XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 809




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Ai fini della presente legge, si intendono per:

                a) "uffici consolari circoscrizionali", i consolati generali di 1^ categoria, i consolati di 1^ categoria, i vice consolati di 1^ categoria e le agenzie consolari di 1^ categoria competenti per territorio. Nei Paesi in cui non esistono gli uffici consolari di 1^ categoria sopra indicati, le funzioni elettorali previste dalla presente legge sono svolte dalle ambasciate;

                b) "pubbliche amministrazioni", le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituiti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane e i loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.


Art. 2.

        1. In occasione dello svolgimento delle consultazioni elettorali o referendarie, gli elettori dipendenti di pubbliche amministrazioni in servizio all'estero e quelli temporaneamente all'estero per motivi di studio o di lavoro possono votare per corrispondenza per la circoscrizione del territorio nazionale relativa alla sezione elettorale in cui sono iscritti.
        2. Per gli elettori di cui al comma 1 che non siano dipendenti di pubbliche amministrazioni si considera soggiorno temporaneo all'estero quello che non eccede la misura di dodici mesi ai sensi dell'articolo 1, comma 8, della legge 27 ottobre 1988, n. 470.
        3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche in occasione delle elezioni del Parlamento europeo, a favore dei medesimi elettori all'estero, in Paesi non appartenenti all'Unione europea.
        4. L'esercizio del diritto di voto per corrispondenza è assicurato anche ai familiari conviventi degli elettori di cui ai commi 1 e 3.


Art. 3.

        1. Entro quaranta giorni dalla data fissata per lo svolgimento delle votazioni, gli uffici elettorali dei comuni di residenza in Italia ricevono dalle amministrazioni di appartenenza gli elenchi degli elettori di cui all'articolo 2. Gli elenchi sono inviati per conoscenza anche al Ministero dell'interno e devono espressamente indicare per ogni elettore il numero della sezione elettorale in cui è iscritto e il numero di iscrizione nella lista elettorale di sezione, risultanti dalla tessera elettorale personale prevista dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299, nonché l'indirizzo dell'ente, ufficio o reparto d'impiego all'estero e dell'ufficio consolare circoscrizionale. Gli elenchi sono altresì inviati, entro il medesimo termine, a cura delle amministrazioni di appartenenza e per corriere diplomatico, agli uffici consolari circoscrizionali e, per conoscenza, al Ministero degli affari esteri.
        2. Gli elettori italiani di cui all'articolo 2 che non siano dipendenti di pubbliche amministrazioni possono chiedere, singolarmente o anche a nome dei familiari conviventi, di votare all'estero per corrispondenza in occasione delle consultazioni elettorali di cui al medesimo articolo 2 inviando apposita richiesta al comune italiano di residenza. La richiesta, che deve contenere il numero della sezione elettorale in cui l'elettore è iscritto e il numero di iscrizione nella lista elettorale di sezione, risultanti dalla tessera elettorale personale prevista dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299, nonché l'indirizzo dell'ufficio consolare circoscrizionale e il recapito al quale egli desidera gli venga inviato il plico elettorale, dovrà pervenire al comune destinatario entro il quarantesimo giorno dalla data fissata per lo svolgimento delle votazioni. Nella richiesta l'elettore potrà, altresì, chiedere che il plico elettorale gli venga recapitato presso l'ufficio consolare circoscrizionale.
        3. Entro ventitre giorni dalla data fissata per lo svolgimento delle votazioni, gli uffici elettorali dei comuni di residenza inviano, per corriere diplomatico, agli uffici consolari circoscrizionali un plico per ogni elettore di cui all'articolo 2, contenente la scheda elettorale, una busta recante l'indirizzo dell'ufficio consolare circoscrizionale e un'altra busta recante l'indirizzo dell'ufficio elettorale del comune medesimo nonché l'indicazione della sezione elettorale in cui ogni elettore è iscritto; il plico contiene, altresì, un foglio con le indicazioni delle modalità per l'espressione del voto e le liste dei candidati della circoscrizione del territorio nazionale relativa alla sezione elettorale in cui sono iscritti. Nel caso in cui le schede elettorali siano più di una per ciascun elettore, esse sono spedite nello stesso plico e sono inviate all'elettore in una unica busta. Per gli elettori che non siano dipendenti di pubbliche amministrazioni, il plico contiene anche il certificato elettorale.
        4. Gli uffici consolari circoscrizionali verificano che per ogni elettore indicato nell'elenco di cui al comma 1 sia pervenuto il relativo plico elettorale, provvedendo a richiedere agli uffici elettorali dei comuni di residenza l'invio di quelli mancanti.
        5. Almeno diciassette giorni prima della data fissata per lo svolgimento delle votazioni, gli uffici consolari circoscrizionali provvedono:

                a) all'affrancatura sia dei plichi sia delle buste interne indirizzati agli uffici circoscrizionali medesimi;

                b) all'inoltro del plico stesso, per il tramite degli enti, uffici o reparti d'impiego all'estero, agli elettori di cui all'articolo 2. Per gli elettori che non siano dipendenti di pubbliche amministrazioni i plichi sono recapitati per posta ovvero mediante consegna diretta agli interessati.

