XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 870
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Individuazione degli enti locali danneggiati).
1. Al verificarsi di eccezionali eventi naturali che
causano gravi danni alle infrastrutture, al sistema produttivo
o alle proprietà private in una o più zone dello Stato, il
Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto,
sentiti i responsabili locali della protezione civile e i
presidenti delle province coinvolte, individua i comuni e le
province danneggiati e dichiara per gli stessi lo stato di
calamità naturale, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24
febbraio 1992, n. 225, entro quindici giorni dalla data
dell'evento.
2. Entro due mesi dalla data dell'evento calamitoso, il
Presidente del Consiglio dei ministri con proprio decreto,
sentite le province, individua i comuni, in aggiunta a quelli
di cui al comma 1 del presente articolo, per i quali le
province stesse sono autorizzate ai sensi dell'articolo 9 a
predisporre il piano idro-geologico e socio-economico di cui
all'articolo 9.
Art. 2.
(Individuazione dei danni).
1. Gli enti locali individuati ai sensi dell'articolo 1,
comma 1, comunicano, entro un mese dalla data di emanazione
del relativo decreto, al Ministero dell'interno, al Ministero
dell'economia e delle finanze ed alla Presidenza del Consiglio
dei ministri l'ammontare dei danni alle infrastrutture per i
quali occorre intervenire con procedure di urgenza.
Art. 3.
(Conti di tesoreria).
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio
decreto, istituisce, entro un mese dall'avvenuta
individuazione dei comuni e delle province ai sensi
dell'articolo 1, specifici conti di tesoreria intestati agli
enti locali interessati e li comunica a tutti gli istituti di
credito delegati alla riscossione dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche (IRPEF) e dell'imposta sul reddito delle
persone giuridiche (IRPEG), rendendoli inoltre pubblici
secondo le procedure di legge.
Art. 4.
(Variazioni di bilancio).
1. Entro un mese dall'avvenuta comunicazione di cui
all'articolo 2, comma 1, i comuni sono autorizzati ad
apportare ai propri bilanci variazioni, iscrivendo, per l'anno
in corso, in apposito capitolo, entrate pari al 40 per cento
dell'IRPEF e dell'IRPEG pagata dalle persone fisiche e
giuridiche residenti nel territorio comunale, secondo gli
ultimi dati disponibili forniti dal Ministero dell'economia e
delle finanze e comunque in misura non superiore ai danni
stimati ai sensi dell'articolo 2, comma 1.
2. Entro un mese dall'avvenuta comunicazione di cui
all'articolo 2, comma 1, le province sono autorizzate ad
apportare ai propri bilanci variazioni, iscrivendo, per l'anno
in corso, in apposito capitolo, entrate pari al 40 per cento
dell'IRPEF e dell'IRPEG pagata dalle persone fisiche e
giuridiche residenti nei comuni della provincia individuati ai
sensi dell'articolo 1, comma 1, secondo gli ultimi dati
disponibili forniti dal Ministero dell'economia e delle
finanze e comunque in misura non superiore all'ammontare
totale dei danni segnalati, ai sensi dell'articolo 2, comma 1,
dalla provincia stessa e dai comuni, detratte le somme
iscritte in bilancio ai sensi del comma 1.
Art. 5.
(Interventi di somma urgenza).
1. Gli enti locali individuati ai sensi dell'articolo 1,
comma 1, possono ordinare od eseguire in proprio tutte le
opere, i lavori di somma urgenza e le operazioni ritenute
necessarie, urgenti e improcrastinabili per poter
adeguatamente fronteggiare l'emergenza.
2. Gli oneri derivanti dagli impegni assunti sono
soddisfatti anche tramite operazioni di anticipo di cassa e
sono iscritti, unitamente agli eventuali oneri contabili
aggiuntivi, nelle variazioni di bilancio di cui all'articolo
4.
Art. 6.
(Interventi urgenti di competenza
dei comuni).
1. I comuni utilizzano i fondi di cui all'articolo 4,
comma 1, per lavori di riparazione, rifacimento o
ricostruzione totale di infrastrutture pubbliche danneggiate o
distrutte dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1 per le
quali non è possibile attendere l'approvazione del piano di
cui all'articolo 9, pena la permanenza di situazioni di
insalubrità e di pericolo per la pubblica sicurezza. E'
riservata la priorità alle urbanizzazioni primarie, in
particolare agli acquedotti, alle fognature, alle strade e
agli impianti di depurazione.
2. I comuni possono inoltre risarcire i danni alle
proprietà private, comprese le attività produttive sino ad un
massimo di lire 50 milioni ciascuno, applicando una franchigia
di lire 5 milioni.
Art. 7.
(Interventi urgenti di competenza
delle province).
1. Le province utilizzano i fondi di cui all'articolo 4,
comma 2, in via primaria per la riparazione dei danni alle
infrastrutture di proprietà o gestite direttamente e in via
secondaria a favore dei comuni per gli interventi di somma
urgenza di cui all'articolo 5 e per gli interventi urgenti di
cui all'articolo 6, tenendo conto dell'ammontare dei danni
subiti in proporzione al numero degli abitanti, della capacità
contributiva degli stessi e privilegiando in ogni caso i
comuni minori e montani.
2. La ripartizione dei fondi disponibili avviene con
delibera del consiglio provinciale, sentiti i sindaci dei
comuni interessati e con l'assenso di almeno i due terzi degli
stessi. Qualora non si raggiunga la maggioranza dei due terzi
dopo due comunicazioni di proposte, modificate secondo gli
intendimenti dei sindaci, il consiglio provinciale delibera
comunque.
Art. 8.
(Compartecipazione finanziaria
degli enti locali).
