XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 855




        Onorevoli Colleghi! - Sentiamo il dovere di riproporre all'attenzione del Parlamento un problema che si trascina da oltre mezzo secolo: quello dei grandi invalidi di guerra affetti da cecità bilaterale assoluta, infermità ritenuta la più grave dal Consiglio mondiale della sanità.
        Sono circa settecento i casi di ciechi assoluti, circa duecento quelli in cui alla cecità va aggiunta l'amputazione di un arto, ed infine circa trenta i casi affetti da cecità bilaterale assoluta con l'amputazione degli arti superiori od inferiori a cui vanno aggiunte altre infermità vicarianti o interdipendenti, come ad esempio: sordità bilaterale, disturbi nervosi, disfunzioni cardio-circolatorie, osteoporosi, artrosi, gravi disturbi all'apparato gastroenterico, varici, ipertrofia prostatica, ipertiroidismo, eccetera.
        Questi grandi invalidi plurimutilati, oltre alla normale assistenza in qualsiasi momento del giorno e della notte, per le normali esigenze della vita, necessitano di una quotidiana assistenza sanitaria di tipo infermieristico e fisioterapico, a cui vanno aggiunti continui controlli medico-specialistici, che vanno ad assorbire la maggior parte dell'assegno di pensione. Il Parlamento con la legge 23 settembre 1981, n. 533, distinse il risarcimento dell'infermità con i costi dell'assistenza e dell'accompagnamento.
        Pertanto si propone:

                a) la concessione di altri due assegni integratori di cui all'articolo 21 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni;
                b) il raddoppio dell'indennità di accompagnamento aggiuntiva di cui all'articolo 8 della legge n. 656 del 1986;

                c) l'aumento dell'assegno di cumulo di cui alla tabella F annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni;

                d) l'adeguamento della tabella E annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.

        Ai grandi invalidi di guerra con due superinvalidità (cecità bilaterale assoluta e permanente con amputazione delle due mani) quando si accompagna una terza infermità all'organo vicariante, viene a mancare una funzione organica. Ciò è riconosciuto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978 (lettera f) dei criteri per l'applicazione della tabella E).
        Altro grave problema rimasto irrisolto è la reversibilità della pensione al coniuge superstite ed agli orfani che hanno assistito il grande invalido. L'assegno percepito dalle vedove ai sensi della tabella F-1 annessa al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, e successive modificazioni, è divenuta una cifra dal valore simbolico. A queste donne eroiche che condividono tutte le sofferenze del grande invalido di guerra si deve permettere di poter vivere dignitosamente alla scomparsa del coniuge.
        Pertanto si propone la concessione alla vedova nella misura dell'80 per cento degli assegni di tabella C, di tabella E e di tabella F di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, goduti dal grande invalido.
        Si propone inoltre che l'indennità integrativa speciale erogata a favore degli invalidi per servizio, prevista dalla legge n. 1092 del 1973, e successive modificazioni, venga concessa anche a favore degli invalidi di guerra a titolo di risarcimento.
        Onorevoli colleghi l'onere di cui alla presente proposta di legge non comporta nessuna spesa aggiuntiva a carico del Ministero dell'economia e delle finanze, in quanto basta destinare ad essa una parte del residuo attivo, dovuto al naturale decremento della categoria, ed essendo passati oltre cinquanta anni dall'ultima guerra, raccomandiamo al Parlamento di approvare la presente proposta di legge con sollecitudine, eventualmente anche con una delega al Governo che tenga fermi i princìpi contenuti nella proposta medesima.
        Ciò è un doveroso riconoscimento per questi benemeriti cittadini che hanno dato alla Patria parti integranti della loro vita, ai quali il Parlamento deve riconoscere lo stato di necessità per le loro esigenze di vita e quindi garantire loro una sicurezza economica che permetta loro di vivere degnamente.




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