XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 838
PROPOSTA DI LEGGE
Capo I.
ISTITUZIONE DI UNA CASA DA GIOCO NEL COMUNE DI VIAREGGIO
Art. 1.
(Nuova apertura di casa da gioco).
1. In deroga al disposto degli articoli 718, 719, 720 e
722 del codice penale, è autorizzata l'apertura di una casa da
gioco nel comune di Viareggio.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa con
decreto del presidente della giunta della regione Toscana su
richiesta del sindaco del comune di Viareggio, previa delibera
del consiglio comunale. L'autorizzazione è concessa per venti
anni ed è rinnovabile.
3. Nella richiesta di cui al comma 2, il sindaco del
comune di Viareggio deve indicare quale struttura è adibita a
casa da gioco.
Art. 2.
(Regolamento).
1. Il presidente della giunta regionale della Toscana, con
proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, promulga il regolamento per la
disciplina e l'esercizio della casa da gioco.
2. Il regolamento di cui al comma 1 deve contenere:
a) le disposizioni intese a garantire la tutela
dell'ordine pubblico e della moralità, con particolare
riferimento alla disciplina dell'accesso alla casa da gioco,
prevedendo l'assoluto divieto di accesso per i minori, nonché
per gli impiegati dello Stato, della regione e degli enti
pubblici, nonché per i militari che espletano la loro attività
di servizio nell'ambito della regione;
b) la specie ed i tipi di giochi che possono
essere autorizzati;
c) i giorni in cui, per speciali ricorrenze o
festività, sia fatto divieto di esercitare il gioco;
d) le disposizioni relative alla correttezza della
gestione amministrativa e al controllo delle risultanze della
stessa da parte degli organi competenti;
e) le modalità per la concessione a terzi della
gestione della casa da gioco;
f) le garanzie per l'eventuale appalto relativo e
le debite cauzioni;
g) le qualità morali e le condizioni economiche
che il concessionario ed il personale addetto debbono
offrire;
h) le disposizioni per il regolare versamento alle
amministrazioni di cui all'articolo 4, comma 1, degli importi
stabiliti per la concessione ed i relativi controlli;
i) la possibilità di revoca da parte
dell'amministrazione comunale della concessione, senza obbligo
alcuno di risarcimento dei danni e di indennizzo, quando
risulti la mancata ottemperanza da parte del concessionario
alle condizioni previste nella concessione.
Art. 3.
(Titolarità e gestione della casa da gioco).
1. La titolarità dell'esercizio della casa da gioco spetta
al comune di Viareggio.
2. L'esercizio della casa da gioco può essere gestito
direttamente dal comune di Viareggio attraverso un'azienda
municipalizzata o per mezzo di una società mista a prevalente
capitale pubblico ovvero attraverso una società che operi in
regime di concessione.
3. Il prefetto competente rilascia apposito nulla osta per
gli eventuali soci privati.
4. Ai fini dell'individuazione della società
concessionaria, il comune, sentita la regione Toscana,
predispone un capitolato generale contenente le modalità della
gara pubblica in cui siano indicati:
a) le garanzie che il comune intende richiedere al
concessionario;
b) i requisiti morali e professionali richiesti al
personale addetto;
c) la percentuale minima ed il massimo di utile
lordo a favore del concessionario, da applicare in sede di
gara per l'affidamento, da determinare in relazione alle
caratteristiche di ciascuna sala da gioco;
d) la percentuale sui proventi lordi da devolvere
al comune di Viareggio, le disposizioni del regolare
versamento degli importi stabiliti per la concessione e i
relativi controlli, stabilendo un minimo garantito;
e) le ipotesi di revoca della concessione, senza
titolo al risarcimento dei danni, qualora il concessionario
perda le qualità necessarie per mantenere la concessione,
ovvero violi le condizioni previste;
f) tutte le prescrizioni e le cautele idonee alla
regolarità dell'esercizio della casa da gioco e delle attività
che vi si svolgono.
Art. 4.
(Ripartizione dei proventi).
1. I proventi della gestione della casa da gioco sono
ripartiti nel modo seguente:
a) il 50 per cento al comune di Viareggio, con
l'obbligo per l'amministrazione comunale di destinarne la metà
ad attività promozionali turistiche o di tipo turistico
altamente qualificate;
b) il 30 per cento alla provincia di Lucca, che ne
destina l'importo alla promozione turistica nel proprio
territorio e alla realizzazione di infrastrutture e al
recupero dei beni artistici;
c) il 20 per cento alla regione Toscana che ne
destina l'importo alla promozione turistica sul proprio
territorio e alla realizzazione di infrastrutture e al
recupero dei beni artistici.
2. Il versamento delle quote di cui alle lettere b)
e c) del comma 1, è effettuato dal comune di
Viareggio, ogni anno, entro un mese dall'approvazione del
bilancio da parte delle autorità di controllo di cui
all'articolo 5.
Art. 5
(Revoca dell'autorizzazione).
