XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 823




PROPOSTA DI LEGGE


Capo I

ISTITUTI DI VIGILANZA PRIVATA


Art. 1.

        1. I singoli privati e le società di persone o di capitali per prestare servizi di vigilanza, armata e non armata, e servizi di tutela personale a favore di terzi devono richiedere licenza al prefetto.
        2. Nell'attività di vigilanza di cui al comma 1 sono compresi:

            a) la vigilanza fissa e mobile, la custodia, il trasporto e la scorta valori, il pronto intervento su segnalazione di allarme, la gestione di centrali di ascolto e di ricezione di allarme o, comunque, ogni altra forma di vigilanza svolta con l'utilizzo di apparecchiature tecnologiche rivolte alla tutela della proprietà di terzi;

            b) la tutela dell'incolumità fisica di terzi;

            c) i servizi di portierato, fatta salva la possibilità di portieri preposti secondo le norme di diritto civile e che non rivestono la qualità di agente giurato, ai sensi della presente legge;

            d) i servizi d'ordine in occasione di fiere, mostre, congressi, eventi sportivi o musicali e simili.

        3. Le attività indicate al comma 2 devono essere contenute nei limiti dettati dalla legge ed espletate nei modi e con i limiti stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.
        4. La licenza per l'esercizio dell'attività di vigilanza di cui al comma 2 è rilasciata dal prefetto della provincia dove è fissata la sede operativa dell'istituto di vigilanza privata e consente di espletare i servizi nell'ambito della provincia stessa, fatto salvo quanto previsto dalla presente legge. La licenza non abilita all'esercizio di funzioni pubbliche oltre i limiti stabiliti dalla presente legge.
        5. Ai fini del rilascio della licenza di cui al comma 4, il prefetto è tenuto ad acquisire il parere, non vincolante, del questore.
        6. Il prefetto trasmette copia della licenza al Ministro dell'interno.
        7. La licenza ha validità annuale ed è automaticamente rinnovata tramite la presentazione al prefetto di una dichiarazione di prosecuzione dell'attività a cui deve essere allegata una relazione sulle operazioni svolte nel corso dell'anno precedente, secondo le indicazioni stabilite dal Ministro dell'interno.


Art. 2.

        1. Gli istituti di vigilanza privata, per esigenze operative, possono aprire uffici o presìdi nell'ambito della provincia dandone preventiva comunicazione al prefetto ed al questore.
        2. La documentazione attinente l'attività svolta dall'istituto di vigilanza deve essere conservata, per almeno cinque anni, nella sede operativa indicata nella licenza.
        3. La licenza consente di acquisire servizi anche al di fuori della provincia nella quale è rilasciata, purché nell'ambito della medesima regione, ma in tale caso si deve procedere all'apertura di unità locali o filiali, previa autorizzazione del prefetto. A capo di ogni unità locale o filiale deve essere indicato un rappresentante. L'unità locale o filiale, tuttavia, non deve avere una consistenza superiore al 20 per cento del personale operativo impiegato nella sede principale.


Art. 3.

        1. Per ottenere la licenza di cui all'articolo 1, il richiedente deve possedere i seguenti requisiti:

            a) essere cittadino italiano ovvero di uno Stato membro dell'Unione europea purché, in tale caso, residente in Italia da almeno cinque anni;
            b) essere in possesso del diploma di laurea, richiesto per l'accesso al ruolo dei funzionari della Polizia di Stato;

            c) non trovarsi in relazione di dipendenza con un soggetto pubblico o privato italiano o straniero;

            d) non aver riportato una condanna a pena detentiva superiore a tre anni per delitto non colposo ed aver ottenuto la riabilitazione;

            e) non essere sottoposto a misura di sicurezza personale oppure a misura di prevenzione;

            f) non essere stato dichiarato delinquente abituale professionale o per tendenza;

            g) essere in possesso di una capacità tecnica ed economica adeguata ai servizi da esercitare.

