XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 809
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Ai fini della presente legge, si intendono per:
a) "uffici consolari circoscrizionali", i
consolati generali di 1^ categoria, i consolati di 1^
categoria, i vice consolati di 1^ categoria e le agenzie
consolari di 1^ categoria competenti per territorio. Nei Paesi
in cui non esistono gli uffici consolari di 1^ categoria sopra
indicati, le funzioni elettorali previste dalla presente legge
sono svolte dalle ambasciate;
b) "pubbliche amministrazioni", le amministrazioni
dello Stato, ivi compresi gli istituiti e le scuole di ogni
ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed
amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le
regioni, le province, i comuni, le comunità montane e i loro
consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli
istituti autonomi case popolari, le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura e le loro associazioni,
tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e
locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio
sanitario nazionale.
Art. 2.
1. In occasione dello svolgimento delle consultazioni
elettorali o referendarie, gli elettori dipendenti di
pubbliche amministrazioni in servizio all'estero e quelli
temporaneamente all'estero per motivi di studio o di lavoro
possono votare per corrispondenza per la circoscrizione del
territorio nazionale relativa alla sezione elettorale in cui
sono iscritti.
2. Per gli elettori di cui al comma 1 che non siano
dipendenti di pubbliche amministrazioni si considera soggiorno
temporaneo all'estero quello che non eccede la misura di
dodici mesi ai sensi dell'articolo 1, comma 8, della legge 27
ottobre 1988, n. 470.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche in
occasione delle elezioni del Parlamento europeo, a favore dei
medesimi elettori all'estero, in Paesi non appartenenti
all'Unione europea.
4. L'esercizio del diritto di voto per corrispondenza è
assicurato anche ai familiari conviventi degli elettori di cui
ai commi 1 e 3.
Art. 3.
1. Entro quaranta giorni dalla data fissata per lo
svolgimento delle votazioni, gli uffici elettorali dei comuni
di residenza in Italia ricevono dalle amministrazioni di
appartenenza gli elenchi degli elettori di cui all'articolo 2.
Gli elenchi sono inviati per conoscenza anche al Ministero
dell'interno e devono espressamente indicare per ogni elettore
il numero della sezione elettorale in cui è iscritto e il
numero di iscrizione nella lista elettorale di sezione,
risultanti dalla tessera elettorale personale prevista
dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299, nonché
l'indirizzo dell'ente, ufficio o reparto d'impiego all'estero
e dell'ufficio consolare circoscrizionale. Gli elenchi sono
altresì inviati, entro il medesimo termine, a cura delle
amministrazioni di appartenenza e per corriere diplomatico,
agli uffici consolari circoscrizionali e, per conoscenza, al
Ministero degli affari esteri.
2. Gli elettori italiani di cui all'articolo 2 che non
siano dipendenti di pubbliche amministrazioni possono
chiedere, singolarmente o anche a nome dei familiari
conviventi, di votare all'estero per corrispondenza in
occasione delle consultazioni elettorali di cui al medesimo
articolo 2 inviando apposita richiesta al comune italiano di
residenza. La richiesta, che deve contenere il numero della
sezione elettorale in cui l'elettore è iscritto e il numero di
iscrizione nella lista elettorale di sezione, risultanti dalla
tessera elettorale personale prevista dall'articolo 1 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
8 settembre 2000, n. 299, nonché l'indirizzo dell'ufficio
consolare circoscrizionale e il recapito al quale egli
desidera gli venga inviato il plico elettorale, dovrà
pervenire al comune destinatario entro il quarantesimo giorno
dalla data fissata per lo svolgimento delle votazioni. Nella
richiesta l'elettore potrà, altresì, chiedere che il plico
elettorale gli venga recapitato presso l'ufficio consolare
circoscrizionale.
3. Entro ventitre giorni dalla data fissata per lo
svolgimento delle votazioni, gli uffici elettorali dei comuni
di residenza inviano, per corriere diplomatico, agli uffici
consolari circoscrizionali un plico per ogni elettore di cui
all'articolo 2, contenente la scheda elettorale, una busta
recante l'indirizzo dell'ufficio consolare circoscrizionale e
un'altra busta recante l'indirizzo dell'ufficio elettorale del
comune medesimo nonché l'indicazione della sezione elettorale
in cui ogni elettore è iscritto; il plico contiene, altresì,
un foglio con le indicazioni delle modalità per l'espressione
del voto e le liste dei candidati della circoscrizione del
territorio nazionale relativa alla sezione elettorale in cui
sono iscritti. Nel caso in cui le schede elettorali siano più
di una per ciascun elettore, esse sono spedite nello stesso
plico e sono inviate all'elettore in una unica busta. Per gli
elettori che non siano dipendenti di pubbliche
amministrazioni, il plico contiene anche il certificato
elettorale.
4. Gli uffici consolari circoscrizionali verificano che
per ogni elettore indicato nell'elenco di cui al comma 1 sia
pervenuto il relativo plico elettorale, provvedendo a
richiedere agli uffici elettorali dei comuni di residenza
l'invio di quelli mancanti.
