XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 819




        Onorevoli Colleghi! - Nella XII legislatura, la XI Commissione del Senato della Repubblica approvò, con qualche modifica, un disegno di legge recante "norme sulla mutualità volontaria e sull'assistenza integrativa", trasmettendolo, per l'esame in Assemblea, il 21 dicembre 1995 (atto Senato n. 1919). Non ci fu tempo, però, di discutere quel testo in Aula, a causa della fine anticipata della legislatura. Analogamente avvenne nel corso della XIII legislatura con l'assegnazione nella seduta n. 33 del 23 luglio 1996. Esso viene ora riproposto.
        Dal 1886, anno della prima legge in materia (legge 15 aprile 1886, n. 3818) ad oggi la mutualità si è trasformata ed ha assunto dimensioni non trascurabili: secondo le stime elaborate da un'indagine della Commissione affari sociali della Camera dei deputati, nel 1988 gli iscritti sarebbero stati 2 milioni e le erogazioni fornite sarebbero allora oscillate tra i 400 e gli 800 miliardi di lire all'anno. Cifra, quest'ultima, che, se rapportata ai premi incassati dalle assicurazioni private per le polizze malattia, dà la misura delle rilevanti dimensioni assunte dalla mutualità volontaria.
        Le società di mutuo soccorso benché nate per tutelare determinate categorie, si sono ormai aperte a tutti i cittadini, per fornire un'assistenza integrativa del servizio pubblico, ed alternativa del servizio pubblico, laddove il "pubblico" è carente. Chi è favorevole allo sviluppo della mutualità non vuole infatti smantellare il servizio pubblico, auspica al contrario un servizio sanitario nazionale sempre più efficiente, affiancato e non sostituito dalla mutualità volontaria, che può svolgere un ruolo essenziale proprio per incentivare una maggiore efficienza del servizio pubblico.
        Un atto legislativo in materia è reso ancor più urgente dalla necessità di dare attuazione all'articolo 10 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, che modifica in punti qualificanti il precedente contestatissimo decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, che prevedeva forme differenziate di assistenza e che conferisce alle strutture sanitarie a carattere mutualistico e volontario un ruolo fondamentale nella tutela della salute. Nella nuova formulazione spicca il significativo riconoscimento delle società di mutuo soccorso, che sono state espressamente abilitate a gestire le "forme integrative di assistenza sanitaria".
        Del resto, la necessità di garantire a tutti i cittadini la possibilità di potersi, liberamente e volontariamente, associare in mutue integrative, era prevista dall'articolo 46 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. A quella legge di riforma del sistema sanitario ci si può richiamare anche per dare risposta al nuovo fenomeno della domanda dei cittadini di partecipare attivamente e responsabilmente alla gestione delle politiche sociali.
        Con il riordino del sistema mutualistico-integrativo e volontario (che rinnovi l'antica legge del 1886 sulla quale ancora si reggono le società di mutuo soccorso) può riemergere un movimento di solidarietà, capace di contribuire al rafforzamento dello stato sociale.
        La proposta di legge che ora si propone vuole dare riferimenti normativi ad esperienze già vitali.
        L'articolo 1 ha carattere definitorio, cercando di rappresentare le forme e i soggetti in cui si esprime la mutualità volontaria: forme che vengono tutte assunte come possibili, sottolineando il valore della autogestione e il carattere sussidiario della mutualità volontaria.
        L'articolo 2 individua forme aggiornate con cui gli organismi mutualistici possono raggiungere i loro scopi, attraverso convenzioni dirette o indirette con il Servizio sanitario nazionale.
        Gli articoli 3 e 4 aggiornano il quadro normativo entro il quale opera la mutualità volontaria, partendo dalla citata legge n. 3818 del 1886 fino a quelle più recenti.




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