XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 807




PROPOSTA DI LEGGE


Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI


Art. 1.

(Oggetto e finalità).

        1. La presente legge stabilisce i princìpi e le norme generali sull'esercizio dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuata mediante noleggio di autobus con conducente nell'esercizio dell'attività professionale di trasporto viaggiatori su strada.
        2. Le finalità della presente legge sono le seguenti:

                a) garantire l'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo ordinato delle attività oggetto della presente legge nonché l'evoluzione tecnologica del settore;

                b) garantire il pluralismo e l'equilibrio tra diverse tipologie d'impresa;

                c) garantire la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà d'impresa e la libera circolazione delle persone;

                d) garantire la sicurezza dei viaggiatori trasportati.


Art. 2.

(Definizioni e competenze).

        1. Per autobus si intendono gli autoveicoli come definiti dall'articolo 54, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, (Nuovo codice della strada).
        2. Ai sensi della presente legge sono definite imprese di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente le imprese che, in possesso dei requisiti relativi all'accesso alla professione di autotrasportatore di viaggiatori nel settore dei trasporti nazionali o internazionali e che hanno in disponibilità i veicoli di cui al comma 1, destinati al trasporto di persone ed immatricolati in uso di terzi per l'attività di noleggio con conducente, forniscono i servizi di cui al comma 4.
        3. Per disponibilità dei veicoli si intende la relativa proprietà, l'usufrutto, la locazione con facoltà di acquisto o la vendita con patto di riservato dominio.
        4. Per servizi di noleggio di autobus con conducente si intendono i servizi di trasporto di viaggiatori effettuati dal noleggiante, per uno o più viaggi richiesti dal noleggiatore entro un periodo convenuto, dietro corrispettivo. Al contratto di noleggio di autobus con conducente si applicano gli articoli 1678, 1681 e 2951 del codice civile e per quanto riguarda il trasporto di bagagli si applica l'articolo 2 della legge 22 agosto 1985, n. 450.
        5. Le imprese di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente sono abilitate ad esercitare il servizio di noleggio di veicoli con conducente ai sensi e per gli effetti previsti dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21. L'iscrizione al ruolo istituito ai sensi dell'articolo 6 della citata legge n. 21 del 1992 è obbligatoria per il titolare dell'impresa o per la persona da questi designata che dirige l'attività di trasporto in maniera permanente ed effettiva.
        6. Con riferimento ai regolamenti (CE) n. 11/98 e n. 12/98 del Consiglio, dell'11 dicembre 1997, i servizi di cui al comma 4 del presente articolo sono assimilati ai servizi occasionali.
        7. Ai sensi dell'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e dell'articolo 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, le funzioni amministrative relative all'attività di noleggio di autobus con conducente sono attribuite alle regioni.
        8. Le regioni possono delegare alle province lo svolgimento delle funzioni amministrative connesse all'esercizio dell'attività disciplinata dalla presente legge.


Art. 3.

(Funzioni delle regioni).

        1. Nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto dei princìpi stabiliti dalla presente legge, le regioni provvedono:

                a) al rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 5;

                b) all'accertamento periodico della permanenza dei requisiti previsti dalle norme comunitarie e nazionali per l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nonché dalla presente legge, con specifico riferimento alla verifica della regolarità della posizione previdenziale ed assicurativa di tutti gli addetti all'impresa, sia durante lo svolgimento dei servizi effettuati mediante noleggio di autobus con conducente sia per il rinnovo dell'autorizzazione di cui all'articolo 5;

                c) alla tenuta dei registri regionali delle imprese esercenti l'attività di trasporto viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente di cui all'articolo 4, stabilendo i casi e le relative modalità di sospensione, di cancellazione e di reiscrizione delle imprese.


Art. 4.

(Registro delle imprese esercenti l'attività di trasporto
viaggiatori mediante noleggio autobus con conducente).

        1. Presso ciascuna regione è istituito il registro regionale delle imprese esercenti l'attività di trasporto viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente.
        2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, sono stabilite le funzioni e l'organizzazione del registro di cui al presente articolo.


Capo II

DISCIPLINA DEI SERVIZI EFFETTUATI MEDIANTE NOLEGGIO DI
AUTOBUS CON CONDUCENTE


Art. 5.

(Accesso al mercato).

        1. Costituisce titolo legittimo per esercitare il servizio di noleggio di autobus con conducente il rilascio, da parte della regione in cui il noleggiatore ha la propria sede legale, dell'autorizzazione generale all'impresa in possesso dei requisiti per l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada.
        2. L'autorizzazione di cui al comma 1 deve essere esibita all'atto della immatricolazione degli autobus, presso i competenti uffici dell'Agenzia dei trasporti terrestri e delle infrastrutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Gli estremi dell'autorizzazione devono essere annotati a cura dei medesimi uffici sulla carta di circolazione.
        3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata per un periodo di cinque anni e può essere rinnovata. Essa deve indicare il numero massimo degli autobus autorizzati, in relazione alla capacità finanziaria dell'impresa, determinata nel modo seguente:

                a) un autobus: 100 milioni di lire;

                b) da due a cinque autobus: 150 milioni di lire;

                c) da sei a dieci autobus: 300 milioni di lire;

                d) oltre dieci autobus: 500 milioni di lire.

