XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 815




        Onorevoli Colleghi! - I tanti tristi episodi di cronaca che registrano la perdita di vite umane tra gli appartenenti alle Forze dell'ordine evidenziano tutti i limiti della vigente normativa in materia di vittime del dovere rispetto ai caduti e ai grandi invalidi delle Forze di polizia e delle Forze armate quando svolgono gli stessi servizi, per atti di terrorismo o di criminalità organizzata.
        Tutto ciò è eticamente assurdo perché gli operatori di polizia hanno tutti il medesimo dovere di esporsi al rischio senza eccezione alcuna.
        La legislazione vigente, invece, opera una serie di distinzioni sgradevoli e inique rispetto allo stesso adempimento di dovere. Si tratta di una legislazione farraginosa, non ben coordinata nella successione temporale delle diverse misure approvate. Per questi motivi con la presente proposta di legge si intende procedere all'affermazione dell'uguaglianza dei trattamenti con le stesse modalità e decorrenze delle norme relative alle vittime del terrorismo e della mafia (da ultimo, legge n. 407 del 1998) attraverso una delega al Governo per l'emanazione di un testo unico che razionalizzi l'intera materia.
        La giungla normativa in questo delicato settore si manifesta nel fatto che in favore delle famiglie degli appartenenti alle Forze di polizia "vittime del dovere" è prevista la corresponsione di una speciale elargizione nella misura di lire 150 milioni (importo da ultimo rivalutato per effetto dell'articolo 2 della legge n. 302 del 1990).
        Per vittime del dovere si intendono gli appartenenti alle Forze dell'ordine deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche o criminose o in servizio di ordine pubblico.
        Per superstiti delle vittime del dovere si intendono (articolo 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e articolo 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302): coniuge e figli se a carico; figli, in mancanza del coniuge superstite o se lo stesso non abbia diritto a pensione; genitori; fratelli e sorelle se conviventi a carico; soggetti non parenti, né affini, né legati da rapporto di coniugio che risultino conviventi a carico della persona deceduta negli ultimi tre anni precedenti l'evento ed anche i conviventi more uxorio.
        La stessa speciale elargizione di lire 150 milioni è disposta, ai sensi dell'articolo 5 della legge 3 giugno 1981, n. 308, anche in favore dei supestiti dei militari di leva e di carriera appartenenti alle Forze armate, ai Corpi armati e ai Corpi militarmente armati caduti nell'adempimento del dovere in servizio di ordine pubblico o di vigilanza a infrastrutture civili e militari, ovvero in operazioni di soccorso.
        Ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 308 del 1981, è prevista, inoltre, la corresponsione di una speciale elargizione pari a lire 75 milioni (maggiorata del 30 per cento in presenza di carichi di famiglia), a favore dei superstiti di militari deceduti per diretto effetto di ferite o lesioni causate da eventi di natura violenta, riportate nell'adempimento del servizio.
        Per eventi di natura violenta nell'adempimento del dovere deve intendersi qualsiasi evento violento intervenuto in "costanza di servizio", ma non necessariamente per causa di esso.
        A favore di chiunque subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, ovvero di fatti delittuosi ricollegabili alla criminalità organizzata, è prevista la corresponsione di un'elargizione fino a lire 150 milioni, in proporzione alla percentuale di invalidità riscontrata con riferimento alla capacità lavorativa.
        Analoga elargizione è prevista per chi abbia riportato tale invalidità a seguito di ferite o lesioni subite nel corso di operazioni di prevenzione e repressione dei suddetti fatti delittuosi, ovvero in conseguenza di attività di assistenza o prestazione di soccorso, nonché agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e di sicurezza per ferite o lesioni riportate nel corso di azioni od operazioni di contrasto alla criminalità organizzata.
        Queste ultime provvidenze, introdotte dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, con la successiva legge 23 novembre 1998, n. 407, sono state estese anche a coloro i quali abbiano subìto un'invalidità inferiore alla percentuale del 25 per cento.
        Con la medesima legge 23 novembre 1998, n. 407, sono state poi approvate nuove norme in favore dei familiari vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, tra le quali rilevano, in particolare:

            particolari agevolazioni per la collocazione lavorativa dei familiari;

            la riliquidazione degli importi già corrisposti a titolo di speciale elargizione di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, per gli eventi verificatisi successivamente al 1^ gennaio 1969 e fino alla data di entrata in vigore della legge 20 ottobre 1990, n. 302;

            collocamento obbligatorio per il coniuge ed i figli superstiti ovvero per i fratelli conviventi ed a carico qualora siano gli unici superstiti, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli;

            la concessione, per i superstiti delle sole vittime del terrorismo, anche di un assegno vitalizio non reversibile di lire 500 mila mensili, soggetto a perequazione automatica;

            per gli orfani delle sole vittime del terrorismo, una speciale assistenza economica per la frequenza di corsi di scuola secondaria superiore o universitari fino al conseguimento dei relativi diplomi;

            varie agevolazioni di carattere fiscale, pensionistico e sanitario.

        La competenza all'attribuzione delle provvidenze è devoluta al Ministero dell'interno.
        Secondo la normativa vigente, agli appartenenti alle Forze di polizia vittime di azioni meramente criminose, non riconducibili ad atti di terrorismo o a fattispecie di reato caratterizzate dal vincolo associativo di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale, e neanche a servizi di ordine pubblico o di soccorso prestati, compete sostanzialmente soltanto l'elargizione di 150 milioni di lire, estensibile ai familiari superstiti.
        Come rilevato in premessa, l'intera normativa, a causa di varie e disarticolate innovazioni succedutesi nel tempo, ha un carattere disomogeneo tra i diversi soggetti beneficiari.
        Ad esempio, la legge n. 68 del 1999 ha abrogato gli articoli 12 della legge n. 466 del 1990 e 14 della legge n. 302 del 1990, concernenti l'obbligo di assunzione presso le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e le aziende private a favore delle vittime delle azioni criminose e dei loro superstiti, riconducendo la loro situazione nell'ambito delle previsioni dirette a tutti gli invalidi per servizio.
        Inoltre, sono escluse dall'applicazione dei benefìci e, quindi, prive di qualunque forma di tutela, le vittime del dovere ed i loro superstiti la cui situazione di disagio è da ricondurre ad eventi verificatisi in periodi antecedenti al 1969 (ad esempio, l'attentato alla stazione ferroviaria di Trento, ove persero la vita due sottufficiali della polizia ferroviaria).
        A tale fine, la soluzione alle problematiche esposte è rappresentata dalla presente proposta di legge recante una delega al Governo per l'emanazione di un decreto legislativo, che, nell'estendere alle vittime del dovere ed ai loro congiunti i benefìci più favorevoli della vigente normativa per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, sia finalizzato a razionalizzare, semplificare, armonizzare e rendere più organiche tutte le disposizioni in materia di provvidenze ai caduti ed ai soggetti permanentemente invalidi delle Forze di polizia e delle Forze armate in servizio di polizia, a seguito di fatti verificatisi nell'adempimento di obblighi derivanti dal proprio status, nonché ai loro congiunti.




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