        2. I requisiti di cui alle lettere a), d), e) e f) del comma 1 devono essere posseduti anche dai soci del titolare e dal rappresentante dell'istituto di vigilanza privata.
        3. A discrezione del prefetto la condizione di cui alla lettera b) del comma 1 può essere ritenuta soddisfatta quando il richiedente provenga dal ruolo dei funzionari, o superiore, della Polizia di Stato o dai ruoli equiparati delle altre Forze di polizia oppure dimostri che, nell'ultimo quinquennio, ha ricoperto ininterrottamente cariche sociali all'interno di un istituto di vigilanza privata.
        4. La licenza può essere negata per ragioni di sicurezza pubblica o di ordine pubblico ovvero in considerazione del numero e dell'importanza degli istituti di vigilanza privata già esistenti.
        5. La licenza può essere, altresì, negata a chi ha riportato condanna per uno dei delitti indicati nel libro II, titoli I, II, III, V, VI, VII, VIII, XII e XIII, nonché per una delle contravvenzioni indicate nel libro III, titolo I, capo I, sezione I, articoli da 650 a 661, sezione II, articoli da 678 a 680, sezione III, articoli da 682 a 685, da 695 a 713, con esclusione dell'articolo 705, del codice penale, nonché per reati in materia tributaria o fiscale, e non ha ottenuto la riabilitazione.
        6. La licenza deve essere revocata qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali è subordinata, e può essere revocata quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che ne avrebbero consentito il diniego.


Art. 4.

        1. Qualora il richiedente la licenza sia il legale rappresentante di una società, comunque costituita, questi deve essere investito dei necessari poteri per l'effettiva gestione dell'istituto e deve essere altresì detentore della maggioranza delle quote o delle azioni, se trattasi di società di capitali. Le condizioni di cui al presente comma devono risultare da documentazione originale da allegare alla domanda.
        2. Ogni variazione dell'assetto societario deve essere tempestivamente comunicata al prefetto.
        3. Qualora emerga l'esistenza di una società occulta, come definita ai sensi del codice civile, il prefetto dispone immediatamente il diniego o la revoca della licenza. Se la licenza è stata già rilasciata, nei confronti del titolare e dei soci nonché dei soci occulti si applica la pena prevista dal comma 1 dell'articolo 21.


Art. 5.

        1. La licenza non può essere oggetto di cessione se non nei modi stabiliti dalla presente legge.
        2. In caso di morte del titolare della licenza oppure in caso di rinuncia da parte di questo, nell'ordine, i soci ed i parenti, entro il primo grado, del titolare possono esercitare il diritto a subentrare nella titolarità.
        3. Nel periodo necessario per il compimento dell'istruttoria la direzione dell'istituto di vigilanza è temporaneamente affidata al comandante delle guardie il quale può attendere a compiti di ordinaria amministrazione. In tale periodo il prefetto può affiancare al comandante uno o più funzionari con il compito di garantire la corretta gestione dell'istituto.
        4. Nel caso in cui il diritto a subentrare non sia esercitato da alcuna delle persone indicate al comma 2, il prefetto invita a subentrare nella titolarità le persone che hanno inoltrato richiesta di licenza, secondo l'ordine di presentazione. Nel periodo necessario per il compimento dell'istruttoria si applicano le disposizioni di cui al comma 3.
        5. Esauriti i tentativi per la successione nella titolarità, il prefetto affida la direzione dell'istituto di vigilanza privata ad uno o più funzionari. In tale caso non possono essere assunti nuovi contratti e tutti quelli esistenti sono automaticamente risolti al termine della loro durata.
        6. Gli agenti giurati in esubero sono posti in mobilità ed integrati negli altri istituti di vigilanza privata secondo quanto stabilito dall'articolo 13, comma 2.
        7. Alla scadenza dell'ultimo contratto la licenza è automaticamente revocata.
        8. La licenza può essere, altresì, revocata, sentito il parere del questore e delle organizzazioni sindacali, quando, decorsi almeno due anni dalla sua fondazione, l'istituto di vigilanza privata non adempia a rilevanti compiti di sicurezza in relazione alle esigenze presenti nel contesto provinciale.


Art. 6.

