XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 872
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Condizioni soggettive per l'erogazione della retribuzione
sociale).
1. Decorsi tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, è corrisposta una retribuzione sociale ai
soggetti in possesso dei requisiti e nel rispetto delle
condizioni di seguito indicati:
a) compimento della maggiore età o, se studenti,
al termine degli studi;
b) iscrizione alla prima classe delle liste del
collocamento da almeno dodici mesi;
c) residenza in Italia da almeno diciotto mesi.
Art. 2.
(Modalità di corresponsione).
1. La retribuzione sociale di cui all'articolo 1 è
corrisposta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali
tramite le sue articolazioni territoriali.
2. Ai fini di cui al comma 1 è istituito presso la
Commissione centrale per l'impiego un comitato, supportato da
un apposito ufficio istituito presso il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, per la rilevazione dello stato della
disoccupazione e per l'erogazione della retribuzione sociale,
con compiti di coordinamento delle attività delle commissioni
regionali, provinciali e circoscrizionali, ai sensi del
regolamento adottato con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
Art. 3.
(Durata della corresponsione della retribuzione
sociale).
1. I soggetti di cui all'articolo 1 hanno diritto a
percepire la retribuzione sociale per un periodo massimo di
tre anni, elevato a quattro anni per i soggetti che hanno
compiuto quarantacinque anni o che risiedono nelle aree di cui
al testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, o in quelle in cui il tasso
di disoccupazione è superiore a quello della media nazionale
rilevato nell'anno precedente l'inizio della corresponsione
della retribuzione sociale.
2. I periodi di lavoro derivanti da contratti di lavoro a
termine inferiori ai quattro mesi entro l'anno solare non sono
computabili ai fini della determinazione del periodo massimo
di cui al comma 1.
3. L'ingiustificato rifiuto di un lavoro con contratto a
tempo pieno e indeterminato, secondo i criteri previsti
dall'articolo 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e
successive modificazioni, e dall'articolo 9 del decreto
legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, o il rifiuto
dell'assegnazione ai lavori di pubblica utilità di cui
all'articolo 8 della presente legge comporta la perdita della
retribuzione sociale.
Art. 4.
(Entità della retribuzione sociale).
1. L'entità mensile della retribuzione sociale da
corrispondere a ciascun soggetto di cui all'articolo 1 è pari
a un milione di lire, è corrisposta per dodici mensilità in un
anno ed è soggetta a rivalutazione annuale sulla base degli
indici del costo della vita rilevati dall'Istituto nazionale
di statistica.
2. La retribuzione sociale non è sottoposta a
tassazione.
Art. 5.
(Calcolo ai fini pensionistici della retribuzione
sociale).
1. I periodi di godimento della retribuzione sociale sono
riconosciuti utili ai fini del conseguimento del diritto alla
pensione ed ai fini della determinazione della misura della
pensione stessa. I criteri e le modalità di calcolo del
contributo figurativo sono indicati con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 6.
(Accesso agevolato ai servizi pubblici).
1. Le amministrazioni pubbliche locali, nell'ambito delle
rispettive competenze, sono tenute a garantire ai soggetti di
cui all'articolo 1 la gratuità dell'accesso ai trasporti
urbani e metropolitani, al servizio sanitario, alla scuola
pubblica per i figli, compresa la gratuità dei libri di testo
e del materiale didattico, all'iscrizione e alla
partecipazione a corsi ed esami di formazione e aggiornamento
professionale. Le regioni, nell'ambito delle loro competenze
in materia di formazione professionale, definiscono con
apposite disposizioni i programmi specifici di formazione e
aggiornamento professionale per i disoccupati di lunga durata,
prevedendo anche di destinare ad essi una percentuale definita
rispetto al complesso dell'attività formativa, in base alla
composizione della disoccupazione nella regione.
2. Per gli stessi soggetti di cui all'articolo 1 della
presente legge che siano affittuari della propria abitazione è
previsto un contributo per l'affitto attraverso il fondo di
cui all'articolo 10 della legge 9 dicembre 1998, n. 431.
L'entità del contributo deve equiparare i soggetti destinatari
della presente legge ai soggetti inseriti nella prima fascia
del canone degli alloggi popolari istituito con delibera del
Comitato interministeriale per la programmazione economica 20
dicembre 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 37
del 14 febbraio 1997.
