XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 811
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Agevolazioni fiscali per i proprietari
di boschi e di foreste).
1. I redditi catastali di boschi e di foreste, considerati
beni la cui conservazione è riconosciuta di pubblico
interesse, non concorrono alla formazione del reddito delle
persone fisiche e giuridiche, ai fini delle relative
imposte.
2. Le spese sostenute dai proprietari per effettuare
operazioni di manutenzione selvicolturale dei boschi e delle
foreste, prioritariamente finalizzate alla prevenzione degli
incendi boschivi, e adeguatamente documentate, costituiscono
oneri interamente deducibili dal reddito delle persone fisiche
e giuridiche, nella misura effettivamente rimasta a carico. La
effettività delle spese deve risultare da apposita
certificazione rilasciata dal competente ufficio del Corpo
forestale dello Stato, nelle regioni a statuto ordinario, e
dagli uffici regionali competenti nelle regioni a statuto
speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Sono oneri interamente deducibili dal reddito delle
persone fisiche e giuridiche, nella misura effettivamente
rimasta a carico, le erogazioni liberali a favore dello Stato,
delle regioni e degli enti locali, nonché di enti o
istituzioni pubbliche, di fondazioni, di associazioni
legalmente riconosciute che, senza scopo di lucro, svolgono o
promuovono attività di restauro e di manutenzione di boschi e
di foreste appartenenti al patrimonio indisponibile dello
Stato, delle regioni, degli enti locali e di enti pubblici. Il
Ministero delle politiche agricole e forestali stabilisce i
tempi, le modalità ed i controlli affinché le citate
erogazioni siano utilizzate per gli scopi di cui al presente
comma.
4. Per godere delle agevolazioni di cui ai commi 1, 2 e 3
gli interessati devono dimostrare che nei due anni precedenti
il terreno boscato per il quale si richiede il beneficio non è
stato percorso dal fuoco.
Art. 2.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in lire 1520 miliardi annue a decorrere
dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.