        1. Il rilascio della licenza è subordinato al versamento alla Cassa depositi e prestiti di una cauzione nella misura minima di lire 50 milioni, rivalutabile ogni due anni con decreto del Ministro dell'interno.
        2. Annualmente, entro il 30 settembre, la cauzione di cui al comma 1 deve essere integrata fino a raggiungere la misura del 5 per cento del fatturato lordo dell'istituto di vigilanza privata e, comunque, non può mai essere inferiore alla misura minima indicata al medesimo comma 1.
        3. In caso di inosservanza dell'obbligo di cui al comma 2 la licenza è revocata.
        4. La cauzione sta a garanzia di tutte le obbligazioni inerenti l'esercizio delle attività autorizzate e dell'osservanza delle condizioni imposte dalla legge o dall'autorità di pubblica sicurezza. Il prefetto, in caso di inosservanza, dispone con decreto che la cauzione, in tutto o in parte, sia devoluta per metà all'erario dello Stato e per metà al fondo di cui all'articolo 14, comma 5, imponendo al contempo la reintegrazione della stessa entro il termine di un mese. In caso di mancata reintegrazione la licenza è revocata.
        5. Lo svincolo e la restituzione della cauzione non possono essere ordinati dal prefetto se non quando, decorso almeno un anno dalla cessazione dell'attività, il concessionario abbia provato di non avere obbligazioni cui adempiere in conseguenza del servizio al quale era autorizzato.


Art. 7.

        1. I titolari degli istituti di vigilanza privata e gli agenti giurati dipendenti sono tenuti a prestare la loro opera a richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza e ad aderire a tutte le richieste ad essi rivolte dagli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza.
        2. I titolari degli istituti di vigilanza privata devono tenere quotidianamente a riposo almeno il 5 per cento della forza che all'occorrenza può essere impiegata in servizi di polizia ove ne sia fatta richiesta da parte dell'autorità di pubblica sicurezza. In tale caso all'istituto è riconosciuto un indennizzo con le modalità e nella misura stabilite con decreto del Ministro dell'interno.


Art. 8.

        1. Gli istituti di vigilanza privata devono dotare i propri dipendenti dell'uniforme, secondo il modello approvato con decreto del Ministro dell'interno.
        2. L'uniforme è unica per tutti gli istituti di vigilanza privata operanti nell'ambito nazionale, fatta salva la diversità delle mostrine e dei fregi.
        3. Ogni istituto di vigilanza privata deve applicare sull'uniforme, sul lato sinistro del petto e sul dorso, la propria denominazione e la sigla della provincia al fine dell'esatta individuazione.
        4. Per i servizi di tutela personale e di portierato non è obbligatorio l'uso dell'uniforme ma la guardia particolare giurata deve comunque indossare sul petto sinistro un distintivo, secondo il modello approvato con decreto del Ministro dell'interno.
        5. I veicoli in uso agli istituti di vigilanza privata devono avere la medesima colorazione dell'uniforme e recare sulle fiancate la denominazione e la sigla della provincia di appartenenza. Gli stessi veicoli devono, inoltre, avere impressa sul tetto la sigla "IVP" affiancata o sovrapposta alla sigla della provincia. Ogni istituto, in aggiunta alle prescritte indicazioni, può apporre sui veicoli un proprio numero identificativo.
        6. Le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano ai veicoli utilizzati per i servizi di tutela personale.
        7. L'elenco dei veicoli, corredato dalla relativa documentazione, deve essere comunicato al prefetto ed al questore.
        8. E' vietato l'uso di dispositivi di segnalazione acustica o visiva e di palette segnaletiche.
        9. Ogni istituto di vigilanza privata deve assicurare un efficiente collegamento con i propri agenti giurati a mezzo di idoneo apparato ricetrasmittente o altro sistema in grado di comunicare con la centrale operativa. Quest'ultima deve essere collegata alla centrale operativa della questura.
        10. Gli istituti di vigilanza privata sono tenuti ad adottare tutte le misure di sicurezza volte a tutelare l'incolumità dei propri agenti giurati.


Art. 9.

        1. I questori sotto le cui giurisdizioni ricadono la sede ed i comandi operativi degli istituti di vigilanza privata, sulla base dei criteri stabiliti dal Ministro dell'interno, approvano i singoli regolamenti ed esercitano direttamente, o per il tramite di funzionari della Polizia di Stato, i controlli sull'attività degli istituti stessi e degli agenti giurati.
        2. I questori possono, altresì, emanare decreti e prescrizioni, modificare gli ordini di servizio emessi dagli istituti di vigilanza privata e, comunque, compiere qualsiasi altra legittima azione di censura o avente valore correttivo nei riguardi degli istituti e dei loro agenti.
        3. Il questore esercita la vigilanza sulle funzioni svolte dagli agenti giurati ed adotta nei loro confronti i provvedimenti di natura disciplinare dandone comunicazione al prefetto; egli promuove, inoltre, presso quest'ultimo l'adozione di provvedimenti di natura amministrativa nei confronti degli istituti di vigilanza privata.


