XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 856




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. All'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, concernente gli oneri deducibili, al comma 1, dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:

        "a-bis) le spese relative ai familiari a carico, nelle misure forfettarie di seguito indicate:

            1) per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, lire 5 milioni;

            2) per i figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, di qualsiasi età, comunque a carico dei coniugi e con essi conviventi, lire 3 milioni per ciascun figlio, fino al terzo, e lire 2 milioni per ogni altro figlio;

            3) per ciascuna delle altre persone indicate nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, lire 2 milioni;

            a-ter) le misure di cui ai numeri 1), 2) e 3) della lettera a-bis) sono maggiorate, al verificarsi delle circostanze indicate, secondo i seguenti importi:

            1) nei primi cinque anni di matrimonio: lire 1 milione;

            2) in caso di assenza del coniuge e presenza di figli minori, per ogni figlio: lire 1.500.000;

            3) se la persona a carico è uno dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104: lire 2 milioni;

            4) se la persona a carico, ad esclusione del coniuge, ha più di sessantacinque anni: lire 1 milione".
        2. All'articolo 10 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, al comma 1, lettera b), il primo periodo è sostituito dal seguente: "Le spese sanitarie, ivi comprese le spese chirurgiche per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in generale, nonché quelle di assistenza specifica necessaria nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute dai soggetti indicati nell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104".
        3. Al comma 1 dell'articolo 10 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

        "b-bis) le spese per la frequenza di scuole e istituti di istruzione di ogni ordine e grado, ivi compresi quelli universitari, in misura non superiore a lire 7 milioni".

        4. Al comma 1 dell'articolo 10 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, dopo la lettera g) è inserita la seguente:

        "g-bis) le rette corrisposte a società, fondazioni e associazioni riconosciute o enti che gestiscono, a seguito di autorizzazione regionale, case di ricovero per anziani, in misura non superiore a lire 3.500.000, purché l'interessato sia di età superiore ad anni settanta e le spese non siano già dedotte o detratte ad altro titolo. Ha diritto al medesimo beneficio, nei limiti dell'importo corrisposto, anche il parente o affine entro il terzo grado del soggetto ospitato, che contribuisce al pagamento della retta, per insufficienza o mancanza di reddito del soggetto medesimo".

        5. Dopo il comma 2 dell'articolo 10 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, è inserito il seguente:

        "2-bis. Gli oneri di cui alle lettere a-bis) e a-ter) del comma 1 sono deducibili a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti ed organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a lire 7.500.000".

        6. L'articolo 12 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, concernente le detrazioni per carichi di famiglia, è abrogato.
        7. All'articolo 13-bis del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, al comma 1, lettera c), concernente le detrazioni per spese sanitarie, il primo e il secondo periodo sono soppressi.
        8. All'articolo 13-bis del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, al comma 1, la lettera e), concernente le detrazioni per spese per frequenze di corsi di istruzione secondaria e universitaria, è abrogata.



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