XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 823
PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
ISTITUTI DI VIGILANZA PRIVATA
Art. 1.
1. I singoli privati e le società di persone o di capitali
per prestare servizi di vigilanza, armata e non armata, e
servizi di tutela personale a favore di terzi devono
richiedere licenza al prefetto.
2. Nell'attività di vigilanza di cui al comma 1 sono
compresi:
a) la vigilanza fissa e mobile, la custodia, il
trasporto e la scorta valori, il pronto intervento su
segnalazione di allarme, la gestione di centrali di ascolto e
di ricezione di allarme o, comunque, ogni altra forma di
vigilanza svolta con l'utilizzo di apparecchiature
tecnologiche rivolte alla tutela della proprietà di terzi;
b) la tutela dell'incolumità fisica di terzi;
c) i servizi di portierato, fatta salva la
possibilità di portieri preposti secondo le norme di diritto
civile e che non rivestono la qualità di agente giurato, ai
sensi della presente legge;
d) i servizi d'ordine in occasione di fiere,
mostre, congressi, eventi sportivi o musicali e simili.
3. Le attività indicate al comma 2 devono essere contenute
nei limiti dettati dalla legge ed espletate nei modi e con i
limiti stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.
4. La licenza per l'esercizio dell'attività di vigilanza
di cui al comma 2 è rilasciata dal prefetto della provincia
dove è fissata la sede operativa dell'istituto di vigilanza
privata e consente di espletare i servizi nell'ambito della
provincia stessa, fatto salvo quanto previsto dalla presente
legge. La licenza non abilita all'esercizio di funzioni
pubbliche oltre i limiti stabiliti dalla presente legge.
5. Ai fini del rilascio della licenza di cui al comma 4,
il prefetto è tenuto ad acquisire il parere, non vincolante,
del questore.
6. Il prefetto trasmette copia della licenza al Ministro
dell'interno.
7. La licenza ha validità annuale ed è automaticamente
rinnovata tramite la presentazione al prefetto di una
dichiarazione di prosecuzione dell'attività a cui deve essere
allegata una relazione sulle operazioni svolte nel corso
dell'anno precedente, secondo le indicazioni stabilite dal
Ministro dell'interno.
Art. 2.
1. Gli istituti di vigilanza privata, per esigenze
operative, possono aprire uffici o presìdi nell'ambito della
provincia dandone preventiva comunicazione al prefetto ed al
questore.
2. La documentazione attinente l'attività svolta
dall'istituto di vigilanza deve essere conservata, per almeno
cinque anni, nella sede operativa indicata nella licenza.
3. La licenza consente di acquisire servizi anche al di
fuori della provincia nella quale è rilasciata, purché
nell'ambito della medesima regione, ma in tale caso si deve
procedere all'apertura di unità locali o filiali, previa
autorizzazione del prefetto. A capo di ogni unità locale o
filiale deve essere indicato un rappresentante. L'unità locale
o filiale, tuttavia, non deve avere una consistenza superiore
al 20 per cento del personale operativo impiegato nella sede
principale.
Art. 3.
1. Per ottenere la licenza di cui all'articolo 1, il
richiedente deve possedere i seguenti requisiti:
a) essere cittadino italiano ovvero di uno Stato
membro dell'Unione europea purché, in tale caso, residente in
Italia da almeno cinque anni;
b) essere in possesso del diploma di laurea,
richiesto per l'accesso al ruolo dei funzionari della Polizia
di Stato;
c) non trovarsi in relazione di dipendenza con un
soggetto pubblico o privato italiano o straniero;
d) non aver riportato una condanna a pena
detentiva superiore a tre anni per delitto non colposo ed aver
ottenuto la riabilitazione;
e) non essere sottoposto a misura di sicurezza
personale oppure a misura di prevenzione;
f) non essere stato dichiarato delinquente
abituale professionale o per tendenza;
g) essere in possesso di una capacità tecnica ed
economica adeguata ai servizi da esercitare.
2. I requisiti di cui alle lettere a), d), e) e
f) del comma 1 devono essere posseduti anche dai soci
del titolare e dal rappresentante dell'istituto di vigilanza
privata.
3. A discrezione del prefetto la condizione di cui alla
lettera b) del comma 1 può essere ritenuta soddisfatta
quando il richiedente provenga dal ruolo dei funzionari, o
superiore, della Polizia di Stato o dai ruoli equiparati delle
altre Forze di polizia oppure dimostri che, nell'ultimo
quinquennio, ha ricoperto ininterrottamente cariche sociali
all'interno di un istituto di vigilanza privata.