Art. 10.

        1. I titolari degli istituti di vigilanza privata, in caso di verifiche, sono tenuti a collaborare con gli ufficiali od agenti di polizia giudiziaria.
        2. Gli istituti di vigilanza privata comunicano al questore gli elenchi del personale dipendente, operativo e tecnico-amministrativo, nonché di chiunque collabori con l'istituto, ed ogni variazione al riguardo.
        3. Gli istituti di vigilanza privata sono tenuti a comunicare ogni tre mesi l'elenco dei clienti con la specificazione dei servizi prestati. Sono, altresì, tenuti a comunicare giornalmente i servizi prestati dai singoli agenti giurati.
        4. Con decreto del Ministro dell'interno sono determinate le modalità per le comunicazioni di cui al comma 3.


Art. 11.

        1. Gli operatori degli istituti di vigilanza privata sono organizzati nei seguenti ruoli:

                a) ruolo operativo;

                b) ruolo tecnico-amministrativo.
        2. Nel ruolo operativo sono inquadrati tutti i dipendenti che svolgono i servizi di vigilanza indicati nell'articolo 1. Il ruolo tecnico-amministrativo ha carattere residuale.
        3. Con decreto del Ministro dell'interno sono fissati i criteri per l'avanzamento in carriera nel ruolo operativo.


Art. 12.

        1. I provvedimenti disciplinari nei confronti degli agenti giurati sono:

                a) la diffida;

                b) la sospensione dal servizio per un periodo da sei a trenta giorni;

                c) la revoca della nomina.

        2. Nei confronti del destinatario della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per più di tre volte nel periodo di validità del tesserino il questore propone al prefetto la revoca della nomina.
        3. I provvedimenti di natura amministrativa sono:

                a) la diffida;

                b) il ritiro, in tutto o in parte, della cauzione di cui all'articolo 6;

                c) la revoca della licenza.


Art. 13.

        1. In caso di revoca della licenza, il titolare destinatario del provvedimento nei cinque anni successivi non può ricoprire cariche sociali né possedere quote od azioni di un istituto di vigilanza privata operante nella medesima regione. In tale caso il prefetto può applicare le disposizioni di cui all'articolo 4.
        2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, il prefetto, tuttavia, cura che gli agenti giurati, salvo espressa rinuncia da parte degli stessi, siano assunti gradualmente dagli altri istituti di vigilanza privata esistenti sul territorio e non può, nel frattempo, nominarne altri.

Art. 14.

        1. Gli istituti di vigilanza privata sono disciplinati, per quanto attiene agli aspetti amministrativi, retributivi, previdenziali ed assicurativi, ai sensi delle norme del diritto privato.
        2. Gli organi e gli uffici che sono tenuti a vigilare sul rispetto delle norme di cui al comma 1 sono tenuti a comunicare al gestore eventuali inadempienze da parte dei datori di lavoro.
        3. Gli istituti di vigilanza privata segnalano al questore situazioni o comportamenti, non conformi alle norme di cui al comma 1, riguardanti gli agenti giurati alle proprie dipendenze.
        4. E' istituito un fondo di assistenza per i particolari casi di bisogno in cui gli agenti giurati possono trovarsi a causa del servizio svolto e per l'assistenza ai loro familiari. Il fondo è istituito nei modi e nelle forme stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.


Art. 15.

        1. Gli istituti di vigilanza privata sono esentati dagli obblighi normativi vigenti in materia di collocamento obbligatorio per quanto riguarda i componenti l'organico operativo e sono assoggettati a tali obblighi per i componenti il ruolo tecnico-amministrativo di cui all'articolo 11, proporzionalmente al numero di tali dipendenti.


Capo II

AGENTI GIURATI


Art. 16.

        1. Gli agenti giurati dipendenti dagli istituti di vigilanza privata devono seguire un corso di formazione presso gli stessi istituti ovvero presso istituti riconosciuti dal Ministro dell'interno. I programmi di insegnamento devono essere conformi ai criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.
        2. Al termine del corso di cui al comma 1 gli allievi sostengono un esame davanti ad una commissione nominata dal prefetto, secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.
        3. L'attestato finale costituisce titolo indispensabile per accedere alle funzioni di guardia particolare giurata, fatto salvo quanto stabilito alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 17.
        4. Gli agenti giurati, almeno ogni due anni, devono seguire dei corsi di aggiornamento secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.


