XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 837




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge, composta da un unico articolo, ha lo scopo di riformare la legislazione vigente in materia di lotterie, tombole e pesche. La materia è attualmente disciplinata dalla legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni, e dalla legge 26 marzo 1990, n. 62. In particolare quest'ultima legge ha modificato la disciplina introdotta dalla legge n. 722 del 1955, aumentando il numero e modificando il sistema gestionale delle lotterie nazionali. E' stata, inoltre, autorizzata, a decorrere dal 1990, l'effettuazione di lotterie nazionali fino ad un massimo di dodici ogni anno, nonché di una lotteria internazionale. Le manifestazioni collegate alle lotterie autorizzate sono individuate con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro il 31 ottobre di ogni anno, sentite le competenti Commissioni parlamentari che devono esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta.
        Nell'individuazione delle lotterie nazionali si prevede che si debba tenere conto della rilevanza nazionale o internazionale, del collegamento con fatti e rievocazioni storico-artistico-culturali e avvenimenti sportivi, della validità, della finalità e della continuità nel tempo dell'avvenimento abbinato. Altri criteri da osservare sono quelli dell'equilibrata ripartizione geografica e della garanzia, mediante l'avvicendamento annuale, di lotterie per ogni gruppo di manifestazioni culturali, storiche, sportive e folcloristiche di rilevanza nazionale. La proposta di legge introduce due modifiche: l'una tesa ad individuare le manifestazioni tradizionali più rilevanti in quelle che si svolgono annualmente nei comuni di Viareggio, Agnano, Monza, Merano, Venezia e la lotteria Italia. Tale scelta discende dalla necessità di non disperdere le potenzialità delle manifestazioni più note, che hanno un ruolo insostituibile nel massimizzare il gettito erariale. La seconda proposta riguarda la regolamentazione dell'abbinamento di più manifestazioni ad una sola lotteria, in questo caso le manifestazioni tradizionali più rilevanti sono considerate manifestazioni "capofila" ai fini promozionali e dell'immagine.
        La legge n. 62 del 1990 prevedeva che gli utili di ciascuna lotteria fossero versati in conto entrata del bilancio dello Stato. Per le lotterie abbinate a manifestazioni organizzate dai comuni, un terzo degli utili veniva devoluto ai comuni stessi, ma con uno specifico vincolo di destinazione: i comuni dovevano infatti utilizzare tali introiti per il perseguimento di finalità educative, culturali, di conservazione e recupero del patrimonio artistico, culturale ed ambientale, di potenziamento delle strutture turistiche e sportive e di valorizzazione della manifestazione collegata.
        Si è inoltre stabilito che l'organizzazione delle manifestazioni e il perseguimento delle predette finalità sono attuati direttamente dai comuni, ovvero attraverso appositi organismi operanti sotto il loro controllo; la mancata realizzazione di tali finalità entro i tre anni successivi alla messa a disposizione dei fondi comporta, salvo ritardi determinati da cause di forza maggiore debitamente riconosciute, il versamento delle somme al bilancio dello Stato.
        Con la presente proposta di legge si stabilisce che almeno il 50 per cento degli utili devoluti ai comuni, nel caso delle manifestazioni tradizionali più rilevanti, sia destinato alle manifestazioni capofila, ciò al fine di tenere conto del loro prestigio, del numero degli spettatori presenti e dei costi che i comuni interessati sono costretti a sostenere per mantenere alto il livello di tali manifestazioni.




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