XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 815




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Vittime del dovere).

        1. I benefìci di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni, e alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, come modificata dalla legge 23 novembre 1998, n. 407, in favore dei soggetti vittime del dovere e loro superstiti, rimasti permanentemente invalidi o deceduti per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, nonché di fatti delittuosi commessi per il perseguimento delle finalità delle associazioni di cui all'articolo 416-bis del codice penale, si applicano agli altri soggetti destinatari delle norme previste in favore delle vittime del dovere nel corso di azioni criminose, e loro superstiti, con la eliminazione, altresì, di ogni disparità di trattamento tra le vittime del terrorismo e quelle della criminalità organizzata.
        2. Al fine di razionalizzare, semplificare, armonizzare e rendere più organiche le norme in materia di vittime del dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata, il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti testi unici delle disposizioni vigenti sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

            a) previsione della piena equiparazione delle varie tipologie delle vittime del dovere nel corso di azioni criminose ed eliminazione delle disparità di trattamento tra le vittime del terrorismo e quelle della criminalità organizzata;

            b) semplificazione e razionalizzazione delle disposizioni vigenti, prevedendo le opportune modificazioni al fine di un adeguato coordinamento delle norme medesime;             c) adeguamento e semplificazione del linguaggio normativo;

            d) previsione dell'eventuale delegificazione, mediante regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, delle norme di legge concernenti aspetti diversi da quelli indicati dalla lettera a) del presente comma, ai sensi dei princìpi stabiliti dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e dei seguenti ulteriori criteri direttivi:

                1) riduzione e massima semplificazione degli adempimenti a carico dei beneficiari;

                2) espressa indicazione delle norme abrogate e delle disposizioni non inserite nei testi unici, che restano in vigore.

        3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 2 sono trasmessi al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni, che si pronunciano entro il mese successivo.
        4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 2, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e con le stesse procedure stabilite dal medesimo comma, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive.


Art. 2.

(Entrata in vigore).

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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