XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 838




PROPOSTA DI LEGGE


Capo I.

ISTITUZIONE DI UNA CASA DA GIOCO NEL COMUNE DI VIAREGGIO


Art. 1.

(Nuova apertura di casa da gioco).

        1. In deroga al disposto degli articoli 718, 719, 720 e 722 del codice penale, è autorizzata l'apertura di una casa da gioco nel comune di Viareggio.
        2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa con decreto del presidente della giunta della regione Toscana su richiesta del sindaco del comune di Viareggio, previa delibera del consiglio comunale. L'autorizzazione è concessa per venti anni ed è rinnovabile.
        3. Nella richiesta di cui al comma 2, il sindaco del comune di Viareggio deve indicare quale struttura è adibita a casa da gioco.


Art. 2.

(Regolamento).

        1. Il presidente della giunta regionale della Toscana, con proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, promulga il regolamento per la disciplina e l'esercizio della casa da gioco.
        2. Il regolamento di cui al comma 1 deve contenere:

                a) le disposizioni intese a garantire la tutela dell'ordine pubblico e della moralità, con particolare riferimento alla disciplina dell'accesso alla casa da gioco, prevedendo l'assoluto divieto di accesso per i minori, nonché per gli impiegati dello Stato, della regione e degli enti pubblici, nonché per i militari che espletano la loro attività di servizio nell'ambito della regione;

                b) la specie ed i tipi di giochi che possono essere autorizzati;

                c) i giorni in cui, per speciali ricorrenze o festività, sia fatto divieto di esercitare il gioco;

                d) le disposizioni relative alla correttezza della gestione amministrativa e al controllo delle risultanze della stessa da parte degli organi competenti;

                e) le modalità per la concessione a terzi della gestione della casa da gioco;

                f) le garanzie per l'eventuale appalto relativo e le debite cauzioni;

                g) le qualità morali e le condizioni economiche che il concessionario ed il personale addetto debbono offrire;

                h) le disposizioni per il regolare versamento alle amministrazioni di cui all'articolo 4, comma 1, degli importi stabiliti per la concessione ed i relativi controlli;

                i) la possibilità di revoca da parte dell'amministrazione comunale della concessione, senza obbligo alcuno di risarcimento dei danni e di indennizzo, quando risulti la mancata ottemperanza da parte del concessionario alle condizioni previste nella concessione.


Art. 3.

(Titolarità e gestione della casa da gioco).

        1. La titolarità dell'esercizio della casa da gioco spetta al comune di Viareggio.
        2. L'esercizio della casa da gioco può essere gestito direttamente dal comune di Viareggio attraverso un'azienda municipalizzata o per mezzo di una società mista a prevalente capitale pubblico ovvero attraverso una società che operi in regime di concessione.
        3. Il prefetto competente rilascia apposito nulla osta per gli eventuali soci privati.
        4. Ai fini dell'individuazione della società concessionaria, il comune, sentita la regione Toscana, predispone un capitolato generale contenente le modalità della gara pubblica in cui siano indicati:

                a) le garanzie che il comune intende richiedere al concessionario;

                b) i requisiti morali e professionali richiesti al personale addetto;

                c) la percentuale minima ed il massimo di utile lordo a favore del concessionario, da applicare in sede di gara per l'affidamento, da determinare in relazione alle caratteristiche di ciascuna sala da gioco;

                d) la percentuale sui proventi lordi da devolvere al comune di Viareggio, le disposizioni del regolare versamento degli importi stabiliti per la concessione e i relativi controlli, stabilendo un minimo garantito;

                e) le ipotesi di revoca della concessione, senza titolo al risarcimento dei danni, qualora il concessionario perda le qualità necessarie per mantenere la concessione, ovvero violi le condizioni previste;

                f) tutte le prescrizioni e le cautele idonee alla regolarità dell'esercizio della casa da gioco e delle attività che vi si svolgono.


Art. 4.

(Ripartizione dei proventi).


        1. I proventi della gestione della casa da gioco sono ripartiti nel modo seguente:

                a) il 50 per cento al comune di Viareggio, con l'obbligo per l'amministrazione comunale di destinarne la metà ad attività promozionali turistiche o di tipo turistico altamente qualificate;

                b) il 30 per cento alla provincia di Lucca, che ne destina l'importo alla promozione turistica nel proprio territorio e alla realizzazione di infrastrutture e al recupero dei beni artistici;

                c) il 20 per cento alla regione Toscana che ne destina l'importo alla promozione turistica sul proprio territorio e alla realizzazione di infrastrutture e al recupero dei beni artistici.

        2. Il versamento delle quote di cui alle lettere b) e c) del comma 1, è effettuato dal comune di Viareggio, ogni anno, entro un mese dall'approvazione del bilancio da parte delle autorità di controllo di cui all'articolo 5.


Art. 5

(Revoca dell'autorizzazione).

