XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 872
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge ha
la finalità di introdurre nel nostro Paese un nuovo istituto
per sostenere il reddito dei disoccupati di lunga durata e di
coloro che sono in cerca della prima occupazione da oltre un
anno. Questo istituto, che abbiamo chiamato "retribuzione
sociale", si compone di un reddito erogato direttamente dallo
Stato ai singoli soggetti che rientrano nelle condizioni
previste dalla proposta di legge, pari ad un milione di lire
al mese per dodici mensilità all'anno esenti dalle tasse, e di
un "pacchetto" di servizi gratuiti offerti agli stessi
soggetti dagli enti locali nell'ambito delle loro competenze
(dalla formazione ai trasporti, alla sanità, all'istruzione,
all'accesso a manifestazioni culturali). Contemporaneamente,
la proposta di legge si preoccupa di combattere il precariato
e di difendere nell'immediato le condizioni delle lavoratrici
e dei lavoratori che si trovano in tali condizioni.
Il nostro obiettivo è quello di sottrarre i disoccupati ed
i precari dall'ansia dell'esistenza quotidiana e di metterli
così nella condizione di cercare un lavoro che risponda alle
loro esigenze. Perché questo accada, è necessario che lo Stato
e le sue articolazioni locali offrano servizi per le normali
esigenze di vita e per la formazione gratuitamente, servizi
che si aggiungono all'erogazione monetaria della retribuzione
sociale. In sostanza, in tutto il periodo dell'erogazione
della retribuzione sociale le amministrazioni pubbliche
dovranno adoperarsi per favorire, in tutti gli aspetti,
l'incontro fra la domanda e l'offerta di lavoro.
Poiché l'obiettivo che ci proponiamo è quello di un
drastico abbattimento della disoccupazione strutturale e di
massa presente nel nostro Paese, prevediamo che l'erogazione
della retribuzione sociale abbia una durata definita nel tempo
e che i datori di lavoro privati o pubblici ricevano
consistenti incentivi al momento dell'assunzione dei fruitori
della retribuzione sociale, ottenendo una congrua percentuale
della medesima che sarebbe spettata a questi ultimi se il loro
stato di disoccupazione fosse continuato fino al termine
massimo previsto per l'erogazione della retribuzione sociale.
Poiché questa potrebbe ancora sussistere al sopraggiungere di
quel termine, prevediamo l'intervento dello Stato al fine di
garantire almeno un'occasione di lavoro nella pubblica
amministrazione, una sorta di "lavoro minimo garantito",
cercando in questo modo di applicare un noto principio, quello
dello "Stato occupatore in ultima istanza", che si è venuto
affermando in quella parte della cultura economica che rifiuta
il primato del mercato e dell'impresa e pone invece al centro
la questione del lavoro e delle condizioni sociali, come, ad
esempio, è stato nel pensiero e nell'opera di un grande
economista italiano come Federico Caffè.
In sostanza, proponiamo un sistema di benefit
transfer, rafforzato da un intervento pubblico per
garantire comunque un'esperienza lavorativa, in cui anziché
fornire, come si è fin qui fatto con mediocri risultati,
incentivi e sgravi all'impresa, si trasferiscono reddito e
servizi direttamente al disoccupato, reddito che può essere
ritrasferito al datore di lavoro solo in caso di assunzione.
Questa scelta è suggerita dalle condizioni e dalla
composizione della disoccupazione nel nostro Paese e da un
bilancio necessariamente critico delle politiche fin qui
svolte per combatterla.