Art. 17.

        1. La nomina ad agente giurato è proposta dai titolari degli istituti di vigilanza privata. Per accedere all'esercizio delle funzioni di agente giurato devono essere posseduti i seguenti requisiti:

                a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, purché residente in Italia da almeno tre anni;

                b) avere assolto gli obblighi scolastici;

                c) non avere riportato una condanna a pena detentiva superiore a tre anni per delitto non colposo ed aver ottenuto la riabilitazione;

                d) non essere sottoposto a misura di sicurezza personale oppure a misura di prevenzione;

                e) non essere stato dichiarato delinquente abituale professionale o per tendenza;

                f) essere in possesso dei requisiti psico-fisici di cui al decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 1994, e successive modificazioni;

                g) avere conseguito l'attestato di idoneità di cui all'articolo 16, oppure aver prestato servizio, nell'ultimo quinquennio, presso una delle Forze di polizia, purché il soggetto stesso non sia stato destituito dall'impiego.
        2. La nomina può essere negata a chi ha riportato condanna per uno dei delitti indicati nel libro II, titoli I, II, III, V, VI, VII, VIII, XII e XIII, nonché per una delle contravvenzioni indicate nel libro III, titolo I, capo I, sezione I, articoli da 650 a 661, sezione II, articoli da 678 a 680, sezione III, articoli da 682 a 685, da 695 a 713, con esclusione dell'articolo 705, del codice penale, e non ha ottenuto la riabilitazione.
        3. La nomina deve essere revocata qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i requisiti ai quali è subordinata, e può essere revocata quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che ne avrebbero consentito il diniego.
        4. La nomina degli agenti giurati spetta al prefetto previo parere obbligatorio, non vincolante, del questore.
        5. Il prefetto può delegare al questore le funzioni inerenti la nomina degli agenti giurati.


Art. 18.

        1. L'agente giurato che, per qualsiasi motivo, cessi dalle funzioni deve immediatamente restituire il tesserino di cui all'articolo 19.
        2. L'agente giurato è ammesso all'esercizio delle funzioni dopo aver prestato giuramento davanti al prefetto secondo la seguente formula: "Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana e al suo Capo, di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere le funzioni affidatemi con coscienza e diligenza e con l'unico intento di perseguire il pubblico interesse".
        3. L'agente giurato è tenuto ad indossare l'uniforme o il distintivo, secondo quanto stabilito dall'articolo 8.


Art. 19.

        1. Agli agenti giurati è rilasciato un tesserino conforme al modello di cui all'allegato A annesso alla presente legge. Il tesserino ha validità quinquennale ed abilita gli agenti giurati anche al porto di armi comuni da sparo, corte o lunghe, per la difesa personale. Per tale tesserino non è dovuta alcuna tassa.
        2. Per poter portare le armi gli agenti giurati devono aver superato le prove di addestramento presso un poligono del Tiro a segno nazionale e devono effettuare, almeno due volte l'anno, analoghi corsi di addestramento.
        3. E' vietato agli istituti di vigilanza privata ed a qualunque altro soggetto privato rilasciare ai propri dipendenti o collaboratori tessere di riconoscimento simili a quelle in dotazione agli appartenenti alle Forze di polizia. Fatte salve le sanzioni previste dalle disposizioni vigenti in materia, in caso di inosservanza al divieto di cui al presente comma si applica la pena della reclusione da due mesi a un anno e la multa da lire 500 mila a lire 2 milioni.


Art. 20.

        1. Gli agenti giurati nell'esercizio delle funzioni rivestono la qualità di incaricato di un pubblico servizio e, nella flagranza di reato, possono trattenere la persona per il tempo strettamente necessario alla consegna alle Forze di polizia nonché procedere all'ispezione sulla persona e sulle cose in possesso di questa ed all'identificazione della persona e dei testimoni. Delle operazioni svolte l'agente giurato stende apposito verbale che fa fede in giudizio fino ad impugnazione di falso.
        2. Gli agenti giurati che nell'espletamento del servizio vengano a conoscenza di fatti costituenti reato devono informarne, tempestivamente e per iscritto, il questore, il quale provvede alle successive comunicazioni all'autorità giudiziaria.


