XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 808
Onorevoli Colleghi! - L'amianto è un minerale fibroso
quasi indistruttibile, non infiammabile, molto resistente
all'attacco degli acidi, facilmente filabile. I Paesi
produttori di amianto sono: Canada, Stati dell'ex Unione
Sovietica, Sud Africa, Australia, Turchia. In Italia la
produzione è cessata.
La produzione mondiale di amianto è salita da 1.318.649
tonnellate, nel 1961, a 4.616.000 tonnellate nel 1978; quella
italiana, che nel 1962 era stata di 55.212 tonnellate, ha
toccato, nel 1982 le 116.416 tonnellate.
Considerato che le uniche due cave esistenti in Italia,
ubicate in Piemonte a Trana e a Balangero, sono rimaste attive
fino al 1991 è facilmente desumibile che in Italia sono state
movimentate o usate oltre 2 milioni di tonnellate di amianto.
Le sue fibre sono sottilissime tanto che per osservare le più
piccole non è sufficiente neppure il microscopio ottico e
occorre quello elettronico. La inalazione di fibre da amianto,
come è noto ormai da molto tempo, può determinare malattie
diverse, tutte comunque gravissime e caratterizzate da un
lungo intervallo di tempo (decenni) fra l'inizio della
esposizione e la comparsa delle prime alternazioni e dalla
assenza di una terapia efficace: asbestosi, tumori della
pleura e del peritoneo (mesoteliomi), tumori del polmone. I
mesoteliomi, tumori rari, possono essere considerati spie
della esposizione perché sono determinati quasi esclusivamente
dalle fibre di amianto.
Per le sue straordinarie proprietà fisico-chimiche e per
il basso costo l'amianto è utilizzato, per innumerevoli scopi:
si calcola che esistano circa 3.000 tipi di prodotti diversi
che lo contengono. L'esposizione professionale all'amianto
persiste pertanto nelle più diverse condizioni lavorative che
richiedono interventi sull'amianto o sui materiali e mezzi
ancora contenenti amianto.
Nel tempo la legislazione italiana, anche a seguito di
quella comunitaria, ha provveduto a:
regolamentare la protezione degli addetti alla
manipolazione o di coloro che per motivi di lavoro potessero
venire a contatto con fibre aerodisperse;
vietare l'immissione e l'uso dell'amianto nella fase
iniziale del processo di utilizzo, anche come componente;
realizzare la bonifica degli edifici civili nei quali
l'amianto era stato utilizzato inizialmente come coibente.
Fino ad ora però non esiste alcuna legislazione relativa
ai mezzi di trasporto terrestri e navali nonostante che in
essi l'amianto non sia stato applicato come coibente.
Per quanto riguarda i trasporti terrestri eseguiti dalle
ferrovie statali, private e a gestione governativa, le linee
metropolitane delle città di Roma e di Milano, nonché il
servizio di trasporto pubblico urbano ed extraurbano, essi non
vengono considerati dalle norme esistenti.
Come è noto, ogni giorno sui mezzi di trasporto viaggiano
milioni di cittadini che potrebbero essere esposti a rischio
di inalazione di fibre di amianto qualora i rotabili,
coibentati con amianto, presentino deterioramenti di vario
tipo.
C'è da aggiungere che i pullman e gli autobus costruiti
negli ultimi quindici anni non dovrebbero presentare amianto
come coibente termico.
Ben più consistente è il fenomeno nei mezzi ferroviari:
locomotive, elettrotreni, carrozze e carri merci.
La società Ferrovie dello Stato Spa dispone di circa 2.600
rotabili attualmente radiati dall'esercizio e contenenti, in
quantità diverse, amianto: circa 400 in quantità inferiore ai
dieci chili; circa 2.200 in quantità maggiore (alcune
centinaia di chili).
Essi stazionano in oltre 220 impianti della rete ferrovie
dello Stato secondo una ripartizione stabilita dalla società
Ferrovie dello Stato Spa; la dislocazione sul territorio del
predetto materiale, oltre all'aggravio dei costi derivante
dall'occupazione di oltre 60 chilometri di linea ferroviaria e
di procedure di sicurezza e manutenzione dei rotabili in modo
da evitare ogni dispersione nell'aria, sta producendo estese
proteste da parte di sindaci, associazioni ambientaliste e
comitati di cittadini.
Anche la magistratura è intervenuta sul problema,
incontrando obiettive difficoltà in quanto la direttiva n.
477/83/CEE sull'amianto ha dato vita al concetto di
prevenzione "ragionevolmente praticabile", in contrasto con
quello espresso dal decreto del Presidente della Repubblica n.
303 del 1956, che esprime l'obbligo del datore di lavoro di
adottare i provvedimenti atti ad impedire o a ridurre per
quanto possibile, lo sviluppo e la diffusione di inquinanti
sull'ambiente di lavoro. Cioè il concetto di "tecnologicamente
attuabile" più volte preso a riferimento dalla
magistratura.
Considerato che l'amianto non è radioattivo e che quando è
ben fissato con resine e protetto con pellicole plastiche
oppure è ben confinato con lamiere o altri rivestimenti non
produce dispersione nell'aria, il problema prioritario appare
quello riguardante le circa 400 carrozze ancora in esercizio
nelle ferrovie statali, oltre a quelle delle ferrovie private
e in concessione nonché quelle delle metropolitane.
Infatti a seguito dell'accordo a suo tempo stipulato tra
Ferrovie dello Stato Spa e Cotral per la manutenzione dei
mezzi della metropolitana di Roma, è emerso che anche questi
rotabili contengono, in varia misura, amianto.
Pertanto con la presente proposta di legge, all'articolo
1, si intende stabilire la tutela della salute degli occupanti
i mezzi di trasporto: cittadini utenti e lavoratori del
settore, fissando precise misure di sicurezza per il
mantenimento in servizio dei mezzi e la decontaminazione
dell'amianto dei mezzi stessi nonché di controllo.
L'articolo 2 prevede l'obbligo per i titolari delle
imprese di trasporto di presentare alle autorità competenti un
programma di bonifica integrale dei mezzi o un programma di
radiazione degli stessi. I programmi devono essere attuati da
imprese che abbiano i requisiti di cui all'articolo 12, comma
4, della legge 27 marzo 1992, n. 257, nel territorio
nazionale, nei Paesi dell'Unione europea e nei Paesi in cui
esistono analoghe normative.
L'articolo 3 prevede le diverse procedure di
decontaminazione.
L'articolo 4 individua i criteri di misurazione della
presenza di amianto con il sistema del microscopio elettronico
a scansione integrata da microanalisi a raggi X del campione.
Nello stesso articolo vengono individuate le autorità
competenti a ricevere le schede di valutazione e i
programmi:
le regioni per i mezzi di trasporto stradali delle
tranvie e delle metropolitane;
il Ministero della sanità per i mezzi della società
Ferrovie dello Stato Spa, delle ferrovie concesse e delle
ferrovie in gestione governative.
L'articolo 5 stabilisce le norme per la
commercializzazione, l'importazione e l'esportazione dei
veicoli e dei mezzi di trasporto.
L'articolo 6 prevede l'istituzione - presso il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti - di un Fondo speciale
per la decontaminazione dell'amianto dai mezzi di trasporto,
rinviando a successive norme ministeriali le modalità e i
termini per la presentazione delle domande di contributo.
L'articolo 7 disciplina le sanzioni in caso di mancato
rispetto delle norme previste dalla legge.