XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 837
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 4 agosto 1955,
n. 722, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Sono considerate manifestazioni
tradizionali più rilevanti, quelle che si svolgono annualmente
nei comuni di Viareggio, Agnano, Monza, Merano, Venezia e la
lotteria Italia".
2. Al comma 3 dell'articolo 1 della legge 4 agosto 1955,
n. 722, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "In caso di abbinamento di più
manifestazioni ad una sola lotteria, le manifestazioni
tradizionali più rilevanti di cui al comma 1 devono essere
considerate manifestazioni primarie ai fini della promozione e
dell'immagine".
3. Al secondo comma dell'articolo 3 della legge 4 agosto
1955, n. 722, e successive modificazioni, sono aggiunti, in
fine, i seguenti periodi: "Almeno il 50 per cento degli utili
devoluti ai comuni, nel caso delle manifestazioni tradizionali
più rilevanti, di cui al comma 1 dell'articolo 1, è destinato
alle manifestazioni primarie. La quota residua viene suddivisa
tra le manifestazioni abbinate secondo il prestigio, il numero
degli spettatori presenti e i costi che i comuni interessati
sostengono".