XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 850




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge 7 giugno 1991, n. 182, come sostituito dall'articolo 8 della legge 30 aprile 1999, n. 120, le parole: "ovvero nello stesso periodo di cui all'articolo 1 dell'anno successivo, se le condizioni si sono verificate oltre tale data" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero in una domenica compresa tra il 15 ottobre e il 15 dicembre se le condizioni si sono verificate dopo il 24 febbraio e prima del 24 agosto".


Art. 2.

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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