XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 815
Onorevoli Colleghi! - I tanti tristi episodi di cronaca
che registrano la perdita di vite umane tra gli appartenenti
alle Forze dell'ordine evidenziano tutti i limiti della
vigente normativa in materia di vittime del dovere rispetto ai
caduti e ai grandi invalidi delle Forze di polizia e delle
Forze armate quando svolgono gli stessi servizi, per atti di
terrorismo o di criminalità organizzata.
Tutto ciò è eticamente assurdo perché gli operatori di
polizia hanno tutti il medesimo dovere di esporsi al rischio
senza eccezione alcuna.
La legislazione vigente, invece, opera una serie di
distinzioni sgradevoli e inique rispetto allo stesso
adempimento di dovere. Si tratta di una legislazione
farraginosa, non ben coordinata nella successione temporale
delle diverse misure approvate. Per questi motivi con la
presente proposta di legge si intende procedere
all'affermazione dell'uguaglianza dei trattamenti con le
stesse modalità e decorrenze delle norme relative alle vittime
del terrorismo e della mafia (da ultimo, legge n. 407 del
1998) attraverso una delega al Governo per l'emanazione di un
testo unico che razionalizzi l'intera materia.
La giungla normativa in questo delicato settore si
manifesta nel fatto che in favore delle famiglie degli
appartenenti alle Forze di polizia "vittime del dovere" è
prevista la corresponsione di una speciale elargizione nella
misura di lire 150 milioni (importo da ultimo rivalutato per
effetto dell'articolo 2 della legge n. 302 del 1990).
Per vittime del dovere si intendono gli appartenenti alle
Forze dell'ordine deceduti in attività di servizio per diretto
effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di azioni
terroristiche o criminose o in servizio di ordine pubblico.
Per superstiti delle vittime del dovere si intendono
(articolo 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e articolo 4
della legge 20 ottobre 1990, n. 302): coniuge e figli se a
carico; figli, in mancanza del coniuge superstite o se lo
stesso non abbia diritto a pensione; genitori; fratelli e
sorelle se conviventi a carico; soggetti non parenti, né
affini, né legati da rapporto di coniugio che risultino
conviventi a carico della persona deceduta negli ultimi tre
anni precedenti l'evento ed anche i conviventi more
uxorio.
La stessa speciale elargizione di lire 150 milioni è
disposta, ai sensi dell'articolo 5 della legge 3 giugno 1981,
n. 308, anche in favore dei supestiti dei militari di leva e
di carriera appartenenti alle Forze armate, ai Corpi armati e
ai Corpi militarmente armati caduti nell'adempimento del
dovere in servizio di ordine pubblico o di vigilanza a
infrastrutture civili e militari, ovvero in operazioni di
soccorso.
Ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 308 del 1981, è
prevista, inoltre, la corresponsione di una speciale
elargizione pari a lire 75 milioni (maggiorata del 30 per
cento in presenza di carichi di famiglia), a favore dei
superstiti di militari deceduti per diretto effetto di ferite
o lesioni causate da eventi di natura violenta, riportate
nell'adempimento del servizio.
Per eventi di natura violenta nell'adempimento del dovere
deve intendersi qualsiasi evento violento intervenuto in
"costanza di servizio", ma non necessariamente per causa di
esso.
A favore di chiunque subisca un'invalidità permanente, per
effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello
svolgersi di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine
democratico, ovvero di fatti delittuosi ricollegabili alla
criminalità organizzata, è prevista la corresponsione di
un'elargizione fino a lire 150 milioni, in proporzione alla
percentuale di invalidità riscontrata con riferimento alla
capacità lavorativa.
Analoga elargizione è prevista per chi abbia riportato
tale invalidità a seguito di ferite o lesioni subite nel corso
di operazioni di prevenzione e repressione dei suddetti fatti
delittuosi, ovvero in conseguenza di attività di assistenza o
prestazione di soccorso, nonché agli ufficiali ed agenti di
polizia giudiziaria e di sicurezza per ferite o lesioni
riportate nel corso di azioni od operazioni di contrasto alla
criminalità organizzata.
