XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 870
Onorevoli Colleghi! - Lo Stato italiano, a causa della
particolare configurazione geo-morfologica del territorio e
dell'utilizzo a volte non corretto dello stesso, risulta
essere per oltre il 60 per cento della superficie soggetto a
rischio di alluvioni, frane, smottamenti. Ogni anno vengono
iscritti nel bilancio di previsione dello Stato cospicui
capitoli per finanziare lavori di emergenza e di ricostruzione
resisi necessari in seguito ad eccezionali eventi atmosferici
o di natura tellurica.
E' fuori dubbio che la soluzione migliore per limitare i
danni consista in una sapiente ed efficace opera di
prevenzione svolta attraverso una maggiore tutela del
territorio e tramite una più adeguata politica finanziaria
soprattutto per mettere in condizione gli enti locali, veri
guardiani istituzionali del territorio, di svolgere la loro
funzione.
La politica dei finanziamenti incontrollati ed ingenti,
distribuiti dallo Stato centrale in seguito ad eventi tragici,
ha seminato solo disperazione, ulteriore deterioramento del
territorio, aspettative senza risposta, malaffare e una coda
di residui da pagare, che ancora oggi lo Stato italiano non è
in grado di quantificare.
Le leggi speciali, quali la legge per la Valtellina,
concepite sull'onda emotiva dei precedenti scandali (Irpinia e
tutta la ricostruzione post-terremoto al Sud!),
complicate, burocratizzate, di concezione centralista, si sono
rivelate inattuabili e non adatte ad offrire risposte in tempi
accettabili.
In un momento in cui tutte le forze politiche si
dichiarano favorevoli al decentramento, in un settore tanto
delicato e difficile, si ritiene sia giusto tentare la carta
della responsabilità finanziaria e gestionale degli enti
locali.
Lo Stato centrale, nelle varie fasi che sono seguite alle
innumerevoli calamità naturali, ha spesso fallito o non ha
soddisfatto le aspettative, in quanto sono sovente venute meno
le condizioni indispensabili: la chiarezza nella
individuazione dei compiti degli enti gestori e la certezza
dei finanziamenti. Oggi, sulla scorta delle difficoltà
gestionali sin qui incontrate dallo Stato centrale e grazie al
nuovo spirito riformista che anima il Parlamento, si ritiene
che gli enti locali possano efficacemente essere delegati a
svolgere tali compiti.
E' giunto il momento in cui lo Stato centrale cominci a
fidarsi degli enti locali intraprendendo una politica di
responsabilizzazione degli stessi. Di fronte ad eventi
eccezionali lo Stato deve delegare agli enti locali più
competenze esclusive, più capacità finanziarie, più
responsabilità.
Solo limitando il deleterio e sfiduciante rapporto
cittadino-Stato centrale, filtrato e intermediato peraltro da
enti locali impotenti che, spesso, fungono esclusivamente da
passacarte, ed eliminando l'alibi del "non posso fare perché
non ho soldi e poteri", ognuno sarà messo di fronte alle
proprie responsabilità con evidenti risvolti positivi per le
legittime aspettative delle popolazioni colpite. Lo Stato deve
garantire il proprio aiuto nei momenti di emergenza, e poi
interpretare un ruolo di sussidiarietà rispetto agli enti
locali che gestiscono la fase di vera e propria
ricostruzione.
La legge proposta rivoluziona il modo di operare sin qui
seguito. Lo Stato centrale, sentiti gli organi periferici
competenti, individua le zone colpite dagli eventi calamitosi
e dichiara lo stato di calamità naturale. Le province e i
comuni individuati dallo Stato diventano, a questo punto,
unici gestori della fase di emergenza e ricostruzione, ferma
restando naturalmente la fase acuta in cui tutti gli organi
istituzionali sono chiamati a concorrere.
Lo Stato deve mettere gli enti locali nella condizione di
poter efficacemente operare, delegandoli alla gestione della
fase post-emergenza, garantendo loro idonee risorse
finanziarie e autorizzandoli in via del tutto eccezionale a
trattenere, presso appositi conti vincolati alle finalità
della legge, una parte delle imposte dirette pagate dai
cittadini colpiti dagli eventi calamitosi.
