XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 838
Onorevoli Colleghi! - Si è venuto sviluppando ormai da
alcuni anni un ampio dibattito circa l'apertura di nuove case
da gioco. Al di là del giudizio morale che può essere
formulato sul gioco d'azzardo, la presente proposta di legge
parte dalla constatazione di un dato di fatto: il gioco
d'azzardo esiste, movimenta un'ingente mole di denaro e può
contare su un vastissimo numero di appassionati che, laddove
esso è proibito, sfidano la legge per praticarlo. Nel
frattempo i casinò autorizzati sono divenuti in Europa 425, di
cui 135 in Francia, 76 in Inghilterra, 36 in Germania. Quindi
per chi vuole praticare il gioco d'azzardo è facilmente
possibile far ricorso a sale da gioco collocate in Paesi
confinanti come la Francia, la Svizzera, l'Austria, la
Slovenia, la Croazia, nonché il Principato di Monaco. Per
questa strada si ha un notevole esborso di valuta italiana.
In Italia vi sono solo quattro case da gioco e
precisamente quelle di Campione, Venezia, Sanremo e Saint
Vincent, dove è possibile praticare legalmente il gioco
d'azzardo. Appare evidente come questa regolamentazione sia
legata ad una particolare situazione storica, in base alla
quale si giustifica la scelta del legislatore, di premiare
quattro sedi per tradizione tra le più legate al turismo
internazionale.
Si tratta di porre finalmente rimedio a questa anomalia
cominciando a rendere più equa una situazione sostanzialmente
ingiusta e autorizzando l'apertura di nuove case da gioco, tra
cui una nel comune di Viareggio.
Un nuovo atteggiamento dello Stato riguardo al problema
del gioco d'azzardo, oltre ad allineare l'Italia sulle
posizioni degli altri Paesi europei, avrebbe una ricaduta
positiva sull'economia e sull'occupazione, senza parlare del
colpo che verrebbe inferto alla criminalità organizzata,
sottraendo ad essa quell'immensa fonte di lucro che è appunto
il gioco clandestino.
A Viareggio, in particolare, i vantaggi derivanti
dall'apertura di una casa da gioco sarebbero tali e tanti da
vincere qualsiasi remora di qualsivoglia natura.
La scelta di Viareggio quale sede di casa da gioco deve
infatti ricercarsi nella vocazione turistica che la città e
l'intera Versilia hanno sempre mantenuto negli anni, e che
oggi deve essere opportunamente rilanciata, nell'ambito di una
esigenza di sviluppo che riguarda un'area che vive un momento
di crisi.
La nuova istituzione della casa da gioco verrebbe a
completare le strutture turistiche della città e della
Versilia, consentendo agli operatori del settore un'attenzione
verso mercati esteri fino ad oggi non appieno sfruttati. La
presenza di una casa da gioco verrebbe a costituire un
elemento trainante per tutta l'economia della Versilia e della
stessa provincia di Lucca. L'afflusso turistico, infatti, già
favorito dalla posizione geografica della città, al centro
delle grandi vie di comunicazione, segnerebbe un sicuro
incremento, essendo dimostrato che la presenza di una casa da
gioco costituisce una sicura attrattiva durante tutto il corso
dell'anno con una ricaduta positiva sull'economia e sui
livelli occupazionali. In più, con i cospicui guadagni
derivanti dalla gestione della casa da gioco,
l'amministrazione comunale verrebbe a godere di maggiori
entrate e ciò costituirebbe un ulteriore beneficio per
l'intera collettività.
In particolare, la presente proposta di legge attribuisce
al comune di Viareggio il compito di autorizzare l'apertura di
una casa da gioco nel comune stesso. Il presidente della
regione Toscana, entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della legge, deve disciplinare la gestione della casa
da gioco stabilendo le norme per l'assegnazione e i controlli
in materia finanziaria e di ordine pubblico. I proventi che
derivano dalla gestione verrebbero assegnati per il 50 per
cento al comune di Viareggio, per il 30 per cento alla
provincia di Lucca e per il restante 20 per cento alla regione
Toscana, vincolando la maggior parte di tali fondi agli
investimenti nel settore turistico delle infrastrutture e
all'occupazione.
Al fine di prevenire il riciclaggio di valori di
provenienza illecita e per una giusta esigenza di trasparenza
delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari si
applicano le norme della legge n. 154 del 1992 e del decreto
del Ministro delle finanze 28 dicembre del 1995, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995.
Con la presente proposta di legge si istituisce inoltre
l'albo nazionale dei gestori e dei croupiers.
Per meglio controllare la correttezza delle attività
connesse alla casa da gioco e agli ippodromi è istituita,
presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, un'apposita
Direzione centrale.