Capo III

SANZIONI. DISCIPLINA DELL'ATTIVITA'.
MODIFICAZIONI DI NORME E ABROGAZIONI


Art. 21.

        1. Chiunque, senza licenza, eserciti l'attività prevista dall'articolo 1 è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a lire 10 milioni.
        2. Chiunque, senza averne ottenuto la nomina, eserciti le funzioni di agente giurato, in rapporto di dipendenza da altro soggetto, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa fino a lire 5 milioni.
        3. In caso di abuso della licenza di cui all'articolo 1 o di inosservanza delle disposizioni di legge o delle prescrizioni dettate dalle autorità di pubblica sicurezza in materia di vigilanza privata si applica la pena prevista dal comma 1 ridotta da un terzo alla metà.
        4. Nei confronti degli agenti giurati i quali abusino delle funzioni o non osservino le prescrizioni indicate dalla legge o dettate dalle autorità di pubblica sicurezza si applica la pena prevista dal comma 2 ridotta da un terzo alla metà.
        5. Resta ferma l'adozione dei provvedimenti di natura amministrativa previsti dalla presente legge.


Art. 22.

        1. Chi intenda servirsi dell'opera svolta dagli istituti di vigilanza privata deve assicurarsi della presenza e della validità della relativa licenza, anche richiedendone conferma al competente ufficio territoriale del governo.
        2. Chiunque usufruisce dei servizi indicati nell'articolo 1 prestati da soggetti non muniti di licenza è punito, a titolo di concorso, con le pene stabilite dal comma 1 dell'articolo 21.


Art. 23.

        1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge cessa l'efficacia dei decreti di nomina a guardia giurata rilasciati ai sensi dell'articolo 133 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
        2. I privati che hanno alle loro dipendenze le guardie giurate nominate ai sensi dei decreti di cui al comma 1 devono integrarle nel proprio organico con altra qualifica ovvero esigere che queste siano assunte dagli istituti di vigilanza privata che subentrano nei servizi.


Art. 24.

        1. In materia di contratti per i servizi di vigilanza privata non è ammessa alcuna intermediazione o subappalto.
        2. Per la vigilanza satellitare l'istituto di vigilanza privata può garantire il controllo nell'ambito del solo territorio autorizzato. Qualora la vigilanza satellitare sui beni mobili ecceda i limiti territoriali imposti dalla licenza le segnalazioni di allarme devono essere trasferite esclusivamente al competente organo di polizia.


Art. 25.

        1. Sono abrogati gli articoli da 133 a 141 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, gli articoli 71 e 72 e da 249 a 260 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, il regolamento di cui al regio decreto 4 giugno 1914, n. 563, il regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952, convertito dalla legge 19 marzo 1936, n. 508, e il regio decreto-legge 12 novembre 1936, n. 2144, convertito dalla legge 3 aprile 1937, n. 526.
        2. L'articolo 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

        "Art. 27. (Vigilanza venatoria). - 1. La vigilanza sulla applicazione della presente legge e delle leggi regionali è affidata:

                a) agli agenti dipendenti degli enti locali delegati dalle regioni. A tali agenti è riconosciuta, ai sensi della legislazione vigente, la qualifica di agente di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza. Detti agenti possono portare durante il servizio e per i compiti di istituto le armi da caccia di cui all'articolo 5, comma 5, della legge 7 marzo 1986, n. 65;
                b) agli agenti volontari delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale e a quelli delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, alle quali è riconosciuta la qualifica di agente giurato ai sensi della legislazione vigente.

            2. La vigilanza di cui al comma 1 è, altresì, affidata agli ufficiali, sottufficiali e agenti del Corpo forestale dello Stato, alle guardie addette a parchi nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria ed agli agenti giurati comunali, forestali e campestri; è affidata altresì alle guardie ecologiche e zoofile riconosciute da leggi regionali.
            3. Gli agenti di cui ai commi 1 e 2 svolgono le proprie funzioni, di norma, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza.
            4. La qualifica di agente giurato volontario può essere concessa ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.
            5. Agli agenti di cui ai commi 1 e 2 con compiti di vigilanza è vietato l'esercizio venatorio nell'ambito del territorio in cui esercitano le funzioni.
            6. I corsi di preparazione e di aggiornamento degli agenti di cui ai commi 1 e 2 per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza sull'esercizio venatorio, sulla tutela dell'ambiente e della fauna e sulla salvaguardia delle produzioni agricole, possono essere organizzati anche dalle associazioni di cui al comma 1, lettera b), sotto il controllo della regione.
            7. Le province coordinano l'attività degli agenti giurati volontari delle associazioni agricole, venatorie ed ambientaliste.
            8. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio garantisce il coordinamento in ordine alle attività delle associazioni di cui al comma 1, lettera b), rivolte alla preparazione, aggiornamento ed utilizzazione degli agenti giurati volontari".
        3. Il secondo comma dell'articolo 22 della legge 14 luglio 1965, n. 963, è sostituito dal seguente:

