XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 808




        Onorevoli Colleghi! - L'amianto è un minerale fibroso quasi indistruttibile, non infiammabile, molto resistente all'attacco degli acidi, facilmente filabile. I Paesi produttori di amianto sono: Canada, Stati dell'ex Unione Sovietica, Sud Africa, Australia, Turchia. In Italia la produzione è cessata.
        La produzione mondiale di amianto è salita da 1.318.649 tonnellate, nel 1961, a 4.616.000 tonnellate nel 1978; quella italiana, che nel 1962 era stata di 55.212 tonnellate, ha toccato, nel 1982 le 116.416 tonnellate.
        Considerato che le uniche due cave esistenti in Italia, ubicate in Piemonte a Trana e a Balangero, sono rimaste attive fino al 1991 è facilmente desumibile che in Italia sono state movimentate o usate oltre 2 milioni di tonnellate di amianto. Le sue fibre sono sottilissime tanto che per osservare le più piccole non è sufficiente neppure il microscopio ottico e occorre quello elettronico. La inalazione di fibre da amianto, come è noto ormai da molto tempo, può determinare malattie diverse, tutte comunque gravissime e caratterizzate da un lungo intervallo di tempo (decenni) fra l'inizio della esposizione e la comparsa delle prime alternazioni e dalla assenza di una terapia efficace: asbestosi, tumori della pleura e del peritoneo (mesoteliomi), tumori del polmone. I mesoteliomi, tumori rari, possono essere considerati spie della esposizione perché sono determinati quasi esclusivamente dalle fibre di amianto.
        Per le sue straordinarie proprietà fisico-chimiche e per il basso costo l'amianto è utilizzato, per innumerevoli scopi: si calcola che esistano circa 3.000 tipi di prodotti diversi che lo contengono. L'esposizione professionale all'amianto persiste pertanto nelle più diverse condizioni lavorative che richiedono interventi sull'amianto o sui materiali e mezzi ancora contenenti amianto.
        Nel tempo la legislazione italiana, anche a seguito di quella comunitaria, ha provveduto a:

            regolamentare la protezione degli addetti alla manipolazione o di coloro che per motivi di lavoro potessero venire a contatto con fibre aerodisperse;

            vietare l'immissione e l'uso dell'amianto nella fase iniziale del processo di utilizzo, anche come componente;

            realizzare la bonifica degli edifici civili nei quali l'amianto era stato utilizzato inizialmente come coibente.

        Fino ad ora però non esiste alcuna legislazione relativa ai mezzi di trasporto terrestri e navali nonostante che in essi l'amianto non sia stato applicato come coibente.
        Per quanto riguarda i trasporti terrestri eseguiti dalle ferrovie statali, private e a gestione governativa, le linee metropolitane delle città di Roma e di Milano, nonché il servizio di trasporto pubblico urbano ed extraurbano, essi non vengono considerati dalle norme esistenti.
        Come è noto, ogni giorno sui mezzi di trasporto viaggiano milioni di cittadini che potrebbero essere esposti a rischio di inalazione di fibre di amianto qualora i rotabili, coibentati con amianto, presentino deterioramenti di vario tipo.
        C'è da aggiungere che i pullman e gli autobus costruiti negli ultimi quindici anni non dovrebbero presentare amianto come coibente termico.
        Ben più consistente è il fenomeno nei mezzi ferroviari: locomotive, elettrotreni, carrozze e carri merci.
        La società Ferrovie dello Stato Spa dispone di circa 2.600 rotabili attualmente radiati dall'esercizio e contenenti, in quantità diverse, amianto: circa 400 in quantità inferiore ai dieci chili; circa 2.200 in quantità maggiore (alcune centinaia di chili).
        Essi stazionano in oltre 220 impianti della rete ferrovie dello Stato secondo una ripartizione stabilita dalla società Ferrovie dello Stato Spa; la dislocazione sul territorio del predetto materiale, oltre all'aggravio dei costi derivante dall'occupazione di oltre 60 chilometri di linea ferroviaria e di procedure di sicurezza e manutenzione dei rotabili in modo da evitare ogni dispersione nell'aria, sta producendo estese proteste da parte di sindaci, associazioni ambientaliste e comitati di cittadini.
        Anche la magistratura è intervenuta sul problema, incontrando obiettive difficoltà in quanto la direttiva n. 477/83/CEE sull'amianto ha dato vita al concetto di prevenzione "ragionevolmente praticabile", in contrasto con quello espresso dal decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1956, che esprime l'obbligo del datore di lavoro di adottare i provvedimenti atti ad impedire o a ridurre per quanto possibile, lo sviluppo e la diffusione di inquinanti sull'ambiente di lavoro. Cioè il concetto di "tecnologicamente attuabile" più volte preso a riferimento dalla magistratura.
        Considerato che l'amianto non è radioattivo e che quando è ben fissato con resine e protetto con pellicole plastiche oppure è ben confinato con lamiere o altri rivestimenti non produce dispersione nell'aria, il problema prioritario appare quello riguardante le circa 400 carrozze ancora in esercizio nelle ferrovie statali, oltre a quelle delle ferrovie private e in concessione nonché quelle delle metropolitane.
        Infatti a seguito dell'accordo a suo tempo stipulato tra Ferrovie dello Stato Spa e Cotral per la manutenzione dei mezzi della metropolitana di Roma, è emerso che anche questi rotabili contengono, in varia misura, amianto.
        Pertanto con la presente proposta di legge, all'articolo 1, si intende stabilire la tutela della salute degli occupanti i mezzi di trasporto: cittadini utenti e lavoratori del settore, fissando precise misure di sicurezza per il mantenimento in servizio dei mezzi e la decontaminazione dell'amianto dei mezzi stessi nonché di controllo.
        L'articolo 2 prevede l'obbligo per i titolari delle imprese di trasporto di presentare alle autorità competenti un programma di bonifica integrale dei mezzi o un programma di radiazione degli stessi. I programmi devono essere attuati da imprese che abbiano i requisiti di cui all'articolo 12, comma 4, della legge 27 marzo 1992, n. 257, nel territorio nazionale, nei Paesi dell'Unione europea e nei Paesi in cui esistono analoghe normative.
        L'articolo 3 prevede le diverse procedure di decontaminazione.
        L'articolo 4 individua i criteri di misurazione della presenza di amianto con il sistema del microscopio elettronico a scansione integrata da microanalisi a raggi X del campione. Nello stesso articolo vengono individuate le autorità competenti a ricevere le schede di valutazione e i programmi:

            le regioni per i mezzi di trasporto stradali delle tranvie e delle metropolitane;

            il Ministero della sanità per i mezzi della società Ferrovie dello Stato Spa, delle ferrovie concesse e delle ferrovie in gestione governative.

        L'articolo 5 stabilisce le norme per la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione dei veicoli e dei mezzi di trasporto.
        L'articolo 6 prevede l'istituzione - presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - di un Fondo speciale per la decontaminazione dell'amianto dai mezzi di trasporto, rinviando a successive norme ministeriali le modalità e i termini per la presentazione delle domande di contributo.
        L'articolo 7 disciplina le sanzioni in caso di mancato rispetto delle norme previste dalla legge.




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