        1. Il presidente della giunta regionale della Toscana, in caso di violazione delle norme di cui alla presente legge o del regolamento di cui all'articolo 2, o di ritardo nel versamento delle quote di cui all'articolo 4, nonché in caso di turbamento dell'ordine pubblico o della morale può disporre la revoca dell'autorizzazione o l'immediata sospensione dell'esercizio della casa da gioco.
        2. Ai fini della relativa vigilanza da parte dei preposti agenti o funzionari, i locali della casa da gioco sono considerati come pubblici.


Art. 6.

(Trasparenza delle operazioni dei servizi).

        1. Al servizio cassa della casa da gioco di Viareggio si applicano le norme vigenti per le imprese creditizie al fine di prevenire il riciclaggio di valori di provenienza illecita ed in particolare il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, della legge 5 luglio 1991, n. 197, e la legge 17 febbraio 1992, n. 154.
        2. Alla casa da gioco di Viareggio si applica la disposizione di cui all'articolo 6, n. 1 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303, del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni.


Capo II.

DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO
E DELLA GESTIONE DI CASA DA GIOCO


Art. 7.

(Albo nazionale dei gestori).

        1. Presso il Ministero dell'interno è istituito l'albo dei soggetti aventi i requisiti per l'esercizio e la gestione delle case da gioco.
        2. All'albo di cui al comma 1 possono essere iscritte le società di diritto privato, aventi sede legale nel territorio nazionale, anche con partecipazione di capitale di soggetti appartenenti ad altri Stati europei.
        3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità e i requisiti per l'iscrizione all'albo, nonché i casi di cancellazione dal medesimo.
        4. Per l'iscrizione all'albo di cui al comma 1 delle società per azioni o in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, le azioni o quote delle società stesse devono essere nominative. Qualsiasi trasferimento di azioni o di quote a titolo oneroso o gratuito, o qualsiasi divisione, devono essere preventivamente autorizzati dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Analogamente si provvede per la costituzione di pegni o vincoli di ogni genere sulle azioni o sulle quote.
        5. Ai soggetti iscritti all'albo di cui al comma 1 si applica l'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
        6. Non possono essere iscritti all'albo di cui al comma 1 i soggetti ai quali è stata vietata la partecipazione alla conduzione di case da gioco nell'Unione europea o in altri Stati esteri.


Art. 8.

(Albo nazionale dei croupiers).

        1. Presso il Ministero dell'interno è istituito l'albo nazionale degli impiegati tecnici della casa da gioco denominati croupiers.
        2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della categoria, stabilisce, con proprio decreto, i criteri, i requisiti e le modalità di iscrizione all'albo di cui al comma 1 e di cancellazione dal medesimo, nonché i casi di incompatibilità.
        3. Il trattamento economico e normativo e le mansioni di croupier sono definiti attraverso un apposito contratto collettivo nazionale di lavoro, con la possibilità di articolazione aziendale, da stipulare fra i Ministri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del settore e gli organi preposti alla tenuta dell'albo nazionale dei croupiers.


Art. 9.

(Polizia dei giochi).

        1. Nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, è istituita con apposito decreto del Ministro dell'interno, la Direzione centrale per il controllo degli ippodromi e delle case da gioco.
        2. La Direzione centrale di cui al comma 1 istituisce un nucleo speciale di polizia composto da personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, con compiti di prevenzione, di polizia giudiziaria e di informazione per il controllo degli ippodromi, delle case da gioco e di tutti i giochi autorizzati.
        3. Ai fini dei controlli di cui al comma 2, nonché dell'esercizio dell'azione penale, contro il gioco di azzardo clandestino, la Direzione centrale di cui al comma 1, avvalendosi del nucleo speciale di polizia di cui al comma 2:

                a) ispeziona tutti i locali in cui si svolge il gioco di azzardo autorizzato e i locali in cui vengono fabbricate, vendute e distribuite le attrezzature per il gioco, sequestrando e asportando attrezzature e documenti per i fini di indagine e accertamenti;

                b) verifica per conto degli organi preposti alla tenuta dell'albo di cui all'articolo 7 le qualifiche e le qualità morali di tutti i soci e amministratori delle società richiedenti l'iscrizione all'albo medesimo;

                c) tiene sotto osservazione e controllo anche dal punto di vista fiscale tutti i soci amministratori delle società che gestiscono case da gioco, nonché tutti i soggetti comunque coinvolti in maniera diretta o indiretta nella gestione di case da gioco, nell'attività di scommessa, negli ippodromi o in qualunque altra struttura ove si eserciti il gioco di azzardo.


Art. 10.

(Disposizioni particolari).

        1. Sono fatte salve le autorizzazioni concesse per le case da gioco in attività aventi sede nei comuni di Venezia, Sanremo, Campione d'Italia e Saint Vincent.
        2. I comuni di cui al comma 1 sono tenuti all'attivazione delle disposizioni della presente legge entro un anno dalla data della sua entrata in vigore.


Art. 11.

(Entrata in vigore).

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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