XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 842




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Accertamento della morte di persone
coinvolte in catastrofi naturali).

        1. In caso di scomparsa di persone coinvolte in catastrofi naturali, ai fini dell'accertamento della morte si applica l'articolo 78 del regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.
        2. Nel corso del procedimento di cui al comma 1, il tribunale richiede ed utilizza i rapporti giudiziari che riguardano gli eventi calamitosi, per la parte connessa alla scomparsa di persone in essi coinvolte ed alle altre circostanze relative.


Art. 2.

(Oneri a carico della pubblica
amministrazione).

        1. Il procedimento di cui alla presente legge è esente da imposte di bollo, di iscrizione a ruolo, di registrazione e di qualunque altro tipo.
        2. Le eventuali spese legali sostenute dai parenti degli scomparsi di cui alla presente legge sono detraibili dalle imposte di successione o dalle imposte sul reddito.
        3. Una quota parte delle risorse stanziate dallo Stato nei casi di calamità naturale è destinata alla copertura delle spese di cui ai commi 1 e 2.



Frontespizio Relazione