XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 864
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. I benefìci di cui alla legge 29 gennaio 1994, n. 87, si
estendono anche ai dipendenti del comparto della pubblica
sicurezza collocati a riposo antecedentemente al 1^ dicembre
1984, nonché a coloro che non hanno interrotto la prescrizione
aprendo un contenzioso amministrativo.
Art. 2.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.