XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 809




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge intende assicurare l'esercizio del diritto di voto agli elettori che, in occasione dello svolgimento di consultazioni elettorali, per l'elezione delle Camere o del Parlamento europeo, o referendarie, si trovino temporaneamente all'estero per motivi di lavoro o di studio.
        Si tratta di elettori che, pur continuando a mantenere la residenza in Italia, non possono esercitare il diritto di voto per la mancanza di una specifica disposizione legislativa che, disciplinandone criteri e modalità, consenta loro di votare in territorio estero.
        I destinatari del provvedimento sono numerose categorie di elettori. Innanzitutto i dipendenti di pubbliche amministrazioni in servizio all'estero e le loro famiglie (ambasciate, consolati, contingenti militari impegnati nelle diverse missioni internazionali cui partecipa il nostro Paese, istituti di cultura, uffici dell'Istituto per il commercio estero, lettori di italiano presso università straniere, insegnanti presso le istituzioni scolastiche italiane all'estero, funzionari distaccati temporaneamente presso organizzazioni internazionali, esperti impegnati in programmi di cooperazione allo sviluppo per conto della cooperazione italiana, eccetera). Per tali categorie non si applica un criterio di durata della missione per definire la temporaneità della loro permanenza all'estero.
        Altra numerosa categoria è costituita da: dirigenti e altri dipendenti (tecnici, operai, impiegati) che lavorano all'estero al seguito delle imprese italiane; rappresentanti e funzionari di sedi o filiali estere di banche italiane o di camere di commercio italiane o miste; operatori di agenzie turistiche italiane; liberi professionisti, ricercatori, docenti, studenti e borsisti che dimorano all'estero per un periodo limitato, non superiore a dodici mesi, per realizzare n progetto o svolgere un incarico determinato; eccetera. Per definire la temporaneità della permanenza all'estero di tale ampia categoria si applica il termine di dodici mesi, previsto dall'articolo 1, comma 8, della legge 27 ottobre 1988, n. 470.
        Sottolineo che i destinatari della presente proposta di legge non sono i cittadini italiani residenti all'estero di cui all'articolo 48 della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale 17 gennaio 2000, n. 1. Né l'iniziativa in esame va confusa con la legge di attuazione del citato articolo 48 della Costituzione.
        Ai fini dell'intervento legislativo in esame, infatti, non era necessario procedere alle indicate modifiche costituzionali che, giova ricordarlo, con l'istituzione della circoscrizione elettorale Estero e la realizzazione di un'unica anagrafe dei cittadini residenti all'estero, hanno tracciato un ben diverso percorso legislativo volto ad assicurare a tutti i nostri connazionali la certezza di una significativa presenza in Parlamento delle tematiche e degli orientamenti delle diverse realtà socio-culturali presenti al di fuori del territorio nazionale.
        Pertanto, l'estensione a tali categorie della possibilità di esercitare il diritto di voto all'estero non è prevista dalla proposta di legge sul voto per la circoscrizione Estero, attualmente all'esame della Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati.
        Si intende, invece, perseguire un obiettivo meno complesso ed ambizioso ma certamente non meno importante sul piano del rispetto del dettato costituzionale. L'esigenza, inoltre, è sempre più avvertita se si tiene conto che l'Italia, negli ultimi anni, ha considerevolmente ampliato la sua presenza all'estero in tutti i campi. Valga, tra gli altri, il notevole incremento della sua partecipazione a missioni internazionali a tutela della pace e a difesa dei diritti umani in ogni parte del mondo. Si consideri, per esempio, che siamo divenuti il terzo contributore alle missioni di pace della comunità internazionale, e manteniamo costantemente in servizio all'estero contingenti militari costituiti mediamente da diverse migliaia di unità. In questo momento il nostro impegno militare nel mondo ammonta a circa 9.000 uomini. Ritengo sia nostro inderogabile dovere rimuovere qualsiasi ostacolo che si frapponga all'esercizio, anche da parte loro, della massima espressione democratica della nostra Costituzione: il diritto di voto.
        L'iniziativa risponde, quindi, a evidenti criteri di legittimità costituzionale e di giustizia sostanziale.
        L'articolo 1 del provvedimento, in particolare, reca le definizioni di "uffici consolari circoscrizionali" e "pubbliche amministrazioni". A tale scopo sono state riportate, rispettivamente, le definizioni di cui all' articolo 29 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, e all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
        L'articolo 2 individua i destinatari del provvedimento, introducendo a loro favore lo strumento del voto per corrispondenza. Viene confermato, al riguardo, il collegamento di ogni elettore con la circoscrizione del territorio nazionale relativa alla sezione elettorale in cui egli è iscritto.
        L'articolo 3 concerne il procedimento elettorale per corrispondenza, che vede il coinvolgimento delle pubbliche amministrazioni interessate, dei Ministeri dell'interno e degli affari esteri, degli uffici consolari competenti e dei singoli elettori. A carico di ogni soggetto sono previsti specifici adempimenti, cadenzati da una serie di termini individuati in modo da rendere compatibile il voto per corrispondenza con il più generale procedimento elettorale preparatorio di cui al titolo III del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.
        L'articolo 4 enuncia il principio in base al quale deve essere in ogni caso assicurato l'esercizio del diritto di voto in Italia agli elettori che si trovino temporaneamente in Paesi con i quali l'Italia non intrattiene relazioni diplomatiche ovvero in Paesi nei quali il Ministero degli affari esteri, su proposta della competente ambasciata italiana, ravvisa, per sopravvenute specifiche condizioni politiche o sociali locali, l'inesistenza delle condizioni di sicurezza delle comunicazioni postali necessarie all'esercizio del voto per corrispondenza. E' consentita una deroga a tale principio solo per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia impegnato in comprovate e inderogabili esigenze di servizio. Per coloro che si recano in Italia per l'esercizio del diritto di voto, qualora siano dipendenti di pubbliche amministrazioni, è previsto il rimborso delle spese di viaggio.
        L'articolo 5 reca una disposizione di raccordo in materia penale, prevedendo la punibilità secondo la legge italiana per chi commetta in territorio estero taluno dei reati in materia elettorale previsti dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957. In particolare, dispone il raddoppio delle sanzioni previste dall'articolo 100 del medesimo testo unico in caso di voto per corrispondenza.
        L'articolo 6, infine, reca la copertura finanziaria.




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