XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 854




      Onorevoli Colleghi! - L'articolo 416-bis del codice penale punisce, come è noto, chi fa parte di un'associazione di tipo mafioso, ma non si occupa di coloro che, pur non essendo membri a pieno titolo dell'organizzazione malavitosa, ne favoriscono o agevolano l'attività. Per ovviare a tale lacuna la giurisprudenza più recente - in contrasto con la dottrina prevalente e la precedente giurisprudenza, anche di legittimità, secondo cui non era giuridicamente possibile il concorso di persone nei reati associativi - dopo una serie di decisioni tra loro contrastanti ha ritenuto applicabile, anche al reato di cui all'articolo 416-bis del codice penale, la disciplina prevista dall'articolo 110 del medesimo codice. Ciò al fine di sanzionare la condotta di chi, pur non facendo parte a pieno titolo dell'associazione mafiosa e non essendo dunque "stabilmente incardinato" in essa, fornisca alla stessa un apporto tale da favorirne l'attività e il conseguimento degli scopi.
        La giurisprudenza di legittimità identifica il concorrente eventuale nel reato associativo in colui il quale intende contribuire all'attività dell'associazione senza far parte della stessa, offrendo un "apporto staccato, avulso, indipendente dalla stabilità dell'organizzazione", senza alcun animus partecipativo ma con la piena consapevolezza che la sua azione "contribuisce all'ulteriore realizzazione degli scopi della societas sceleris" (Cassazione, sezioni unite, 5 ottobre 1994, deposito 28 dicembre 1994, n. 16). La medesima giurisprudenza ha dato una serie di puntuali e dettagliate definizioni di tale sostegno esterno, arrivando a svolgere una vera e propria funzione paralegislativa, di integrazione della norma penale. E' ritenuto concorrente, ad esempio, colui il quale è chiamato a intervenire in momenti di emergenza della vita dell'organizzazione ed al quale è affidato il compito di "colmare temporanei vuoti in un determinato ruolo", ovvero di porre in essere condotte, quali "l'aggiustamento di un processo", che, per quanto episodiche, consentono all'associazione "di mantenersi in vita, anche solo in un determinato settore, onde poter perseguire i propri scopi". Sulla base di tale interpretazione giurisprudenziale, pur essendo il reato associativo un reato a concorso necessario, sarà ben possibile individuare, accanto ai concorrenti necessari (i membri effettivi dell'associazione), anche concorrenti eventuali (favoreggiatori, fiancheggiatori, o comunque soggetti che contribuiscono in modo rilevante all'attività dell'associazione, pur non facendo parte di essa). Trovando in entrambi i casi applicazione, per effetto del richiamo alle norme sul concorso di persone nel reato, l'articolo 416-bis del codice penale, tanto il concorrente necessario quanto il concorrente eventuale vengono assoggettati alla medesima sanzione penale. E ciò nonostante la stessa giurisprudenza di legittimità abbia ben evidenziato la netta differenza esistente fra le due ipotesi, sia sotto il profilo della condotta materiale che sotto quello dell'elemento psicologico. In tal modo si è di fatto "creata" una nuova figura di reato, non prevista da alcuna norma di legge, quella di "concorso esterno in associazione mafiosa", in contrasto con il principio di tassatività della norma penale, che è uno dei cardini dello Stato di diritto, come ribadito anche in numerose sentenze della Corte costituzionale.
        La citata interpretazione giurisprudenziale ha determinato sia un'incertezza nell'applicazione delle norme previste dal codice penale, con conseguente ampia discrezionalità nel considerare o meno date condotte penalmente rilevanti, sia la previsione delle stesse pene tanto per coloro che fanno parte a pieno titolo di un'associazione di tipo mafioso (partecipando così agli atti criminali dell'associazione e alle decisioni relative alle finalità della stessa), quanto per coloro che, non essendo organicamente inseriti nell'organizzazione criminale, pongono in essere condotte che, anche indirettamente, ne agevolano o favoriscono l'attività. Ciò ha determinato, ad esempio, la contestazione del concorso esterno in associazione mafiosa nei confronti di medici responsabili di aver curato persone successivamente ritenute partecipi ad un'associazione mafiosa; di sacerdoti per aver prestato assistenza spirituale alle medesime persone e, addirittura, nei confronti di vittime di estorsioni.
        La presente proposta di legge prevede l'introduzione dell'articolo 378-bis del codice penale, che punisce con la pena della reclusione da due a cinque anni chi, non facendo parte dell'associazione mafiosa, favorisce il perseguimento dei suoi scopi illeciti o ne agevola l'attività.
        Con la presente proposta di legge, che intende restituire certezza in relazione alla rilevanza penale di determinate condotte, si spera che si possano evitare arresti ingiustificati e ingiuste impunità e nel contempo che si possa porre fine a polemiche che danneggiano fortemente le riforme necessarie e urgenti per una giustizia che sia nel contempo efficiente e rispettosa delle garanzie individuali.




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