1. Il presidente della giunta regionale della Toscana, in
caso di violazione delle norme di cui alla presente legge o
del regolamento di cui all'articolo 2, o di ritardo nel
versamento delle quote di cui all'articolo 4, nonché in caso
di turbamento dell'ordine pubblico o della morale può disporre
la revoca dell'autorizzazione o l'immediata sospensione
dell'esercizio della casa da gioco.
2. Ai fini della relativa vigilanza da parte dei preposti
agenti o funzionari, i locali della casa da gioco sono
considerati come pubblici.
Art. 6.
(Trasparenza delle operazioni dei servizi).
1. Al servizio cassa della casa da gioco di Viareggio si
applicano le norme vigenti per le imprese creditizie al fine
di prevenire il riciclaggio di valori di provenienza illecita
ed in particolare il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143,
convertito, con modificazioni, della legge 5 luglio 1991, n.
197, e la legge 17 febbraio 1992, n. 154.
2. Alla casa da gioco di Viareggio si applica la
disposizione di cui all'articolo 6, n. 1 della tariffa annessa
al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28
dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
303, del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni.
Capo II.
DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO
E DELLA GESTIONE DI CASA DA GIOCO
Art. 7.
(Albo nazionale dei gestori).
1. Presso il Ministero dell'interno è istituito l'albo dei
soggetti aventi i requisiti per l'esercizio e la gestione
delle case da gioco.
2. All'albo di cui al comma 1 possono essere iscritte le
società di diritto privato, aventi sede legale nel territorio
nazionale, anche con partecipazione di capitale di soggetti
appartenenti ad altri Stati europei.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
emanato su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le
modalità e i requisiti per l'iscrizione all'albo, nonché i
casi di cancellazione dal medesimo.
4. Per l'iscrizione all'albo di cui al comma 1 delle
società per azioni o in accomandita per azioni o a
responsabilità limitata, le azioni o quote delle società
stesse devono essere nominative. Qualsiasi trasferimento di
azioni o di quote a titolo oneroso o gratuito, o qualsiasi
divisione, devono essere preventivamente autorizzati dal
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. Analogamente si provvede per la
costituzione di pegni o vincoli di ogni genere sulle azioni o
sulle quote.
5. Ai soggetti iscritti all'albo di cui al comma 1 si
applica l'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni.
6. Non possono essere iscritti all'albo di cui al comma 1
i soggetti ai quali è stata vietata la partecipazione alla
conduzione di case da gioco nell'Unione europea o in altri
Stati esteri.
Art. 8.
(Albo nazionale dei croupiers).
1. Presso il Ministero dell'interno è istituito l'albo
nazionale degli impiegati tecnici della casa da gioco
denominati croupiers.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della
categoria, stabilisce, con proprio decreto, i criteri, i
requisiti e le modalità di iscrizione all'albo di cui al comma
1 e di cancellazione dal medesimo, nonché i casi di
incompatibilità.
3. Il trattamento economico e normativo e le mansioni di
croupier sono definiti attraverso un apposito contratto
collettivo nazionale di lavoro, con la possibilità di
articolazione aziendale, da stipulare fra i Ministri
dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del
settore e gli organi preposti alla tenuta dell'albo nazionale
dei croupiers.
Art. 9.
(Polizia dei giochi).
1. Nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, è istituita con
apposito decreto del Ministro dell'interno, la Direzione
centrale per il controllo degli ippodromi e delle case da
gioco.
2. La Direzione centrale di cui al comma 1 istituisce un
nucleo speciale di polizia composto da personale della Polizia
di Stato, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di
finanza, con compiti di prevenzione, di polizia giudiziaria e
di informazione per il controllo degli ippodromi, delle case
da gioco e di tutti i giochi autorizzati.
3. Ai fini dei controlli di cui al comma 2, nonché
dell'esercizio dell'azione penale, contro il gioco di azzardo
clandestino, la Direzione centrale di cui al comma 1,
avvalendosi del nucleo speciale di polizia di cui al comma
2:
a) ispeziona tutti i locali in cui si svolge il
gioco di azzardo autorizzato e i locali in cui vengono
fabbricate, vendute e distribuite le attrezzature per il
gioco, sequestrando e asportando attrezzature e documenti per
i fini di indagine e accertamenti;
b) verifica per conto degli organi preposti alla
tenuta dell'albo di cui all'articolo 7 le qualifiche e le
qualità morali di tutti i soci e amministratori delle società
richiedenti l'iscrizione all'albo medesimo;
c) tiene sotto osservazione e controllo anche dal
punto di vista fiscale tutti i soci amministratori delle
società che gestiscono case da gioco, nonché tutti i soggetti
comunque coinvolti in maniera diretta o indiretta nella
gestione di case da gioco, nell'attività di scommessa, negli
ippodromi o in qualunque altra struttura ove si eserciti il
gioco di azzardo.
Art. 10.
(Disposizioni particolari).
1. Sono fatte salve le autorizzazioni concesse per le case
da gioco in attività aventi sede nei comuni di Venezia,
Sanremo, Campione d'Italia e Saint Vincent.
2. I comuni di cui al comma 1 sono tenuti all'attivazione
delle disposizioni della presente legge entro un anno dalla
data della sua entrata in vigore.
Art. 11.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.