XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 855
Onorevoli Colleghi! - Sentiamo il dovere di riproporre
all'attenzione del Parlamento un problema che si trascina da
oltre mezzo secolo: quello dei grandi invalidi di guerra
affetti da cecità bilaterale assoluta, infermità ritenuta la
più grave dal Consiglio mondiale della sanità.
Sono circa settecento i casi di ciechi assoluti, circa
duecento quelli in cui alla cecità va aggiunta l'amputazione
di un arto, ed infine circa trenta i casi affetti da cecità
bilaterale assoluta con l'amputazione degli arti superiori od
inferiori a cui vanno aggiunte altre infermità vicarianti o
interdipendenti, come ad esempio: sordità bilaterale, disturbi
nervosi, disfunzioni cardio-circolatorie, osteoporosi,
artrosi, gravi disturbi all'apparato gastroenterico, varici,
ipertrofia prostatica, ipertiroidismo, eccetera.
Questi grandi invalidi plurimutilati, oltre alla normale
assistenza in qualsiasi momento del giorno e della notte, per
le normali esigenze della vita, necessitano di una quotidiana
assistenza sanitaria di tipo infermieristico e fisioterapico,
a cui vanno aggiunti continui controlli medico-specialistici,
che vanno ad assorbire la maggior parte dell'assegno di
pensione. Il Parlamento con la legge 23 settembre 1981, n.
533, distinse il risarcimento dell'infermità con i costi
dell'assistenza e dell'accompagnamento.
Pertanto si propone:
a) la concessione di altri due assegni integratori
di cui all'articolo 21 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e
successive modificazioni;
b) il raddoppio dell'indennità di accompagnamento
aggiuntiva di cui all'articolo 8 della legge n. 656 del
1986;
c) l'aumento dell'assegno di cumulo di cui alla
tabella F annessa al decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive
modificazioni;
d) l'adeguamento della tabella E annessa al
decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n.
915, e successive modificazioni.
Ai grandi invalidi di guerra con due superinvalidità
(cecità bilaterale assoluta e permanente con amputazione delle
due mani) quando si accompagna una terza infermità all'organo
vicariante, viene a mancare una funzione organica. Ciò è
riconosciuto dal decreto del Presidente della Repubblica n.
915 del 1978 (lettera f) dei criteri per l'applicazione
della tabella E).
Altro grave problema rimasto irrisolto è la reversibilità
della pensione al coniuge superstite ed agli orfani che hanno
assistito il grande invalido. L'assegno percepito dalle vedove
ai sensi della tabella F-1 annessa al decreto del
Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, e successive
modificazioni, è divenuta una cifra dal valore simbolico. A
queste donne eroiche che condividono tutte le sofferenze del
grande invalido di guerra si deve permettere di poter vivere
dignitosamente alla scomparsa del coniuge.
Pertanto si propone la concessione alla vedova nella
misura dell'80 per cento degli assegni di tabella C, di
tabella E e di tabella F di cui al citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, goduti dal
grande invalido.
Si propone inoltre che l'indennità integrativa speciale
erogata a favore degli invalidi per servizio, prevista dalla
legge n. 1092 del 1973, e successive modificazioni, venga
concessa anche a favore degli invalidi di guerra a titolo di
risarcimento.
Onorevoli colleghi l'onere di cui alla presente proposta
di legge non comporta nessuna spesa aggiuntiva a carico del
Ministero dell'economia e delle finanze, in quanto basta
destinare ad essa una parte del residuo attivo, dovuto al
naturale decremento della categoria, ed essendo passati oltre
cinquanta anni dall'ultima guerra, raccomandiamo al Parlamento
di approvare la presente proposta di legge con sollecitudine,
eventualmente anche con una delega al Governo che tenga fermi
i princìpi contenuti nella proposta medesima.
Ciò è un doveroso riconoscimento per questi benemeriti
cittadini che hanno dato alla Patria parti integranti della
loro vita, ai quali il Parlamento deve riconoscere lo stato di
necessità per le loro esigenze di vita e quindi garantire loro
una sicurezza economica che permetta loro di vivere
degnamente.