XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 807




        Onorevoli Colleghi! - Da anni l'attività di noleggio di autobus con conducente si pone sia come integrazione agli altri settori del trasporto collettivo di persone, sia come supporto insostituibile del turismo che, rappresentando una delle maggiori e più redditizie attività economiche nazionali, contribuisce in misura determinante al contenimento del disavanzo della bilancia commerciale del nostro Paese. Una legislazione sensibile a questi problemi ha già provveduto a regolamentare alcuni comparti sia del trasporto pubblico che del turismo, lasciando però priva di una disciplina organica questa attività. Infatti, un'attenta disamina dello spaccato composito su cui si articola l'offerta del trasporto, dimostra come l'interesse del legislatore si sia polarizzato solo su alcune modalità, trascurando invece altre componenti importanti come appunto quella del noleggio di autobus con conducente che, pure, riveste un ruolo determinante nel quadro dell'offerta complessiva dei servizi. Tale comparto risente anche del vuoto legislativo che si è venuto a determinare con l'entrata in vigore del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) di seguito denominato "Nuovo codice della strada". Questa attività ha incontrato sino ad oggi notevoli difficoltà nell'acquisire una propria autonomia imprenditoriale per effetto della scarsa ed anomala produzione legislativa che ha finito per appiattire l'attività medesima, impedendole di qualificarsi rispetto al più conosciuto servizio da piazza e relegandola alla stregua del semplice noleggio di autovetture. Anche se mancano precise statistiche al riguardo, può affermarsi che il numero degli autobus impiegati in questa attività supera le 10 mila unità con un fatturato annuo che supera i 1.000 miliardi di lire.
        Il trasporto turistico con autobus svolge inoltre una funzione essenziale di supporto nei collegamenti tra i luoghi di arrivo dei flussi turistici che si servono poi di altre modalità di trasporto (stazioni, aeroporti, porti) e le località di destinazione, tanto che si può sostenere che non esiste viaggio organizzato che non utilizzi in qualche modo l'autobus come veicolo di locomozione. Viste le dimensioni di tale realtà operativa, la carenza legislativa appare quanto mai preoccupante, in quanto non ci troviamo più in presenza di un'attività meramente comunale, così come era stata concepita ed attuata nella sua prima applicazione risalente ai primi anni trenta, ma di fronte ad un'attività che ha raggiunto ormai dimensioni internazionali, coinvolgendo anche tutta una serie di prestazioni che nulla hanno in comune con l'originaria visione del servizio. Continuare a limitare l'ambito di operatività della licenza di noleggio di autobus con conducente alla ristretta dimensione comunale significherebbe, quindi, impedire volutamente tutte quelle potenziali capacità che il settore è in grado di esprimere, con gravi ripercussioni sulla stessa posizione imprenditoriale dei vettori italiani, che finirebbero per risultare schiacciati da una concorrenza estera, resa ancora più agguerrita dalle deficienze strutturali riscontrabili nei vettori nazionali per colpa esclusiva di una legislazione insufficiente. Oltre tutto, l'aver conservato negli anni la collocazione di norme inerenti l'esercizio dell'attività all'interno del codice della strada ha finito, in pratica, per soffocare le potenzialità del settore limitandone la operatività al riduttivo ambito inerente la circolazione, mentre è la stessa disciplina dell'attività che occorre ora regolamentare in modo più razionale e rispondente alle nuove esigenze del comparto, soprattutto in armonia con l'attuale disciplina comunitaria.
        Deve essere in sintesi evitato il ripetersi di errori di prospettiva compiuti in passato, valorizzando l'autonomia imprenditoriale ed operativa che deve costituire la premessa necessaria per un salto qualitativo dell'intero settore.
        Va evidenziato che l'articolo 231 del Nuovo codice della strada, ha abrogato l'articolo 113 del testo unico di norme per la tutela delle strade e per la circolazione, di cui al regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, rimasto in vigore ai sensi dell'articolo 145 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, anch'esso ora abrogato, che statuiva la facoltà dei comuni di dettare prescrizioni per quanto concerne il numero, il tipo e le caratteristiche degli autoveicoli, tra cui gli autobus destinati a servizi di noleggio.
