XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 809
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge
intende assicurare l'esercizio del diritto di voto agli
elettori che, in occasione dello svolgimento di consultazioni
elettorali, per l'elezione delle Camere o del Parlamento
europeo, o referendarie, si trovino temporaneamente all'estero
per motivi di lavoro o di studio.
Si tratta di elettori che, pur continuando a mantenere la
residenza in Italia, non possono esercitare il diritto di voto
per la mancanza di una specifica disposizione legislativa che,
disciplinandone criteri e modalità, consenta loro di votare in
territorio estero.
I destinatari del provvedimento sono numerose categorie di
elettori. Innanzitutto i dipendenti di pubbliche
amministrazioni in servizio all'estero e le loro famiglie
(ambasciate, consolati, contingenti militari impegnati nelle
diverse missioni internazionali cui partecipa il nostro Paese,
istituti di cultura, uffici dell'Istituto per il commercio
estero, lettori di italiano presso università straniere,
insegnanti presso le istituzioni scolastiche italiane
all'estero, funzionari distaccati temporaneamente presso
organizzazioni internazionali, esperti impegnati in programmi
di cooperazione allo sviluppo per conto della cooperazione
italiana, eccetera). Per tali categorie non si applica un
criterio di durata della missione per definire la temporaneità
della loro permanenza all'estero.
Altra numerosa categoria è costituita da: dirigenti e
altri dipendenti (tecnici, operai, impiegati) che lavorano
all'estero al seguito delle imprese italiane; rappresentanti e
funzionari di sedi o filiali estere di banche italiane o di
camere di commercio italiane o miste; operatori di agenzie
turistiche italiane; liberi professionisti, ricercatori,
docenti, studenti e borsisti che dimorano all'estero per un
periodo limitato, non superiore a dodici mesi, per realizzare
n progetto o svolgere un incarico determinato; eccetera. Per
definire la temporaneità della permanenza all'estero di tale
ampia categoria si applica il termine di dodici mesi, previsto
dall'articolo 1, comma 8, della legge 27 ottobre 1988, n.
470.
Sottolineo che i destinatari della presente proposta di
legge non sono i cittadini italiani residenti all'estero di
cui all'articolo 48 della Costituzione, come modificato dalla
legge costituzionale 17 gennaio 2000, n. 1. Né l'iniziativa in
esame va confusa con la legge di attuazione del citato
articolo 48 della Costituzione.
Ai fini dell'intervento legislativo in esame, infatti, non
era necessario procedere alle indicate modifiche
costituzionali che, giova ricordarlo, con l'istituzione della
circoscrizione elettorale Estero e la realizzazione di
un'unica anagrafe dei cittadini residenti all'estero, hanno
tracciato un ben diverso percorso legislativo volto ad
assicurare a tutti i nostri connazionali la certezza di una
significativa presenza in Parlamento delle tematiche e degli
orientamenti delle diverse realtà socio-culturali presenti al
di fuori del territorio nazionale.
Pertanto, l'estensione a tali categorie della possibilità
di esercitare il diritto di voto all'estero non è prevista
dalla proposta di legge sul voto per la circoscrizione Estero,
attualmente all'esame della Commissione affari costituzionali
della Camera dei deputati.
Si intende, invece, perseguire un obiettivo meno complesso
ed ambizioso ma certamente non meno importante sul piano del
rispetto del dettato costituzionale. L'esigenza, inoltre, è
sempre più avvertita se si tiene conto che l'Italia, negli
ultimi anni, ha considerevolmente ampliato la sua presenza
all'estero in tutti i campi. Valga, tra gli altri, il notevole
incremento della sua partecipazione a missioni internazionali
a tutela della pace e a difesa dei diritti umani in ogni parte
del mondo. Si consideri, per esempio, che siamo divenuti il
terzo contributore alle missioni di pace della comunità
internazionale, e manteniamo costantemente in servizio
all'estero contingenti militari costituiti mediamente da
diverse migliaia di unità. In questo momento il nostro impegno
militare nel mondo ammonta a circa 9.000 uomini. Ritengo sia
nostro inderogabile dovere rimuovere qualsiasi ostacolo che si
frapponga all'esercizio, anche da parte loro, della massima
espressione democratica della nostra Costituzione: il diritto
di voto.
L'iniziativa risponde, quindi, a evidenti criteri di
legittimità costituzionale e di giustizia sostanziale.
L'articolo 1 del provvedimento, in particolare, reca le
definizioni di "uffici consolari circoscrizionali" e
"pubbliche amministrazioni". A tale scopo sono state
riportate, rispettivamente, le definizioni di cui all'
articolo 29 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive
modificazioni, e all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
L'articolo 2 individua i destinatari del provvedimento,
introducendo a loro favore lo strumento del voto per
corrispondenza. Viene confermato, al riguardo, il collegamento
di ogni elettore con la circoscrizione del territorio
nazionale relativa alla sezione elettorale in cui egli è
iscritto.
L'articolo 3 concerne il procedimento elettorale per
corrispondenza, che vede il coinvolgimento delle pubbliche
amministrazioni interessate, dei Ministeri dell'interno e
degli affari esteri, degli uffici consolari competenti e dei
singoli elettori. A carico di ogni soggetto sono previsti
specifici adempimenti, cadenzati da una serie di termini
individuati in modo da rendere compatibile il voto per
corrispondenza con il più generale procedimento elettorale
preparatorio di cui al titolo III del testo unico delle leggi
recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957,
n. 361, e successive modificazioni.
L'articolo 4 enuncia il principio in base al quale deve
essere in ogni caso assicurato l'esercizio del diritto di voto
in Italia agli elettori che si trovino temporaneamente in
Paesi con i quali l'Italia non intrattiene relazioni
diplomatiche ovvero in Paesi nei quali il Ministero degli
affari esteri, su proposta della competente ambasciata
italiana, ravvisa, per sopravvenute specifiche condizioni
politiche o sociali locali, l'inesistenza delle condizioni di
sicurezza delle comunicazioni postali necessarie all'esercizio
del voto per corrispondenza. E' consentita una deroga a tale
principio solo per il personale delle Forze armate e delle
Forze di polizia impegnato in comprovate e inderogabili
esigenze di servizio. Per coloro che si recano in Italia per
l'esercizio del diritto di voto, qualora siano dipendenti di
pubbliche amministrazioni, è previsto il rimborso delle spese
di viaggio.
L'articolo 5 reca una disposizione di raccordo in materia
penale, prevedendo la punibilità secondo la legge italiana per
chi commetta in territorio estero taluno dei reati in materia
elettorale previsti dal testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 361 del 1957. In particolare,
dispone il raddoppio delle sanzioni previste dall'articolo 100
del medesimo testo unico in caso di voto per
corrispondenza.
L'articolo 6, infine, reca la copertura finanziaria.