XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 861




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. L'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, è sostituto dal seguente:

        "Art. 6. - (Determinazione dell'aliquota e dell'imposta).- 1. Le aliquote in misura progressiva sono stabilite con deliberazione approvata dal consiglio comunale, su proposta della giunta, entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l'anno successivo.
            2. Le aliquote devono essere deliberate in misura compresa tra il 2 per mille e il 6 per mille, in proporzione alle unità immobiliari possedute dai soggetti passivi. Per gli immobili che risultino non locati, ovvero per gli immobili locati, qualora non sia stata effettuata la registrazione del contratto di locazione, ove questa sia obbligatoria, si applica un'aliquota pari all'8 per mille.
        L'aliquota deliberata dal consiglio comunale e quella relativa a unità immobiliari non locate non si applicano alle unità immobiliari insistenti in fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto inutilizzati. Se la delibera non è adottata nel termine di cui al comma 1, si applica l'aliquota del 6 per mille, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 251 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
            3. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente nel comune di cui all'articolo 4".


Art. 2.

        1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è sostituita dalla seguente:

            "a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, nonché dai comuni, se diversi da quelli indicati nel secondo periodo del comma 1 dell'articolo 4, dagli Istituti autonomi case popolari e loro consorzi, dalle comunità montane, dai consorzi tra detti enti, dalle aziende sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali, dalle organizzazioni del volontariato e dalle organizzazioni non governative".


Art. 3.

        1. Al comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

            "i-bis) l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi l'esenzione spetta a ciascuno di essi. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente;

                i-ter) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari".


Art. 4.

        1. L'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è abrogato.



Frontespizio Relazione