XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 815
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Vittime del dovere).
1. I benefìci di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e
successive modificazioni, e alla legge 20 ottobre 1990, n.
302, come modificata dalla legge 23 novembre 1998, n. 407, in
favore dei soggetti vittime del dovere e loro superstiti,
rimasti permanentemente invalidi o deceduti per effetto di
ferite o lesioni riportate in conseguenza di atti di
terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, nonché di
fatti delittuosi commessi per il perseguimento delle finalità
delle associazioni di cui all'articolo 416-bis del
codice penale, si applicano agli altri soggetti destinatari
delle norme previste in favore delle vittime del dovere nel
corso di azioni criminose, e loro superstiti, con la
eliminazione, altresì, di ogni disparità di trattamento tra le
vittime del terrorismo e quelle della criminalità
organizzata.
2. Al fine di razionalizzare, semplificare, armonizzare e
rendere più organiche le norme in materia di vittime del
dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata, il
Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti
legislativi recanti testi unici delle disposizioni vigenti
sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) previsione della piena equiparazione delle
varie tipologie delle vittime del dovere nel corso di azioni
criminose ed eliminazione delle disparità di trattamento tra
le vittime del terrorismo e quelle della criminalità
organizzata;
b) semplificazione e razionalizzazione delle
disposizioni vigenti, prevedendo le opportune modificazioni al
fine di un adeguato coordinamento delle norme medesime;
c) adeguamento e semplificazione del linguaggio
normativo;
d) previsione dell'eventuale delegificazione,
mediante regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, delle norme di
legge concernenti aspetti diversi da quelli indicati dalla
lettera a) del presente comma, ai sensi dei princìpi
stabiliti dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive modificazioni, e dei seguenti ulteriori criteri
direttivi:
1) riduzione e massima semplificazione degli
adempimenti a carico dei beneficiari;
2) espressa indicazione delle norme abrogate e delle
disposizioni non inserite nei testi unici, che restano in
vigore.
3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 2
sono trasmessi al Parlamento per l'espressione del parere da
parte delle competenti Commissioni, che si pronunciano entro
il mese successivo.
4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei
decreti legislativi di cui al comma 2, nel rispetto dei
princìpi e criteri direttivi e con le stesse procedure
stabilite dal medesimo comma, possono essere emanate, con uno
o più decreti legislativi, disposizioni integrative o
correttive.
Art. 2.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.