XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 819
Onorevoli Colleghi! - Nella XII legislatura, la XI
Commissione del Senato della Repubblica approvò, con qualche
modifica, un disegno di legge recante "norme sulla mutualità
volontaria e sull'assistenza integrativa", trasmettendolo, per
l'esame in Assemblea, il 21 dicembre 1995 (atto Senato n.
1919). Non ci fu tempo, però, di discutere quel testo in Aula,
a causa della fine anticipata della legislatura. Analogamente
avvenne nel corso della XIII legislatura con l'assegnazione
nella seduta n. 33 del 23 luglio 1996. Esso viene ora
riproposto.
Dal 1886, anno della prima legge in materia (legge 15
aprile 1886, n. 3818) ad oggi la mutualità si è trasformata ed
ha assunto dimensioni non trascurabili: secondo le stime
elaborate da un'indagine della Commissione affari sociali
della Camera dei deputati, nel 1988 gli iscritti sarebbero
stati 2 milioni e le erogazioni fornite sarebbero allora
oscillate tra i 400 e gli 800 miliardi di lire all'anno.
Cifra, quest'ultima, che, se rapportata ai premi incassati
dalle assicurazioni private per le polizze malattia, dà la
misura delle rilevanti dimensioni assunte dalla mutualità
volontaria.
Le società di mutuo soccorso benché nate per tutelare
determinate categorie, si sono ormai aperte a tutti i
cittadini, per fornire un'assistenza integrativa del servizio
pubblico, ed alternativa del servizio pubblico, laddove il
"pubblico" è carente. Chi è favorevole allo sviluppo della
mutualità non vuole infatti smantellare il servizio pubblico,
auspica al contrario un servizio sanitario nazionale sempre
più efficiente, affiancato e non sostituito dalla mutualità
volontaria, che può svolgere un ruolo essenziale proprio per
incentivare una maggiore efficienza del servizio pubblico.
Un atto legislativo in materia è reso ancor più urgente
dalla necessità di dare attuazione all'articolo 10 del decreto
legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, che modifica in punti
qualificanti il precedente contestatissimo decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, che prevedeva forme differenziate di
assistenza e che conferisce alle strutture sanitarie a
carattere mutualistico e volontario un ruolo fondamentale
nella tutela della salute. Nella nuova formulazione spicca il
significativo riconoscimento delle società di mutuo soccorso,
che sono state espressamente abilitate a gestire le "forme
integrative di assistenza sanitaria".
Del resto, la necessità di garantire a tutti i cittadini
la possibilità di potersi, liberamente e volontariamente,
associare in mutue integrative, era prevista dall'articolo 46
della legge 23 dicembre 1978, n. 833. A quella legge di
riforma del sistema sanitario ci si può richiamare anche per
dare risposta al nuovo fenomeno della domanda dei cittadini di
partecipare attivamente e responsabilmente alla gestione delle
politiche sociali.
Con il riordino del sistema mutualistico-integrativo e
volontario (che rinnovi l'antica legge del 1886 sulla quale
ancora si reggono le società di mutuo soccorso) può riemergere
un movimento di solidarietà, capace di contribuire al
rafforzamento dello stato sociale.
La proposta di legge che ora si propone vuole dare
riferimenti normativi ad esperienze già vitali.
L'articolo 1 ha carattere definitorio, cercando di
rappresentare le forme e i soggetti in cui si esprime la
mutualità volontaria: forme che vengono tutte assunte come
possibili, sottolineando il valore della autogestione e il
carattere sussidiario della mutualità volontaria.
L'articolo 2 individua forme aggiornate con cui gli
organismi mutualistici possono raggiungere i loro scopi,
attraverso convenzioni dirette o indirette con il Servizio
sanitario nazionale.
Gli articoli 3 e 4 aggiornano il quadro normativo entro il
quale opera la mutualità volontaria, partendo dalla citata
legge n. 3818 del 1886 fino a quelle più recenti.