XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 856
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 10 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, concernente
gli oneri deducibili, al comma 1, dopo la lettera a)
sono inserite le seguenti:
"a-bis) le spese relative ai familiari a carico,
nelle misure forfettarie di seguito indicate:
1) per il coniuge non legalmente ed effettivamente
separato, lire 5 milioni;
2) per i figli, compresi i figli naturali riconosciuti,
i figli adottivi e gli affidati o affiliati, di qualsiasi età,
comunque a carico dei coniugi e con essi conviventi, lire 3
milioni per ciascun figlio, fino al terzo, e lire 2 milioni
per ogni altro figlio;
3) per ciascuna delle altre persone indicate
nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il
contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da
provvedimenti dell'autorità giudiziaria, lire 2 milioni;
a-ter) le misure di cui ai numeri 1), 2) e 3) della
lettera a-bis) sono maggiorate, al verificarsi delle
circostanze indicate, secondo i seguenti importi:
1) nei primi cinque anni di matrimonio: lire 1
milione;
2) in caso di assenza del coniuge e presenza di figli
minori, per ogni figlio: lire 1.500.000;
3) se la persona a carico è uno dei soggetti di cui
all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104: lire 2
milioni;
4) se la persona a carico, ad esclusione del coniuge, ha
più di sessantacinque anni: lire 1 milione".
2. All'articolo 10 del citato testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, al
comma 1, lettera b), il primo periodo è sostituito dal
seguente: "Le spese sanitarie, ivi comprese le spese
chirurgiche per prestazioni specialistiche e per protesi
dentarie e sanitarie in generale, nonché quelle di assistenza
specifica necessaria nei casi di grave e permanente invalidità
o menomazione, sostenute dai soggetti indicati nell'articolo 3
della legge 5 febbraio 1992, n. 104".
3. Al comma 1 dell'articolo 10 del citato testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del
1986, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
"b-bis) le spese per la frequenza di scuole e
istituti di istruzione di ogni ordine e grado, ivi compresi
quelli universitari, in misura non superiore a lire 7
milioni".
4. Al comma 1 dell'articolo 10 del citato testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del
1986, dopo la lettera g) è inserita la seguente:
"g-bis) le rette corrisposte a società, fondazioni e
associazioni riconosciute o enti che gestiscono, a seguito di
autorizzazione regionale, case di ricovero per anziani, in
misura non superiore a lire 3.500.000, purché l'interessato
sia di età superiore ad anni settanta e le spese non siano già
dedotte o detratte ad altro titolo. Ha diritto al medesimo
beneficio, nei limiti dell'importo corrisposto, anche il
parente o affine entro il terzo grado del soggetto ospitato,
che contribuisce al pagamento della retta, per insufficienza o
mancanza di reddito del soggetto medesimo".
5. Dopo il comma 2 dell'articolo 10 del citato testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del
1986, è inserito il seguente:
"2-bis. Gli oneri di cui alle lettere a-bis) e
a-ter) del comma 1 sono deducibili a condizione che le
persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito
complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da
enti ed organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche
e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa
Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti
centrali della Chiesa cattolica, non superiore a lire
7.500.000".
6. L'articolo 12 del citato testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, concernente le detrazioni per
carichi di famiglia, è abrogato.
7. All'articolo 13-bis del citato testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni, al comma 1, lettera
c), concernente le detrazioni per spese sanitarie, il
primo e il secondo periodo sono soppressi.
8. All'articolo 13-bis del citato testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, al
comma 1, la lettera e), concernente le detrazioni per
spese per frequenze di corsi di istruzione secondaria e
universitaria, è abrogata.