XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 835
Onorevoli Colleghi! - Nel corso delle ultime
legislature sono state presentate nei due rami del Parlamento
proposte o disegni di legge concernenti la valorizzazione del
patrimonio musicale italiano. L'idea portante del progetto è
che l'opera lirica dell'Ottocento è parte essenziale del
patrimonio culturale italiano e che lo è in particolare nei
suoi autori più amati e celebrati nel mondo: Bellini,
Donizetti, Puccini, Rossini, Verdi.
Nell'ambito dei compiti di valorizzazione della cultura
che spettano allo Stato si è ritenuto dare risalto di
contenuti su questo specifico aspetto. Nel nostro Paese,
d'altronde, l'attenzione verso la musica in tutti i suoi
aspetti è cresciuta in misura notevole: esistono oggi molti
festival musicali che sono sì segno evidente di vitalità
e attenzione, ma, anche perché nati "spontaneamente", rivelano
forse una tendenza alla dispersione e alla disarmonia delle
risposte che alla domanda di musica si riescono a dare. Con
questa proposta di legge si vuole disegnare un modello inedito
di valorizzazione mirata e organica di un momento fondamentale
dell'arte italiana, che possa servire anche - per i suoi
contenuti peculiari - da idea guida per un rinnovamento dei
moduli di organizzazione culturale. Essenziale, in questa
direzione, è sembrato il collegamento fra gli autori cui i
festival sono intitolati e i rispettivi territori di
origine che, per coincidenza o altro, sono distribuiti
organicamente su tutto l'arco della penisola.
Catania, Bergamo, Viareggio, Pesaro, Parma e Busseto
assumono, in questo loro rapporto con i cinque sommi
musicisti, la natura di territori - simbolo, di tal che i
festival riguarderanno non solo l'autore in sé, ma
l'unità autore - territorio nella sua più ampia accezione: non
solo, quindi, esecuzione dei lavori e approfondimento degli
studi dell'opera complessiva, ma anche ricerca accurata delle
tradizioni musicali a cui i musicisti si collegano e
soprattutto dell'humus culturale della realtà in cui
sono vissuti. Il tutto in un'ottica di coordinamento che, nel
pieno rispetto della più ampia autonomia artistica e
gestionale delle singole iniziative, consenta di conseguire
uno sviluppo quanto più possibile organico, soprattutto in
relazione agli effetti positivi che da una visione complessiva
del loro svolgersi potranno derivare in termini di promozione
artistica in Italia e all'estero, di valorizzazione dei
tessuti culturali e di collegamenti con istituzioni musicali
di prestigio.
Che questa ottica di coordinamento non sottenda poi
insidie dirigistiche è dimostrato dalla strutturazione
giuridica del nostro progetto.
Lo Stato non assume esso stesso le iniziative, ma,
partendo dalla riaffermazione di uno dei propri doveri,
riconosce "di interesse nazionale" i cinque festival cui
le realtà - che, con le più varie configurazioni (istituti,
associazioni, eccetera), già operano o intendono operare nel
settore - daranno vita; fatto questo e per questo, garantisce
loro, unitamente alle regioni e ai comuni interessati, un
centro di coordinamento, nonché i contributi necessari perché
le loro attività di rappresentazione, ricerca, diffusione
possano realizzarsi ai massimi livelli artistici e
culturali.
Passando all'esame dell'articolato, si segnala che
l'articolo 1, dopo aver sottolineato nel comma 1 lo speciale
interesse dello Stato alla tutela, alla conoscenza e alla
promozione del patrimonio musicale nazionale, fa rilevare la
preminenza storico-artistica dei cinque compositori; in ciò
risiede la motivazione fondamentale dell'attribuzione, nel
comma successivo, dell'interesse nazionale ai festival
monografici aventi luogo a Catania, Bergamo, Viareggio,
Pesaro, Parma e Busseto.
L'articolo 2 affida il coordinamento delle attività dei
cinque festival ad un comitato appositamente istituito,
presieduto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio
dei ministri, presso cui il comitato ha sede. Fissate alcune
modalità di funzionamento del comitato, l'articolo 2 integra e
precisa l'attività di coordinamento anche nel senso della
promozione della più ampia collaborazione fra i cinque
festival e fra questi ed istituzioni ed enti esterni,
nonché in un intervento propulsore di apporti finanziari
provenienti da privati, allo scopo di sostenere l'attività e
di intervenire sulle strutture stabili.
L'articolo 3 prevede che i cinque festival, entro un
anno dalla data di entrata in vigore della legge, comunque
configurati giuridicamente, dovranno caratterizzarsi come
entità autonoma, sia nel caso che esistano e non possiedano
autonomia, sia nel caso che non siano stati ancora interamente
istituiti. La struttura giuridica e organizzativa dei cinque
festival dovrà inoltre essere tale da garantire
l'elevato livello artistico, storico e scientifico delle
proprie programmazioni: a tale scopo viene ribadita
l'essenzialità di un collegamento anche operativo con
istituzioni musicologiche specializzate nello studio e nella
ricerca sulla vita e l'opera dei cinque compositori, allo
scopo di dare certezza filologica alle esecuzioni musicali, di
corredarle di adeguate ricerche sull'opera e l'ambiente in cui
detti compositori operarono, di promuovere edizioni critiche,
eccetera. A tali istituzioni musicologiche lo Stato assegna
per ciascuno degli anni 2001 e 2002 un contributo di lire 3
miliardi, necessario per l'avvio dei collegamenti operativi
con i festival.
L'articolo 4 precisa, al comma 1, che per lo svolgimento
dell'attività ordinaria i cinque festival continueranno
ad avvalersi dei contributi già ad essi erogati ai sensi della
legislazione vigente da parte dello Stato, delle regioni e
degli enti locali.
Anche soggetti privati possono erogare contributi per le
iniziative e le attività ai soggetti riconosciuti preposti
alle attività e alla gestione dei singoli festival.
L'articolo 5 contiene la norma di copertura
finanziaria.