XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 819
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Associazioni ed enti della mutualità).
1. La mutualità volontaria, senza fini di lucro,
integrativa ovvero aggiuntiva delle prestazioni obbligatorie
in materia di assistenza, sanità e previdenza, è perseguita
attraverso l'opera di associazioni o enti mutualistici, sia a
carattere territoriale che aziendale o categoriale,
liberamente costituiti anche in sede di contrattazioni quali
mutue volontarie o di assistenza sanitaria, casse mutue di
credito, mutue aziendali e società di mutuo soccorso
considerate a tutti gli effetti enti mutualistici ai sensi
dell'articolo 2512 del codice civile.
2. Le associazioni o gli enti mutualistici sono costituiti
da cittadini italiani, nonché da cittadini stranieri residenti
sul territorio nazionale che si trovino in possesso dei
requisiti previsti dalle norme vigenti in materia di
immigrazione.
Art. 2.
(Raccordo con il Servizio sanitario nazionale).
1. Gli organismi mutualistici volontari, per il
raggiungimento della loro finalità, possono stipulare
convenzioni ed accordi anche con le aziende sanitarie locali,
con le associazioni sanitarie di categoria e con qualsiasi
soggetto che fornisca assistenza al Servizio sanitario
nazionale, nell'ambito dell'azione di promozione di forme
integrative dell'assistenza sanitaria promossa dalle
regioni.
Art. 3.
(Personalità giuridica).
1. Gli organismi di cui all'articolo 1 che esercitano la
mutualità volontaria devono conseguire la personalità
giuridica o trasformandosi in società di mutuo soccorso ai
sensi della legge 15 aprile 1886, n. 3818, e successive
modificazioni, o tramite decreto di riconoscimento emanato dal
Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Art. 4.
(Norme transitorie e finali).
1. La lettera e) del primo comma dell'articolo 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n.
449, e successive modificazioni, è sostituita dalla
seguente:
"e) agli enti e società di mutuo soccorso che
provvedono al pagamento a favore degli iscritti di capitali o
di rendite".
2. Per quanto non previsto dalla legge 15 aprile 1886, n.
3818, e successive modificazioni, e dalla presente legge si
applicano le disposizioni in materia di società cooperative in
quanto compatibili.