        6. L'elettore che, a quattordici giorni dalla data delle votazioni in Italia, non abbia ricevuto la scheda elettorale, può farne richiesta, per il tramite degli enti, uffici o reparti d'impiego all'estero, ovvero direttamente qualora non sia dipendente di pubbliche amministrazioni, al capo dell'ufficio consolare circoscrizionale che, accertato il diritto dell'elettore, richiede al sindaco del comune competente l'invio di nuove schede elettorali sostitutive.
        7. Dopo aver espresso il proprio voto, l'elettore introduce la scheda o le schede, e il tagliando staccato dal certificato elettorale qualora non sia dipendente di pubbliche amministrazioni, nella busta recante l'indirizzo dell'ufficio elettorale del comune di residenza, sigilla la busta e la introduce in quella recante l'indirizzo dell'ufficio consolare circoscrizionale, che deve a sua volta essere sigillata. L'elettore, per il tramite degli enti, uffici o reparti d'impiego all'estero, ovvero direttamente o per posta qualora non sia dipendente di pubbliche amministrazioni, spedisce il plico non oltre l'undicesimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni in Italia. Le schede ed entrambe le buste che le contengono non devono recare nessun segno di riconoscimento.
        8. L'ente, ufficio o reparto d'impiego all'estero, dopo la consegna del plico da parte dell'elettore, appone sull'apposito spazio della tessera elettorale dell'interessato il timbro dell'ente, ufficio o comando e la data, e provvede, altresì, ad annotare il numero della tessera stessa in appositi elenchi suddivisi in base alla sezione elettorale in cui gli elettori sono iscritti in Italia, che sono trasmessi all'ufficio consolare circoscrizionale unitamente ai plichi raccolti.
        9. Entro sette giorni dall'apertura dei seggi, i capi degli uffici consolari circoscrizionali inviano agli uffici elettorali dei comuni di residenza, per il tramite del Ministero degli affari esteri, i plichi con le buste pervenute e gli elenchi di cui al comma 8. Detti plichi ed elenchi sono spediti in un unico viaggio, per via aerea e con corriere diplomatico. Ogni plico è accompagnato da una nota con l'indicazione del numero delle buste che contiene.
        10. I capi degli uffici consolari circoscrizionali provvedono, dopo l'invio in Italia dei plichi di cui al comma 9 e degli elenchi di cui al comma 8, all'immediato incenerimento di quelli pervenuti fuori tempo.
        11. Nel giorno fissato per la votazione, gli uffici elettorali dei comuni di residenza procedono a smistare le buste contenute nei plichi di cui al comma 9 e gli elenchi di cui al comma 8 pervenuti alle sezioni elettorali indicate in tali documenti.
        12. Entro l'orario di inizio delle operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti, i presidenti delle sezioni procedono:

                a) all'apertura delle buste e all'introduzione delle schede nelle urne, assicurando in ogni caso che venga rispettata la segretezza del voto;

                b) alla trascrizione nell'apposito registro dei numeri delle tessere personali e dei dati personali indicati nei tagliandi staccati dai certificati elettorali.


Art. 4.

        1. Su proposta delle ambasciate italiane, il Ministero degli affari esteri indica, entro quaranta giorni dalla data fissata per lo svolgimento delle votazioni, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'interno i Paesi ove la sicurezza delle comunicazioni postali, in conseguenza di specifiche condizioni politiche o sociali, non consente l'esercizio del diritto di voto per corrispondenza agli elettori di cui all'articolo 2.
        2. Agli elettori di cui all'articolo 2, che si trovino nei Paesi indicati al comma 1 ovvero in Paesi con i quali l'Italia non intrattiene relazioni diplomatiche, è comunque assicurato l'esercizio del diritto di voto in Italia, fatte salve comprovate e inderogabili esigenze di carattere operativo nelle quali è impegnato personale delle Forze armate e delle Forze di polizia.
        3. Gli elettori di cui al comma 2, qualora siano dipendenti di pubbliche amministrazioni, hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio.


Art. 5.

        1. Chi commetta in territorio estero taluno dei reati previsti dal testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è punito secondo la legge italiana. Le sanzioni previste nell'articolo 100 del medesimo testo unico, in caso di voto per corrispondenza si intendono raddoppiate.


Art. 6.

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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