4. La licenza può essere negata per ragioni di sicurezza
pubblica o di ordine pubblico ovvero in considerazione del
numero e dell'importanza degli istituti di vigilanza privata
già esistenti.
5. La licenza può essere, altresì, negata a chi ha
riportato condanna per uno dei delitti indicati nel libro II,
titoli I, II, III, V, VI, VII, VIII, XII e XIII, nonché per
una delle contravvenzioni indicate nel libro III, titolo I,
capo I, sezione I, articoli da 650 a 661, sezione II, articoli
da 678 a 680, sezione III, articoli da 682 a 685, da 695 a
713, con esclusione dell'articolo 705, del codice penale,
nonché per reati in materia tributaria o fiscale, e non ha
ottenuto la riabilitazione.
6. La licenza deve essere revocata qualora vengano a
mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali è
subordinata, e può essere revocata quando sopraggiungono o
vengono a risultare circostanze che ne avrebbero consentito il
diniego.
Art. 4.
1. Qualora il richiedente la licenza sia il legale
rappresentante di una società, comunque costituita, questi
deve essere investito dei necessari poteri per l'effettiva
gestione dell'istituto e deve essere altresì detentore della
maggioranza delle quote o delle azioni, se trattasi di società
di capitali. Le condizioni di cui al presente comma devono
risultare da documentazione originale da allegare alla
domanda.
2. Ogni variazione dell'assetto societario deve essere
tempestivamente comunicata al prefetto.
3. Qualora emerga l'esistenza di una società occulta, come
definita ai sensi del codice civile, il prefetto dispone
immediatamente il diniego o la revoca della licenza. Se la
licenza è stata già rilasciata, nei confronti del titolare e
dei soci nonché dei soci occulti si applica la pena prevista
dal comma 1 dell'articolo 21.
Art. 5.
1. La licenza non può essere oggetto di cessione se non
nei modi stabiliti dalla presente legge.
2. In caso di morte del titolare della licenza oppure in
caso di rinuncia da parte di questo, nell'ordine, i soci ed i
parenti, entro il primo grado, del titolare possono esercitare
il diritto a subentrare nella titolarità.
3. Nel periodo necessario per il compimento
dell'istruttoria la direzione dell'istituto di vigilanza è
temporaneamente affidata al comandante delle guardie il quale
può attendere a compiti di ordinaria amministrazione. In tale
periodo il prefetto può affiancare al comandante uno o più
funzionari con il compito di garantire la corretta gestione
dell'istituto.
4. Nel caso in cui il diritto a subentrare non sia
esercitato da alcuna delle persone indicate al comma 2, il
prefetto invita a subentrare nella titolarità le persone che
hanno inoltrato richiesta di licenza, secondo l'ordine di
presentazione. Nel periodo necessario per il compimento
dell'istruttoria si applicano le disposizioni di cui al comma
3.
5. Esauriti i tentativi per la successione nella
titolarità, il prefetto affida la direzione dell'istituto di
vigilanza privata ad uno o più funzionari. In tale caso non
possono essere assunti nuovi contratti e tutti quelli
esistenti sono automaticamente risolti al termine della loro
durata.
6. Gli agenti giurati in esubero sono posti in mobilità ed
integrati negli altri istituti di vigilanza privata secondo
quanto stabilito dall'articolo 13, comma 2.
7. Alla scadenza dell'ultimo contratto la licenza è
automaticamente revocata.
8. La licenza può essere, altresì, revocata, sentito il
parere del questore e delle organizzazioni sindacali, quando,
decorsi almeno due anni dalla sua fondazione, l'istituto di
vigilanza privata non adempia a rilevanti compiti di sicurezza
in relazione alle esigenze presenti nel contesto
provinciale.
Art. 6.
1. Il rilascio della licenza è subordinato al versamento
alla Cassa depositi e prestiti di una cauzione nella misura
minima di lire 50 milioni, rivalutabile ogni due anni con
decreto del Ministro dell'interno.
2. Annualmente, entro il 30 settembre, la cauzione di cui
al comma 1 deve essere integrata fino a raggiungere la misura
del 5 per cento del fatturato lordo dell'istituto di vigilanza
privata e, comunque, non può mai essere inferiore alla misura
minima indicata al medesimo comma 1.
3. In caso di inosservanza dell'obbligo di cui al comma 2
la licenza è revocata.
