XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 847
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. L'articolo 176 del codice penale è sostituito dal
seguente:
"Art. 176. - (Liberazione condizionale).- Il
condannato a pena detentiva che, durante il tempo di
esecuzione della pena, abbia tenuto un comportamento tale da
far ritenere del tutto ingiustificato il protrarsi
dell'esecuzione della pena detentiva, può essere ammesso alla
liberazione condizionale se ha scontato almeno metà della pena
inflitta.
Il condannato all'ergastolo può essere ammesso alla
liberazione condizionale quando abbia effettivamente scontato
almeno vent'anni di pena.
Se si tratta di recidivo, nei casi previsti dal secondo
comma dell'articolo 99, il condannato a pena detentiva può
essere ammesso alla liberazione condizionale dopo aver
scontato almeno tre quarti della pena inflitta e il condannato
all'ergastolo può essere ammesso alla liberazione condizionale
quando abbia effettivamente scontato almeno ventisei anni di
pena.
Nei casi in cui al terzo comma, il condannato che dopo due
anni di semilibertà e di lavoro esterno ha dato prova di
condotta regolare, può essere ammesso alla liberazione
condizionale per il restante periodo di pena.
La concessione della liberazione condizionale è
subordinata all'adempimento delle obbligazioni civili
derivanti dal reato, salvo che il condannato dimostri di
trovarsi nell'impossibilità di adempierle".
Art. 2.
1. L'articolo 177 del codice penale è sostituito dal
seguente:
"Art. 177. - (Revoca della liberazione condizionale
ed estinzione della pena).- Nei confronti del condannato
ammesso alla liberazione condizionale resta sospesa
l'esecuzione della misura di sicurezza detentiva cui il
condannato stesso sia stato sottoposto con la sentenza di
condanna e con un provvedimento successivo.
La libertà condizionale è revocata se la persona liberata
commette un delitto o più contravvenzioni della stessa indole
ovvero trasgredisce agli obblighi inerenti alla libertà
vigilata disposta a termini dell'articolo 230, primo comma,
numero 2).
Decorso tutto il tempo della pena inflitta, od un massimo
di tre anni dalla data del provvedimento di libertà
condizionale, senza che sia intervenuta alcuna causa di
revoca, le pene principali ed accessorie rimangono estinte e
sono revocate le misure di sicurezza personali, ordinate dal
giudice con la sentenza di condanna o con provvedimento
successivo.
In caso di revoca il giudice stabilisce, valutata la
condotta complessivamente tenuta dal condannato, che sia
detratta dall'esecuzione della pena una quota del periodo
trascorso in libertà non superiore alla metà.
In caso di revoca per motivi non dipendenti dall'esito
negativo del beneficio, il periodo trascorso in libertà vale
come espiazione di pena".