XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 842
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Accertamento della morte di persone
coinvolte in catastrofi naturali).
1. In caso di scomparsa di persone coinvolte in catastrofi
naturali, ai fini dell'accertamento della morte si applica
l'articolo 78 del regolamento per la revisione e la
semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n.
396.
2. Nel corso del procedimento di cui al comma 1, il
tribunale richiede ed utilizza i rapporti giudiziari che
riguardano gli eventi calamitosi, per la parte connessa alla
scomparsa di persone in essi coinvolte ed alle altre
circostanze relative.
Art. 2.
(Oneri a carico della pubblica
amministrazione).
1. Il procedimento di cui alla presente legge è esente da
imposte di bollo, di iscrizione a ruolo, di registrazione e di
qualunque altro tipo.
2. Le eventuali spese legali sostenute dai parenti degli
scomparsi di cui alla presente legge sono detraibili dalle
imposte di successione o dalle imposte sul reddito.
3. Una quota parte delle risorse stanziate dallo Stato nei
casi di calamità naturale è destinata alla copertura delle
spese di cui ai commi 1 e 2.