XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 811




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Agevolazioni fiscali per i proprietari
di boschi e di foreste).

        1. I redditi catastali di boschi e di foreste, considerati beni la cui conservazione è riconosciuta di pubblico interesse, non concorrono alla formazione del reddito delle persone fisiche e giuridiche, ai fini delle relative imposte.
        2. Le spese sostenute dai proprietari per effettuare operazioni di manutenzione selvicolturale dei boschi e delle foreste, prioritariamente finalizzate alla prevenzione degli incendi boschivi, e adeguatamente documentate, costituiscono oneri interamente deducibili dal reddito delle persone fisiche e giuridiche, nella misura effettivamente rimasta a carico. La effettività delle spese deve risultare da apposita certificazione rilasciata dal competente ufficio del Corpo forestale dello Stato, nelle regioni a statuto ordinario, e dagli uffici regionali competenti nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.
        3. Sono oneri interamente deducibili dal reddito delle persone fisiche e giuridiche, nella misura effettivamente rimasta a carico, le erogazioni liberali a favore dello Stato, delle regioni e degli enti locali, nonché di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni, di associazioni legalmente riconosciute che, senza scopo di lucro, svolgono o promuovono attività di restauro e di manutenzione di boschi e di foreste appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato, delle regioni, degli enti locali e di enti pubblici. Il Ministero delle politiche agricole e forestali stabilisce i tempi, le modalità ed i controlli affinché le citate erogazioni siano utilizzate per gli scopi di cui al presente comma.
        4. Per godere delle agevolazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 gli interessati devono dimostrare che nei due anni precedenti il terreno boscato per il quale si richiede il beneficio non è stato percorso dal fuoco.


Art. 2.

(Copertura finanziaria).

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1520 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



Frontespizio Relazione