XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 864
Onorevoli Colleghi! - Con la legge 27 maggio 1959, n.
324, veniva istituita l'indennità integrativa speciale per il
personale di pubblica sicurezza e tutti i dipendenti pubblici
pagata fuori busta paga, ma valida ai fini pensionistici. La
medesima legge istituiva analoga indennità per i dipendenti
degli enti locali, valevole oltre che per i fini pensionistici
anche per il ricalcolo della buonuscita all'atto della
cessazione del lavoro. La disparità venutasi a creare non è
stata sanata dai Governi di allora per motivi di bilancio. E'
intervenuta, tuttavia, la Corte costituzionale, che con
sentenza n. 243 del 19 maggio 1993, riconoscendo la
illegittimità della normativa di cui agli articoli 3 e 38 del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
n. 1032 del 1973, all'articolo 1 della legge n. 324 del 1959
ed agli articoli 13 e 26 della legge n. 70 del 1975, nella
parte in cui prevedevano meccanismi legislativi tali da
consentire che l'indennità integrativa speciale fosse
computata nell'importo dell'indennità di buonuscita
determinando, quindi, una sperequazione a danno del personale
del pubblico impiego, esortava di conseguenza il Governo ad
emanare apposite norme per sanare l'ingiustizia. Il
Parlamento, su iniziativa del Governo, ha approvato la legge
29 gennaio 1994, n. 87, con la quale ha riconosciuto il
ricalcolo della buonuscita sull'indennità integrativa speciale
per il personale in servizio e quello collocato a riposo a
decorrere dal 1^ dicembre 1984, purché avesse interrotto la
prescrizione aprendo un contenzioso tramite l'organo
amministrativo giurisdizionale. Il Consiglio di Stato ha
riconosciuto, con sentenza del 1996, il diritto al ricalcolo
della buonuscita sull'indennità integrativa per tutti i
dipendenti pubblici statali collocati in pensione dal 27
maggio 1959 al 30 novembre 1984, comprensiva degli interessi
di legge e di rivalutazione monetaria. Ad oggi, tale sentenza
non è stata presa in considerazione dal Governo. La presente
proposta di legge intende accogliere quest'ultimo principio ed
eliminare l'ingiustizia descritta, in particolare, per il
comparto della pubblica sicurezza.