La disoccupazione italiana resta nettamente superiore alla
media europea, come rilevato dalle analisi della forza lavoro
effettuate nel nostro Paese e negli altri Paesi membri
dell'Unione europea. Ma ancora più preoccupante è l'analisi
della composizione della disoccupazione italiana. In essa la
percentuale della disoccupazione di lunga durata, cioè oltre i
dodici mesi, sul complesso della disoccupazione, è superiore
che negli altri Paesi. Inoltre l'Italia conserva il primato
europeo dei senza lavoro al di sotto di venticinque anni, che
superano il 30 per cento del totale, quasi il doppio di quella
verificata nell'Unione europea, ove tale media è inferiore al
20 per cento. Se poi si analizzano le tipologie contrattuali
con cui è avvenuto il lieve decremento del tasso di
disoccupazione prima ricordato, si vede che esso è quasi
interamente dovuto alla diffusione delle forme di lavoro
atipico (infatti, nello stesso periodo, si assiste ad una
diminuzione dell'occupazione nel settore industriale inteso in
senso stretto). Tali forme, oltre che contenere condizioni di
minori diritti e tutele per i lavoratori e peggiori qualità
del lavoro concreto che viene svolto, sono peraltro
estremamente soggette ai minimi influssi congiunturali
dell'economia e quindi non possono in nessun modo,
prescindendo per ora da un giudizio di valore sulla
flessibilità, essere considerate come sintomi di una
diminuzione reale della disoccupazione di massa. Per
completare questo rapidissimo quadro va infine ricordato con
estrema preoccupazione il calo delle persone in cerca di
occupazione, poiché questo, in un Paese come il nostro che ha
già un tasso di attività tra i più bassi, rivela
scoraggiamento da parte dei giovani e delle donne che si
offrono meno sul mercato del lavoro. A fronte di questo quadro
preoccupante il sostegno dello Stato italiano alle condizioni
dei disoccupati è tra i più bassi tra i Paesi
industrializzati. Un rapporto dell'OCSE, reso noto alla fine
dell'anno 1999, rivela impietosamente che l'Italia assiste
poco e male i senza lavoro. La spesa italiana, in termini di
sussidi e benefit direttamente rivolti al disoccupato
senza famiglia, è al penultimo posto in questa poco
invidiabile classifica. Peggio di noi fa solo l'Irlanda. Se il
disoccupato ha coniuge e due figli, viene ugualmente da noi
trattato malissimo, malgrado l'enfasi retorica posta sulla
difesa della famiglia: peggio di noi fanno solo Polonia,
Grecia e Corea. Eppure da noi non si spende poco. Se ci
riferiamo ai trasferimenti alle imprese con espressa finalità
occupazionale, vediamo che le previsioni di spesa ammontano a
migliaia di miliardi di lire, ripartiti in quote relative a
sgravi contributivi nel Mezzogiorno, a copertura del mancato
gettito contributivo degli apprendisti e dei contratti di
formazione lavoro, ed incentivi all'assunzione di
disoccupazione di lunga durata, in cassa integrazione guadagni
e mobilità nonché a decontribuzioni in agricoltura e altri
settori.
Se quindi mettiamo a confronto questi dati, emerge la
necessità di una svolta decisa. Le politiche fin qui messe in
campo non hanno aggredito la disoccupazione di massa, casomai
hanno allargato la fascia del precariato a scapito
dell'occupazione stabile e ciononostante sono costate ai
contribuenti cifre considerevolissime che, se fossero state
impiegate diversamente, avrebbero prodotto ben altri
risultati. Da qui nasce la presente proposta di legge, che si
inserisce in una logica di intervento attivo dello Stato per
raggiungere l'obiettivo del pieno impiego nella nostra
società. Una retribuzione sociale data ai disoccupati e ai
giovani in cerca di occupazione, un sistema di servizi
gratuiti che li aiuti effettivamente nella ricerca del lavoro
e renda la loro condizione di vita dignitosa risponde
perfettamente alle finalità sociali contenute nella parte
prima della nostra Costituzione, e in particolare negli
articoli 3 e 4, ove si stabilisce tra i compiti fondamentali
della Repubblica la rimozione di ostacoli di ordine economico
e sociale al pieno sviluppo della persona umana e si riconosce
a tutti il diritto al lavoro, impegnando lo Stato a rendere
effettivo questo diritto.
Più nel dettaglio, la presente proposta di legge è
composta da quattordici articoli.
All'articolo 1 si definiscono le condizioni per fruire
della retribuzione sociale: compimento della maggiore età o
termine degli studi per gli studenti, iscrizione alla prima
classe del collocamento da almeno dodici mesi e residenza in
Italia da almeno diciotto mesi.
L'articolo 2, nel definire le modalità di corresponsione,
attribuisce al Ministro del lavoro e delle politiche sociali
il compito di erogare la retribuzione sociale, attraverso le
sue articolazioni territoriali e di istituire - con
regolamento da adottare entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della legge - un comitato ad hoc per la
rilevazione dello stato di disoccupazione, l'erogazione della
retribuzione sociale ed il coordinamento delle commissioni
territoriali.
Poiché l'introduzione di una retribuzione sociale è
comunque intesa a facilitare l'inserimento stabile nel mondo
del lavoro, la durata della corresponsione è limitata
(articolo 3) ad un massimo di tre anni, elevabili a quattro
per coloro che abbiano superato i quarantacinque anni di età o
siano residenti in aree svantaggiate o in aree con tassi di
disoccupazione superiori a quello nazionale. Lo stesso
articolo dispone che non rientrano nel computo della durata
della corresponsione contratti di lavoro di durata inferiore
ai quattro mesi e che tale corresponsione è revocata in caso
di ingiustificato rifiuto di un contratto di lavoro a tempo
pieno e indeterminato o di rifiuto dell'assegnazione di lavori
di pubblica utilità.
L'articolo 4 stabilisce in un milione di lire mensili, per
dodici mensilità, esenti da tasse, l'entità della retribuzione
sociale da corrispondere.
I periodi di godimento sono poi riconosciuti ai fini
pensionistici (articolo 5).
Il "pacchetto" di servizi gratuiti a completamento della
retribuzione sociale è definito all'articolo 6 e consiste
nella gratuità dell'accesso ai trasporti urbani e
metropolitani, al servizio sanitario, alla scuola pubblica
(compresa la gratuità dei testi) e ad attività di formazione e
aggiornamento professionale, che le amministrazioni locali
dovranno garantire nell'ambito delle loro competenze. Lo
stesso articolo prevede anche la previsione di un canone
sociale di affitto per alloggi di edilizia pubblica ed
un'integrazione per il pagamento dell'affitto a proprietari
privati.
