XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 854
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Dopo l'articolo 378 del codice penale č inserito il
seguente:
"Art. 378-bis. (Favoreggiamento o agevolazione di
associazione di tipo mafioso) - Chiunque, al di fuori delle
ipotesi previste dall'articolo 416-bis, favorisce
consapevolmente con la sua condotta un'associazione di tipo
mafioso o ne agevola in modo occasionale l'attivitā, č punito
con la reclusione da due a cinque anni.
La disposizione del primo comma si applica anche alla
camorra e alle altre associazioni, comunque localmente
denominate, che valendosi della forza intimidatrice del
vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli
delle associazioni di tipo mafioso".