XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 807
PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
(Oggetto e finalità).
1. La presente legge stabilisce i princìpi e le norme
generali sull'esercizio dell'attività di trasporto di
viaggiatori effettuata mediante noleggio di autobus con
conducente nell'esercizio dell'attività professionale di
trasporto viaggiatori su strada.
2. Le finalità della presente legge sono le seguenti:
a) garantire l'efficienza, la modernizzazione e lo
sviluppo ordinato delle attività oggetto della presente legge
nonché l'evoluzione tecnologica del settore;
b) garantire il pluralismo e l'equilibrio tra
diverse tipologie d'impresa;
c) garantire la trasparenza del mercato, la
concorrenza, la libertà d'impresa e la libera circolazione
delle persone;
d) garantire la sicurezza dei viaggiatori
trasportati.
Art. 2.
(Definizioni e competenze).
1. Per autobus si intendono gli autoveicoli come definiti
dall'articolo 54, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, (Nuovo codice della
strada).
2. Ai sensi della presente legge sono definite imprese di
trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di
autobus con conducente le imprese che, in possesso dei
requisiti relativi all'accesso alla professione di
autotrasportatore di viaggiatori nel settore dei trasporti
nazionali o internazionali e che hanno in disponibilità i
veicoli di cui al comma 1, destinati al trasporto di persone
ed immatricolati in uso di terzi per l'attività di noleggio
con conducente, forniscono i servizi di cui al comma 4.
3. Per disponibilità dei veicoli si intende la relativa
proprietà, l'usufrutto, la locazione con facoltà di acquisto o
la vendita con patto di riservato dominio.
4. Per servizi di noleggio di autobus con conducente si
intendono i servizi di trasporto di viaggiatori effettuati dal
noleggiante, per uno o più viaggi richiesti dal noleggiatore
entro un periodo convenuto, dietro corrispettivo. Al contratto
di noleggio di autobus con conducente si applicano gli
articoli 1678, 1681 e 2951 del codice civile e per quanto
riguarda il trasporto di bagagli si applica l'articolo 2 della
legge 22 agosto 1985, n. 450.
5. Le imprese di trasporto di viaggiatori effettuato
mediante noleggio di autobus con conducente sono abilitate ad
esercitare il servizio di noleggio di veicoli con conducente
ai sensi e per gli effetti previsti dalla legge 15 gennaio
1992, n. 21. L'iscrizione al ruolo istituito ai sensi
dell'articolo 6 della citata legge n. 21 del 1992 è
obbligatoria per il titolare dell'impresa o per la persona da
questi designata che dirige l'attività di trasporto in maniera
permanente ed effettiva.
6. Con riferimento ai regolamenti (CE) n. 11/98 e n. 12/98
del Consiglio, dell'11 dicembre 1997, i servizi di cui al
comma 4 del presente articolo sono assimilati ai servizi
occasionali.
7. Ai sensi dell'articolo 85 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e dell'articolo 105
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive
modificazioni, le funzioni amministrative relative
all'attività di noleggio di autobus con conducente sono
attribuite alle regioni.
8. Le regioni possono delegare alle province lo
svolgimento delle funzioni amministrative connesse
all'esercizio dell'attività disciplinata dalla presente
legge.
Art. 3.
(Funzioni delle regioni).
1. Nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto dei
princìpi stabiliti dalla presente legge, le regioni
provvedono:
a) al rilascio delle autorizzazioni di cui
all'articolo 5;
b) all'accertamento periodico della permanenza dei
requisiti previsti dalle norme comunitarie e nazionali per
l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su
strada nonché dalla presente legge, con specifico riferimento
alla verifica della regolarità della posizione previdenziale
ed assicurativa di tutti gli addetti all'impresa, sia durante
lo svolgimento dei servizi effettuati mediante noleggio di
autobus con conducente sia per il rinnovo dell'autorizzazione
di cui all'articolo 5;
c) alla tenuta dei registri regionali delle
imprese esercenti l'attività di trasporto viaggiatori mediante
noleggio di autobus con conducente di cui all'articolo 4,
stabilendo i casi e le relative modalità di sospensione, di
cancellazione e di reiscrizione delle imprese.