        Ora, in riferimento al servizio di noleggio con conducente per il trasporto di persone, l'articolo 85 del Nuovo codice della strada, rinvia alle leggi specifiche che disciplinano la materia. Queste, mentre esistono per le autovetture con conducente (legge n. 21 del 1992), sono assenti, almeno sul piano nazionale, per quanto riguarda gli autobus. Sul piano comunitario, occorre rilevare, infatti, che in attuazione dei principi di cui all'articolo 71, comma 1, lettera a) del Trattato di Roma, istitutivo della Comunità europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam, di cui alla legge n. 209 del 1998, sono state emanate normative e direttive finalizzate a realizzare libertà fondamentali, quali la libera circolazione delle persone, delle merci, dei servizi e dei capitali e che la politica comune dei trasporti comporta, tra l'altro, la fissazione delle condizioni per l'ammissione dei vettori non residenti ai trasporti nazionali in uno Stato dell'Unione europea. Tale disposizione comporta l'eliminazione di tutte le restrizioni nei confronti del prestatore dei servizi, motivate dalla sua nazionalità o dal fatto che questi sia abilitato in uno Stato membro diverso da quello in cui la prestazione deve essere fornita. Nei principali Paesi dell'Unione europea, la liberalizzazione ha comportato di fatto la libertà di impresa, consistente nella facoltà di adeguare la propria dimensione alle esigenze di mercato. In particolare, il regolamento (CEE) n. 2454/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, ha dettato le condizioni per l'ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali di persone su strada in uno Stato membro. Il citato regolamento comunitario autorizza qualsiasi vettore - in possesso dei requisiti per l'accesso alla professione - che sia stabilito in uno Stato membro, ad effettuare trasporti nazionali di viaggiatori su strada per conto terzi (i cosiddetti "trasporti di cabotaggio") negli altri Paesi dell'Unione europea, senza disporvi di una sede o di altro stabilimento. Dal 10 gennaio 1996 i "trasporti di cabotaggio" sono ammessi per tutti i servizi non regolari. Sulla base di tale previsione normativa è necessario, quindi, procedere alla eliminazione di tutti quei vincoli e condizionamenti che contrastano con i princìpi della autonomia commerciale delle imprese di trasporto, procedendo ad una regolamentazione del mercato interno, intensificando e potenziando i controlli, in modo da restituire alle imprese quella competitività necessaria a reggere il confronto con le imprese di altro Stato, eliminando però ogni forma di controllo amministrativo finalizzato non già al controllo sulla qualità dell'impresa, ma sul contenuto della attività. Va rilevato inoltre che, per il servizio di trasporto viaggiatori, il regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti 20 dicembre 1991, n. 448, ha recepito la normativa comunitaria introdotta dalla direttiva 74/562/CEE, come modificata dalla direttiva 89/438/CEE in materia di accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada e, pertanto, si rende ormai improcrastinabile procedere ad una omogeneizzazione dei trattamenti nell'ambito degli ordinamenti di ciascuno Stato membro. Le nuove norme subordinano l'accesso alla professione al possesso di un triplice ordine di requisiti di idoneità. Viene in particolare richiesto il contestuale possesso della idoneità morale, della idoneità finanziaria e della idoneità professionale da accertare con apposito esame. In esito a tale prova, ove superata, viene rilasciato un attestato di idoneità professionale. In ordine alla permanenza dei requisiti, oltre ad una verifica quinquennale, è prevista la possibilità di accertamento in ogni tempo da parte dell'ente competente. L'approvazione della legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea (legge 15 gennaio 1992, n. 21), pur rappresentando un passo in avanti per la regolamentazione del settore, ha lasciato volutamente scoperta l'attività di noleggio di autobus con conducente, stante la diversa peculiarità di questo mezzo collettivo di trasporto. Scelta che è stata perseguita anche dal legislatore comunitario che ha sempre previsto una disciplina specifica per il trasporto di viaggiatori a mezzo autobus.