5. Almeno diciassette giorni prima della data fissata per
lo svolgimento delle
votazioni, gli uffici consolari circoscrizionali
provvedono:
a) all'affrancatura sia dei plichi sia delle buste
interne indirizzati agli uffici circoscrizionali medesimi;
b) all'inoltro del plico stesso, per il tramite
degli enti, uffici o reparti d'impiego all'estero, agli
elettori di cui all'articolo 2. Per gli elettori che non siano
dipendenti di pubbliche amministrazioni i plichi sono
recapitati per posta ovvero mediante consegna diretta agli
interessati.
6. L'elettore che, a quattordici giorni dalla data delle
votazioni in Italia, non abbia ricevuto la scheda elettorale,
può farne richiesta, per il tramite degli enti, uffici o
reparti d'impiego all'estero, ovvero direttamente qualora non
sia dipendente di pubbliche amministrazioni, al capo
dell'ufficio consolare circoscrizionale che, accertato il
diritto dell'elettore, richiede al sindaco del comune
competente l'invio di nuove schede elettorali sostitutive.
7. Dopo aver espresso il proprio voto, l'elettore
introduce la scheda o le schede, e il tagliando staccato dal
certificato elettorale qualora non sia dipendente di pubbliche
amministrazioni, nella busta recante l'indirizzo dell'ufficio
elettorale del comune di residenza, sigilla la busta e la
introduce in quella recante l'indirizzo dell'ufficio consolare
circoscrizionale, che deve a sua volta essere sigillata.
L'elettore, per il tramite degli enti, uffici o reparti
d'impiego all'estero, ovvero direttamente o per posta qualora
non sia dipendente di pubbliche amministrazioni, spedisce il
plico non oltre l'undicesimo giorno precedente la data
stabilita per le votazioni in Italia. Le schede ed entrambe le
buste che le contengono non devono recare nessun segno di
riconoscimento.
8. L'ente, ufficio o reparto d'impiego all'estero, dopo la
consegna del plico da parte dell'elettore, appone
sull'apposito spazio della tessera elettorale dell'interessato
il timbro dell'ente, ufficio o comando e la data, e provvede,
altresì, ad annotare il numero della tessera stessa in
appositi elenchi suddivisi in base alla sezione elettorale in
cui gli elettori sono iscritti in Italia, che sono trasmessi
all'ufficio consolare circoscrizionale unitamente ai plichi
raccolti.
9. Entro sette giorni dall'apertura dei seggi, i capi
degli uffici consolari circoscrizionali inviano agli uffici
elettorali dei comuni di residenza, per il tramite del
Ministero degli affari esteri, i plichi con le buste pervenute
e gli elenchi di cui al comma 8. Detti plichi ed elenchi sono
spediti in un unico viaggio, per via aerea e con corriere
diplomatico. Ogni plico è accompagnato da una nota con
l'indicazione del numero delle buste che contiene.
10. I capi degli uffici consolari circoscrizionali
provvedono, dopo l'invio in Italia dei plichi di cui al comma
9 e degli elenchi di cui al comma 8, all'immediato
incenerimento di quelli pervenuti fuori tempo.
11. Nel giorno fissato per la votazione, gli uffici
elettorali dei comuni di residenza procedono a smistare le
buste contenute nei plichi di cui al comma 9 e gli elenchi di
cui al comma 8 pervenuti alle sezioni elettorali indicate in
tali documenti.
12. Entro l'orario di inizio delle operazioni di spoglio e
di scrutinio dei voti, i presidenti delle sezioni
procedono:
a) all'apertura delle buste e all'introduzione
delle schede nelle urne, assicurando in ogni caso che venga
rispettata la segretezza del voto;
b) alla trascrizione nell'apposito registro dei
numeri delle tessere personali e dei dati personali indicati
nei tagliandi staccati dai certificati elettorali.
Art. 4.
1. Su proposta delle ambasciate italiane, il Ministero
degli affari esteri indica, entro quaranta giorni dalla data
fissata per lo svolgimento delle votazioni, alla Presidenza
del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'interno i Paesi
ove la sicurezza delle comunicazioni postali, in conseguenza
di specifiche condizioni politiche o sociali, non consente
l'esercizio del diritto di voto per corrispondenza agli
elettori di cui all'articolo 2.
2. Agli elettori di cui all'articolo 2, che si trovino nei
Paesi indicati al comma 1 ovvero in Paesi con i quali l'Italia
non intrattiene relazioni diplomatiche, è comunque assicurato
l'esercizio del diritto di voto in Italia, fatte salve
comprovate e inderogabili esigenze di carattere operativo
nelle quali è impegnato personale delle Forze armate e delle
Forze di polizia.
3. Gli elettori di cui al comma 2, qualora siano
dipendenti di pubbliche amministrazioni, hanno diritto al
rimborso delle spese di viaggio.
Art. 5.
1. Chi commetta in territorio estero taluno dei reati
previsti dal testo unico delle leggi per la elezione della
Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni,
è punito secondo la legge italiana. Le sanzioni previste
nell'articolo 100 del medesimo testo unico, in caso di voto
per corrispondenza si intendono raddoppiate.
Art. 6.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.