XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 856




        Onorevoli Colleghi! - L'esigenza di adottare interventi mirati ad incentivare la creazione di nuove famiglie e a sostenere le famiglie esistenti viene da tempo sottolineata da ampi settori della cosiddetta "società civile". Negli anni più recenti anche la classe politica ha dimostrato una maggiore sensibilità nei confronti della famiglia, almeno stando alle dichiarazioni rese e agli impegni programmatici assunti, in particolare in occasione di appuntamenti elettorali. Occorre quindi passare dalle affermazioni di principio all'adozione di misure concrete per verificare le effettive intenzioni di quanti hanno ripetutamente dichiarato di attribuire carattere prioritario all'obiettivo di tutelare la famiglia e di eliminare i vincoli e gli ostacoli che non favoriscono la costituzione di nuovi nuclei familiari. La legislazione vigente, in aperto contrasto con il dettato costituzionale, non riconosce, infatti, alla famiglia l'attenzione che sarebbe doverosa, stante la rilevantissima funzione sociale che essa svolge. E' la famiglia infatti il nucleo originario della società; al suo interno si creano legami di reciproco sostegno e di solidarietà che sono particolarmente solidi e duraturi. Nella famiglia, così come viene intesa nella accezione largamente prevalente nel nostro Paese, che rappresenta un caso particolare per l'importanza sociale e culturale che ad essa viene attribuita, ciascun individuo, e soprattutto quello più "debole", può trovare sostegno e aiuto reciproco. La famiglia costituisce, inoltre, il primo e forse più efficace soggetto erogatore di servizi, di gran lunga più importante di qualunque istituzione pubblica: in particolare, i genitori sono chiamati a far fronte a numerosi obblighi nei confronti dei figli, quali quello del mantenimento, dell'educazione e della formazione culturale, che meriterebbero maggior riconoscimento da parte del legislatore. Nonostante il rilievo che la famiglia tradizionalmente riveste nella società italiana, l'ordinamento giuridico non contempla misure agevolative idonee a sostenere i diritti della medesima. Si può addirittura affermare che, paradossalmente, sotto alcuni profili, la legislazione del nostro Paese mostra una sorta di incomprensibile accanimento nei confronti della famiglia: esemplare, in proposito, è il caso dell'ordinamento tributario che, a differenza di quanto accade in altri Paesi, è fortemente sbilanciato a favore di soggetti singoli piuttosto che delle famiglie. Il carico fiscale, infatti, resta sostanzialmente immutato sia nel caso di un soggetto che viva da solo che nell'ipotesi di un nucleo familiare costituito da un numero consistente di componenti. Ciò si traduce, soprattutto in presenza di famiglie "monoreddito", in una evidente disparità di trattamento su cui occorre intervenire, stante il fatto che, a parità di reddito, la capacità effettiva di spesa varia a seconda del numero dei componenti della famiglia. Alla luce del contenuto della legislazione vigente, non stupisce il dato relativo all'andamento demografico, che nel nostro Paese registra un calo della natalità particolarmente preoccupante.
        Proprio allo scopo di apportare alcuni necessari correttivi alla legislazione vigente, la presente proposta di legge prospetta alcune modifiche al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che si propongono di sostenere l'istituto familiare, con particolare riferimento al trattamento fiscale ad esso riservato. Si può peraltro notare che in termini analoghi disponevano le norme di delega contenute nella legge n. 662 del 1996, con le quali si stabiliva che il Governo dovesse, tra le altre cose, provvedere ad una modifica delle aliquote e degli scaglioni relativi all'IRPEF, oltre che ad una revisione delle detrazioni vigenti, finalizzate a favorire le famiglie numerose e a basso reddito, ovvero quelle nelle quali vi fossero particolari categorie di soggetti svantaggiati. I criteri ed i princìpi direttivi richiamati non hanno tuttavia trovato riscontro nelle disposizioni del decreto legislativo n. 446 del 1997, che ha apportato alcune limitate e sicuramente insufficienti modifiche alle norme del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, in materia di detrazioni per carichi familiari. Né adeguate appaiono le modifiche introdotte con la legge finanziaria per il 2001.
        Al di là del parziale incremento della misura delle detrazioni che possono essere effettuate per il coniuge, i figli e gli altri familiari a carico, va considerato che è proprio lo strumento delle detrazioni a dimostrarsi insufficiente a far fronte all'esigenza di sostenere le famiglie attenuando il peso costituito da alcune spese sostenute nel suo ambito. Per questo motivo, la presente proposta di legge prospetta un radicale cambiamento nel trattamento tributario di tali spese prevedendo che le stesse siano deducibili in misura forfettaria, per un importo stabilito, rispettivamente, in lire 5 milioni per quanto concerne il coniuge, in lire 3 milioni per ciascuno dei figli e in lire 2 milioni per gli altri familiari che siano a carico e convivano con il contribuente. Sono poi previste ulteriori maggiorazioni nella misura delle deduzioni volte in primo luogo ad incentivare la creazione di nuove famiglie, nonché a sostenere le famiglie in cui uno dei membri sia un soggetto handicappato ovvero un ultrasessantenne. Analogamente, si prospetta la trasformazione da oneri detraibili in oneri deducibili delle spese sanitarie, in considerazione del rilievo che esse possono assumere nel caso di presenza, all'interno del nucleo familiare, di figli minori, di soggetti handicappati o di anziani. E' poi prevista la deducibilità delle spese relative all'istruzione scolastica ed universitaria in modo da garantire una effettiva equiparazione tra scuola pubblica e privata consentendo alle famiglie una opzione libera e incondizionata, sulla base delle loro preferenze etiche e culturali. L'attuale regime tributario, infatti, penalizza fortemente i soggetti che intendono rivolgersi all'istruzione privata, non permettendo loro la possibilità di attenuare l'onere delle spese a tal fine sostenute. La disposizione da ultimo richiamata consente, quindi, di ottenere due vantaggi, il primo dei quali consiste nel riequilibrio del carico fiscale gravante sulle famiglie rispetto a quello sostenuto dai soggetti singoli, e il secondo nella possibilità di conseguire il risultato di garantire la parità tra istruzione pubblica e privata in termini coerenti con il dettato della Costituzione.
        Per questi motivi, è auspicabile che la presente proposta di legge possa essere rapidamente approvata e che su di essa si raggiunga l'ampio consenso che, sulla base delle affermazioni rese e degli impegni assunti dai responsabili di tante forze politiche a favore della famiglia, è lecito attendersi.




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