XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 842
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge si
occupa degli oneri amministrativi e dei tempi burocratici
conseguenti alla scomparsa di persone in caso di gravi
calamità naturali. La normativa vigente (articolo 60, primo
comma, numero 3), del codice civile), prevede che si possa
procedere alla dichiarazione di morte presunta, quando
qualcuno è scomparso per un infortunio, dopo due anni dalla
scomparsa. Nel frattempo (articolo 48 del codice civile), è
possibile far nominare, in caso di necessità, un curatore
dello scomparso, per svolgere alcune attività cautelari e
conservative del patrimonio.
In sé, la normativa sembrerebbe semplice, ma nella pratica
i due anni, in situazioni nelle quali uno o più parenti
scompaiono, ad esempio nel caso di un'alluvione, senza che il
corpo sia mai rintracciato, sono inutilmente lunghi.
Inoltre, il termine iniziale è ulteriormente allungato
dalla necessità di depositare il ricorso e di pubblicare per
due volte successive su alcuni quotidiani e nella Gazzetta
Ufficiale il ricorso ed il decreto per estratto, ed
attendere altri sei mesi (articolo 727 del codice di procedura
civile) dalla data di tali pubblicazioni per poter presentare
l'istanza per la nuova fissazione dell'udienza di comparizione
degli interessati dinanzi al giudice (con nuova notifica e
termine per comparire) e con successiva emanazione della
sentenza (articolo 728 del codice di procedura civile).
In pratica, per tutte queste formalità passa ancora almeno
un altro anno e mezzo o due, dopo i due anni di dilazione
iniziali (salvo che vi siano intoppi burocratici) prima che
l'atto di morte presunta possa essere trascritto presso
l'ufficio dello stato civile, e si apra così per i parenti la
possibilità di presentare la denunzia di successione e di
azionare i diritti che spettavano al defunto.
Il tutto comporta una definizione complessiva
dell'iter nell'arco di quattro o cinque anni dalla
morte.
L'aspetto beffardo di queste vicende è costituito dal
fatto che le procedure sono gravate di imposte di bollo e di
spese di iscrizione a ruolo; richiedono normalmente
l'intervento di un avvocato e soprattutto impongono la
pubblicazione di estratti dei provvedimenti per tre volte
almeno nella Gazzetta Ufficiale con una spesa di circa
800 mila lire, e la pubblicazione per almeno sei volte su
giornali quotidiani, con un onere complessivo che può arrivare
oltre i 12 milioni di lire, per ogni persona scomparsa.
In sostanza una spesa totale di 15-16 milioni di lire, che
grava su persone già colpite da una grave perdita.
Dall'Alta Versilia a Sarno, il dissesto idrogeologico del
Paese fa temere purtroppo che tali disastri siano destinati a
ripetersi; sarebbe dunque utile prevedere le seguenti
modifiche normative:
a) l'applicazione, nei casi di scomparsa di
persone coinvolte con accertata sicurezza in catastrofi
naturali, dell'articolo 78 del regolamento per la revisione e
la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n.
396, che consentirebbe di considerare tali persone "morte
senza che sia possibile rinvenire il cadavere", e di procedere
a formare l'atto di morte dello scomparso sulla base del
decreto motivato emesso dal tribunale a seguito dello
svolgimento del procedimento di rettificazione di cui al
titolo XI del medesimo regolamento;
b) consentire che siano richiesti ed utilizzati,
nel corso del citato procedimento, i rapporti giudiziari che
riguardano gli eventi calamitosi, per la parte connessa alla
scomparsa ed alle altre circostanze relative;
c) esonerare il predetto procedimento da imposte
ed oneri di qualsiasi tipo (bollo, iscrizione a ruolo,
registrazione);
d) prevedere la detraibilità degli ulteriori costi
dalle eventuali imposte di successione.