XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 854




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Dopo l'articolo 378 del codice penale č inserito il seguente:

        "Art. 378-bis. (Favoreggiamento o agevolazione di associazione di tipo mafioso) - Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 416-bis, favorisce consapevolmente con la sua condotta un'associazione di tipo mafioso o ne agevola in modo occasionale l'attivitā, č punito con la reclusione da due a cinque anni.
        La disposizione del primo comma si applica anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso".



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