        4. La determinazione della capacità finanziaria di cui al comma 3 assolve a quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada, in quanto finalizzata ad assicurare il corretto avviamento e la buona gestione dell'impresa. La capacità finanziaria è comprovata mediante un'attestazione di affidamento rilasciata da banche ovvero da società finanziarie con capitale sociale non inferiore a 20 miliardi di lire.
        5. Copia autentica dell'autorizzazione di cui al comma 1 deve sempre essere conservata a bordo dell'autobus durante il viaggio.
        6. In materia di noleggio di autobus con conducente non si applicano le norme di cui agli articoli 86 e 121 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, afferenti l'esercizio dei mestieri ambulanti e girovaghi.
        7. Gli autobus immatricolati in uso di terzi per l'attività di noleggio di autobus con conducente possono effettuare i relativi servizi senza alcun limite territoriale, sia per l'origine del servizio sia per la destinazione dello stesso.
        8. Qualora sia richiesta la presentazione di certificati da parte di organismi indipendenti al fine di accertare la rispondenza del prestatore di servizi a determinate norme in materia di garanzia della qualità, deve essere fatto riferimento a certificazioni di qualità rilasciate da parte di organismi presenti sul territorio nazionale e conformi alle norme europee vigenti.


Art. 6.

(Documento di noleggio).

        1. Per ogni servizio di noleggio è obbligatoria la compilazione di un apposito documento numerato emesso dal noleggiante, da esibire a richiesta degli organi addetti al controllo della circolazione stradale.
        2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, determina con proprio decreto il contenuto e le modalità di compilazione del documento di cui al comma 1.
        3. Il documento di cui al comma 1 deve accompagnare il servizio di trasporto e, al termine dello stesso, deve essere conservato dal noleggiante per un periodo di cinque anni.
        4. Con il decreto di cui al comma 2 può essere, altresì, prescritto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti l'uso di un unico documento riferito ai diversi servizi effettuati nello stesso giorno.
        5. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1 milione a lire 4 milioni.
        6. Il noleggiante che non provvede a conservare per almeno cinque anni il documento di trasporto è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500 mila a lire 2 milioni.
        7. E' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200 mila a lire 800 mila il conducente che, a richiesta degli organi preposti al controllo della circolazione stradale, non è in grado di esibire:

                a) la copia autentica dell'autorizzazione di cui all'articolo 5;

                b) il documento di trasporto di cui al presente articolo.


Capo III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI


Art. 7.

(Disposizioni transitorie).

        1. Le licenze di noleggio autobus con conducente rilasciate prima della data di entrata in vigore della presente legge conservano la loro validità fino al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 5.
        2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le licenze di noleggio non possono essere cedute.

Art. 8.

(Destinazione ed uso degli autobus).

        1. L'utilizzo promiscuo degli autobus adibiti ai servizi di trasporto di persone non è consentito per gli autobus acquistati con finanziamenti pubblici successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Nel caso di utilizzo promiscuo resta fermo, in relazione ai servizi da effettuare, l'obbligo del possesso delle caratteristiche costruttive di cui al decreto del Ministro dei trasporti 18 aprile 1977, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 135 del 19 maggio 1977, e successive modificazioni.
        2. La lettera c) del comma 5 dell'articolo 82 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), è sostituita dalla seguente:

            "c) servizio di trasporto di persone con autobus per conto terzi;".

        3. All'articolo 82, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), l'ultimo periodo è soppresso.
        4. L'idoneità tecnica dell'autobus è accertata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo modalità che sono stabilite con decreto ministeriale da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'esito dell'accertamento deve essere annotato sulla carta di circolazione dell'autobus. L'impiego degli autobus in servizio di noleggio con conducente, sulla base delle disposizioni di cui al presente comma, resta in ogni modo subordinato al rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 87, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).
        5. Gli autobus adibiti al servizio di trasporto persone per conto terzi non sono soggetti ad obblighi di colorazione in relazione al loro utilizzo. L'articolo 3 del decreto del Ministro dei trasporti 18 aprile 1977, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 135 del 19 maggio 1977, e successive modificazioni, è abrogato.

Art. 9.

(Esercizio abusivo dell'attività di noleggio di autobus
con conducente. Revoca dell'autorizzazione).

        1. Chiunque esercita l'attività di noleggio di autobus con conducente senza essere in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 5, o in violazione della stessa, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 3 milioni a lire 12 milioni. La violazione comporta altresì la sanzione accessoria della confisca amministrativa e del sequestro del veicolo ai sensi dell'articolo 213 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), e successive modificazioni. Alla medesima sanzione è soggetto il noleggiatore che si avvale di un noleggiante privo dell'autorizzazione.
        2. Gli agenti accertatori delle violazioni di cui al comma 1 segnalano le infrazioni alla regione che ha rilasciato l'autorizzazione. Qualora siano state accertate nel corso di un biennio più di tre violazioni, la regione sospende l'autorizzazione per quattro mesi. In caso di ulteriore sospensione nel biennio successivo, l'autorizzazione è revocata.
        3. Chiunque svolge, con autobus immatricolati all'estero, servizi di noleggio di autobus con conducente senza essere in possesso dei documenti di controllo previsti dalla normativa comunitaria, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 3 milioni a lire 12 milioni ed alla sanzione accessoria della confisca amministrativa e del sequestro del veicolo ai sensi dell'articolo 213 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), e successive modificazioni.
        4. La misura delle sanzioni pecuniarie previste dalla presente legge è aggiornata ai sensi dell'articolo 195, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).



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