XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 847
Onorevoli Colleghi! - Da quando si sono introdotte
nell'ordinamento le misure alternative alla detenzione, molti
hanno sottolineato che vi era un'incoerenza tra queste misure,
ed il modo in cui era ed è disciplinata la liberazione
condizionale.
L'istituto della liberazione condizionale fu introdotto in
Italia, come è noto, per la prima volta con il vecchio codice
Zanardelli del 1889.
Il codice Rocco recepì l'istituto modificando la
competenza per la revoca, rimessa al giudice dell'esecuzione,
ma lasciando intatta la competenza a concedere la liberazione
condizionale al Ministro di grazia e giustizia.
Con successive modifiche, apportate dalla legge 27 giugno
1942, n. 827, e dalla legge 25 novembre 1962, n. 1634, la
liberazione condizionale fu profondamente mutata rispetto al
disegno originario; intanto venne modificato il periodo di
pena da scontare per poter essere ammessi al beneficio, poi se
ne consentì l'estensione ai condannati a pene brevi che,
incoerentemente, ne erano esclusi, e, con la riforma del 1962,
se ne consentì la praticabilità agli ergastolani che avessero
scontato ventotto anni di reclusione.
Con quest'ultima riforma, tra l'altro, si fece il primo
passo, e sino ad ora l'unico, per eliminare il contrasto tra
la pena perpetua dell'ergastolo ed il fine rieducativo delle
pene voluto e sancito dall'articolo 27 della Costituzione. La
legge n. 1634 del 1962 introduceva, però, un principio, quello
del "sicuro ravvedimento" perché la liberazione fosse
accordata e d'altro canto, prevedeva la revoca automatica del
beneficio anche per violazioni di nessun rilievo (articolo 177
del codice penale: "La liberazione condizionale è revocata, se
la persona liberata commette un delitto o una contravvenzione
della stessa indole, ovvero trasgredisce agli obblighi
inerenti alla libertà vigilata"). E, se non bastasse, modificò
anche i presupposti oggettivi per la concessione,
differenziandoli in caso di recidiva ed eliminando di fatto la
possibilità di usufruirne per i condannati a pene brevi,
poiché venne introdotto il principio che per fruirne occorreva
aver espiato almeno trenta mesi di reclusione.
Una importante sentenza della Corte costituzionale, la n.
204 del 27 giugno 1974, ha consentito di fare molti passi
avanti verso la modernizzazione di questo istituto. Intanto
essa ha affermato in maniera chiara la natura giurisdizionale
del procedimento di concessione, sino ad allora rimessa al
Ministro. Inoltre ha affermato in maniera esemplare un
principio fondamentale "il diritto per il condannato a che,
verificandosi le condizioni poste dalla norma di diritto
sostanziale, il protrarsi della realizzazione della pretesa
punitiva venga riesaminato".
In conseguenza di questa sentenza il Parlamento è stato
costretto a varare una nuova legge, la legge 12 febbraio 1975,
n. 6, con cui è stata introdotta la competenza della corte
d'appello del distretto in cui il condannato espia la pena al
momento della presentazione dell'istanza di liberazione
condizionale. Con la stessa legge si previde che il condannato
potesse ripresentare la domanda solo dopo tre mesi dalla data
di presentazione di altra domanda non accolta.
Ma il 1975 è stato l'anno della riforma dell'ordinamento
penitenziario (legge n. 354) e dell'introduzione delle prime
misure alternative alla detenzione affidate alla competenza
delle sezioni di sorveglianza appositamente istituite.
Le misure alternative alla detenzione introdotte con la
riforma consentivano di coprire un vuoto nella disciplina
delle pene detentive brevi con l'affidamento in prova al
servizio sociale per i condannati a non più di trenta mesi e
con la semilibertà per i condannati a non più di sei mesi e
per tutti coloro che avessero scontato metà della pena nel
caso di pene superiori a sei mesi.