        "Gli agenti giurati sono nominati secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia, previo parere favorevole del capo del compartimento marittimo".

        4. Il secondo comma dell'articolo 31 del testo unico di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, è sostituito dal seguente:

        "Gli agenti giurati devono essere nominati secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia. Essi, ai fini della sorveglianza sulla pesca, hanno qualità di agenti di polizia giudiziaria".

        5. Le regioni adeguano le proprie leggi a quanto stabilito dalla presente legge entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore.


Capo IV

ISTITUTI DI INVESTIGAZIONE PRIVATA


Art. 26.

        1. I singoli privati e le società di persone o di capitali per esercitare l'attività di investigazione privata devono richiedere la licenza al prefetto.
        2. La licenza è rilasciata dal prefetto della provincia ove è fissata la sede operativa dell'istituto di investigazione. La licenza non abilita all'esercizio di funzioni pubbliche oltre i limiti stabiliti dalla presente legge e consente di effettuare i servizi nell'ambito della provincia, salvo quanto diversamente stabilito dalla presente legge. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, fissa i modi ed i limiti per l'espletamento delle attività investigative di cui alla presente legge.
        3. Ai fini del rilascio della licenza, il prefetto è tenuto ad acquisire il parere, non vincolante, del questore.
        4. Il prefetto trasmette copia della licenza al Ministro dell'interno.
        5. La licenza ha validità annuale ed è automaticamente rinnovata tramite la presentazione al prefetto di una dichiarazione di prosecuzione dell'attività a cui deve essere allegata una relazione sulle operazioni svolte nel corso dell'anno precedente secondo le indicazioni stabilite dal Ministro dell'interno.


Art. 27.

        1. L'attività investigativa privata può essere espletata in qualsiasi forma purché nei limiti imposti dalla legge ed in particolare nei limiti stabiliti dal codice penale e dalle norme a tutela dei dati personali, in particolare dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675.
        2. Sono comprese nell'attività investigativa:

                a) l'attività di recupero dei crediti, svolta dalle agenzie autorizzate ai sensi dell'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;

                b) l'attività investigativa del difensore, di cui all'articolo 327-bis del codice di procedura penale;

                c) le investigazioni in campo assicurativo;

                d) le attività di antitaccheggio.


Art. 28.

        1. Nell'esercizio delle attività di cui all'articolo 327-bis del codice di procedura penale, il titolare dell'istituto di investigazione privata, che si trovi nell'impossibilità di procedervi altrimenti, può avanzare istanza alla competente autorità giudiziaria al fine di poter eseguire ricerche o acquisire informazioni utili alla difesa. Nel caso l'autorità giudiziaria conceda l'autorizzazione, l'investigatore deve essere affiancato da un ufficiale di polizia giudiziaria scelto tra coloro che non abbiano partecipato, neanche marginalmente, alle precedenti indagini di polizia giudiziaria.
        2. L'ufficiale di polizia giudiziaria di cui al comma 1 redige i necessari verbali, controfirmati dall'investigatore, sulle operazioni compiute e ne riferisce all'autorità delegante.
        3. L'ufficiale di polizia giudiziaria di cui ai commi 1 e 2 non può partecipare ad alcuna successiva indagine di polizia giudiziaria attinente il medesimo procedimento.
        4. Il Ministro della giustizia, con proprio decreto, determina i criteri per l'attuazione del presente articolo.


Art. 29.

        1. Per poter svolgere l'attività di investigazione privata il richiedente deve possedere i medesimi requisiti stabiliti per i titolari degli istituti di vigilanza di cui all'articolo 3, ad esclusione del requisito di cui alla lettera b) del comma 1 del medesimo articolo 3. Tuttavia, chi intenda richiedere la licenza per esercitare l'attività di investigazione privata deve essere in possesso del titolo di studio di scuola media superiore di durata quinquennale.


