XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 842




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge si occupa degli oneri amministrativi e dei tempi burocratici conseguenti alla scomparsa di persone in caso di gravi calamità naturali. La normativa vigente (articolo 60, primo comma, numero 3), del codice civile), prevede che si possa procedere alla dichiarazione di morte presunta, quando qualcuno è scomparso per un infortunio, dopo due anni dalla scomparsa. Nel frattempo (articolo 48 del codice civile), è possibile far nominare, in caso di necessità, un curatore dello scomparso, per svolgere alcune attività cautelari e conservative del patrimonio.
        In sé, la normativa sembrerebbe semplice, ma nella pratica i due anni, in situazioni nelle quali uno o più parenti scompaiono, ad esempio nel caso di un'alluvione, senza che il corpo sia mai rintracciato, sono inutilmente lunghi.
        Inoltre, il termine iniziale è ulteriormente allungato dalla necessità di depositare il ricorso e di pubblicare per due volte successive su alcuni quotidiani e nella Gazzetta Ufficiale il ricorso ed il decreto per estratto, ed attendere altri sei mesi (articolo 727 del codice di procedura civile) dalla data di tali pubblicazioni per poter presentare l'istanza per la nuova fissazione dell'udienza di comparizione degli interessati dinanzi al giudice (con nuova notifica e termine per comparire) e con successiva emanazione della sentenza (articolo 728 del codice di procedura civile).
        In pratica, per tutte queste formalità passa ancora almeno un altro anno e mezzo o due, dopo i due anni di dilazione iniziali (salvo che vi siano intoppi burocratici) prima che l'atto di morte presunta possa essere trascritto presso l'ufficio dello stato civile, e si apra così per i parenti la possibilità di presentare la denunzia di successione e di azionare i diritti che spettavano al defunto.
        Il tutto comporta una definizione complessiva dell'iter nell'arco di quattro o cinque anni dalla morte.
        L'aspetto beffardo di queste vicende è costituito dal fatto che le procedure sono gravate di imposte di bollo e di spese di iscrizione a ruolo; richiedono normalmente l'intervento di un avvocato e soprattutto impongono la pubblicazione di estratti dei provvedimenti per tre volte almeno nella Gazzetta Ufficiale con una spesa di circa 800 mila lire, e la pubblicazione per almeno sei volte su giornali quotidiani, con un onere complessivo che può arrivare oltre i 12 milioni di lire, per ogni persona scomparsa.
        In sostanza una spesa totale di 15-16 milioni di lire, che grava su persone già colpite da una grave perdita.
        Dall'Alta Versilia a Sarno, il dissesto idrogeologico del Paese fa temere purtroppo che tali disastri siano destinati a ripetersi; sarebbe dunque utile prevedere le seguenti modifiche normative:

            a) l'applicazione, nei casi di scomparsa di persone coinvolte con accertata sicurezza in catastrofi naturali, dell'articolo 78 del regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, che consentirebbe di considerare tali persone "morte senza che sia possibile rinvenire il cadavere", e di procedere a formare l'atto di morte dello scomparso sulla base del decreto motivato emesso dal tribunale a seguito dello svolgimento del procedimento di rettificazione di cui al titolo XI del medesimo regolamento;

            b) consentire che siano richiesti ed utilizzati, nel corso del citato procedimento, i rapporti giudiziari che riguardano gli eventi calamitosi, per la parte connessa alla scomparsa ed alle altre circostanze relative;

            c) esonerare il predetto procedimento da imposte ed oneri di qualsiasi tipo (bollo, iscrizione a ruolo, registrazione);

            d) prevedere la detraibilità degli ulteriori costi dalle eventuali imposte di successione.




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