Art. 4.
(Registro delle imprese esercenti l'attività di trasporto
viaggiatori mediante noleggio autobus con conducente).
1. Presso ciascuna regione è istituito il registro
regionale delle imprese esercenti l'attività di trasporto
viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, di intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le
associazioni di categoria maggiormente rappresentative a
livello nazionale, sono stabilite le funzioni e
l'organizzazione del registro di cui al presente articolo.
Capo II
DISCIPLINA DEI SERVIZI EFFETTUATI MEDIANTE NOLEGGIO DI
AUTOBUS CON CONDUCENTE
Art. 5.
(Accesso al mercato).
1. Costituisce titolo legittimo per esercitare il servizio
di noleggio di autobus con conducente il rilascio, da parte
della regione in cui il noleggiatore ha la propria sede
legale, dell'autorizzazione generale all'impresa in possesso
dei requisiti per l'accesso alla professione di trasportatore
di viaggiatori su strada.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 deve essere esibita
all'atto della immatricolazione degli autobus, presso i
competenti uffici dell'Agenzia dei trasporti terrestri e delle
infrastrutture del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti. Gli estremi dell'autorizzazione devono essere
annotati a cura dei medesimi uffici sulla carta di
circolazione.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata per un
periodo di cinque anni e può essere rinnovata. Essa deve
indicare il numero massimo degli autobus autorizzati, in
relazione alla capacità finanziaria dell'impresa, determinata
nel modo seguente:
a) un autobus: 100 milioni di lire;
b) da due a cinque autobus: 150 milioni di
lire;
c) da sei a dieci autobus: 300 milioni di lire;
d) oltre dieci autobus: 500 milioni di lire.
4. La determinazione della capacità finanziaria di cui al
comma 3 assolve a quanto previsto dalla normativa comunitaria
e nazionale in materia di accesso alla professione di
trasportatore di viaggiatori su strada, in quanto finalizzata
ad assicurare il corretto avviamento e la buona gestione
dell'impresa. La capacità finanziaria è comprovata mediante
un'attestazione di affidamento rilasciata da banche ovvero da
società finanziarie con capitale sociale non inferiore a 20
miliardi di lire.
5. Copia autentica dell'autorizzazione di cui al comma 1
deve sempre essere conservata a bordo dell'autobus durante il
viaggio.
6. In materia di noleggio di autobus con conducente non si
applicano le norme di cui agli articoli 86 e 121 del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni,
afferenti l'esercizio dei mestieri ambulanti e girovaghi.
7. Gli autobus immatricolati in uso di terzi per
l'attività di noleggio di autobus con conducente possono
effettuare i relativi servizi senza alcun limite territoriale,
sia per l'origine del servizio sia per la destinazione dello
stesso.
8. Qualora sia richiesta la presentazione di certificati
da parte di organismi indipendenti al fine di accertare la
rispondenza del prestatore di servizi a determinate norme in
materia di garanzia della qualità, deve essere fatto
riferimento a certificazioni di qualità rilasciate da parte di
organismi presenti sul territorio nazionale e conformi alle
norme europee vigenti.
Art. 6.
(Documento di noleggio).
1. Per ogni servizio di noleggio è obbligatoria la
compilazione di un apposito documento numerato emesso dal
noleggiante, da esibire a richiesta degli organi addetti al
controllo della circolazione stradale.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente
rappresentative a livello nazionale, determina con proprio
decreto il contenuto e le modalità di compilazione del
documento di cui al comma 1.
3. Il documento di cui al comma 1 deve accompagnare il
servizio di trasporto e, al termine dello stesso, deve essere
conservato dal noleggiante per un periodo di cinque anni.
4. Con il decreto di cui al comma 2 può essere, altresì,
prescritto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
l'uso di un unico documento riferito ai diversi servizi
effettuati nello stesso giorno.
5. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma
1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire 1 milione a lire 4 milioni.
6. Il noleggiante che non provvede a conservare per almeno
cinque anni il documento di trasporto è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 500 mila a
lire 2 milioni.
7. E' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire 200 mila a lire 800 mila il conducente
che, a richiesta degli organi preposti al controllo della
circolazione stradale, non è in grado di esibire:
a) la copia autentica dell'autorizzazione di cui
all'articolo 5;
b) il documento di trasporto di cui al presente
articolo.
Capo III
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 7.
(Disposizioni transitorie).
1. Le licenze di noleggio autobus con conducente
rilasciate prima della data di entrata in vigore della
presente legge conservano la loro validità fino al rilascio
dell'autorizzazione di cui all'articolo 5.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le licenze di noleggio non possono essere cedute.
Art. 8.
(Destinazione ed uso degli autobus).
1. L'utilizzo promiscuo degli autobus adibiti ai servizi
di trasporto di persone non è consentito per gli autobus
acquistati con finanziamenti pubblici successivamente alla
data di entrata in vigore della presente legge. Nel caso di
utilizzo promiscuo resta fermo, in relazione ai servizi da
effettuare, l'obbligo del possesso delle caratteristiche
costruttive di cui al decreto del Ministro dei trasporti 18
aprile 1977, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 135 del 19 maggio 1977, e
successive modificazioni.
2. La lettera c) del comma 5 dell'articolo 82 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada), è sostituita dalla seguente:
"c) servizio di trasporto di persone con autobus
per conto terzi;".
3. All'articolo 82, comma 6, del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), l'ultimo
periodo è soppresso.
4. L'idoneità tecnica dell'autobus è accertata dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo
modalità che sono stabilite con decreto ministeriale da
emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge. L'esito dell'accertamento deve essere annotato
sulla carta di circolazione dell'autobus. L'impiego degli
autobus in servizio di noleggio con conducente, sulla base
delle disposizioni di cui al presente comma, resta in ogni
modo subordinato al rilascio dell'autorizzazione prevista
dall'articolo 87, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).
5. Gli autobus adibiti al servizio di trasporto persone
per conto terzi non sono soggetti ad obblighi di colorazione
in relazione al loro utilizzo. L'articolo 3 del decreto del
Ministro dei trasporti 18 aprile 1977, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 135 del
19 maggio 1977, e successive modificazioni, è abrogato.
Art. 9.
(Esercizio abusivo dell'attività di noleggio di autobus
con conducente. Revoca dell'autorizzazione).
1. Chiunque esercita l'attività di noleggio di autobus con
conducente senza essere in possesso dell'autorizzazione di cui
all'articolo 5, o in violazione della stessa, è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 3
milioni a lire 12 milioni. La violazione comporta altresì la
sanzione accessoria della confisca amministrativa e del
sequestro del veicolo ai sensi dell'articolo 213 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada), e successive modificazioni. Alla medesima sanzione è
soggetto il noleggiatore che si avvale di un noleggiante privo
dell'autorizzazione.
2. Gli agenti accertatori delle violazioni di cui al comma
1 segnalano le infrazioni alla regione che ha rilasciato
l'autorizzazione. Qualora siano state accertate nel corso di
un biennio più di tre violazioni, la regione sospende
l'autorizzazione per quattro mesi. In caso di ulteriore
sospensione nel biennio successivo, l'autorizzazione è
revocata.
3. Chiunque svolge, con autobus immatricolati all'estero,
servizi di noleggio di autobus con conducente senza essere in
possesso dei documenti di controllo previsti dalla normativa
comunitaria, è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire 3 milioni a lire 12 milioni ed
alla sanzione accessoria della confisca amministrativa e del
sequestro del veicolo ai sensi dell'articolo 213 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada), e successive modificazioni.
4. La misura delle sanzioni pecuniarie previste dalla
presente legge è aggiornata ai sensi dell'articolo 195, comma
3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo
codice della strada).