XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 861
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. L'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 504, e successive modificazioni, è sostituto dal
seguente:
"Art. 6. - (Determinazione dell'aliquota e
dell'imposta).- 1. Le aliquote in misura progressiva
sono stabilite con deliberazione approvata dal consiglio
comunale, su proposta della giunta, entro il 31 ottobre di
ogni anno, con effetto per l'anno successivo.
2. Le aliquote devono essere deliberate in misura
compresa tra il 2 per mille e il 6 per mille, in proporzione
alle unità immobiliari possedute dai soggetti passivi. Per gli
immobili che risultino non locati, ovvero per gli immobili
locati, qualora non sia stata effettuata la registrazione del
contratto di locazione, ove questa sia obbligatoria, si
applica un'aliquota pari all'8 per mille.
L'aliquota deliberata dal consiglio comunale e quella
relativa a unità immobiliari non locate non si applicano alle
unità immobiliari insistenti in fabbricati dichiarati
inagibili o inabitabili e di fatto inutilizzati. Se la
delibera non è adottata nel termine di cui al comma 1, si
applica l'aliquota del 6 per mille, ferme restando le
disposizioni di cui all'articolo 251 del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. L'imposta è determinata applicando alla base
imponibile l'aliquota vigente nel comune di cui all'articolo
4".
Art. 2.
1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 7 del
decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504, è sostituita dalla seguente:
"a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle
regioni, dalle province, nonché dai comuni, se diversi da
quelli indicati nel secondo periodo del comma 1 dell'articolo
4, dagli Istituti autonomi case popolari e loro consorzi,
dalle comunità montane, dai consorzi tra detti enti, dalle
aziende sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie
pubbliche autonome di cui all'articolo 41 della legge 23
dicembre 1978, n. 833, dalle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti
istituzionali, dalle organizzazioni del volontariato e dalle
organizzazioni non governative".
Art. 3.
1. Al comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, sono aggiunte, in fine, le seguenti
lettere:
"i-bis) l'unità immobiliare direttamente adibita
ad abitazione principale del soggetto passivo. Se l'unità
immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti
passivi l'esenzione spetta a ciascuno di essi. Per abitazione
principale si intende quella nella quale il contribuente che
la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto
reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente;
i-ter) le unità immobiliari appartenenti alle
cooperative a proprietà indivisa, adibite ad abitazione
principale dei soci assegnatari".
Art. 4.
1. L'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 504, è abrogato.