XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 825




PROPOSTA DI LEGGE


Art 1.

        1. La presente legge ha la finalità di:

            a) sostenere la produzione della ceramica artistica e di qualità;

            b) favorire la formazione giovanile ed il contatto tra i giovani e le botteghe di ceramica;

            c) sostenere la ricerca tecnologica nel settore.


Art. 2.

        1. Per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, al Ministero delle attività produttive sono assegnati 90 miliardi di lire, per il triennio 2001-2003, destinati a:

            a) ristrutturazione di fabbricati industriali ed acquisto di macchinari e di impianti a tecnologia avanzata delle imprese operanti nel settore della ceramica artistica e di qualità già esistenti sul territorio nazionale;

            b) risanamento ambientale e delocalizzazione delle strutture adibite all'attività dell'industria della ceramica, sulla base degli standard stabiliti dalla normativa vigente in materia di sicurezza e di protezione ambientale;

            c) creazione di strutture dedite alla ricerca tecnologica, che permettano ai produttori di testare la qualità delle argille che utilizzano, l'uso dei nuovi coloranti, la produzione di modelli innovativi, nonché il risparmio energetico;

            d) creazione di consorzi per la promozione e l'esportazione dei prodotti realizzati nelle imprese operanti nel settore della ceramica artistica già esistenti nel territorio nazionale;

            e) inserimento di giovani all'interno delle imprese operanti nel settore della ceramica artistica, tradizionale e di qualità, nonché realizzazione di iniziative che tendano a favorire l'avvicinamento del mondo della scuola con quello della lavorazione della ceramica.
        2. Il Ministro delle attività produttive provvede, entro il 31 luglio di ogni anno, a ripartire tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche sulla base delle richieste di finanziamento avanzate dalle stesse, la somma stanziata ai sensi del comma 1.


Art. 3.

        1. Destinatari delle agevolazioni per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 2 della presente legge sono le imprese ed i consorzi di imprese operanti nel settore della ceramica artistica, tradizionale e di qualità, prodotta secondo forme, decori, tecniche e stili divenuti patrimonio storico e culturale delle zone di tradizione nella produzione della ceramica, ovvero secondo le innovazioni ispirate alla tradizione nel settore della ceramica di qualità, come determinato ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 188.


Art. 4.

        1. Per l'attuazione della presente legge, entro un mese dalla data della sua entrata in vigore, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano redigono il programma triennale relativo agli interventi di cui all'articolo 2 ed il relativo programma annuale di attuazione da sottoporre al Comitato interministeriale per la programmazione economica; il programma è approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle attività produttive.


Art. 5.

        1. Al fine di beneficiare delle agevolazioni stabilite dalla presente legge, le imprese interessate ed i consorzi di imprese di cui all'articolo 3 inoltrano domanda all'assessorato regionale competente, tramite gli istituti di credito operanti nel territorio regionale, che abbiano stipulato apposita convenzione con la regione.


Art. 6.

        1. Il contributo in conto capitale, per ogni singola iniziativa rientrante nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 2, è costituito dall'erogazione del 70 per cento dei costi considerati ammissibili.


Art. 7.

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 90 miliardi per il triennio 2001-2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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