XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 808




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Ambito di applicazione e finalità).

        1. La presente legge si applica a tutti i veicoli e i mezzi di trasporto terrestri, presenti per qualunque ragione sul territorio nazionale, di utilizzazione collettiva o privata, per trasporto persone o merci per i quali la presenza di materiali contenenti amianto non deve comportare un pericolo per la salute degli occupanti e del personale addetto.
        2. La presente legge ha lo scopo di fissare le procedure di mantenimento in servizio e di decontaminazione dall'amianto dei veicoli di trasporto terrestre e le relative tecniche di controllo.


Art. 2.

(Programmi di decontaminazione).

        1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutte le imprese di trasporto che a qualunque titolo siano in possesso di veicoli e mezzi di trasporto adibiti al trasporto collettivo di persone e al trasporto ferroviario, che contengono amianto spruzzato o particolari e componenti di cui è già vietata la commercializzazione ai sensi della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, sono tenute a presentare un programma di bonifica integrale di tali veicoli o un programma di radiazione dal servizio degli stessi, da realizzare nel termine massimo di cinque anni. Le aziende di trasporto pubblico locale devono presentare tali programmi alle regioni nel cui territorio hanno sede; la società Ferrovie dello Stato Spa e le ferrovie in concessione e in gestione commissariale, devono presentare tali programmi al Ministero della sanità.
        2. I programmi di decontaminazione devono essere attuati presso le imprese di cui all'articolo 12, comma 4, della legge 27 marzo 1992, n. 257, le quali al termine degli interventi praticati devono rilasciare, sotto la propria responsabilità, una dichiarazione attestante l'avvenuta decontaminazione dei veicoli e dei mezzi di trasporto da esse trattati.
        3. Le operazioni di decontaminazione possono essere effettuate oltre che sul territorio nazionale, nei Paesi dell'Unione europea e nei Paesi che hanno aderito alla Convenzione di Basilea.


Art. 3.

(Procedure di decontaminazione).

        1. I programmi di cui all'articolo 2 devono prevedere interventi tali da garantire condizioni di assoluta sicurezza rispetto al possibile rilascio di fibre aerodisperse, nelle normali condizioni di uso dei veicoli e dei mezzi di trasporto e devono prevedere la rimozione completa dell'amianto e dei suoi componenti e nel frattempo garantire il mantenimento con:

                a) l'incapsulamento, consistente nell'uso di prodotti penetranti o ricoprenti destinati a costituire una pellicola di protezione della superficie esposta, che dia garanzie nelle condizioni di uso;

                b) il confinamento, consistente nell'installazione di una barriera che separi e isoli l'amianto.

        2. Le metodologie di cui alle lettere a) e b) del comma 1 possono essere usate anche contemporaneamente, quale maggiore garanzia per le condizioni di uso.
        3. Per quanto non specificato dalla presente legge, per gli interventi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro della sanità 6 settembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 220 del 20 settembre 1994.

Art. 4.

(Criteri di misurazione
della presenza di amianto).

        1. Per la valutazione della potenziale esposizione a fibre di amianto dei soggetti che utilizzano a qualunque titolo i veicoli e i mezzi di trasporto delle imprese di cui all'articolo 2, si applicano i seguenti criteri:

                a) l'esame dello stato di conservazione dei materiali;

                b) la misura della concentrazione delle fibre aerodisperse all'interno dell'abitacolo o del vano viaggiatori, o di altri ambienti, a campione ovvero ogni volta che venga ritenuto necessario in seguito a sostanziali interventi tecnici dovuti a modificazioni dei mezzi o compiuti dopo avarie, incidenti, eccetera;

                c) la misura della concentrazione delle fibre aerodisperse all'esterno del veicolo, previa definizione del valore di fondo.