3. Per gli stessi soggetti di cui ai commi 1 e 2 sono
definite tariffe sociali, fino alla gratuità per i più
indigenti, per le utenze relative all'erogazione di
elettricità, gas, acqua e telefonia fissa, nonché condizioni
di particolare favore, fino alla completa gratuità, per
l'accesso alle manifestazioni culturali organizzate da enti
pubblici.
Art. 7.
(Sanzioni amministrative).
1. Il datore di lavoro che non attesta l'esistenza di un
rapporto di lavoro con un soggetto fruitore della retribuzione
sociale, o che corrisponde al lavoratore una retribuzione
reale differente da quella dichiarata, è passibile di una
sanzione amministrativa, oltre a quelle già previste per le
violazioni delle norme sul collocamento, pari al doppio della
retribuzione che il soggetto avrebbe dovuto percepire in base
ai minimi previsti dal contratto collettivo nazionale di
lavoro della categoria, relativamente alle mansioni svolte.
2. Il cittadino che impedisce od ostacola l'accertamento
delle condizioni di cui all'articolo 2, comma 2, ai sensi del
regolamento ivi previsto, perde il diritto alla fruizione
della retribuzione sociale.
Art. 8.
(Lavori di pubblica utilità).
1. Ferma restando la necessità di concludere mediante
assunzione nella pubblica amministrazione o nelle imprese
private l'esperienza dei lavoratori già impegnati nei lavori
socialmente utili, i soggetti fruitori della retribuzione
sociale possono essere impiegati in lavori di pubblica
utilità, in settori e ruoli non sostitutivi di quelli
esistenti e in campi innovativi come quelli indicati
nell'articolo 11, secondo progetti predisposti dalle
amministrazioni pubbliche e dagli enti pubblici economici, in
applicazione delle condizioni previste dai contratti
collettivi nazionali di lavoro operanti nei rispettivi
settori. In tale caso le amministrazioni e gli enti citati
provvedono a integrare la differenza tra la retribuzione
sociale e la relativa contribuzione a fini pensionistici, che
continua ad essere corrisposta secondo le modalità di cui
all'articolo 1, e la retribuzione prevista per la qualifica
corrispondente dai contratti collettivi nazionali di
lavoro.
2. L'ingiustificato rifiuto allo svolgimento dei lavori di
cui al comma 1 del presente articolo, quando esso avviene per
motivi diversi da quelli previsti nell'articolo 9 del decreto
legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, comporta la perdita della
retribuzione sociale, salvo il diritto di presentare ricorso
nei termini e nei modi previsti dal citato articolo.
Art. 9.
(Incentivi all'assunzione dei soggetti fruitori della
retribuzione sociale).
1. Al datore di lavoro privato o pubblico, fatta eccezione
per gli organi dell'Amministrazione centrale dello Stato, che
assume a tempo pieno e indeterminato un lavoratore fruitore
della retribuzione sociale, prima del termine dei periodi
previsti nell'articolo 3, è erogato un contributo mensile pari
al 50 per cento della retribuzione sociale spettante al
lavoratore per il periodo intercorrente dal momento
dell'assunzione allo scadere del periodo massimo previsto dal
medesimo articolo 3.
2. Per l'assunzione di lavoratori fruitori della
retribuzione sociale di età superiore a quarantacinque anni
ovvero residenti nelle aree di cui al testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218,
o nelle aree in cui il tasso di disoccupazione è superiore a
quello medio nazionale, il contributo di cui al comma 1 del
presente articolo è elevato al 75 per cento.
3. Se l'assunzione a tempo indeterminato del lavoratore di
cui al comma 2 prevede un orario ridotto (part-time) il
contributo erogato è ridotto della metà, se l'orario non
supera le venti ore settimanali, o di un terzo se le
supera.
4. Se l'assunzione a tempo indeterminato del lavoratore di
cui al comma 2 prevede un regime orario di trentacinque ore
settimanali, o di trentadue ore per lavorazioni a ciclo
continuo, il contributo di cui al comma 1 è elevato al 100 per
cento della retribuzione sociale.
5. Il contributo versato ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4
deve essere interamente restituito in caso di licenziamento
del lavoratore entro due anni dall'assunzione, fatta eccezione
nel caso di sussistenza di giusta causa o di giustificato
motivo determinato da gravi inadempienze contrattuali del
prestatore di lavoro. Il periodo di lavoro non è in questo
caso computabile ai fini della determinazione del periodo
massimo di fruizione della retribuzione sociale da parte del
lavoratore.