4. La cauzione sta a garanzia di tutte le obbligazioni
inerenti l'esercizio delle attività autorizzate e
dell'osservanza delle condizioni imposte dalla legge o
dall'autorità di pubblica sicurezza. Il prefetto, in caso di
inosservanza, dispone con decreto che la cauzione, in tutto o
in parte, sia devoluta per metà all'erario dello Stato e per
metà al fondo di cui all'articolo 14, comma 5, imponendo al
contempo la reintegrazione della stessa entro il termine di un
mese. In caso di mancata reintegrazione la licenza è
revocata.
5. Lo svincolo e la restituzione della cauzione non
possono essere ordinati dal prefetto se non quando, decorso
almeno un anno dalla cessazione dell'attività, il
concessionario abbia provato di non avere obbligazioni cui
adempiere in conseguenza del servizio al quale era
autorizzato.
Art. 7.
1. I titolari degli istituti di vigilanza privata e gli
agenti giurati dipendenti sono tenuti a prestare la loro opera
a richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza e ad aderire a
tutte le richieste ad essi rivolte dagli ufficiali o agenti di
pubblica sicurezza.
2. I titolari degli istituti di vigilanza privata devono
tenere quotidianamente a riposo almeno il 5 per cento della
forza che all'occorrenza può essere impiegata in servizi di
polizia ove ne sia fatta richiesta da parte dell'autorità di
pubblica sicurezza. In tale caso all'istituto è riconosciuto
un indennizzo con le modalità e nella misura stabilite con
decreto del Ministro dell'interno.
Art. 8.
1. Gli istituti di vigilanza privata devono dotare i
propri dipendenti dell'uniforme, secondo il modello approvato
con decreto del Ministro dell'interno.
2. L'uniforme è unica per tutti gli istituti di vigilanza
privata operanti nell'ambito nazionale, fatta salva la
diversità delle mostrine e dei fregi.
3. Ogni istituto di vigilanza privata deve applicare
sull'uniforme, sul lato sinistro del petto e sul dorso, la
propria denominazione e la sigla della provincia al fine
dell'esatta individuazione.
4. Per i servizi di tutela personale e di portierato non è
obbligatorio l'uso dell'uniforme ma la guardia particolare
giurata deve comunque indossare sul petto sinistro un
distintivo, secondo il modello approvato con decreto del
Ministro dell'interno.
5. I veicoli in uso agli istituti di vigilanza privata
devono avere la medesima colorazione dell'uniforme e recare
sulle fiancate la denominazione e la sigla della provincia di
appartenenza. Gli stessi veicoli devono, inoltre, avere
impressa sul tetto la sigla "IVP" affiancata o sovrapposta
alla sigla della provincia. Ogni istituto, in aggiunta alle
prescritte indicazioni, può apporre sui veicoli un proprio
numero identificativo.
6. Le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano ai
veicoli utilizzati per i servizi di tutela personale.
7. L'elenco dei veicoli, corredato dalla relativa
documentazione, deve essere comunicato al prefetto ed al
questore.
8. E' vietato l'uso di dispositivi di segnalazione
acustica o visiva e di palette segnaletiche.
9. Ogni istituto di vigilanza privata deve assicurare un
efficiente collegamento con i propri agenti giurati a mezzo di
idoneo apparato ricetrasmittente o altro sistema in grado di
comunicare con la centrale operativa. Quest'ultima deve essere
collegata alla centrale operativa della questura.
10. Gli istituti di vigilanza privata sono tenuti ad
adottare tutte le misure di sicurezza volte a tutelare
l'incolumità dei propri agenti giurati.
Art. 9.
1. I questori sotto le cui giurisdizioni ricadono la sede
ed i comandi operativi degli istituti di vigilanza privata,
sulla base dei criteri stabiliti dal Ministro dell'interno,
approvano i singoli regolamenti ed esercitano direttamente, o
per il tramite di funzionari della Polizia di Stato, i
controlli sull'attività degli istituti stessi e degli agenti
giurati.
2. I questori possono, altresì, emanare decreti e
prescrizioni, modificare gli ordini di servizio emessi dagli
istituti di vigilanza privata e, comunque, compiere qualsiasi
altra legittima azione di censura o avente valore correttivo
nei riguardi degli istituti e dei loro agenti.
3. Il questore esercita la vigilanza sulle funzioni svolte
dagli agenti giurati ed adotta nei loro confronti i
provvedimenti di natura disciplinare dandone comunicazione al
prefetto; egli promuove, inoltre, presso quest'ultimo
l'adozione di provvedimenti di natura amministrativa nei
confronti degli istituti di vigilanza privata.
Art. 10.
1. I titolari degli istituti di vigilanza privata, in caso
di verifiche, sono tenuti a collaborare con gli ufficiali od
agenti di polizia giudiziaria.