        2. Al fine della valutazione, di cui al comma 1, i soggetti titolari di cui all'articolo 2 provvedono alla compilazione della scheda di valutazione di rischio secondo l'allegato A annesso alla presente legge, da trasmettere alle regioni competenti per territorio di immatricolazione o giurisdizione per i veicoli e i mezzi di trasporto stradali e per i mezzi di trasporto delle tranvie e delle metropolitane, e al Ministero della sanità per quanto riguarda i mezzi della società Ferrovie dello Stato Spa, delle ferrovie concesse e delle ferrovie in gestione governativa.
        3. Ai fini della valutazione della presenza nei veicoli e nei mezzi di trasporto di fibre d'amianto aerodisperse, si applicano le disposizioni di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro della sanità 6 settembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 220 del 20 settembre 1994.


Art. 5.

(Norme per la commercializzazione, l'importazione e
l'esportazione di veicoli e mezzi di trasporto).

        1. Decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto divieto a chiunque di commercializzare veicoli terrestri nuovi o usati dotati di particolari o componenti contenenti amianto.
        2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'importazione e l'esportazione di veicoli e mezzi di trasporto, contenenti amianto spruzzato non protetto, non confinato, non stabilizzato, ai sensi delle disposizioni della presente legge, così come veicoli dotati di particolari o componenti contenenti amianto.
        3. Nei casi di esportazione di veicoli e di mezzi di trasporto usati ancora utilizzabili, ai sensi del comma 2, le autorità dello Stato acquirente devono essere pienamente edotte della normativa italiana vigente sulle operazioni di controllo e bonifica. I veicoli esportati dovranno comunque essere muniti del certificato, rilasciato dal Ministero della sanità, attestante il rispetto delle disposizioni della presente legge.
        4. Nel caso di demolizione di veicoli e di mezzi di trasporto terrestri dotati di particolari o componenti contenenti amianto, tale operazione deve avvenire mediante preventivo trattamento di bonifica con completa asportazione dell'amianto nelle sue varie forme di utilizzo. Conseguentemente i veicoli, che fino a quel momento non possono essere definiti residui tossico nocivi, danno origine a materiale di riutilizzo e, per la quota parte di amianto o di suoi componenti, a rifiuti tossico nocivi, da smaltire nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni.

Art. 6.

(Agevolazioni per l'adozione dei programmi di
decontaminazione dei veicoli e dei mezzi di trasporto).

        1. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il "Fondo speciale per la decontaminazione dall'amianto dei veicoli e dei mezzi di trasporto", di seguito denominato "Fondo".
        2. Le disponibilità del Fondo sono destinate alla concessione di contributi in conto capitale alle imprese impegnate nei programmi di cui all'articolo 2.
        3. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica, su iniziativa del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce, nei limiti delle disponibilità finanziarie del Fondo, le condizioni di ammissibilità e le priorità di accesso ai contributi del medesimo Fondo e determina i criteri per l'istruttoria delle domande di finanziamento.
        4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce con proprio decreto, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità e i termini per la presentazione delle domande di finanziamento e per la erogazione dei contributi.


Art. 7.

(Sanzioni).

        1. La mancata adozione dei programmi di cui all'articolo 2 nei termini previsti, è punita con l'ammenda da lire 10 milioni a lire 100 milioni. L'ammenda si applica in misura doppia rispetto alla sanzione applicata in precedenza, nel caso di mancata adozione dei suddetti programmi, ad ogni ulteriore scadenza del termine di tre mesi.
        2. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 3, è punita con l'ammenda da lire 10 milioni a lire 50 milioni.
        3. Gli atti sottoscritti in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, sono nulli.


Art. 8.

(Copertura finanziaria).

        1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, si provvede, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



Allegato A

(Articolo 4, comma 2)


SCHEDA VALUTAZIONE RISCHIO


          Veicolo passeggeri merci di servizio

          Amianto - coibente spruzzato (interno cassa/esterno cassa)

              particolari

          Quantità stimata

              per coibente kg.
              kg. (totale)

              per particolari kg.
              (comprensivo dei leganti)

          Posizione delle zone contenenti amianto

          Trattamenti e stato delle protezioni data di 1^ esecuzione incapsulamento rilievi

          Confinamento data di intervento

          Frequenza dei controlli dello stato d'uso

              (almeno 1 volta ogni 6 mesi)

          Misurazione di fibre aerodisperse

              vani interni
              esterno veicolo

          Firma titolare
              o legale rappresentante



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