XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 825




        Onorevoli Colleghi! - La ceramica tradizionale ed artistica rappresenta uno degli elementi qualificanti dell'artigianato italiano.
        Pur nell'evoluzione delle tecniche di produzione, la ceramica d'arte ha conservato intatto l'antico fascino; appositi istituti d'arte preparavano in passato coloro che dovevano tramandare la tradizione delle antiche "botteghe", dalle quali uscirono artigiani e veri artisti.
        Molte regioni e località d'Italia, alcune con continuità, altre saltuariamente, possiedono importanti esposizioni, sovente caratterizzanti la zona; altre hanno diffuso con larghezza tipi di forma ed ornamentazione, assorbiti rapidamente da zone e da località confinanti e lontane.
        Tutto questo costituisce un grande patrimonio al quale ogni località ed ogni zona sono particolarmente legate, tanto da sentire l'esigenza di riprenderlo e divulgarlo, sia con intenti culturali, storici ed estetici, quale emblema del proprio passato, sia per motivi di promozione e di valorizzazione economica degli stessi ambiti territoriali.
        Sino a metà degli anni ottanta, l'attività di produzione ceramica in Italia aveva raggiunto livelli elevatissimi, con sempre più imponenti riflessi di natura socio-economica sulle località nelle quali la produzione della ceramica d'arte è venuta a crearsi, sia in relazione al numero di addetti, sia per l'entità dell'esportazione, con dirette e positive conseguenze anche sulla bilancia commerciale dei pagamenti. Una valutazione approssimativa della produzione ceramica d'arte in Italia, secondo esperti di mercato, ne fissa il valore intorno ai 120-150 miliardi di lire.
        La recente storia del comparto della ceramica artistica, a seguito delle ricorrenti crisi mondiali dei consumi degli anni ottanta, ha però portato ad un repentino ridimensionamento del settore, che ha visto il dimezzarsi, in un solo decennio, degli addetti, accompagnato da una riduzione di circa il 30 per cento delle unità produttive.
        Questa situazione ha determinato un grande esubero di mano d'opera che ha causato una forte perdita delle professionalità peculiari della produzione ceramica.
        A ciò si aggiunge che il lungo periodo di crisi della categoria e la sua fin troppa pubblicizzazione hanno portato ad una radicata sfiducia nel comparto tanto che un gran numero anche dei migliori addetti, temendo per il proprio futuro, ha cercato un collocamento in altri settori considerati meno a rischio.
        Accanto al problema della perdita di professionalità, negli ultimi dieci anni non ci sono state trasformazioni significative delle tecniche di produzione e dei prodotti.
        Nella maggior parte dei casi gli imprenditori si sono adattati a realizzare prodotti con tecniche a basso valore aggiunto, inseguendo strategie di compressione dei costi, anziché di specializzazione e di valorizzazione del prodotto finito sui mercati.
        La presente proposta di legge intende valorizzare questa nobile arte, affinché, da una adeguata tutela, tutte le zone di tradizione ceramica vedano esaltata la propria produzione.
        All'articolo 1 sono stabilite le finalità della legge.
        All'articolo 2 è stabilito che per il triennio 2001-2003 siano stanziati 90 miliardi di lire destinati alle opere di potenziamento, innovazione e ristrutturazione delle imprese operanti nel settore della ceramica artistica sul territorio nazionale. Sovvenzioni sono altresì destinate alla creazione di strutture dedite alla ricerca tecnologica, alla creazione di consorzi per la promozione e l'esportazione dei prodotti realizzati, alla realizzazione di iniziative tese a favorire l'inserimento di giovani nel comparto. Beneficeranno delle sovvenzioni anche quelle imprese ceramiche che, ai sensi delle direttive CE sull'igiene e sicurezza del lavoro (si vedano, in proposito, i decreti legislativi 15 agosto 1991, n. 277, e 19 settembre 1994, n. 626), provvederanno alla delocalizzazione ed al risanamento ambientale.
        Destinatari delle agevolazioni per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 2 (articolo 3) saranno le imprese ed i consorzi di imprese operanti nel settore della ceramica artistica e tradizionale, prodotta secondo forme, decori, tecniche e stili divenuti patrimonio storico e culturale delle zone di tradizione ceramica, ovvero secondo le innovazioni ispirate alla tradizione e nel settore della ceramica di qualità, come determinato ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 188.
        Alla copertura finanziaria (articolo 7) si provvede attraverso la riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
        Onorevoli colleghi, la crisi del settore ceramico impone a tutti noi una profonda riflessione circa la necessità della tutela e del sostegno di questo settore così tipico dell'artigianato italiano. Non si può disperdere un simile patrimonio culturale, al quale occorre guardare, oltre che sotto l'aspetto più direttamente economico, anche dal punto di vista del gusto, dell'inventiva, in una parola della civiltà di tante zone del nostro Paese.
        In Puglia e nel Salento particolarmente rilevanti sono le produzioni di Cutrofiano, di Sogliano Cavour, di Lucugnano di Tricase e di S. Pietro in Lama nel leccese, e di Grottaglie nel tarantino. Realtà che vanno sostenute e valorizzate perché possono diventare uno dei volani dello sviluppo economico e sociale di interi comprensori con possibili ricadute positive sull'occupazione soprattutto giovanile.




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