XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 819




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Associazioni ed enti della mutualità).

        1. La mutualità volontaria, senza fini di lucro, integrativa ovvero aggiuntiva delle prestazioni obbligatorie in materia di assistenza, sanità e previdenza, è perseguita attraverso l'opera di associazioni o enti mutualistici, sia a carattere territoriale che aziendale o categoriale, liberamente costituiti anche in sede di contrattazioni quali mutue volontarie o di assistenza sanitaria, casse mutue di credito, mutue aziendali e società di mutuo soccorso considerate a tutti gli effetti enti mutualistici ai sensi dell'articolo 2512 del codice civile.
        2. Le associazioni o gli enti mutualistici sono costituiti da cittadini italiani, nonché da cittadini stranieri residenti sul territorio nazionale che si trovino in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia di immigrazione.


Art. 2.

(Raccordo con il Servizio sanitario nazionale).

        1. Gli organismi mutualistici volontari, per il raggiungimento della loro finalità, possono stipulare convenzioni ed accordi anche con le aziende sanitarie locali, con le associazioni sanitarie di categoria e con qualsiasi soggetto che fornisca assistenza al Servizio sanitario nazionale, nell'ambito dell'azione di promozione di forme integrative dell'assistenza sanitaria promossa dalle regioni.


Art. 3.

(Personalità giuridica).

        1. Gli organismi di cui all'articolo 1 che esercitano la mutualità volontaria devono conseguire la personalità giuridica o trasformandosi in società di mutuo soccorso ai sensi della legge 15 aprile 1886, n. 3818, e successive modificazioni, o tramite decreto di riconoscimento emanato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.


Art. 4.

(Norme transitorie e finali).

        1. La lettera e) del primo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:

            "e) agli enti e società di mutuo soccorso che provvedono al pagamento a favore degli iscritti di capitali o di rendite".

        2. Per quanto non previsto dalla legge 15 aprile 1886, n. 3818, e successive modificazioni, e dalla presente legge si applicano le disposizioni in materia di società cooperative in quanto compatibili.



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