XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 825
PROPOSTA DI LEGGE
Art 1.
1. La presente legge ha la finalità di:
a) sostenere la produzione della ceramica
artistica e di qualità;
b) favorire la formazione giovanile ed il contatto
tra i giovani e le botteghe di ceramica;
c) sostenere la ricerca tecnologica nel
settore.
Art. 2.
1. Per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1,
al Ministero delle attività produttive sono assegnati 90
miliardi di lire, per il triennio 2001-2003, destinati a:
a) ristrutturazione di fabbricati industriali ed
acquisto di macchinari e di impianti a tecnologia avanzata
delle imprese operanti nel settore della ceramica artistica e
di qualità già esistenti sul territorio nazionale;
b) risanamento ambientale e delocalizzazione delle
strutture adibite all'attività dell'industria della ceramica,
sulla base degli standard stabiliti dalla normativa
vigente in materia di sicurezza e di protezione ambientale;
c) creazione di strutture dedite alla ricerca
tecnologica, che permettano ai produttori di testare la
qualità delle argille che utilizzano, l'uso dei nuovi
coloranti, la produzione di modelli innovativi, nonché il
risparmio energetico;
d) creazione di consorzi per la promozione e
l'esportazione dei prodotti realizzati nelle imprese operanti
nel settore della ceramica artistica già esistenti nel
territorio nazionale;
e) inserimento di giovani all'interno delle
imprese operanti nel settore della ceramica artistica,
tradizionale e di qualità, nonché realizzazione di iniziative
che tendano a favorire l'avvicinamento del mondo della scuola
con quello della lavorazione della ceramica.
2. Il Ministro delle attività produttive provvede, entro
il 31 luglio di ogni anno, a ripartire tra le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, anche sulla base
delle richieste di finanziamento avanzate dalle stesse, la
somma stanziata ai sensi del comma 1.
Art. 3.
1. Destinatari delle agevolazioni per la realizzazione
degli interventi di cui all'articolo 2 della presente legge
sono le imprese ed i consorzi di imprese operanti nel settore
della ceramica artistica, tradizionale e di qualità, prodotta
secondo forme, decori, tecniche e stili divenuti patrimonio
storico e culturale delle zone di tradizione nella produzione
della ceramica, ovvero secondo le innovazioni ispirate alla
tradizione nel settore della ceramica di qualità, come
determinato ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 188.
Art. 4.
1. Per l'attuazione della presente legge, entro un mese
dalla data della sua entrata in vigore, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano redigono il programma
triennale relativo agli interventi di cui all'articolo 2 ed il
relativo programma annuale di attuazione da sottoporre al
Comitato interministeriale per la programmazione economica; il
programma è approvato con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze di concerto con il Ministro delle attività
produttive.
Art. 5.
1. Al fine di beneficiare delle agevolazioni stabilite
dalla presente legge, le imprese interessate ed i consorzi di
imprese di cui all'articolo 3 inoltrano domanda
all'assessorato regionale competente, tramite gli istituti di
credito operanti nel territorio regionale, che abbiano
stipulato apposita convenzione con la regione.
Art. 6.
1. Il contributo in conto capitale, per ogni singola
iniziativa rientrante nell'ambito degli interventi di cui
all'articolo 2, è costituito dall'erogazione del 70 per cento
dei costi considerati ammissibili.
Art. 7.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in lire 90 miliardi per il triennio 2001-2003,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.