Anche dopo la legge di riforma, e dopo la legge n. 6 del
1975, rimaneva in piedi una contraddizione tra le due
discipline, specie per quanto riguardava l'autorità
competente. Questa contraddizione è stata sanata con la legge
10 ottobre 1986, n. 663, che ha affidato la competenza a
decidere sulla liberazione condizionale al tribunale di
sorveglianza, nuovo termine per designare le vecchie sezioni
di sorveglianza. Inoltre si è abbassato, con questa legge, il
limite per la liberazione degli ergastolani da ventotto a
ventisei anni, e si è allargata la applicabilità
dell'affidamento in prova al servizio sociale e della
semilibertà sino a pene non superiori a tre anni e si è
consentito agli ergastolani di usufruire della semilibertà
dopo vent'anni di pena.
Specie dopo l'introduzione di queste norme è divenuto
evidente che la mancanza di qualsiasi coordinamento tra
l'istituto della liberazione condizionale e le misure
alternative alla detenzione avrebbe potuto procurare
conseguenze di sostanziale ingiustizia. Ad esempio, nel caso
di pena detentiva compresa tra tre e cinque anni si verifica
la strana circostanza che, essendo la metà di queste pene
inferiori a trenta mesi, si puo accedere alla semilibertà
prima della liberazione condizionale. Ma ancora nel caso di
condanna a trent'anni si verifica questa situazione: il
condannato puo essere ammesso alla semilibertà dopo quindici
anni ma può accedere alla liberazione condizionale solo dopo
venticinque anni e cioè dieci anni dopo aver ottenuto la
semilibertà. Tale problema non è stato risolto dal regolamento
recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure
privative a limitative della libertà, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, che si
limita, all'articolo 104, a precisare le modalità di
concessione della libertà condizionale.
Dunque, se davvero si crede nei valori del recupero e del
reinserimento sociale del detenuto non si può tollerare che si
protragga una situazione di scoordinamento quale quella sopra
descritta. Ed è per questa ragione che si è deciso di
presentare la proposta di legge che, riformando l'istituto
della liberazione condizionale, lo coordini con le riforme,
con la "legge Gozzini" (cioè la citata legge n. 663 del 1986),
nell'intento di rendere questo importante strumento di
reinserimento davvero efficace e praticabile senza quelle
limitazioni e quelle incongruenze che ne hanno limitato sino
ad oggi l'efficacia e la portata.
Occorre, cioè, creare le condizioni perché il tribunale di
sorveglianza possa serenamente scegliere sulle misure da
applicare senza che vi siano, ad esempio tra la semilibertà e
la liberazione condizionale, differenze tali da renderle del
tutto alternative.
Per ottenere questo occorre che siano correlati i
requisiti oggettivi necessari, poiché è evidente che mentre la
semilibertà può consentire al detenuto di prepararsi ad
affrontare anche dal punto di vista delle esigenze materiali
la vita all'esterno, è attraverso la liberazione condizionale
che si attua la risocializzazione completa del detenuto.
Non dimentichiamo che dal 1982 per i "pentiti" non vale il
requisito del residuo di pena inferiore a cinque anni per
usufruire della liberazione condizionale; dunque estendere
questo beneficio a tutti può significare anche dare un preciso
segnale di uscita dalla legislazione dell'emergenza,
eliminando un privilegio a favore di una categoria.
Dunque poche norme di estrema chiarezza: 1) liberazione a
metà pena per i detenuti a pene di qualsiasi durata, quando
abbiano tenuto un comportamento che fa ritenere ingiustificato
il protrarsi della pena detentiva (non più, quindi,
l'indefinibile "sicuro ravvedimento" e non più limiti che
penalizzavano coloro che avevano da scontare pene brevi); 2)
l'ergastolano può essere ammesso alla liberazione condizionale
dopo vent'anni (e non ventisei); 3) nei casi di condannati con
recidiva reiterata o specifica il limite per l'accesso alla
liberazione condizionale diventa di tre quarti della pena
inflitta; ove si tratti di condannato all'ergastolo, il limite
è di ventisei anni. In questi casi la liberazione condizionale
può essere concessa dopo due anni di semilibertà e lavoro
esterno; 4) la liberazione condizionale può essere revocata se
la persona che fruisce del beneficio commette un delitto o più
contravvenzioni (e non una sola) della stessa indole; 5) in
caso di revoca, valutata la condotta, il giudice detrae
dall'esecuzione della pena una quota non superiore alla metà
del periodo trascorso in libertà e nel caso che la revoca non
dipenda dall'esito negativo del beneficio, l'intero periodo
trascorso in libertà viene detratto dalla pena ancora da
scontare.