        Circa i contenuti della presente proposta di legge, occorre rilevare come, alla luce del processo di liberalizzazione in atto, sia da ritenere superato l'attuale concetto di territorialità, insito nella normativa ora abrogata, e che per adeguare le imprese al mercato occorre, fare riferimento ad un'autorizzazione all'impresa in luogo dell'attuale autorizzazione all'immatricolazione di un singolo autobus. Infatti, l'esercizio dell'attività è ancora subordinato al rilascio, da parte del comune, di una licenza per ogni singolo autobus da adibire al servizio di noleggio con conducente. E' opportuno, però, che il processo di liberalizzazione avvenga senza traumi per le imprese ed in presenza di un quadro di riferimento certo, per evitare un processo di avvicinamento ad un mercato liberalizzato senza regole e che non sia in grado di assicurare a tutti gli operatori il rispetto della libera concorrenza e la trasparenza dei mercati. Si teme infatti che gli effetti di un'eventuale dichiarazione di illegittimità rispetto alle norme comunitarie del sistema nazionale, basato sulla licenza comunale di esercizio, imporrebbero un'immediata e traumatica deregolamentazione dell'attività di noleggio di autobus con conducente, non accompagnata da un opportuno rafforzamento del mercato interno, attuato attraverso l'introduzione preventiva di regole che ne consentano il corretto funzionamento. Quest'obiettivo potrebbe essere conseguito: attraverso un rigoroso accesso alla professione attuato mediante un maggiore raccordo a livello nazionale finalizzato a migliori ed omogenei criteri selettivi e una capacità finanziaria adeguata alle necessità economiche delle imprese (anche attraverso un innalzamento degli attuali livelli fideiussori previsti dal citato regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti n. 448 del 1991); con il superamento dell'attuale concetto di ambito territoriale di operatività delle imprese liberalizzando la possibilità di immatricolazione degli autobus; con l'introduzione nel mercato interno di tutte le misure idonee ad assicurare una corretta concorrenza tra i vettori; mediante la liberazione dell'attività delle imprese da tutti quegli intralci e vincoli di natura tecnica e amministrativa che comportano solo costi aggiuntivi, anche al fine di ottimizzare l'impiego del materiale rotabile. A tali fini, la presente proposta di legge si pone l'obiettivo di armonizzare la normativa nazionale con le prospettive di liberalizzazione delineate dalla legislazione comunitaria in materia di trasporto di viaggiatori con autobus. Per superare in maniera non traumatica l'attuale regime di contingentamento delle licenze è stato previsto un sistema di autorizzazione aziendale che consente di introdurre, in linea con gli attuali orientamenti comunitari, un graduale sistema di liberalizzazione per l'immatricolazione dell'autobus, confermando altresì alle regioni le specifiche competenze in materia già attribuite dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Le finalità della proposta di legge prevedono di garantire l'efficienza e la modernizzazione delle attività, il pluralismo e l'equilibrio delle diverse tipologie di impresa, la trasparenza del mercato, la libera circolazione delle persone e la sicurezza dei viaggiatori trasportati.
        L'articolo 1 definisce l'attività di noleggio di autobus con conducente.
        L'articolo 2 definisce gli autoveicoli disciplinati dalla presente proposta di legge nonché i requisiti per l'accesso alla professione, l'iscrizione al ruolo delle imprese che esercitano il servizio di noleggio, la definizione delle funzioni amministrative che sono attribuite alle regioni e la facoltà per le stesse regioni di delegare alle province le funzioni amministrative.
        L'articolo 3 assegna alle regioni nell'ambito delle proprie competenze tutte le funzioni riguardanti il rilascio delle autorizzazioni, l'accertamento periodico della permanenza dei requisiti e la tenuta dei registri regionali delle imprese esercenti l'attività di trasporto viaggiatori.
        L'articolo 4 prevede l'istituzione, presso ogni regione, del registro regionale delle imprese e la fissazione di norme, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e le associazioni di categoria, per stabilire le funzioni e l'organizzazione del registro stesso.
        L'articolo 5 definisce i titoli per esercitare il servizio di noleggio di autobus con conducente. Inoltre prevede le competenze degli uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il rilascio delle autorizzazioni, la durata e il rinnovo delle stesse, nonché il numero massimo delle autorizzazioni in relazione alla capacità finanziaria delle imprese. Sono, altresì, definite, norme di dettaglio riguardanti la determinazione delle capacità finanziare per l'accesso alla professione, gli obblighi di conservazione a bordo delle autorizzazioni e norme per gli autobus immatricolati in uso per conto di terzi.
        L'articolo 6 definisce il documento di noleggio, gli obblighi del noleggiante, i soggetti abilitati al controllo e alle sanzioni per il mancato rispetto della norma.
        L'articolo 7 prevede disposizioni transitorie.
        L'articolo 8 stabilisce le possibilità d'uso promiscuo degli autobus e la definizione delle idoneità tecniche degli autobus al cui accertamento provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti secondo modalità che saranno stabilite con successivo decreto.
        L'articolo 9 tende a scoraggiare l'esercizio abusivo delle attività di noleggio e prevede le conseguenti sanzioni.
        Onorevoli colleghi, nel corso della XIII legislatura, la Commissione trasporti, poste e telecomunicazioni della Camera dei deputati, ha prodotto un testo unificato di proposte di legge presentate dai deputati di diversi gruppi, mirante a definire la disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente (atto Camera n. 3017-A).
        Si è trattato di un lavoro unitario, il cui esito ha trovato il consenso unanime dei gruppi.
        Purtroppo l'interruzione della legislatura non ha consentito di completare l'iter della legge, che i proponenti auspicano venga prontamente approvata nell'interesse dei viaggiatori, delle imprese interessate e dei lavoratori addetti nonché per il turismo che tanto rappresenta per l'Italia.




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