XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 855
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Adeguamento dell'assegno di superinvalidità e
dell'assegno di cumulo).
1. L'importo degli assegni di cui alla tabella E
annessa al testo unico delle norme in materia di pensioni di
guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23
dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, è aumentato
del 25 per cento dal 1^ gennaio 2002 e di un ulteriore 25 per
cento dal 1^ gennaio 2003.
2. L'importo dell'assegno di cui alla tabella F
annessa al citato testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive
modificazioni, e aumentato del 50 per cento dal 1^ gennaio
2002 e di un ulteriore 50 per cento dal 1^ gennaio 2003.
3. La tabella F-1 annessa al citato testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre
1978, n. 915, non si applica ai grandi invalidi di guerra.
Art. 2.
(Indennità di assistenza e di accompagnamento per i grandi
invalidi di guerra).
1. A modifica di quanto disposto dai commi terzo e quarto
dell'articolo 21 del citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e
successive modificazioni, i grandi invalidi di guerra affetti
da cecità bilaterale assoluta e permanente con una seconda
superinvalidità, ascritti alle lettere A ed A-bis della
tabella E annessa al medesimo testo unico, possono
ottenere a richiesta, per gli effettivi costi dell'assistenza
e dell'accompagnamento, altre due indennità di importo pari a
quelle già godute e previste dall'articolo 21 dello stesso
testo unico.
2. I grandi invalidi di guerra affetti da cecità
bilaterale assoluta e permanente ascritti alla lettera A),
numero 1), della tabella E, annessa al citato testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23
dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, possono
ottenere a richiesta una terza indennità di importo pari a
quelle già in godimento.
Art. 3.
(Indennità di accompagnamento aggiuntiva per i grandi
invalidi di guerra affetti da cecità bilaterale assoluta e
permanente, accompagnata dalla perdita delle due mani o dei
due piedi, o affetti dall'amputazione dei quattro arti
insieme).
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 8 della legge 6 ottobre
1986 n. 656, è inserito il seguente:
"1-bis Ai grandi invalidi di guerra affetti da
cecità bilaterale assoluta e permanente accompagnata da altra
invalidità contemplata nei numeri 1) e 2) della lettera
A-bis) della tabella E annessa al testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre
1978, n. 915, e successive modificazioni, quando sussiste una
terza infermità ascrivibile alle prime cinque categorie della
tabella A annessa al medesimo testo unico, l'indennità di
accompagnamento aggiuntiva viene concessa nella misura
doppia".
Art. 4.
(Trattamento economico dei superstiti dei grandi invalidi
di guerra e dei caduti in guerra).
1. Alle vedove ed ai vedovi dei grandi invalidi di guerra
ascritti alla tabella E, annessa al citato testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre
1978, n. 915, e successive modificazioni, a decorrere dal 1^
gennaio 2002 è liquidato d'ufficio, in aggiunta al trattamento
spettante, un assegno supplementare pari all'80 per cento
degli assegni di cui alle tabelle C, E ed F
annesse al medesimo testo unico, e successive modificazioni,
di cui in vita usufruiva il grande invalido. L'assegno
supplementare compete purché la vedova o il vedovo abbiano
convissuto con il grande invalido.
Art. 5.
(Integrazioni alla tabella E annessa al testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978,
n. 915).
1. Alla tabella E, lettera E), annessa al citato
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, dopo il
numero 5), sono aggiunti i seguenti:
"5-bis) Sordità bilaterale di oltre l'80 per cento
quando si aggiunge a due superinvalidità già ascritte alla
lettera A), n. 1) ed alla lettera A-bis), n. 1), alla
perdita anatomica di ambo gli occhi e delle due mani in quanto
vicariante.
"5-ter) Perdita anatomica di una mano con
amputazione di tre dita dell'altra mano, quando si aggiunge ad
una superinvalidità già ascritta alla lettera A), n. 1)".
2. Alla tabella E, lettera H), annessa al citato
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, dopo il
numero 5), è aggiunto il seguente:
"5-bis) Disturbi nervosi a tinta depressiva,
osteoporosi e artrosi alla colonna vertebrale, ipertiroidismo,
disturbi all'apparato digerente con infiammazione del colon,
varici, ipertrofia prostatica, amputazione di una mano o di un
piede o mancata funzione di un arto, qualora ciascuna di tali
infermità si aggiunge ad una superinvalidità già iscritta ai
numeri 1), 2) e 3) della lettera A)".
Art. 6.
(Disposizioni finanziarie e di attuazione).
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente
legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2001-2003 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di
bilancio.
3. Gli aumenti degli assegni previsti dalla presente legge
sono corrisposti d'ufficio dai competenti dipartimenti
provinciali del tesoro che hanno in carica la partita di
pensione del grande invalido, a decorrere dal 1^ gennaio
2002.
4. Gli aumenti degli assegni di cui alla presente legge
beneficiano dell'adeguamento automatico di cui alla legge 10
ottobre 1989, n. 342.