1. I comuni e le province, ai fini della riparazione dei
danni alle infrastrutture di proprietà o gestite direttamente,
concorrono agli investimenti con fondi propri di bilancio
nella misura minima del 10 per cento.
2. I fondi spesi dagli enti locali ai sensi dell'articolo
5 e dalle province, ai sensi dell'articolo 7, a favore dei
comuni per interventi di somma urgenza sono utilizzabili sino
alla copertura totale dei danni subiti, così come i fondi
destinati ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 7 al
risarcimento dei danni ai privati.
Art. 9.
(Piano di risanamento idrogeologico e di rilancio
socio-economico).
1. Al fine di ristabilire condizioni di normalità e di
rilancio economico, nonché di rimuovere o limitare le cause
che hanno determinato l'evento calamitoso, il consiglio
provinciale, entro sei mesi dalla dichiarazione di calamità
naturale di cui all'articolo 1, sentiti i sindaci dei comuni
interessati, individuati ai sensi dello stesso articolo 1,
predispone un piano di risanamento idrogeologico e di rilancio
socio-economico delle zone interessate, nel quale sono
definiti e programmati tutti gli interventi necessari sia per
il settore pubblico sia per il risarcimento dei danni ai
privati per importi superiori a lire 50 milioni.
2. Nel piano sono definiti i tempi, i modi e i costi di
tutti gli interventi e sono fissati gli obiettivi strategici
da raggiungere sia per la messa in sicurezza del territorio
che per il rilancio socio-economico dello stesso.
3. Nel caso in cui la dichiarazione di stato di calamità
naturale interessi più province confinanti tra loro, i piani
di cui al comma 1 devono essere coordinati fra loro e possono
anche essere approvati interventi comuni, finanziati anche in
quota diversa dalle province interessate.
4. Le opere di regimazione e di manutenzione degli alvei
dei fiumi, torrenti o di altri corsi d'acqua, e in genere
tutti gli interventi insistenti su proprietà del demanio sono
individuati dagli organi statali competenti per legge, sentito
il parere dei comuni interessati, e sono comunicati, entro tre
mesi dalla dichiarazione di calamità naturale di cui
all'articolo 1, alle province per il loro inserimento nel
piano. Le opere sono progettate ed appaltate dalle province,
previo parere vincolante degli organi competenti.
5. Una quota pari al 10 per cento dei fondi destinati dal
piano ad interventi di regimazione e manutenzione degli alvei
dei fiumi ai sensi del comma 4 è vincolata per lavori di
manutenzione programmata ed è iscritta a bilancio in più
esercizi secondo specifica delibera del consiglio provinciale,
acquisito il parere vincolante degli organi preposti. In
deroga a tutte le disposizioni vigenti, il materiale di
risulta dei fiumi e torrenti è a disposizione gratuita delle
amministrazioni pubbliche per interventi pubblici.
6. Le opere di competenza comunale interessanti le
infrastrutture pubbliche di proprietà comunale, inserite nel
piano, sono progettate ed appaltate dai comuni.
Art. 10.
(Competenze della regione).
1. La regione nomina, entro tre mesi dall'evento
calamitoso, una commissione composta dal presidente della
regione o da un suo delegato, dai presidenti delle province
interessate o da un loro delegato, dai sindaci dei capoluoghi
di provincia, dai presidenti delle comunità montane, da un
rappresentante del genio civile, da un rappresentante della
protezione civile regionale.
2. La commissione esamina ed esprime parere vincolante sul
piano di cui all'articolo 9, entro un mese dalla data di
ricevimento del piano stesso dalla provincia, limitandosi in
ogni caso ad esercitare un controllo esclusivamente formale e
non di merito. In particolare, è compito della commissione
verificare che gli obiettivi proposti dal piano siano
attinenti alle finalità dello stesso.
Art. 11.
(Finanziamento del piano).
1. La provincia, entro due mesi dal ricevimento del parere
da parte della commissione di cui all'articolo 10, approva il
piano e apporta al proprio bilancio una apposita variazione
ripartendo anche in più esercizi gli oneri derivanti
dall'attuazione del piano stesso, fermo restando che per ogni
esercizio non può essere iscritta in bilancio una somma
superiore all'80 per cento delle imposte IRPEF e IRPEG pagate
nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1.
2. Le province ed i comuni concorrono, per le opere di
propria competenza, alle coperture degli investimenti di cui
al piano nella misura minima del 20 per cento, secondo le
quote e le modalità stabilite dal consiglio provinciale e
ratificate dai consigli comunali interessati. I risarcimenti
ai privati di cui all'articolo 9, comma 1, e le opere di cui
all'articolo 9, comma 4, sono totalmente finanziati dal piano
stesso.
3. Il consiglio provinciale approva annualmente una
dettagliata relazione sullo stato di attuazione del piano.
Copia della relazione è inoltrata alla commissione di cui
all'articolo 10 e, per conoscenza, alla Presidenza del
Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle
finanze.
Art. 12.
(Norme procedurali).
1. Nel caso in cui l'evento calamitoso si verifichi nei
primi sei mesi dell'anno, i pagamenti dell'IRPEF e dell'IRPEG
avvengono per l'anno in corso secondo le procedure ordinarie
e, solo a partire dall'anno successivo, secondo quanto
previsto dall'articolo 3. Gli enti locali individuati ai sensi
dell'articolo 1 possono comunque procedere secondo quanto
previsto dagli articoli 4, 5, 6 e 7 e possono ricorrere ad
anticipi di cassa coprendo gli oneri aggiuntivi secondo quanto
previsto dall'articolo 5.
Art. 13.
(Norme finanziarie).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge si provvede annualmente con legge finanziaria, mediante
riduzione delle somme relative agli accantonamenti e alle
autorizzazioni di spesa a favore delle attività di protezione
civile e dei pertinenti capitoli di bilancio.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 14.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.