L'articolo 7 prevede sanzioni amministrative a carico del
datore di lavoro che ometta l'attestazione di assunzione del
lavoratore in regime di retribuzione sociale o che gli
corrisponda una retribuzione reale differente da quella
dichiarata.
Fermo restando l'obiettivo di una collocazione stabile e
duratura nel mercato del lavoro, l'articolo 8 prevede comunque
la possibilità che i soggetti fruitori della retribuzione
sociale possano essere impiegati in lavori di pubblica utilità
presso amministrazioni pubbliche ed enti pubblici economici,
in settori innovativi e purché non siano in sostituzione di
ruoli già esistenti. In tale caso, le amministrazioni e gli
enti dovranno integrare la retribuzione e la contribuzione
sociale per colmare la differenza rispetto alle condizioni
previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro nei
settori di impiego.
Allo scopo di incentivare l'assunzione stabile, l'articolo
9 stabilisce che al datore di lavoro pubblico o privato che
assuma un lavoratore in regime di retribuzione sociale prima
della scadenza dei tre anni previsti viene erogato un
contributo pari al 50 per cento della retribuzione sociale (75
per cento se si tratta di lavoratori residenti in aree
svantaggiate) per il periodo restante. Tale "incentivo" viene
ridotto della metà se l'assunzione è a tempo parziale
inferiore alle venti ore settimanali e di un terzo se a tempo
parziale ma superiore. Il contributo è invece elevato al 100
per cento della retribuzione sociale se l'assunzione a tempo
indeterminato prevede un orario di trentacinque ore
settimanali (o trentadue se a ciclo continuo). Per scoraggiare
assunzioni fittizie o temporanee volte alla mera acquisizione
del contributo, l'articolo 9 stabilisce anche che esso debba
essere interamente restituito in caso di licenziamento del
lavoratore entro due anni, a meno che esso non sia
giustificato da gravi inadempienze contrattuali, ed il
relativo periodo di lavoro non è computabile nella durata
massima della retribuzione sociale.
L'articolo 10 prevede che il lavoratore che decida di
avviare un'esperienza imprenditoriale possa ottenere in
un'unica soluzione l'intero ammontare della retribuzione
sociale, allo scopo di fornire un incentivo iniziale.
Nel caso in cui lo stato di disoccupazione permanga al
termine della durata massima della retribuzione sociale,
all'articolo 11 si prevede l'intervento dello Stato per
offrire una possibilità di lavoro al lavoratore disoccupato
mediante assunzione nel settore pubblico per un periodo non
inferiore a due anni, preferibilmente in settori innovativi di
pubblica utilità, quali la cura alla persona, l'ambiente, la
gestione di fonti energetiche alternative, il recupero e la
riqualificazione degli spazi urbani, dei centri storici, delle
periferie e dei beni culturali.
L'articolo 12 stabilisce che, a decorrere dal 1^ gennaio
dell'anno successivo alla data di entrata in vigore della
legge, il trattamento ordinario di disoccupazione sia pari al
70 per cento della retribuzione di riferimento e comunque non
inferiore alla retribuzione sociale istituita dall'articolo 4
e sia prolungato fino a dodici mesi. Il medesimo articolo
estende, per i periodi di non lavoro, il trattamento ordinario
di disoccupazione anche ai prestatori d'opera con
collaborazioni coordinate e continuative e ai lavoratori con
contratto a tempo determinato superiore a quattro mesi
nell'anno solare.
Con l'articolo 13 si prevede l'abrogazione di tutte le
norme che prevedono sgravi e contributi a carico dello Stato
nei confronti dei "datori di lavoro" nel loro complesso, ad
eccezione di quelle relative e conseguenti all'assunzione di
lavoratori in mobilità, in cassa integrazione straordinaria da
oltre due anni e alla trasformazione del rapporto di lavoro
degli apprendisti in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Si prevede anche che lo Stato non compartecipi più, a livello
finanziario, contributivo e fiscale a meccanismi similari
eventualmente previsti da leggi regionali.
Le fonti attraverso le quali fare fronte ai costi e agli
oneri derivanti dall'attuazione sono indicate nell'articolo
14. La copertura deriva per la parte più consistente proprio
da quanto previsto dall'articolo 13 che, tra minori spese e
maggiori entrate, renderebbe immediatamente disponibili tra i
18 mila e i 20 mila miliardi di lire annue e, per la parte
restante, dalla creazione di un Fondo a ciò vincolato in cui
far affluire lo 0,3 per cento dei capitali trasferiti
all'estero (introducendo così primissimi e approssimativi
elementi della cosiddetta "Tobin tax", su cui molti, al
di là di noi e del nostro gruppo, dicono di essere
d'accordo).