XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 835




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. La Repubblica promuove la conoscenza e la valorizzazione in Italia e all'estero del patrimonio musicale nazionale e, in particolare, dei massimi compositori operistici italiani. A tal fine vengono riconosciute di interesse nazionale le iniziative e le manifestazioni realizzate da fondazioni, istituti ed associazioni culturali con il nome di "Festival" a Catania, Bergamo, Viareggio, Pesaro, Parma e Busseto, e intitolate, rispettivamente, a Vincenzo Bellini, Gaetano Donizetti, Giacomo Puccini, Gioacchino Rossini e Giuseppe Verdi, con un programma pluriennale di attività e con il concorso dello Stato e degli enti locali.


Art. 2.

        1. Il coordinamento delle attività dei Festival di cui all'articolo 1, con particolare riferimento alla promozione delle loro iniziative in Italia e all'estero, ferma restando la più ampia autonomia artistica e gestionale delle singole istituzioni, è affidato ad un comitato composto da:

            a) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, con funzioni di presidente;

            b) un rappresentante del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri;

            c) un rappresentante del Ministero degli affari esteri;

            d) un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali;

            e) un rappresentante per ciascuna delle cinque regioni interessate;

            f) un rappresentante per ciascuno dei comuni indicati nell'articolo 1;
            g) un rappresentante per ciascuno dei cinque Festival di cui all'articolo 1, e da questi designato;

            h) un rappresentante della RAI-Radiotelevisione italiana;

            i) un rappresentante dell'Associazione generale italiana dello spettacolo;

            l) cinque esperti scelti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sentito il Ministero per i beni e le attività culturali, fra personalità di chiara fama.

        2. All'onere relativo alle spese di funzionamento del comitato, si provvede a carico della quota residua del Fondo unico per lo spettacolo di cui all'articolo 2, secondo comma, della legge 30 aprile 1985, n.163.


Art. 3.

        1. I cinque Festival di cui all'articolo 1 debbono assumere, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il comitato di coordinamento di cui all'articolo 2, una natura giuridica idonea a garantirne l'autonomia gestionale e artistica, nonché la migliore qualificazione, anche di carattere storico e scientifico, dei propri programmi pluriennali tramite un idoneo collegamento con le istituzioni musicologiche specializzate nello studio e nella ricerca sulla vita e l'opera dei compositori di cui all'articolo 1, nonché delle tecniche e modalità di rappresentazione dell'opera lirica.
        2. Alle istituzioni musicologiche di cui al comma 1 sono assegnati, a decorrere dal 2001, sentito il comitato di cui all'articolo 2, contributi per un importo massimo complessivo di lire 3 miliardi.


Art. 4.

        1. Per lo svolgimento delle proprie attività e per le strutture nelle quali si svolge la loro attività i cinque Festival fruiscono dei contributi previsti dalla legislazione vigente in materia di interventi finanziari dello Stato, delle regioni e degli enti locali. Soggetti privati, in base alle leggi e ai regolamento vigenti, possono erogare contributi ai soggetti preposti e riconosciuti di cui agli articoli 1 e 3 per le attività e le iniziative dei singoli festival.


Art. 5.

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 10 miliardi a decorrere dal 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente in "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.


Art. 6.

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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