XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 856
Onorevoli Colleghi! - L'esigenza di adottare interventi
mirati ad incentivare la creazione di nuove famiglie e a
sostenere le famiglie esistenti viene da tempo sottolineata da
ampi settori della cosiddetta "società civile". Negli anni più
recenti anche la classe politica ha dimostrato una maggiore
sensibilità nei confronti della famiglia, almeno stando alle
dichiarazioni rese e agli impegni programmatici assunti, in
particolare in occasione di appuntamenti elettorali. Occorre
quindi passare dalle affermazioni di principio all'adozione di
misure concrete per verificare le effettive intenzioni di
quanti hanno ripetutamente dichiarato di attribuire carattere
prioritario all'obiettivo di tutelare la famiglia e di
eliminare i vincoli e gli ostacoli che non favoriscono la
costituzione di nuovi nuclei familiari. La legislazione
vigente, in aperto contrasto con il dettato costituzionale,
non riconosce, infatti, alla famiglia l'attenzione che sarebbe
doverosa, stante la rilevantissima funzione sociale che essa
svolge. E' la famiglia infatti il nucleo originario della
società; al suo interno si creano legami di reciproco sostegno
e di solidarietà che sono particolarmente solidi e duraturi.
Nella famiglia, così come viene intesa nella accezione
largamente prevalente nel nostro Paese, che rappresenta un
caso particolare per l'importanza sociale e culturale che ad
essa viene attribuita, ciascun individuo, e soprattutto quello
più "debole", può trovare sostegno e aiuto reciproco. La
famiglia costituisce, inoltre, il primo e forse più efficace
soggetto erogatore di servizi, di gran lunga più importante di
qualunque istituzione pubblica: in particolare, i genitori
sono chiamati a far fronte a numerosi obblighi nei confronti
dei figli, quali quello del mantenimento, dell'educazione e
della formazione culturale, che meriterebbero maggior
riconoscimento da parte del legislatore. Nonostante il rilievo
che la famiglia tradizionalmente riveste nella società
italiana, l'ordinamento giuridico non contempla misure
agevolative idonee a sostenere i diritti della medesima. Si
può addirittura affermare che, paradossalmente, sotto alcuni
profili, la legislazione del nostro Paese mostra una sorta di
incomprensibile accanimento nei confronti della famiglia:
esemplare, in proposito, è il caso dell'ordinamento tributario
che, a differenza di quanto accade in altri Paesi, è
fortemente sbilanciato a favore di soggetti singoli piuttosto
che delle famiglie. Il carico fiscale, infatti, resta
sostanzialmente immutato sia nel caso di un soggetto che viva
da solo che nell'ipotesi di un nucleo familiare costituito da
un numero consistente di componenti. Ciò si traduce,
soprattutto in presenza di famiglie "monoreddito", in una
evidente disparità di trattamento su cui occorre intervenire,
stante il fatto che, a parità di reddito, la capacità
effettiva di spesa varia a seconda del numero dei componenti
della famiglia. Alla luce del contenuto della legislazione
vigente, non stupisce il dato relativo all'andamento
demografico, che nel nostro Paese registra un calo della
natalità particolarmente preoccupante.
Proprio allo scopo di apportare alcuni necessari
correttivi alla legislazione vigente, la presente proposta di
legge prospetta alcune modifiche al testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, che si propongono di sostenere
l'istituto familiare, con particolare riferimento al
trattamento fiscale ad esso riservato. Si può peraltro notare
che in termini analoghi disponevano le norme di delega
contenute nella legge n. 662 del 1996, con le quali si
stabiliva che il Governo dovesse, tra le altre cose,
provvedere ad una modifica delle aliquote e degli scaglioni
relativi all'IRPEF, oltre che ad una revisione delle
detrazioni vigenti, finalizzate a favorire le famiglie
numerose e a basso reddito, ovvero quelle nelle quali vi
fossero particolari categorie di soggetti svantaggiati. I
criteri ed i princìpi direttivi richiamati non hanno tuttavia
trovato riscontro nelle disposizioni del decreto legislativo
n. 446 del 1997, che ha apportato alcune limitate e
sicuramente insufficienti modifiche alle norme del citato
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, in materia di
detrazioni per carichi familiari. Né adeguate appaiono le
modifiche introdotte con la legge finanziaria per il 2001.
Al di là del parziale incremento della misura delle
detrazioni che possono essere effettuate per il coniuge, i
figli e gli altri familiari a carico, va considerato che è
proprio lo strumento delle detrazioni a dimostrarsi
insufficiente a far fronte all'esigenza di sostenere le
famiglie attenuando il peso costituito da alcune spese
sostenute nel suo ambito. Per questo motivo, la presente
proposta di legge prospetta un radicale cambiamento nel
trattamento tributario di tali spese prevedendo che le stesse
siano deducibili in misura forfettaria, per un importo
stabilito, rispettivamente, in lire 5 milioni per quanto
concerne il coniuge, in lire 3 milioni per ciascuno dei figli
e in lire 2 milioni per gli altri familiari che siano a carico
e convivano con il contribuente. Sono poi previste ulteriori
maggiorazioni nella misura delle deduzioni volte in primo
luogo ad incentivare la creazione di nuove famiglie, nonché a
sostenere le famiglie in cui uno dei membri sia un soggetto
handicappato ovvero un ultrasessantenne. Analogamente, si
prospetta la trasformazione da oneri detraibili in oneri
deducibili delle spese sanitarie, in considerazione del
rilievo che esse possono assumere nel caso di presenza,
all'interno del nucleo familiare, di figli minori, di soggetti
handicappati o di anziani. E' poi prevista la deducibilità
delle spese relative all'istruzione scolastica ed
universitaria in modo da garantire una effettiva equiparazione
tra scuola pubblica e privata consentendo alle famiglie una
opzione libera e incondizionata, sulla base delle loro
preferenze etiche e culturali. L'attuale regime tributario,
infatti, penalizza fortemente i soggetti che intendono
rivolgersi all'istruzione privata, non permettendo loro la
possibilità di attenuare l'onere delle spese a tal fine
sostenute. La disposizione da ultimo richiamata consente,
quindi, di ottenere due vantaggi, il primo dei quali consiste
nel riequilibrio del carico fiscale gravante sulle famiglie
rispetto a quello sostenuto dai soggetti singoli, e il secondo
nella possibilità di conseguire il risultato di garantire la
parità tra istruzione pubblica e privata in termini coerenti
con il dettato della Costituzione.
Per questi motivi, è auspicabile che la presente proposta
di legge possa essere rapidamente approvata e che su di essa
si raggiunga l'ampio consenso che, sulla base delle
affermazioni rese e degli impegni assunti dai responsabili di
tante forze politiche a favore della famiglia, è lecito
attendersi.