affidamenti e delle concessioni è riconosciuto un rimborso, a carico del nuovo gestore ai sensi del citato articolo 114-ter, calcolato nel rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni o nei contratti e, per quanto non desumibile dalla volontà delle parti, con i criteri di cui alle lettere a) e b) del quarto comma dell'articolo 24 del testo unico di cui al regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578. Resta sempre esclusa la valutazione del mancato profitto derivante dalla conclusione anticipata del rapporto di gestione";

                c) il comma 9 è sostituito dal seguente:

        "9. Gli affidamenti e le concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, ove siano stati attribuiti mediante gara pubblica e non vi siano state proroghe o rinnovi, sono mantenuti per la durata stabilita e comunque per un periodo non superiore a dodici anni a decorrere dal 31 dicembre 2000".



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