XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 846
Onorevoli Colleghi! - Il problema del sovraffollamento
delle carceri nel nostro Paese è stato ripetutamente sollevato
negli ultimi anni, nella convinzione che il primo ostacolo
alla realizzazione della finalità rieducativa che la
Costituzione assegna alla pena discenda proprio
dall'impossibilità di assicurare, nell'attuale rapporto tra
ricettività e presenza, condizioni minime di vivibilità ai
cittadini detenuti.
I dati forniti dal Ministero della giustizia indicano una
evidente e crescente sperequazione tra la ricettività degli
istituti e la soglia di tollerabilità degli stessi, che
raggiunge i suoi punti massimi nei grandi agglomerati urbani;
ci si trova oggi di fronte ad una situazione relativamente
esplosiva nella maggior parte delle carceri nelle grandi
città: a Roma, a Milano, a Napoli, a Palermo si moltiplicano
le denunce degli stessi responsabili degli istituti
penitenziari per l'impossibilità di assicurare vivibilità e
salute.
Si sono fermati nel loro iter, per cause molteplici,
i tentativi di intervento legislativo volti a razionalizzare
l'accesso alle forme alternative alla detenzione, a rendere
omogenea l'interpretazione e l'applicazione delle norme
attualmente vigenti (molto disomogenee tra i vari tribunali di
sorveglianza), infine a invertire la tendenza che porta in
carcere soggetti in virtù della loro condizione di marginalità
sociale piuttosto che della gravità dei reati da loro commessi
e della loro potenzialità criminale.
In primo luogo, l'intervento organico in una materia così
complessa richiede una riflessione culturale più generale per
ridefinire gli ambiti e i limiti del sistema penale, il
significato attribuito alla pena e il ruolo in essa di quella
particolare pena che è la detenzione. E' una riflessione che
dovrebbe vedere protagoniste forze ideali, culturali e
politiche. Al contrario, spesso, motivi di appartenenza hanno
impedito sia un largo confronto su tali temi, sia l'esame di
merito dei singoli provvedimenti.
In secondo luogo, la giusta volontà di non introdurre,
attraverso questa via, provvedimenti volti sostanzialmente a
salvaguardare particolari settori di imputati o di condannati,
abbandonando così un fondamentale principio di equità, ha
spesso finito con il far perdere di vista il problema generale
delle altre migliaia di cittadini che attualmente patiscono la
pena detentiva.
Sebbene quindi il problema della pena richiederebbe una
radicale ridefinizione normativa - a partire da una indagine
sull'attuale stato di applicazione della legge di riforma
dell'ordinamento penitenziario n. 354 del 1975 e successive
modificazioni - si reputa necessario intervenire con urgenza
con un provvedimento parziale che costituisca un segnale per
la popolazione detenuta, che abbia una finalità deflattiva,
che sia in grado di coniugare le esigenze di umanità e
finalità della pena (fissate dall'articolo 27 della
Costituzione) con quelle di tutela della collettività.
Assicurare condizioni di detenzione non contrastanti con
tale finalità costituzionale è del resto oggi terreno di
impegno essenziale, proprio a chi ha a cuore il corretto
funzionamento del nostro sistema penale.
La proposta di legge, che è stata elaborata
dall'associazione Antigone, riproduce il testo già presentato
nella XIII legislatura (atto Camera n. 155). Essa si compone
di due soli articoli. Il primo estende il beneficio
dell'affidamento in prova al servizio sociale, previa
osservazione e decisione del tribunale di sorveglianza, alle
pene fino a quattro anni, e ai residui di pena di quattro
anni. Non vi è alcuna modifica delle condizioni in base alle
quali il beneficio può essere concesso. In aggiunta alla
previsione attuale, si dà soltanto la possibilità, per coloro
che "provengono dalla libertà", di essere giudicati idonei
sulla base di una osservazione condotta all'esterno delle
strutture carcerarie e non necessariamente attraverso il
passaggio intramurario. Si prevede inoltre che, per ovviare
alla larga disinformazione sui propri diritti dei ristretti in
carcere, diffusa in modo particolare tra gli stranieri,
sull'ordine di esecuzione compaia in più lingue, nei casi che
rientrano nella possibile concessione del beneficio,
l'indicazione di tale possibilità.
L'articolo 2 estende la detrazione di pena ai fini della
liberazione anticipata da 45 a 60 giorni a semestre. Anche in
questo caso non si modificano le condizioni attualmente
previste che sono volte a valorizzare la positiva
partecipazione all'opera di rieducazione. A fini deflattivi,
si propone che questa norma abbia efficacia a decorrere dal 24
ottobre 1989, per quei soggetti ai quali in questo periodo di
tempo è stato riconosciuto il beneficio limitatamente ai 45
giorni.
Naturalmente sulla base delle norme che regolano in via
generale l'accesso agli istituti e ai benefìci previsti
dall'ordinamento penitenziario, il provvedimento proposto non
ha effetti nei confronti della criminalità organizzata.