2. Gli istituti di vigilanza privata comunicano al
questore gli elenchi del personale dipendente, operativo e
tecnico-amministrativo, nonché di chiunque collabori con
l'istituto, ed ogni variazione al riguardo.
3. Gli istituti di vigilanza privata sono tenuti a
comunicare ogni tre mesi l'elenco dei clienti con la
specificazione dei servizi prestati. Sono, altresì, tenuti a
comunicare giornalmente i servizi prestati dai singoli agenti
giurati.
4. Con decreto del Ministro dell'interno sono determinate
le modalità per le comunicazioni di cui al comma 3.
Art. 11.
1. Gli operatori degli istituti di vigilanza privata sono
organizzati nei seguenti ruoli:
a) ruolo operativo;
b) ruolo tecnico-amministrativo.
2. Nel ruolo operativo sono inquadrati tutti i dipendenti
che svolgono i servizi di vigilanza indicati nell'articolo 1.
Il ruolo tecnico-amministrativo ha carattere residuale.
3. Con decreto del Ministro dell'interno sono fissati i
criteri per l'avanzamento in carriera nel ruolo operativo.
Art. 12.
1. I provvedimenti disciplinari nei confronti degli agenti
giurati sono:
a) la diffida;
b) la sospensione dal servizio per un periodo da
sei a trenta giorni;
c) la revoca della nomina.
2. Nei confronti del destinatario della sanzione
disciplinare della sospensione dal servizio per più di tre
volte nel periodo di validità del tesserino il questore
propone al prefetto la revoca della nomina.
3. I provvedimenti di natura amministrativa sono:
a) la diffida;
b) il ritiro, in tutto o in parte, della cauzione
di cui all'articolo 6;
c) la revoca della licenza.
Art. 13.
1. In caso di revoca della licenza, il titolare
destinatario del provvedimento nei cinque anni successivi non
può ricoprire cariche sociali né possedere quote od azioni di
un istituto di vigilanza privata operante nella medesima
regione. In tale caso il prefetto può applicare le
disposizioni di cui all'articolo 4.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, il prefetto, tuttavia,
cura che gli agenti giurati, salvo espressa rinuncia da parte
degli stessi, siano assunti gradualmente dagli altri istituti
di vigilanza privata esistenti sul territorio e non può, nel
frattempo, nominarne altri.
Art. 14.
1. Gli istituti di vigilanza privata sono disciplinati,
per quanto attiene agli aspetti amministrativi, retributivi,
previdenziali ed assicurativi, ai sensi delle norme del
diritto privato.
2. Gli organi e gli uffici che sono tenuti a vigilare sul
rispetto delle norme di cui al comma 1 sono tenuti a
comunicare al gestore eventuali inadempienze da parte dei
datori di lavoro.
3. Gli istituti di vigilanza privata segnalano al questore
situazioni o comportamenti, non conformi alle norme di cui al
comma 1, riguardanti gli agenti giurati alle proprie
dipendenze.
4. E' istituito un fondo di assistenza per i particolari
casi di bisogno in cui gli agenti giurati possono trovarsi a
causa del servizio svolto e per l'assistenza ai loro
familiari. Il fondo è istituito nei modi e nelle forme
stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.
Art. 15.
1. Gli istituti di vigilanza privata sono esentati dagli
obblighi normativi vigenti in materia di collocamento
obbligatorio per quanto riguarda i componenti l'organico
operativo e sono assoggettati a tali obblighi per i componenti
il ruolo tecnico-amministrativo di cui all'articolo 11,
proporzionalmente al numero di tali dipendenti.
Capo II
AGENTI GIURATI
Art. 16.
1. Gli agenti giurati dipendenti dagli istituti di
vigilanza privata devono seguire un corso di formazione presso
gli stessi istituti ovvero presso istituti riconosciuti dal
Ministro dell'interno. I programmi di insegnamento devono
essere conformi ai criteri stabiliti con decreto del Ministro
dell'interno.
2. Al termine del corso di cui al comma 1 gli allievi
sostengono un esame davanti ad una commissione nominata dal
prefetto, secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro
dell'interno.
3. L'attestato finale costituisce titolo indispensabile
per accedere alle funzioni di guardia particolare giurata,
fatto salvo quanto stabilito alla lettera g) del comma 1
dell'articolo 17.
4. Gli agenti giurati, almeno ogni due anni, devono
seguire dei corsi di aggiornamento secondo i criteri stabiliti
con decreto del Ministro dell'interno.
Art. 17.
