XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 835




        Onorevoli Colleghi! - Nel corso delle ultime legislature sono state presentate nei due rami del Parlamento proposte o disegni di legge concernenti la valorizzazione del patrimonio musicale italiano. L'idea portante del progetto è che l'opera lirica dell'Ottocento è parte essenziale del patrimonio culturale italiano e che lo è in particolare nei suoi autori più amati e celebrati nel mondo: Bellini, Donizetti, Puccini, Rossini, Verdi.
        Nell'ambito dei compiti di valorizzazione della cultura che spettano allo Stato si è ritenuto dare risalto di contenuti su questo specifico aspetto. Nel nostro Paese, d'altronde, l'attenzione verso la musica in tutti i suoi aspetti è cresciuta in misura notevole: esistono oggi molti festival musicali che sono sì segno evidente di vitalità e attenzione, ma, anche perché nati "spontaneamente", rivelano forse una tendenza alla dispersione e alla disarmonia delle risposte che alla domanda di musica si riescono a dare. Con questa proposta di legge si vuole disegnare un modello inedito di valorizzazione mirata e organica di un momento fondamentale dell'arte italiana, che possa servire anche - per i suoi contenuti peculiari - da idea guida per un rinnovamento dei moduli di organizzazione culturale. Essenziale, in questa direzione, è sembrato il collegamento fra gli autori cui i festival sono intitolati e i rispettivi territori di origine che, per coincidenza o altro, sono distribuiti organicamente su tutto l'arco della penisola.
        Catania, Bergamo, Viareggio, Pesaro, Parma e Busseto assumono, in questo loro rapporto con i cinque sommi musicisti, la natura di territori - simbolo, di tal che i festival riguarderanno non solo l'autore in sé, ma l'unità autore - territorio nella sua più ampia accezione: non solo, quindi, esecuzione dei lavori e approfondimento degli studi dell'opera complessiva, ma anche ricerca accurata delle tradizioni musicali a cui i musicisti si collegano e soprattutto dell'humus culturale della realtà in cui sono vissuti. Il tutto in un'ottica di coordinamento che, nel pieno rispetto della più ampia autonomia artistica e gestionale delle singole iniziative, consenta di conseguire uno sviluppo quanto più possibile organico, soprattutto in relazione agli effetti positivi che da una visione complessiva del loro svolgersi potranno derivare in termini di promozione artistica in Italia e all'estero, di valorizzazione dei tessuti culturali e di collegamenti con istituzioni musicali di prestigio.
        Che questa ottica di coordinamento non sottenda poi insidie dirigistiche è dimostrato dalla strutturazione giuridica del nostro progetto.
        Lo Stato non assume esso stesso le iniziative, ma, partendo dalla riaffermazione di uno dei propri doveri, riconosce "di interesse nazionale" i cinque festival cui le realtà - che, con le più varie configurazioni (istituti, associazioni, eccetera), già operano o intendono operare nel settore - daranno vita; fatto questo e per questo, garantisce loro, unitamente alle regioni e ai comuni interessati, un centro di coordinamento, nonché i contributi necessari perché le loro attività di rappresentazione, ricerca, diffusione possano realizzarsi ai massimi livelli artistici e culturali.
        Passando all'esame dell'articolato, si segnala che l'articolo 1, dopo aver sottolineato nel comma 1 lo speciale interesse dello Stato alla tutela, alla conoscenza e alla promozione del patrimonio musicale nazionale, fa rilevare la preminenza storico-artistica dei cinque compositori; in ciò risiede la motivazione fondamentale dell'attribuzione, nel comma successivo, dell'interesse nazionale ai festival monografici aventi luogo a Catania, Bergamo, Viareggio, Pesaro, Parma e Busseto.
        L'articolo 2 affida il coordinamento delle attività dei cinque festival ad un comitato appositamente istituito, presieduto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, presso cui il comitato ha sede. Fissate alcune modalità di funzionamento del comitato, l'articolo 2 integra e precisa l'attività di coordinamento anche nel senso della promozione della più ampia collaborazione fra i cinque festival e fra questi ed istituzioni ed enti esterni, nonché in un intervento propulsore di apporti finanziari provenienti da privati, allo scopo di sostenere l'attività e di intervenire sulle strutture stabili.
        L'articolo 3 prevede che i cinque festival, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, comunque configurati giuridicamente, dovranno caratterizzarsi come entità autonoma, sia nel caso che esistano e non possiedano autonomia, sia nel caso che non siano stati ancora interamente istituiti. La struttura giuridica e organizzativa dei cinque festival dovrà inoltre essere tale da garantire l'elevato livello artistico, storico e scientifico delle proprie programmazioni: a tale scopo viene ribadita l'essenzialità di un collegamento anche operativo con istituzioni musicologiche specializzate nello studio e nella ricerca sulla vita e l'opera dei cinque compositori, allo scopo di dare certezza filologica alle esecuzioni musicali, di corredarle di adeguate ricerche sull'opera e l'ambiente in cui detti compositori operarono, di promuovere edizioni critiche, eccetera. A tali istituzioni musicologiche lo Stato assegna per ciascuno degli anni 2001 e 2002 un contributo di lire 3 miliardi, necessario per l'avvio dei collegamenti operativi con i festival.
        L'articolo 4 precisa, al comma 1, che per lo svolgimento dell'attività ordinaria i cinque festival continueranno ad avvalersi dei contributi già ad essi erogati ai sensi della legislazione vigente da parte dello Stato, delle regioni e degli enti locali.
        Anche soggetti privati possono erogare contributi per le iniziative e le attività ai soggetti riconosciuti preposti alle attività e alla gestione dei singoli festival.
        L'articolo 5 contiene la norma di copertura finanziaria.




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