In tale modo diventano del tutto evidenti gli immediati
segnali positivi in termini di fiducia e sicurezza finanziaria
che verrebbero trasmessi a cittadini colpiti pesantemente nei
loro averi più cari e nei loro affetti più intimi.
Gli enti locali gestiscono l'intervento sostanzialmente in
tre fasi:
lavori di somma urgenza;
lavori di riparazione ad infrastrutture urgenti e
risarcimento dei danni minori ai privati;
fase di ricostruzione e messa in sicurezza del
territorio tramite un apposito piano.
I lavori di somma urgenza sono totalmente finanziati con
le variazioni di bilancio che gli enti locali attueranno
trattenendo una quota dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche (IRPEF) e dell'imposta sul reddito delle persone
giuridiche (IRPEG) pari al 40 per cento, pagata nei territori
di rispettiva competenza.
I lavori urgenti di riparazione alle infrastrutture sono
coperti dalle suddette variazioni di bilancio sino alla quota
massima del 90 per cento; la rimanente quota è finanziata con
fondi propri degli enti locali. La provincia esercita,
inoltre, con i fondi ad essa assegnati (40 per cento
dell'IRPEF e IRPEG pagata nei comuni interessati dalla
calamità naturale), un ruolo sussidiario e di solidarietà
verso i comuni, utilizzando parte delle risorse a favore dei
territori più colpiti e con minori capacità economiche.
Così, per quanto riguarda questa fase, sono introdotti due
princìpi qualificanti caratteristici dello spirito che anima
la presente proposta di legge: la compartecipazione
finanziaria degli enti locali con fondi propri di bilancio e
il ruolo di coordinatore e di solidarietà svolto dalla
provincia.
Per quanto concerne la fase di ricostruzione e messa in
sicurezza del territorio, la presente proposta di legge
prevede che la stessa sia attuata attraverso l'approvazione di
uno o più piani provinciali in cui sono indicati i tempi, i
modi, i costi e gli obiettivi finali del piano stesso.
Fondamentale risulta un organico intervento di messa in
sicurezza del territorio e l'attuazione di una manutenzione
programmata dello stesso, soprattutto per quanto concerne la
pulizia degli alvei dei fiumi e dei torrenti. Il piano si pone
anche l'obiettivo di un rilancio socio-economico delle aree
colpite attraverso aiuti alle imprese, dotazione di servizi e
valorizzazione delle risorse naturali.
Sempre nello spirito di una loro responsabilizzazione
anche finanziaria, gli enti locali concorrono con fondi propri
di bilancio, in una misura minima pari al 20 per cento alle
esigenze del piano; la rimanente quota è finanziata con
l'iscrizione a bilancio di una quota pari all'80 per cento
dell'IRPEF e IRPEG pagata nei comuni interessati dal piano ed
individuati dal Ministero dell'interno.
Mentre le prime due fasi dell'emergenza sono attuate dagli
enti locali senza alcun controllo preventivo di carattere
formale, salvo comunicazione allo Stato dei danni
sommariamente stimati, la terza fase, quella relativa al
piano, pur essendo nel merito di esclusiva competenza degli
enti attuatori, è sottoposta ad un controllo formale
effettuato da un'apposita commissione istituita presso la
regione.
Per quanto riguarda le opere di regimazione e messa in
sicurezza degli alvei dei torrenti e dei fiumi la presente
proposta di legge prevede che le stesse siano identificate
dagli organi competenti, inserite nel piano di risanamento
idrogeologico, progettate ed appaltate dalla provincia. Si
attua in questo modo un avvicinamento delle procedure
esecutive (progetti ed appalti) alla realtà del territorio
consentendo di conseguenza maggiore possibilità di controllo
da parte dei cittadini sulle modalità con cui vengono spese le
risorse, pur permettendo agli organi competenti per legge il
controllo sugli atti esecutivi. Una quota pari al 10 per cento
dei fondi è vincolata per opere di manutenzione programmata e
pulizia degli alvei dei fiumi.