1. La nomina ad agente giurato è proposta dai titolari
degli istituti di vigilanza privata. Per accedere
all'esercizio delle funzioni di agente giurato devono essere
posseduti i seguenti requisiti:
a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro
dell'Unione europea, purché residente in Italia da almeno tre
anni;
b) avere assolto gli obblighi scolastici;
c) non avere riportato una condanna a pena
detentiva superiore a tre anni per delitto non colposo ed aver
ottenuto la riabilitazione;
d) non essere sottoposto a misura di sicurezza
personale oppure a misura di prevenzione;
e) non essere stato dichiarato delinquente
abituale professionale o per tendenza;
f) essere in possesso dei requisiti psico-fisici
di cui al decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22
novembre 1994, e successive modificazioni;
g) avere conseguito l'attestato di idoneità di cui
all'articolo 16, oppure aver prestato servizio, nell'ultimo
quinquennio, presso una delle Forze di polizia, purché il
soggetto stesso non sia stato destituito dall'impiego.
2. La nomina può essere negata a chi ha riportato condanna
per uno dei delitti indicati nel libro II, titoli I, II, III,
V, VI, VII, VIII, XII e XIII, nonché per una delle
contravvenzioni indicate nel libro III, titolo I, capo I,
sezione I, articoli da 650 a 661, sezione II, articoli da 678
a 680, sezione III, articoli da 682 a 685, da 695 a 713, con
esclusione dell'articolo 705, del codice penale, e non ha
ottenuto la riabilitazione.
3. La nomina deve essere revocata qualora vengano a
mancare, in tutto o in parte, i requisiti ai quali è
subordinata, e può essere revocata quando sopraggiungono o
vengono a risultare circostanze che ne avrebbero consentito il
diniego.
4. La nomina degli agenti giurati spetta al prefetto
previo parere obbligatorio, non vincolante, del questore.
5. Il prefetto può delegare al questore le funzioni
inerenti la nomina degli agenti giurati.
Art. 18.
1. L'agente giurato che, per qualsiasi motivo, cessi dalle
funzioni deve immediatamente restituire il tesserino di cui
all'articolo 19.
2. L'agente giurato è ammesso all'esercizio delle funzioni
dopo aver prestato giuramento davanti al prefetto secondo la
seguente formula: "Giuro di essere fedele alla Repubblica
italiana e al suo Capo, di osservare lealmente le leggi dello
Stato e di adempiere le funzioni affidatemi con coscienza e
diligenza e con l'unico intento di perseguire il pubblico
interesse".
3. L'agente giurato è tenuto ad indossare l'uniforme o il
distintivo, secondo quanto stabilito dall'articolo 8.
Art. 19.
1. Agli agenti giurati è rilasciato un tesserino conforme
al modello di cui all'allegato A annesso alla presente legge.
Il tesserino ha validità quinquennale ed abilita gli agenti
giurati anche al porto di armi comuni da sparo, corte o
lunghe, per la difesa personale. Per tale tesserino non è
dovuta alcuna tassa.
2. Per poter portare le armi gli agenti giurati devono
aver superato le prove di addestramento presso un poligono del
Tiro a segno nazionale e devono effettuare, almeno due volte
l'anno, analoghi corsi di addestramento.
3. E' vietato agli istituti di vigilanza privata ed a
qualunque altro soggetto privato rilasciare ai propri
dipendenti o collaboratori tessere di riconoscimento simili a
quelle in dotazione agli appartenenti alle Forze di polizia.
Fatte salve le sanzioni previste dalle disposizioni vigenti in
materia, in caso di inosservanza al divieto di cui al presente
comma si applica la pena della reclusione da due mesi a un
anno e la multa da lire 500 mila a lire 2 milioni.
Art. 20.
1. Gli agenti giurati nell'esercizio delle funzioni
rivestono la qualità di incaricato di un pubblico servizio e,
nella flagranza di reato, possono trattenere la persona per il
tempo strettamente necessario alla consegna alle Forze di
polizia nonché procedere all'ispezione sulla persona e sulle
cose in possesso di questa ed all'identificazione della
persona e dei testimoni. Delle operazioni svolte l'agente
giurato stende apposito verbale che fa fede in giudizio fino
ad impugnazione di falso.
2. Gli agenti giurati che nell'espletamento del servizio
vengano a conoscenza di fatti costituenti reato devono
informarne, tempestivamente e per iscritto, il questore, il
quale provvede alle successive comunicazioni all'autorità
giudiziaria.
Capo III
SANZIONI. DISCIPLINA DELL'ATTIVITA'.
MODIFICAZIONI DI NORME E ABROGAZIONI
Art. 21.
