XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 837
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge,
composta da un unico articolo, ha lo scopo di riformare la
legislazione vigente in materia di lotterie, tombole e pesche.
La materia è attualmente disciplinata dalla legge 4 agosto
1955, n. 722, e successive modificazioni, e dalla legge 26
marzo 1990, n. 62. In particolare quest'ultima legge ha
modificato la disciplina introdotta dalla legge n. 722 del
1955, aumentando il numero e modificando il sistema gestionale
delle lotterie nazionali. E' stata, inoltre, autorizzata, a
decorrere dal 1990, l'effettuazione di lotterie nazionali fino
ad un massimo di dodici ogni anno, nonché di una lotteria
internazionale. Le manifestazioni collegate alle lotterie
autorizzate sono individuate con decreto del Ministro delle
finanze, da emanare entro il 31 ottobre di ogni anno, sentite
le competenti Commissioni parlamentari che devono esprimersi
entro trenta giorni dalla richiesta.
Nell'individuazione delle lotterie nazionali si prevede
che si debba tenere conto della rilevanza nazionale o
internazionale, del collegamento con fatti e rievocazioni
storico-artistico-culturali e avvenimenti sportivi, della
validità, della finalità e della continuità nel tempo
dell'avvenimento abbinato. Altri criteri da osservare sono
quelli dell'equilibrata ripartizione geografica e della
garanzia, mediante l'avvicendamento annuale, di lotterie per
ogni gruppo di manifestazioni culturali, storiche, sportive e
folcloristiche di rilevanza nazionale. La proposta di legge
introduce due modifiche: l'una tesa ad individuare le
manifestazioni tradizionali più rilevanti in quelle che si
svolgono annualmente nei comuni di Viareggio, Agnano, Monza,
Merano, Venezia e la lotteria Italia. Tale scelta discende
dalla necessità di non disperdere le potenzialità delle
manifestazioni più note, che hanno un ruolo insostituibile nel
massimizzare il gettito erariale. La seconda proposta riguarda
la regolamentazione dell'abbinamento di più manifestazioni ad
una sola lotteria, in questo caso le manifestazioni
tradizionali più rilevanti sono considerate manifestazioni
"capofila" ai fini promozionali e dell'immagine.
La legge n. 62 del 1990 prevedeva che gli utili di
ciascuna lotteria fossero versati in conto entrata del
bilancio dello Stato. Per le lotterie abbinate a
manifestazioni organizzate dai comuni, un terzo degli utili
veniva devoluto ai comuni stessi, ma con uno specifico vincolo
di destinazione: i comuni dovevano infatti utilizzare tali
introiti per il perseguimento di finalità educative,
culturali, di conservazione e recupero del patrimonio
artistico, culturale ed ambientale, di potenziamento delle
strutture turistiche e sportive e di valorizzazione della
manifestazione collegata.
Si è inoltre stabilito che l'organizzazione delle
manifestazioni e il perseguimento delle predette finalità sono
attuati direttamente dai comuni, ovvero attraverso appositi
organismi operanti sotto il loro controllo; la mancata
realizzazione di tali finalità entro i tre anni successivi
alla messa a disposizione dei fondi comporta, salvo ritardi
determinati da cause di forza maggiore debitamente
riconosciute, il versamento delle somme al bilancio dello
Stato.
Con la presente proposta di legge si stabilisce che almeno
il 50 per cento degli utili devoluti ai comuni, nel caso delle
manifestazioni tradizionali più rilevanti, sia destinato alle
manifestazioni capofila, ciò al fine di tenere conto del loro
prestigio, del numero degli spettatori presenti e dei costi
che i comuni interessati sono costretti a sostenere per
mantenere alto il livello di tali manifestazioni.