Queste ultime provvidenze, introdotte dalla legge 20
ottobre 1990, n. 302, con la successiva legge 23 novembre
1998, n. 407, sono state estese anche a coloro i quali abbiano
subìto un'invalidità inferiore alla percentuale del 25 per
cento.
Con la medesima legge 23 novembre 1998, n. 407, sono state
poi approvate nuove norme in favore dei familiari vittime del
terrorismo e della criminalità organizzata, tra le quali
rilevano, in particolare:
particolari agevolazioni per la collocazione lavorativa
dei familiari;
la riliquidazione degli importi già corrisposti a titolo
di speciale elargizione di cui alla legge 13 agosto 1980, n.
466, per gli eventi verificatisi successivamente al 1^ gennaio
1969 e fino alla data di entrata in vigore della legge 20
ottobre 1990, n. 302;
collocamento obbligatorio per il coniuge ed i figli
superstiti ovvero per i fratelli conviventi ed a carico
qualora siano gli unici superstiti, con precedenza rispetto ad
ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli;
la concessione, per i superstiti delle sole vittime del
terrorismo, anche di un assegno vitalizio non reversibile di
lire 500 mila mensili, soggetto a perequazione automatica;
per gli orfani delle sole vittime del terrorismo, una
speciale assistenza economica per la frequenza di corsi di
scuola
secondaria superiore o universitari fino al conseguimento dei
relativi diplomi;
varie agevolazioni di carattere fiscale, pensionistico e
sanitario.
La competenza all'attribuzione delle provvidenze è
devoluta al Ministero dell'interno.
Secondo la normativa vigente, agli appartenenti alle Forze
di polizia vittime di azioni meramente criminose, non
riconducibili ad atti di terrorismo o a fattispecie di reato
caratterizzate dal vincolo associativo di cui agli articoli
416 e 416-bis del codice penale, e neanche a servizi di
ordine pubblico o di soccorso prestati, compete
sostanzialmente soltanto l'elargizione di 150 milioni di lire,
estensibile ai familiari superstiti.
Come rilevato in premessa, l'intera normativa, a causa di
varie e disarticolate innovazioni succedutesi nel tempo, ha un
carattere disomogeneo tra i diversi soggetti beneficiari.
Ad esempio, la legge n. 68 del 1999 ha abrogato gli
articoli 12 della legge n. 466 del 1990 e 14 della legge n.
302 del 1990, concernenti l'obbligo di assunzione presso le
pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e le aziende
private a favore delle vittime delle azioni criminose e dei
loro superstiti, riconducendo la loro situazione nell'ambito
delle previsioni dirette a tutti gli invalidi per servizio.
Inoltre, sono escluse dall'applicazione dei benefìci e,
quindi, prive di qualunque forma di tutela, le vittime del
dovere ed i loro superstiti la cui situazione di disagio è da
ricondurre ad eventi verificatisi in periodi antecedenti al
1969 (ad esempio, l'attentato alla stazione ferroviaria di
Trento, ove persero la vita due sottufficiali della polizia
ferroviaria).
A tale fine, la soluzione alle problematiche esposte è
rappresentata dalla presente proposta di legge recante una
delega al Governo per l'emanazione di un decreto legislativo,
che, nell'estendere alle vittime del dovere ed ai loro
congiunti i benefìci più favorevoli della vigente normativa
per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata,
sia finalizzato a razionalizzare, semplificare, armonizzare e
rendere più organiche tutte le disposizioni in materia di
provvidenze ai caduti ed ai soggetti permanentemente invalidi
delle Forze di polizia e delle Forze armate in servizio di
polizia, a seguito di fatti verificatisi nell'adempimento di
obblighi derivanti dal proprio status, nonché ai loro
congiunti.