XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 850
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge 7 giugno 1991,
n. 182, come sostituito dall'articolo 8 della legge 30 aprile
1999, n. 120, le parole: "ovvero nello stesso periodo di cui
all'articolo 1 dell'anno successivo, se le condizioni si sono
verificate oltre tale data" sono sostituite dalle seguenti:
"ovvero in una domenica compresa tra il 15 ottobre e il 15
dicembre se le condizioni si sono verificate dopo il 24
febbraio e prima del 24 agosto".
Art. 2.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.