XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 854
Onorevoli Colleghi! - L'articolo 416-bis del codice
penale punisce, come è noto, chi fa parte di un'associazione
di tipo mafioso, ma non si occupa di coloro che, pur non
essendo membri a pieno titolo dell'organizzazione malavitosa,
ne favoriscono o agevolano l'attività. Per ovviare a tale
lacuna la giurisprudenza più recente - in contrasto con la
dottrina prevalente e la precedente giurisprudenza, anche di
legittimità, secondo cui non era giuridicamente possibile il
concorso di persone nei reati associativi - dopo una serie di
decisioni tra loro contrastanti ha ritenuto applicabile, anche
al reato di cui all'articolo 416-bis del codice penale,
la disciplina prevista dall'articolo 110 del medesimo codice.
Ciò al fine di sanzionare la condotta di chi, pur non facendo
parte a pieno titolo dell'associazione mafiosa e non essendo
dunque "stabilmente incardinato" in essa, fornisca alla stessa
un apporto tale da favorirne l'attività e il conseguimento
degli scopi.
La giurisprudenza di legittimità identifica il concorrente
eventuale nel reato associativo in colui il quale intende
contribuire all'attività dell'associazione senza far parte
della stessa, offrendo un "apporto staccato, avulso,
indipendente dalla stabilità dell'organizzazione", senza alcun
animus partecipativo ma con la piena consapevolezza che
la sua azione "contribuisce all'ulteriore realizzazione degli
scopi della societas sceleris" (Cassazione, sezioni
unite, 5 ottobre 1994, deposito 28 dicembre 1994, n. 16). La
medesima giurisprudenza ha dato una serie di puntuali e
dettagliate definizioni di tale sostegno esterno, arrivando a
svolgere una vera e propria funzione paralegislativa, di
integrazione della norma penale. E' ritenuto concorrente, ad
esempio, colui il quale è chiamato a intervenire in momenti di
emergenza della vita dell'organizzazione ed al quale è
affidato il compito di "colmare temporanei vuoti in un
determinato ruolo", ovvero di porre in essere condotte, quali
"l'aggiustamento di un processo", che, per quanto episodiche,
consentono all'associazione "di mantenersi in vita, anche solo
in un determinato settore, onde poter perseguire i propri
scopi". Sulla base di tale interpretazione giurisprudenziale,
pur essendo il reato associativo un reato a concorso
necessario, sarà ben possibile individuare, accanto ai
concorrenti necessari (i membri effettivi dell'associazione),
anche concorrenti eventuali (favoreggiatori, fiancheggiatori,
o comunque soggetti che contribuiscono in modo rilevante
all'attività dell'associazione, pur non facendo parte di
essa). Trovando in entrambi i casi applicazione, per effetto
del richiamo alle norme sul concorso di persone nel reato,
l'articolo 416-bis del codice penale, tanto il
concorrente necessario quanto il concorrente eventuale vengono
assoggettati alla medesima sanzione penale. E ciò nonostante
la stessa giurisprudenza di legittimità abbia ben evidenziato
la netta differenza esistente fra le due ipotesi, sia sotto il
profilo della condotta materiale che sotto quello
dell'elemento psicologico. In tal modo si è di fatto "creata"
una nuova figura di reato, non prevista da alcuna norma di
legge, quella di "concorso esterno in associazione mafiosa",
in contrasto con il principio di tassatività della norma
penale, che è uno dei cardini dello Stato di diritto, come
ribadito anche in numerose sentenze della Corte
costituzionale.
La citata interpretazione giurisprudenziale ha determinato
sia un'incertezza nell'applicazione delle norme previste dal
codice penale, con conseguente ampia discrezionalità nel
considerare o meno date condotte penalmente rilevanti, sia la
previsione delle stesse pene tanto per coloro che fanno parte
a pieno titolo di un'associazione di tipo mafioso
(partecipando così agli atti criminali dell'associazione e
alle decisioni relative alle finalità della stessa), quanto
per coloro che, non essendo organicamente inseriti
nell'organizzazione criminale, pongono in essere condotte che,
anche indirettamente, ne agevolano o favoriscono l'attività.
Ciò ha determinato, ad esempio, la contestazione del concorso
esterno in associazione mafiosa nei confronti di medici
responsabili di aver curato persone successivamente ritenute
partecipi ad un'associazione mafiosa; di sacerdoti per aver
prestato assistenza spirituale alle medesime persone e,
addirittura, nei confronti di vittime di estorsioni.
La presente proposta di legge prevede l'introduzione
dell'articolo 378-bis del codice penale, che punisce con
la pena della reclusione da due a cinque anni chi, non facendo
parte dell'associazione mafiosa, favorisce il perseguimento
dei suoi scopi illeciti o ne agevola l'attività.
Con la presente proposta di legge, che intende restituire
certezza in relazione alla rilevanza penale di determinate
condotte, si spera che si possano evitare arresti
ingiustificati e ingiuste impunità e nel contempo che si possa
porre fine a polemiche che danneggiano fortemente le riforme
necessarie e urgenti per una giustizia che sia nel contempo
efficiente e rispettosa delle garanzie individuali.