XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 846
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Se la pena detentiva non supera quattro anni,
anche se costituente parte residua di maggior pena, il
condannato può essere affidato in prova al servizio sociale
fuori dall'istituto per un periodo uguale a quello della pena
da scontare";
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. L'affidamento in prova al servizio sociale può
essere disposto senza procedere alla osservazione in istituto
quando il condannato, dopo la commissione del reato, ha
serbato, in libertà o agli arresti domiciliari, comportamento
tale da consentire il giudizio di cui al comma 2. L'istanza è
presentata al tribunale di sorveglianza del luogo in cui ha
sede l'organo del pubblico ministero investito
dell'esecuzione";
c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3-bis. Nelle ipotesi di cui al comma 1, l'ordine
di esecuzione, di cui all'articolo 656 del codice di procedura
penale, deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione del
termine e dell'autorità a cui è possibile richiedere
l'affidamento in prova al servizio sociale e la sospensione
dell'ordine di esecuzione ai sensi del comma 3 del presente
articolo. Se l'ordine di esecuzione è diretto a cittadini
stranieri, deve essere tradotto in lingua da essi conosciuta,
ovvero, quando non sia possibile, in lingua francese, inglese
e spagnola".
Art. 2.
1. Il comma 1 dell'articolo 54 della legge 26 luglio 1975,
n. 354, e successive modificazioni, è sostituito dal
seguente:
"1. Al condannato a pena detentiva che abbia dato
prova di partecipazione all'opera di rieducazione è concessa,
ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, una
detrazione di sessanta giorni per ogni singolo semestre di
pena scontata. A tal fine è valutato anche il periodo
trascorso in stato di custodia cautelare o di detenzione
domiciliare".
2. La detrazione di pena prevista dall'articolo 54, comma
1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, come sostituito dal
comma 1 del presente articolo, si applica con provvedimento
del tribunale di sorveglianza anche ai semestri di pena
scontata successivi alla data del 24 ottobre 1989, nonché al
semestre in corso a quella data, nella misura di sessanta
giorni, o in quella integrativa di quindici giorni nei casi in
cui siano state già concesse le detrazioni di pena ai sensi
delle norme vigenti, a condizione che, alla data di entrata in
vigore della presente legge, e con riferimento ai semestri
presi in considerazione, risulti provata la partecipazione del
condannato all'opera di rieducazione secondo i criteri
indicati nel citato articolo 54, comma 1.