XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 861
Onorevoli Colleghi! - Il decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, dà attuazione all'articolo 4 della
legge delega 23 ottobre 1992, n. 421, in merito al riordino
della finanza degli enti territoriali.
Le modifiche che si propongono tendono a sanare
un'ingiustizia.
Infatti, riteniamo che l'imposta comunale sugli immobili
sia in contrasto con gli articoli 3, 47 e 53 della
Costituzione, in quanto colpisce in particolare i possessori
di prima casa. L'imposta in oggetto non è progressiva, in
quanto con l'aliquota fissa non si tiene conto della
consistenza del patrimonio. Crediamo che ci sia una forte
differenza tra chi possiede la prima casa e chi, invece,
possiede decine e decine di unità immobiliari. Per questo
proponiamo che l'imposta non sia più unica, ma progressiva e
che tenga conto della consistenza del patrimonio del soggetto
passivo.
Altro aspetto che intendiamo mettere in luce è quello che
non è possibile accettare che si penalizzino coloro che sotto
la spinta degli sfratti hanno dovuto accedere a mutui
onerosissimi, con l'aggiunta dell'imposta, mentre oltre 5
milioni di alloggi restano sfitti: occorre colpire
pesantemente la speculazione.
Spesso dietro gli immobili non locati si nascondono canoni
neri e cambi illegali di destinazione d'uso. Nella nostra
proposta di legge indichiamo per queste unità immobiliari
un'aliquota dell'8 per mille.
In ultimo, ma non di minore rilievo, intendiamo sanare una
evidentissima ingiustizia presente nella legge n. 421 del
1992, nonché nel decreto legislativo n. 504 del 1992, laddove
si prevede che l'imposta sia pagata anche dagli Istituti
autonomi case popolari (IACP). Questa scelta porta al collasso
economico degli IACP e rappresenta un ulteriore tassello per
lo smaltimento dell'intervento dello Stato nel settore delle
abitazioni. Per questo motivo proponiamo di inserire tra i
soggetti esenti dal pagamento dell'imposta gli IACP e,
aggiungiamo, le organizzazioni del volontariato e le
organizzazioni non governative.