XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 855




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Adeguamento dell'assegno di superinvalidità e
dell'assegno di cumulo).

        1. L'importo degli assegni di cui alla tabella E annessa al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, è aumentato del 25 per cento dal 1^ gennaio 2002 e di un ulteriore 25 per cento dal 1^ gennaio 2003.
        2. L'importo dell'assegno di cui alla tabella F annessa al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, e aumentato del 50 per cento dal 1^ gennaio 2002 e di un ulteriore 50 per cento dal 1^ gennaio 2003.
        3. La tabella F-1 annessa al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, non si applica ai grandi invalidi di guerra.


Art. 2.

(Indennità di assistenza e di accompagnamento per i grandi
invalidi di guerra).

        1. A modifica di quanto disposto dai commi terzo e quarto dell'articolo 21 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, i grandi invalidi di guerra affetti da cecità bilaterale assoluta e permanente con una seconda superinvalidità, ascritti alle lettere A ed A-bis della tabella E annessa al medesimo testo unico, possono ottenere a richiesta, per gli effettivi costi dell'assistenza e dell'accompagnamento, altre due indennità di importo pari a quelle già godute e previste dall'articolo 21 dello stesso testo unico.
        2. I grandi invalidi di guerra affetti da cecità bilaterale assoluta e permanente ascritti alla lettera A), numero 1), della tabella E, annessa al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, possono ottenere a richiesta una terza indennità di importo pari a quelle già in godimento.


Art. 3.

(Indennità di accompagnamento aggiuntiva per i grandi
invalidi di guerra affetti da cecità bilaterale assoluta e
permanente, accompagnata dalla perdita delle due mani o dei
due piedi, o affetti dall'amputazione dei quattro arti
insieme).

        1. Dopo il comma 1 dell'articolo 8 della legge 6 ottobre 1986 n. 656, è inserito il seguente:

        "1-bis Ai grandi invalidi di guerra affetti da cecità bilaterale assoluta e permanente accompagnata da altra invalidità contemplata nei numeri 1) e 2) della lettera A-bis) della tabella E annessa al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, quando sussiste una terza infermità ascrivibile alle prime cinque categorie della tabella A annessa al medesimo testo unico, l'indennità di accompagnamento aggiuntiva viene concessa nella misura doppia".


Art. 4.

(Trattamento economico dei superstiti dei grandi invalidi
di guerra e dei caduti in guerra).

        1. Alle vedove ed ai vedovi dei grandi invalidi di guerra ascritti alla tabella E, annessa al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, a decorrere dal 1^ gennaio 2002 è liquidato d'ufficio, in aggiunta al trattamento spettante, un assegno supplementare pari all'80 per cento degli assegni di cui alle tabelle C, E ed F annesse al medesimo testo unico, e successive modificazioni, di cui in vita usufruiva il grande invalido. L'assegno supplementare compete purché la vedova o il vedovo abbiano convissuto con il grande invalido.


Art. 5.

(Integrazioni alla tabella E annessa al testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978,
n. 915).

        1. Alla tabella E, lettera E), annessa al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, dopo il numero 5), sono aggiunti i seguenti:

        "5-bis) Sordità bilaterale di oltre l'80 per cento quando si aggiunge a due superinvalidità già ascritte alla lettera A), n. 1) ed alla lettera A-bis), n. 1), alla perdita anatomica di ambo gli occhi e delle due mani in quanto vicariante.

        "5-ter) Perdita anatomica di una mano con amputazione di tre dita dell'altra mano, quando si aggiunge ad una superinvalidità già ascritta alla lettera A), n. 1)".

        2. Alla tabella E, lettera H), annessa al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, dopo il numero 5), è aggiunto il seguente:

        "5-bis) Disturbi nervosi a tinta depressiva, osteoporosi e artrosi alla colonna vertebrale, ipertiroidismo, disturbi all'apparato digerente con infiammazione del colon, varici, ipertrofia prostatica, amputazione di una mano o di un piede o mancata funzione di un arto, qualora ciascuna di tali infermità si aggiunge ad una superinvalidità già iscritta ai numeri 1), 2) e 3) della lettera A)".


Art. 6.

(Disposizioni finanziarie e di attuazione).

        1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.
        3. Gli aumenti degli assegni previsti dalla presente legge sono corrisposti d'ufficio dai competenti dipartimenti provinciali del tesoro che hanno in carica la partita di pensione del grande invalido, a decorrere dal 1^ gennaio 2002.
        4. Gli aumenti degli assegni di cui alla presente legge beneficiano dell'adeguamento automatico di cui alla legge 10 ottobre 1989, n. 342.



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