Art. 10.
(Incentivi per l'imprenditoria autonoma e cooperativa).
1. I fruitori della retribuzione sociale che intendano
iniziare un'esperienza imprenditoriale, sotto forma di lavoro
autonomo o cooperativo, hanno diritto, sulla base di progetti
sottoposti all'autorità competente secondo le modalità
definite in apposito decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali da emanare entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, di ottenere in
un'unica soluzione l'intero ammontare della retribuzione
sociale che sarebbe loro spettata in caso di mantenimento
dello stato di disoccupazione.
Art. 11.
(Lavoro minimo garantito).
1. Le amministrazioni pubbliche, centrali e locali, e gli
enti pubblici economici devono, nel caso che lo stato
accertato di disoccupazione dei fruitori della retribuzione
sociale continui a permanere al termine del periodo massimo di
corresponsione della stessa, offrire una possibilità di lavoro
al lavoratore disoccupato, mediante assunzione nel settore
pubblico con un contratto di lavoro non inferiore a due anni,
in particolare nei settori di pubblica utilità, come quelli
della cura alla persona, della tutela dell'ambiente, del
territorio e della natura, della gestione di fonti alternative
di produzione energetica, del recupero e della
riqualificazione degli spazi urbani, dei centri storici e
delle periferie delle città e dei beni culturali.
Art. 12.
(Elevamento della durata e del trattamento ordinario di
disoccupazione).
1. La percentuale di commisurazione alla retribuzione di
riferimento dell'importo del trattamento ordinario di
disoccupazione, di cui all'articolo 48 del regio decreto-legge
4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 aprile 1936, n. 1155, è stabilita dal 1^ gennaio
dell'anno successivo alla data di entrata in vigore della
presente legge al 70 per cento e comunque non può dare luogo
ad una retribuzione inferiore alla retribuzione sociale di cui
all'articolo 4 della presente legge.
2. Il periodo massimo di percepimento del trattamento
ordinario di disoccupazione è elevato fino a dodici mesi.
3. Il trattamento ordinario di disoccupazione di cui al
comma 2 è esteso per i periodi di non lavoro ai prestatori
d'opera in base a rapporti di collaborazione, di carattere non
occasionale, coordinati con l'attività del committente, svolti
senza vincolo di subordinazione, in modo personale e senza
impiego di mezzi organizzati e a fronte di un corrispettivo,
nonché ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato
superiore a quattro mesi nell'anno solare, ai sensi della
legge 18 aprile 1962, n. 230, e successive modificazioni.
Art. 13.
(Abrogazione di norme).
1. Sono abrogate le norme che istituiscono il contratto di
fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo di cui agli
articoli da 1 a 11 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e
successive modificazioni, nonché le norme istitutive dei
contratti di formazione e lavoro, di cui all'articolo 8 del
decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79. Sono,
altresì, abrogati le norme, le leggi, i decreti legislativi
relativi a sgravi fiscali, incentivi, crediti di imposta,
contributi capitari a favore delle imprese, delle aziende
commerciali e artigianali, degli enti pubblici e privati a
fronte di nuove assunzioni a qualunque titolo avvenute e di
avviamento e ampliamento di attività produttive, fatta
eccezione per il contributo previsto per l'assunzione di
lavoratori in mobilità, gli sgravi contributivi previsti per
l'assunzione di lavoratori in cassa integrazione straordinaria
da più di due anni, la proroga delle agevolazioni contributive
per la trasformazione del rapporto di lavoro degli apprendisti
a tempo indeterminato. Sono, altresì, abrogate le norme che
prevedono eventuali compartecipazioni dello Stato a
finanziamenti previsti per gli scopi di cui al presente
articolo da leggi regionali.
Art. 14.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, pari a lire 13.500 miliardi per l'anno 2002 e a lire 27
mila miliardi annue per gli anni 2003 e 2004, si provvede in
parte mediante stanziamento delle somme derivanti dalle
maggiori entrate e dalle minori spese a carico dello Stato
derivanti da quanto previsto dall'articolo 13 e, per la parte
restante, attraverso l'istituzione di un Fondo a ciò vincolato
in cui affluisce, a decorrere dal 1^ luglio 2002, una quota
dello 0,3 per cento del totale dei capitali trasferiti in
Paesi esteri, le cui modalità di attuazione saranno definite
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da
emanare entro una mese dalla data di entrata in vigore della
presente legge.