XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 835
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. La Repubblica promuove la conoscenza e la
valorizzazione in Italia e all'estero del patrimonio musicale
nazionale e, in particolare, dei massimi compositori
operistici italiani. A tal fine vengono riconosciute di
interesse nazionale le iniziative e le manifestazioni
realizzate da fondazioni, istituti ed associazioni culturali
con il nome di "Festival" a Catania, Bergamo, Viareggio,
Pesaro, Parma e Busseto, e intitolate, rispettivamente, a
Vincenzo Bellini, Gaetano Donizetti, Giacomo Puccini,
Gioacchino Rossini e Giuseppe Verdi, con un programma
pluriennale di attività e con il concorso dello Stato e degli
enti locali.
Art. 2.
1. Il coordinamento delle attività dei Festival di
cui all'articolo 1, con particolare riferimento alla
promozione delle loro iniziative in Italia e all'estero, ferma
restando la più ampia autonomia artistica e gestionale delle
singole istituzioni, è affidato ad un comitato composto da:
a) un rappresentante della Presidenza del
Consiglio dei ministri, con funzioni di presidente;
b) un rappresentante del Dipartimento per
l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei
ministri;
c) un rappresentante del Ministero degli affari
esteri;
d) un rappresentante del Ministero per i beni e le
attività culturali;
e) un rappresentante per ciascuna delle cinque
regioni interessate;
f) un rappresentante per ciascuno dei comuni
indicati nell'articolo 1;
g) un rappresentante per ciascuno dei cinque
Festival di cui all'articolo 1, e da questi
designato;
h) un rappresentante della RAI-Radiotelevisione
italiana;
i) un rappresentante dell'Associazione generale
italiana dello spettacolo;
l) cinque esperti scelti dalla Presidenza del
Consiglio dei ministri, sentito il Ministero per i beni e le
attività culturali, fra personalità di chiara fama.
2. All'onere relativo alle spese di funzionamento del
comitato, si provvede a carico della quota residua del Fondo
unico per lo spettacolo di cui all'articolo 2, secondo comma,
della legge 30 aprile 1985, n.163.
Art. 3.
1. I cinque Festival di cui all'articolo 1 debbono
assumere, entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sentito il comitato di coordinamento di cui
all'articolo 2, una natura giuridica idonea a garantirne
l'autonomia gestionale e artistica, nonché la migliore
qualificazione, anche di carattere storico e scientifico, dei
propri programmi pluriennali tramite un idoneo collegamento
con le istituzioni musicologiche specializzate nello studio e
nella ricerca sulla vita e l'opera dei compositori di cui
all'articolo 1, nonché delle tecniche e modalità di
rappresentazione dell'opera lirica.
2. Alle istituzioni musicologiche di cui al comma 1 sono
assegnati, a decorrere dal 2001, sentito il comitato di cui
all'articolo 2, contributi per un importo massimo complessivo
di lire 3 miliardi.
Art. 4.
1. Per lo svolgimento delle proprie attività e per le
strutture nelle quali si svolge la loro attività i cinque
Festival fruiscono dei contributi previsti dalla
legislazione vigente in materia di interventi finanziari dello
Stato, delle regioni e degli enti locali. Soggetti privati, in
base alle leggi e ai regolamento vigenti, possono erogare
contributi ai soggetti preposti e riconosciuti di cui agli
articoli 1 e 3 per le attività e le iniziative dei singoli
festival.
Art. 5.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in lire 10 miliardi a decorrere dal 2001, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente
in "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le
attività culturali.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di
bilancio.
Art. 6.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.