XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 811




        Onorevoli Colleghi! - E' ormai noto che il bosco è fattore imprescindibile per l'equilibrio ambientale, per la produttività dei terreni agricoli viciniori, per la qualità della vita della popolazione. La presente proposta di legge ha lo scopo di promuovere il rilancio dell'economia forestale e, contestualmente, una più efficace tutela del bosco, segnatamente potenziando l'azione di lotta contro gli incendi boschivi con l'incentivazione, attraverso vantaggi fiscali, delle operazioni di manutenzione selvicolturale, finalizzate alla prevenzione del fenomeno.
        Il fenomeno degli incendi boschivi ha provocato negli ultimi venti anni, e continua a provocare, enormi danni che non sono solo di natura economica, a causa della distruzione di materiale legnoso, ma anche di natura ambientale, biosferica e paesaggistica, senza contare, in taluni casi, la perdita di vite umane. Tale distruttivo fenomeno non interessa il nostro Paese nel solo periodo estivo ma in tutto l'arco dell'anno. Osservando la serie storica degli incendi dal 1978 al 1998 si rileva che la superficie media percorsa dal fuoco è stata di 130 mila ettari l'anno (di cui 55 mila ettari boscati).
        Come dimostrano le statistiche, la recrudescenza del fenomeno e l'allarme sociale che ne deriva sono prevalentemente concentrati nei mesi che vanno da giugno a settembre, ma è altresì vero che, soprattutto in ambiente alpino, nei mesi invernali e primaverili si registrano numerosi incendi. In pratica, dando comunque per acquisito che quasi il 100 per cento degli incendi è dovuto a comportamenti dolosi o colposi, il fuoco si sviluppa in ogni periodo dell'anno, in relazione agli andamenti climatici ed alla presenza di materiale combustibile secco.
        L'aumento del combustibile (materiale secco e pertanto facilmente incendiabile), non asportato dal proprietario del bosco (disinteressato a gestire e conservare il proprio patrimonio forestale, attesa la scarsa redditività dei soprassuoli forestali), è spesso alla base della rapida ed estesa diffusione del fuoco, la cui azione devastatrice, se non controllata, rischia, alla lunga, di produrre una catastrofe ecologica.
        Con la presente proposta di legge si intende introdurre nell'ordinamento la possibilità di estendere al comparto forestale alcuni princìpi della legge n. 512 del 1982, concernente il regime fiscale dei beni di rilevante importanza culturale. Il contribuente avrebbe il beneficio di vedersi riconosciuto un vantaggio fiscale. Lo Stato incasserebbe di meno, ma avrebbe altri e consistenti vantaggi: riduzione della spesa per la lotta contro gli incendi, nuovi posti di lavoro, potenziamento del patrimonio forestale nazionale con conseguente aumento della produzione di beni e di servizi, miglioramento della qualità dell'ambiente. Il selvicoltore avrebbe il vantaggio di vedere ridotto il proprio carico fiscale, di incrementare il valore del suo bosco, di tenerlo al riparo da rischi di degrado e di incendi. Si avvierebbe un processo per sostituire il circolo vizioso (più incendi, più spese per la loro lotta) con un circolo virtuoso (meno incendi, minori imposte, minore spesa per lo Stato), valorizzando la prevenzione. In questo si giustifica la proposta di considerare oneri deducibili anche le erogazioni liberali, compiute a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali e di altri enti pubblici senza fine di lucro, proprietari di boschi, finalizzate ad opere di prevenzione degli incendi boschivi.
        Le agevolazioni fiscali previste sono subordinate al fatto che gli interessati devono dimostrare che nei due anni precedenti il terreno boscato, per il quale si richiede il beneficio, non è stato percorso dal fuoco.
        Quanto all'onere economico complessivo derivante dalle agevolazioni fiscali proposte, quantificato in lire 1520 miliardi di minori entrate, si deve considerare il grave danno derivante alla collettività nazionale dagli incendi boschivi, stimato approssimativamente in lire 2500 miliardi, costituito in massima parte da perdita di esternalità positive oltre che dal danno diretto per la perdita del materiale legnoso bruciato e per la spesa necessaria alla lotta antincendio.
        L'articolo 1 della presente proposta di legge prevede sgravi fiscali a favore dei proprietari di boschi e di foreste, disponendo l'esenzione per i redditi catastali delle imposte dirette, la deducibilità delle spese per le operazioni di manutenzione selvicolturale (interventi di sfollo, ripulitura e diradamento) finalizzate alla prevenzione degli incendi nonché delle erogazioni liberali sopra citate.
        L'articolo 2 prevede la copertura finanziaria della legge, considerando l'ipotesi realistica dell'adesione alle agevolazioni da parte dei proprietari del 10 per cento della superficie nazionale boscata, pari a 867 mila ettari.




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