XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 808
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Ambito di applicazione e finalità).
1. La presente legge si applica a tutti i veicoli e i
mezzi di trasporto terrestri, presenti per qualunque ragione
sul territorio nazionale, di utilizzazione collettiva o
privata, per trasporto persone o merci per i quali la presenza
di materiali contenenti amianto non deve comportare un
pericolo per la salute degli occupanti e del personale
addetto.
2. La presente legge ha lo scopo di fissare le procedure
di mantenimento in servizio e di decontaminazione dall'amianto
dei veicoli di trasporto terrestre e le relative tecniche di
controllo.
Art. 2.
(Programmi di decontaminazione).
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, tutte le imprese di trasporto che a qualunque
titolo siano in possesso di veicoli e mezzi di trasporto
adibiti al trasporto collettivo di persone e al trasporto
ferroviario, che contengono amianto spruzzato o particolari e
componenti di cui è già vietata la commercializzazione ai
sensi della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive
modificazioni, sono tenute a presentare un programma di
bonifica integrale di tali veicoli o un programma di
radiazione dal servizio degli stessi, da realizzare nel
termine massimo di cinque anni. Le aziende di trasporto
pubblico locale devono presentare tali programmi alle regioni
nel cui territorio hanno sede; la società Ferrovie dello Stato
Spa e le ferrovie in concessione e in gestione commissariale,
devono presentare tali programmi al Ministero della sanità.
2. I programmi di decontaminazione devono essere attuati
presso le imprese di cui all'articolo 12, comma 4, della legge
27 marzo 1992, n. 257, le quali al termine degli interventi
praticati devono rilasciare, sotto la propria responsabilità,
una dichiarazione attestante l'avvenuta decontaminazione dei
veicoli e dei mezzi di trasporto da esse trattati.
3. Le operazioni di decontaminazione possono essere
effettuate oltre che sul territorio nazionale, nei Paesi
dell'Unione europea e nei Paesi che hanno aderito alla
Convenzione di Basilea.
Art. 3.
(Procedure di decontaminazione).
1. I programmi di cui all'articolo 2 devono prevedere
interventi tali da garantire condizioni di assoluta sicurezza
rispetto al possibile rilascio di fibre aerodisperse, nelle
normali condizioni di uso dei veicoli e dei mezzi di trasporto
e devono prevedere la rimozione completa dell'amianto e dei
suoi componenti e nel frattempo garantire il mantenimento
con:
a) l'incapsulamento, consistente nell'uso di
prodotti penetranti o ricoprenti destinati a costituire una
pellicola di protezione della superficie esposta, che dia
garanzie nelle condizioni di uso;
b) il confinamento, consistente nell'installazione
di una barriera che separi e isoli l'amianto.
2. Le metodologie di cui alle lettere a) e b)
del comma 1 possono essere usate anche contemporaneamente,
quale maggiore garanzia per le condizioni di uso.
3. Per quanto non specificato dalla presente legge, per
gli interventi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni
di cui al decreto del Ministro della sanità 6 settembre 1994,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 220 del 20 settembre 1994.
Art. 4.
(Criteri di misurazione
della presenza di amianto).
1. Per la valutazione della potenziale esposizione a fibre
di amianto dei soggetti che utilizzano a qualunque titolo i
veicoli e i mezzi di trasporto delle imprese di cui
all'articolo 2, si applicano i seguenti criteri:
a) l'esame dello stato di conservazione dei
materiali;
b) la misura della concentrazione delle fibre
aerodisperse all'interno dell'abitacolo o del vano
viaggiatori, o di altri ambienti, a campione ovvero ogni volta
che venga ritenuto necessario in seguito a sostanziali
interventi tecnici dovuti a modificazioni dei mezzi o compiuti
dopo avarie, incidenti, eccetera;
c) la misura della concentrazione delle fibre
aerodisperse all'esterno del veicolo, previa definizione del
valore di fondo.
2. Al fine della valutazione, di cui al comma 1, i
soggetti titolari di cui all'articolo 2 provvedono alla
compilazione della scheda di valutazione di rischio secondo
l'allegato A annesso alla presente legge, da trasmettere alle
regioni competenti per territorio di immatricolazione o
giurisdizione per i veicoli e i mezzi di trasporto stradali e
per i mezzi di trasporto delle tranvie e delle metropolitane,
e al Ministero della sanità per quanto riguarda i mezzi della
società Ferrovie dello Stato Spa, delle ferrovie concesse e
delle ferrovie in gestione governativa.
