XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 850




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge mira a ripristinare - unicamente per le amministrazioni comunali e provinciali il cui mandato si è interrotto per eventi traumatici - il turno elettorale autunnale, soppresso dalla legge 30 aprile 1999, n. 120, che ha introdotto l'election day.
        Le conseguenze di tale soppressione sono state pesanti per le amministrazioni il cui sindaco (o presidente) si è dimesso in data successiva (o anche di poco precedente) al 24 febbraio. La necessità di attendere la primavera successiva ha infatti determinato il caso di enti commissariati per periodi intollerabilmente lunghi, anche quindici o sedici mesi.
        Ciò ha provocato un grave pregiudizio agli enti interessati e ai loro cittadini: in termini di scelte di politica fiscale basate su mere considerazioni di carattere ragionieristico, di finanziamenti persi perché non richiesti o non adeguamente curati, di provvedimenti importanti per lo sviluppo delle comunità non adottati. I commissari sono infatti organi che, per quanto dotati di poteri di straordinaria amministrazione, ben difficilmente si avventurano in atti che non rientrino strettamente nell'ordinario.
        Le motivazioni poste alla base della scelta del legislatore del 1999 furono essenzialmente di due ordini: evitare che troppe tornate elettorali distraessero l'attenzione delle forze politiche e offuscassero l'immagine internazionale del nostro Paese, e i presunti benefìci di carattere finanziario. Nessuna delle due motivazioni sembra, alla luce dell'esperienza concreta, realmente fondata. Si tratta in effetti di poche decine di casi l'anno, assolutamente ininfluenti dal punto di vista politico, e del tutto irrilevanti sotto il profilo della spesa.
        Soprattutto, però, nessuna esigenza astratta può giustificare un vulnus al basilare principio di autonomia degli enti locali, che deve essere considerato, ad avviso del proponente, del tutto prevalente e che postula che i periodi di commissariamento debbano essere limitati al tempo strettamente necessario per ripristinare organi di governo democraticamente eletti.




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