1. Chiunque, senza licenza, eserciti l'attività prevista
dall'articolo 1 è punito con la reclusione da uno a cinque
anni e con la multa fino a lire 10 milioni.
2. Chiunque, senza averne ottenuto la nomina, eserciti le
funzioni di agente giurato, in rapporto di dipendenza da altro
soggetto, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e
con la multa fino a lire 5 milioni.
3. In caso di abuso della licenza di cui all'articolo 1 o
di inosservanza delle disposizioni di legge o delle
prescrizioni dettate dalle autorità di pubblica sicurezza in
materia di vigilanza privata si applica la pena prevista dal
comma 1 ridotta da un terzo alla metà.
4. Nei confronti degli agenti giurati i quali abusino
delle funzioni o non osservino le prescrizioni indicate dalla
legge o dettate dalle autorità di pubblica sicurezza si
applica la pena prevista dal comma 2 ridotta da un terzo alla
metà.
5. Resta ferma l'adozione dei provvedimenti di natura
amministrativa previsti dalla presente legge.
Art. 22.
1. Chi intenda servirsi dell'opera svolta dagli istituti
di vigilanza privata deve assicurarsi della presenza e della
validità della relativa licenza, anche richiedendone conferma
al competente ufficio territoriale del governo.
2. Chiunque usufruisce dei servizi indicati nell'articolo
1 prestati da soggetti non muniti di licenza è punito, a
titolo di concorso, con le pene stabilite dal comma 1
dell'articolo 21.
Art. 23.
1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge cessa l'efficacia dei decreti di nomina a
guardia giurata rilasciati ai sensi dell'articolo 133 del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773.
2. I privati che hanno alle loro dipendenze le guardie
giurate nominate ai sensi dei decreti di cui al comma 1 devono
integrarle nel proprio organico con altra qualifica ovvero
esigere che queste siano assunte dagli istituti di vigilanza
privata che subentrano nei servizi.
Art. 24.
1. In materia di contratti per i servizi di vigilanza
privata non è ammessa alcuna intermediazione o subappalto.
2. Per la vigilanza satellitare l'istituto di vigilanza
privata può garantire il controllo nell'ambito del solo
territorio autorizzato. Qualora la vigilanza satellitare sui
beni mobili ecceda i limiti territoriali imposti dalla licenza
le segnalazioni di allarme devono essere trasferite
esclusivamente al competente organo di polizia.
Art. 25.
1. Sono abrogati gli articoli da 133 a 141 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, gli articoli 71 e 72 e da 249 a 260 del
regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, il
regolamento di cui al regio decreto 4 giugno 1914, n. 563, il
regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952, convertito
dalla legge 19 marzo 1936, n. 508, e il regio decreto-legge 12
novembre 1936, n. 2144, convertito dalla legge 3 aprile 1937,
n. 526.
2. L'articolo 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è
sostituito dal seguente:
"Art. 27. (Vigilanza venatoria). - 1. La vigilanza
sulla applicazione della presente legge e delle leggi
regionali è affidata:
a) agli agenti dipendenti degli enti locali
delegati dalle regioni. A tali agenti è riconosciuta, ai sensi
della legislazione vigente, la qualifica di agente di polizia
giudiziaria e di pubblica sicurezza. Detti agenti possono
portare durante il servizio e per i compiti di istituto le
armi da caccia di cui all'articolo 5, comma 5, della legge 7
marzo 1986, n. 65;
b) agli agenti volontari delle associazioni
venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali
presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale e
a quelli delle associazioni di protezione ambientale
riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio, alle quali è riconosciuta la qualifica di agente
giurato ai sensi della legislazione vigente.
2. La vigilanza di cui al comma 1 è, altresì,
affidata agli ufficiali, sottufficiali e agenti del Corpo
forestale dello Stato, alle guardie addette a parchi nazionali
e regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria
ed agli agenti giurati comunali, forestali e campestri; è
affidata altresì alle guardie ecologiche e zoofile
riconosciute da leggi regionali.
3. Gli agenti di cui ai commi 1 e 2 svolgono le
proprie funzioni, di norma, nell'ambito della circoscrizione
territoriale di competenza.
4. La qualifica di agente giurato volontario può
essere concessa ai sensi delle disposizioni vigenti in
materia.
5. Agli agenti di cui ai commi 1 e 2 con compiti di
vigilanza è vietato l'esercizio venatorio nell'ambito del
territorio in cui esercitano le funzioni.
