XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 864




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. I benefìci di cui alla legge 29 gennaio 1994, n. 87, si estendono anche ai dipendenti del comparto della pubblica sicurezza collocati a riposo antecedentemente al 1^ dicembre 1984, nonché a coloro che non hanno interrotto la prescrizione aprendo un contenzioso amministrativo.


Art. 2.

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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