XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 823




        Onorevoli Colleghi! - Le libertà del cittadino ed i suoi diritti inviolabili, tra i quali la proprietà, sono posti a fondamento della Costituzione repubblicana e la loro tutela costituisce un compito primario che lo Stato è tenuto a garantire attraverso le proprie Forze dell'ordine.
        Non si può, tuttavia, pretendere che, alla crescente esigenza di sicurezza da parte della collettività, lo Stato, sempre più impegnato nella lotta alla macrocriminalità, riesca a rispondere con una protezione "ad personam". Da ciò discende la continua espansione di strutture private di vigilanza ed investigazione che, pur perseguendo principalmente fini di natura privatistica, concorrono, seppure indirettamente, ad uno scopo di sicurezza collettiva ed alla repressione della criminalità.
        Purtroppo, però, tali attività sono tuttora disciplinate, quasi unicamente, dalle disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo regolamento per l'esecuzione, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, norme che, sebbene siano sopravvissute all'avvento della Carta costituzionale, sono ormai divenute quasi del tutto anacronistiche ed obsolete. Tali norme, infatti, difficilmente riescono a regolamentare le varie forme che le suddette attività hanno assunto e vanno assumendo soprattutto in conseguenza dello sviluppo economico e tecnologico della nostra società.
        Appare, pertanto, necessario ed opportuno procedere ad una riforma della materia che favorisca lo sviluppo del settore, ma che, allo stesso tempo, offra idonee garanzie di controllo da parte dello Stato.
        Nel perseguire i suddetti scopi, con la presente proposta di legge sono state introdotte alcune importanti novità:

                a) è stata estesa la portata della licenza per la vigilanza privata, facendovi rientrare alcune tipologie di servizi quali la tutela personale, i servizi di portierato, i servizi d'ordine;

                b) è stata estesa anche la portata della licenza per l'investigazione, comprendendovi le attività di recupero dei crediti, le indagini in campo assicurativo, le attività cosiddette di "antitaccheggio". Queste attività e quelle previste dalla lettera a), sono attualmente svolte senza regole e sono appannaggio di soggetti di incerte capacità professionali e qualità morali;

                c) viene data la possibilità anche ai cittadini comunitari di espletare le attività di cui alle lettere a) e b), sebbene con alcune limitazioni inerenti la loro permanenza sul territorio nazionale;

                d) viene consentita l'apertura di filiali in province della medesima regione, con una doverosa limitazione sulla loro consistenza al fine di evitare che un istituto vada ad espandersi in una provincia diversa da quella di nascita; norma che si allinea all'auspicato assetto federale del territorio nazionale;

                e) sono state imposte l'unicità della divisa e la frequenza di corsi di formazione ed aggiornamento per gli agenti giurati, con lo scopo di evitare le frequenti confusioni con i corpi militari e con le Forze di polizia dello Stato e garantire una crescente professionalità, con il duplice risultato della maggiore tutela degli addetti ai lavori e di una superiore qualità del servizio a vantaggio degli utenti;

                f) nel campo dell'investigazione, inoltre, la nuova normativa permette, tra l'altro, di dare esecuzione alle norme di attuazione del codice di procedura penale, per quanto attiene alle indagini in campo penale, consentendo l'effettiva realizzazione della parità tra accusa e difesa nell'ambito del procedimento penale ed offrendo in tale modo una ulteriore opportunità occupazionale;

                g) la normativa contiene disposizioni volte ad evitare la costituzione di situazioni di monopolio;

                h) una volta per tutte, viene data una qualificazione giuridica degli agenti giurati riconoscendo loro la qualità di "incaricato di un pubblico servizio", risolvendo così le numerose dissertazioni in sede giurisprudenziale;

                i) è stata introdotta una maggiore severità delle pene stabilite, che si è resa necessaria al fine di scoraggiare il crescente abusivismo nel settore e di assicurare, al tempo stesso, una maggiore stabilità e regolarità del mercato.

        Il complesso delle norme qui presentate è il frutto di un attento esame del settore protratto negli anni.




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