6. I corsi di preparazione e di aggiornamento degli
agenti di cui ai commi 1 e 2 per lo svolgimento delle funzioni
di vigilanza sull'esercizio venatorio, sulla tutela
dell'ambiente e della fauna e sulla salvaguardia delle
produzioni agricole, possono essere organizzati anche dalle
associazioni di cui al comma 1, lettera b), sotto il
controllo della regione.
7. Le province coordinano l'attività degli agenti
giurati volontari delle associazioni agricole, venatorie ed
ambientaliste.
8. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio garantisce il coordinamento in ordine alle attività
delle associazioni di cui al comma 1, lettera b),
rivolte alla preparazione, aggiornamento ed utilizzazione
degli agenti giurati volontari".
3. Il secondo comma dell'articolo 22 della legge 14 luglio
1965, n. 963, è sostituito dal seguente:
"Gli agenti giurati sono nominati secondo quanto stabilito
dalle disposizioni vigenti in materia, previo parere
favorevole del capo del compartimento marittimo".
4. Il secondo comma dell'articolo 31 del testo unico di
cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, è sostituito dal
seguente:
"Gli agenti giurati devono essere nominati secondo quanto
stabilito dalle disposizioni vigenti in materia. Essi, ai fini
della sorveglianza sulla pesca, hanno qualità di agenti di
polizia giudiziaria".
5. Le regioni adeguano le proprie leggi a quanto stabilito
dalla presente legge entro sei mesi dalla data della sua
entrata in vigore.
Capo IV
ISTITUTI DI INVESTIGAZIONE PRIVATA
Art. 26.
1. I singoli privati e le società di persone o di capitali
per esercitare l'attività di investigazione privata devono
richiedere la licenza al prefetto.
2. La licenza è rilasciata dal prefetto della provincia
ove è fissata la sede operativa dell'istituto di
investigazione. La licenza non abilita all'esercizio di
funzioni pubbliche oltre i limiti stabiliti dalla presente
legge e consente di effettuare i servizi nell'ambito della
provincia, salvo quanto diversamente stabilito dalla presente
legge. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, fissa i
modi ed i limiti per l'espletamento delle attività
investigative di cui alla presente legge.
3. Ai fini del rilascio della licenza, il prefetto è
tenuto ad acquisire il parere, non vincolante, del
questore.
4. Il prefetto trasmette copia della licenza al Ministro
dell'interno.
5. La licenza ha validità annuale ed è automaticamente
rinnovata tramite la presentazione al prefetto di una
dichiarazione di prosecuzione dell'attività a cui deve essere
allegata una relazione sulle operazioni svolte nel corso
dell'anno precedente secondo le indicazioni stabilite dal
Ministro dell'interno.
Art. 27.
1. L'attività investigativa privata può essere espletata
in qualsiasi forma purché nei limiti imposti dalla legge ed in
particolare nei limiti stabiliti dal codice penale e dalle
norme a tutela dei dati personali, in particolare dalla legge
31 dicembre 1996, n. 675.
2. Sono comprese nell'attività investigativa:
a) l'attività di recupero dei crediti, svolta
dalle agenzie autorizzate ai sensi dell'articolo 115 del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;
b) l'attività investigativa del difensore, di cui
all'articolo 327-bis del codice di procedura penale;
c) le investigazioni in campo assicurativo;
d) le attività di antitaccheggio.
Art. 28.
1. Nell'esercizio delle attività di cui all'articolo
327-bis del codice di procedura penale, il titolare
dell'istituto di investigazione privata, che si trovi
nell'impossibilità di procedervi altrimenti, può avanzare
istanza alla competente autorità giudiziaria al fine di poter
eseguire ricerche o acquisire informazioni utili alla difesa.
Nel caso l'autorità giudiziaria conceda l'autorizzazione,
l'investigatore deve essere affiancato da un ufficiale di
polizia giudiziaria scelto tra coloro che non abbiano
partecipato, neanche marginalmente, alle precedenti indagini
di polizia giudiziaria.
2. L'ufficiale di polizia giudiziaria di cui al comma 1
redige i necessari verbali, controfirmati dall'investigatore,
sulle operazioni compiute e ne riferisce all'autorità
delegante.
3. L'ufficiale di polizia giudiziaria di cui ai commi 1 e
2 non può partecipare ad alcuna successiva indagine di polizia
giudiziaria attinente il medesimo procedimento.
4. Il Ministro della giustizia, con proprio decreto,
determina i criteri per l'attuazione del presente articolo.
Art. 29.
1. Per poter svolgere l'attività di investigazione privata
il richiedente deve possedere i medesimi requisiti stabiliti
per i titolari degli istituti di vigilanza di cui all'articolo
3, ad esclusione del requisito di cui alla lettera b)
del comma 1 del medesimo articolo 3. Tuttavia, chi intenda
richiedere la licenza per esercitare l'attività di
investigazione privata deve essere in possesso del titolo di
studio di scuola media superiore di durata quinquennale.