Art. 30.

        1. Il titolare dell'istituto di investigazione privata è tenuto ad avere un registro delle operazioni su cui devono essere annotati i seguenti dati:

                a) le generalità complete ed il documento di identità delle persone dalle quali riceve l'incarico;

                b) l'onorario convenuto e quello percepito;

                c) la natura del servizio richiesto.

        2. Il registro di cui al comma 1 deve essere conservato per cinque anni.
        3. Il titolare di cui al comma 1 deve, altresì, conservare per cinque anni ogni atto e documento inerente le investigazioni eseguite.
        4. Per il registro delle operazioni in campo penale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 222 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.


Art. 31.

        1. L'istituto di investigazione privata può avere uffici o presìdi nell'ambito della provincia ovvero filiali o unità locali all'esterno della provincia secondo quanto stabilito all'articolo 2 per gli istituti di vigilanza.
        2. L'istituto di investigazione privata che si trovi nella necessità di svolgere indagini al di fuori dell'ambito provinciale, a meno che non disponga di filiali o unità locali, deve darne tempestiva comunicazione al questore. Le indagini fuori dell'ambito territoriale autorizzato non devono tuttavia assumere carattere di continuità ma devono essere effettuate esclusivamente per ragioni di emergenza e per periodi limitati.
        3. Ai fini della presente legge gli istituti di investigazione privata sono accomunati a quelli di vigilanza privata, e ad essi si applicano le disposizioni stabilite dagli articoli 4, 5, 6, 7, comma 1, 9, 10, commi 1 e 2, 12, comma 3, 13, comma 1, 14, 15 e 19, comma 3. Nell'ipotesi di cui all'articolo 6, la misura minima della cauzione è fissata in lire 20 milioni.


Art. 32.

        1. Gli istituti di investigazione privata devono indicare chiaramente nei messaggi pubblicitari gli estremi della licenza e devono astenersi dal diffondere messaggi inesatti o ingannevoli.
        2. Fatte salve le sanzioni di natura penale, la violazione a quanto stabilito dal comma 1 può costituire giusto motivo di revoca della licenza.

Art. 33.

        1. Gli istituti di investigazione privata possono avvalersi dell'opera prestata da investigatori giurati.
        2. Ai fini della presente legge gli investigatori giurati sono accomunati agli agenti giurati, e nei loro confronti si applicano le disposizioni stabilite dagli articoli 12, commi 1 e 2, 13, comma 2, 16, 17, 18 e 20.


Art. 34.

        1. Gli investigatori giurati sono muniti di un tesserino conforme al modello di cui all'allegato B annesso alla presente legge, che ha validità quinquennale e non abilita al porto di armi.


Art. 35.

        1. Chiunque, senza licenza, eserciti l'attività prevista dall'articolo 26, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa fino a lire 10 milioni.
        2. Chiunque, senza averne ottenuto la nomina, eserciti le funzioni di investigatore giurato, in rapporto di dipendenza da altro soggetto, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa fino a lire 10 milioni.
        3. In caso di abuso della licenza di cui all'articolo 26 o di inosservanza delle disposizioni di legge o delle prescrizioni dettate dalle autorità di pubblica sicurezza in materia di investigazione privata si applica la pena prevista dal comma 1 ridotta da un terzo alla metà.
        4. Nei confronti degli investigatori giurati i quali abusino delle funzioni o non osservino le prescrizioni indicate dalla legge o dettate dalle autorità di pubblica sicurezza si applica la pena prevista dal comma 2 ridotta da un terzo alla metà.
        5. Resta ferma l'adozione dei provvedimenti di natura amministrativa previsti dalla presente legge.

Art. 36.

        1. Chi intenda usufruire dei servizi prestati dagli istituti di investigazione privata deve assicurarsi della presenza e della validità della relativa licenza, anche richiedendone conferma alla competente prefettura.
        2. Chiunque usufruisce dei servizi indicati al comma 1 prestati da soggetti non muniti di licenza è punito, a titolo di concorso, con le pene stabilite dal comma 1 dell'articolo 35.



ALLEGATO A

(articolo 19, comma 1)


... (omissis) ...



ALLEGATO B

(articolo 34)


... (omissis) ...



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