3. Ai fini della valutazione della presenza nei veicoli e
nei mezzi di trasporto di fibre d'amianto aerodisperse, si
applicano le disposizioni di cui all'allegato 1 al decreto del
Ministro della sanità 6 settembre 1994, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 220 del
20 settembre 1994.
Art. 5.
(Norme per la commercializzazione, l'importazione e
l'esportazione di veicoli e mezzi di trasporto).
1. Decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge è fatto divieto a chiunque di commercializzare
veicoli terrestri nuovi o usati dotati di particolari o
componenti contenenti amianto.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è
vietata l'importazione e l'esportazione di veicoli e mezzi di
trasporto, contenenti amianto spruzzato non protetto, non
confinato, non stabilizzato, ai sensi delle disposizioni della
presente legge, così come veicoli dotati di particolari o
componenti contenenti amianto.
3. Nei casi di esportazione di veicoli e di mezzi di
trasporto usati ancora utilizzabili, ai sensi del comma 2, le
autorità dello Stato acquirente devono essere pienamente
edotte della normativa italiana vigente sulle operazioni di
controllo e bonifica. I veicoli esportati dovranno comunque
essere muniti del certificato, rilasciato dal Ministero della
sanità, attestante il rispetto delle disposizioni della
presente legge.
4. Nel caso di demolizione di veicoli e di mezzi di
trasporto terrestri dotati di particolari o componenti
contenenti amianto, tale operazione deve avvenire mediante
preventivo trattamento di bonifica con completa asportazione
dell'amianto nelle sue varie forme di utilizzo.
Conseguentemente i veicoli, che fino a quel momento non
possono essere definiti residui tossico nocivi, danno origine
a materiale di riutilizzo e, per la quota parte di amianto o
di suoi componenti, a rifiuti tossico nocivi, da smaltire nel
rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni.
Art. 6.
(Agevolazioni per l'adozione dei programmi di
decontaminazione dei veicoli e dei mezzi di trasporto).
1. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti è istituito il "Fondo speciale per la
decontaminazione dall'amianto dei veicoli e dei mezzi di
trasporto", di seguito denominato "Fondo".
2. Le disponibilità del Fondo sono destinate alla
concessione di contributi in conto capitale alle imprese
impegnate nei programmi di cui all'articolo 2.
3. Il Comitato interministeriale per la programmazione
economica, su iniziativa del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, entro un mese dalla data di entrata in vigore
della presente legge, stabilisce, nei limiti delle
disponibilità finanziarie del Fondo, le condizioni di
ammissibilità e le priorità di accesso ai contributi del
medesimo Fondo e determina i criteri per l'istruttoria delle
domande di finanziamento.
4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
stabilisce con proprio decreto, da emanare entro due mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, le
modalità e i termini per la presentazione delle domande di
finanziamento e per la erogazione dei contributi.
Art. 7.
(Sanzioni).
1. La mancata adozione dei programmi di cui all'articolo 2
nei termini previsti, è punita con l'ammenda da lire 10
milioni a lire 100 milioni. L'ammenda si applica in misura
doppia rispetto alla sanzione applicata in precedenza, nel
caso di mancata adozione dei suddetti programmi, ad ogni
ulteriore scadenza del termine di tre mesi.
2. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo
5, commi 1 e 3, è punita con l'ammenda da lire 10 milioni a
lire 50 milioni.
3. Gli atti sottoscritti in violazione delle disposizioni
di cui all'articolo 5, comma 2, sono nulli.
Art. 8.
(Copertura finanziaria).
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente
legge, pari a lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 2001,
2002 e 2003, si provvede, mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Allegato A
(Articolo 4, comma 2)
SCHEDA VALUTAZIONE RISCHIO
Veicolo passeggeri merci di servizio
Amianto - coibente spruzzato (interno cassa/esterno
cassa)
particolari
Quantità stimata
per coibente kg.
kg. (totale)
per particolari kg.
(comprensivo dei leganti)
Posizione delle zone contenenti amianto
Trattamenti e stato delle protezioni data di 1^
esecuzione incapsulamento rilievi
Confinamento data di intervento
Frequenza dei controlli dello stato d'uso
(almeno 1 volta ogni 6 mesi)
Misurazione di fibre aerodisperse
vani interni
esterno veicolo
Firma titolare
o legale rappresentante