Art. 30.
1. Il titolare dell'istituto di investigazione privata è
tenuto ad avere un registro delle operazioni su cui devono
essere annotati i seguenti dati:
a) le generalità complete ed il documento di
identità delle persone dalle quali riceve l'incarico;
b) l'onorario convenuto e quello percepito;
c) la natura del servizio richiesto.
2. Il registro di cui al comma 1 deve essere conservato
per cinque anni.
3. Il titolare di cui al comma 1 deve, altresì, conservare
per cinque anni ogni atto e documento inerente le
investigazioni eseguite.
4. Per il registro delle operazioni in campo penale si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 222 delle norme
di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989,
n. 271.
Art. 31.
1. L'istituto di investigazione privata può avere uffici o
presìdi nell'ambito della provincia ovvero filiali o unità
locali all'esterno della provincia secondo quanto stabilito
all'articolo 2 per gli istituti di vigilanza.
2. L'istituto di investigazione privata che si trovi nella
necessità di svolgere indagini al di fuori dell'ambito
provinciale, a meno che non disponga di filiali o unità
locali, deve darne tempestiva comunicazione al questore. Le
indagini fuori dell'ambito territoriale autorizzato non devono
tuttavia assumere carattere di continuità ma devono essere
effettuate esclusivamente per ragioni di emergenza e per
periodi limitati.
3. Ai fini della presente legge gli istituti di
investigazione privata sono accomunati a quelli di vigilanza
privata, e ad essi si applicano le disposizioni stabilite
dagli articoli 4, 5, 6, 7, comma 1, 9, 10, commi 1 e 2, 12,
comma 3, 13, comma 1, 14, 15 e 19, comma 3. Nell'ipotesi di
cui all'articolo 6, la misura minima della cauzione è fissata
in lire 20 milioni.
Art. 32.
1. Gli istituti di investigazione privata devono indicare
chiaramente nei messaggi pubblicitari gli estremi della
licenza e devono astenersi dal diffondere messaggi inesatti o
ingannevoli.
2. Fatte salve le sanzioni di natura penale, la violazione
a quanto stabilito dal comma 1 può costituire giusto motivo di
revoca della licenza.
Art. 33.
1. Gli istituti di investigazione privata possono
avvalersi dell'opera prestata da investigatori giurati.
2. Ai fini della presente legge gli investigatori giurati
sono accomunati agli agenti giurati, e nei loro confronti si
applicano le disposizioni stabilite dagli articoli 12, commi 1
e 2, 13, comma 2, 16, 17, 18 e 20.
Art. 34.
1. Gli investigatori giurati sono muniti di un tesserino
conforme al modello di cui all'allegato B annesso alla
presente legge, che ha validità quinquennale e non abilita al
porto di armi.
Art. 35.
1. Chiunque, senza licenza, eserciti l'attività prevista
dall'articolo 26, è punito con la reclusione da due a sei anni
e con la multa fino a lire 10 milioni.
2. Chiunque, senza averne ottenuto la nomina, eserciti le
funzioni di investigatore giurato, in rapporto di dipendenza
da altro soggetto, è punito con la reclusione da uno a tre
anni e con la multa fino a lire 10 milioni.
3. In caso di abuso della licenza di cui all'articolo 26 o
di inosservanza delle disposizioni di legge o delle
prescrizioni dettate dalle autorità di pubblica sicurezza in
materia di investigazione privata si applica la pena prevista
dal comma 1 ridotta da un terzo alla metà.
4. Nei confronti degli investigatori giurati i quali
abusino delle funzioni o non osservino le prescrizioni
indicate dalla legge o dettate dalle autorità di pubblica
sicurezza si applica la pena prevista dal comma 2 ridotta da
un terzo alla metà.
5. Resta ferma l'adozione dei provvedimenti di natura
amministrativa previsti dalla presente legge.
Art. 36.
1. Chi intenda usufruire dei servizi prestati dagli
istituti di investigazione privata deve assicurarsi della
presenza e della validità della relativa licenza, anche
richiedendone conferma alla competente prefettura.
2. Chiunque usufruisce dei servizi indicati al comma 1
prestati da soggetti non muniti di licenza è punito, a titolo
di concorso, con le pene stabilite dal comma 1 dell'articolo
35.
ALLEGATO A
(articolo 19, comma 1)
... (omissis) ...
ALLEGATO B
(articolo 34)
... (omissis) ...