XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 806
Onorevoli Colleghi! - Da tempo, ormai, il Parlamento ha
riconosciuto più che legittima l'aspirazione dei titolari di
trattamento pensionistico di guerra ad ottenere finalmente
l'organico riordino normativo ed economico della legislazione
pensionistica che li riguarda, nel rispetto del principio
dell'equo risarcimento del danno subito solennemente sancito
dalla legislazione stessa.
Purtroppo, il mancato reperimento nel tempo di congrui
mezzi finanziari ed il cedimento a spinte corporative e
settoriali hanno portato all'approvazione di alcuni
provvedimenti parziali che, pur attestando la solidarietà
delle forze politiche verso la categoria, non hanno raggiunto
l'obiettivo ed anzi, in qualche caso, hanno introdotto nuove
ingiustificate sperequazioni. Occorre, quindi, procedere ad un
accurato approfondimento dell'intera materia alla luce, in
particolare, di quelle precise indicazioni che sono emerse nei
numerosi proficui contatti tra il Parlamento e i legittimi
rappresentanti delle categorie interessate.
La legge finanziaria 2001 (legge n. 388 del 2000) ha
previsto un apposito accantonamento per adeguare i trattamenti
pensionistici di guerra indiretti e il Senato della Repubblica
ha conseguentemente approvato il 7 marzo 2001 il progetto di
legge n. 4677, poi decaduto per la fine della legislatura
(atto Camera n. 7696). Rispetto a tale testo, approvato con il
consenso unanime dei gruppi, con la presente proposta di legge
si prevede anche un modesto aumento delle pensioni a favore
dei genitori di caduto per fatto di guerra (tabelle M ed S
allegate al testo unico delle norme in materia di pensioni di
guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.
915 del 1978). Questi cittadini, il cui numero è in rapido
decremento per ragioni anagrafiche (attualmente sono circa
6.000), percepiscono a tutt'oggi un trattamento di entità
assai modesta e del tutto sproporzionata al grave danno morale
e umano subito.
La pensione spettante ad un genitore che ha perduto un
figlio in guerra è infatti pari a lire 231.921 mensili, cifra
che sale a lire 440.650 mensili se i figli caduti in guerra
sono due. Oltretutto, la concessione di tali trattamenti è
subordinata al possesso di un reddito inferiore ad un dato
limite di legge. Le cifre dimostrano con eloquenza la
necessità di non escludere questa categoria dall'adeguamento
delle pensioni indirette.
L'onere finanziario aggiuntivo derivante dall'ampliamento
proposto è quantificabile in appena un miliardo per l'anno
2002 e due miliardi per il 2003 e pertanto con comporta
particolari problemi di copertura.
L'articolo 1 ha lo scopo di utilizzare l'accantonamento
previsto nella legge finanziaria per il 2001 per adeguare i
trattamenti pensionistici di guerra indiretti.
L'articolo 2 contiene norme di carattere procedurale che
non comportano alcun onere finanziario aggiuntivo, ma che
consentono di chiarire alcuni punti controversi derivanti dal
mancato coordinamento tra norme successive o da carenze
legislative. Le innovazioni proposte permetterebbero non solo
di dare agli aventi diritto un quadro normativo di riferimento
chiaro e puntuale, ma di fornire agli uffici competenti
indicazioni chiare e tali da evitare incertezze o disparità di
attuazione nell'attività amministrativa.
In particolare la norma di cui al comma 1 ha lo scopo di
armonizzare la disposizione di cui all'articolo 5 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
30 settembre 1999, n. 377, con i principi di carattere
generale in tema di prescrizione espressi dall'articolo 100
del testo unico in materia di pensioni di guerra e
dall'articolo 2935 del codice civile.
La norma di cui al comma 2 chiarisce la procedura da
seguire in caso di ripristino di una pensione o assegno di
guerra sospesi in precedenza per superamento del limite di
reddito, quando l'interessato viene nuovamente a possedere un
reddito inferiore a quanto previsto dalla legge.
Il comma 3 mira a superare alcune incertezze
interpretative riguardanti la disposizione voluta dal
Parlamento per fissare una regolamentazione equa e
antidiscriminatoria in materia di recupero d'indebiti
(articolo 1 della legge 18 agosto 2000, n. 236).
La norma di cui al comma 4 è finalizzata a chiarire
l'ambito di competenza dei medici designati dalle associazioni
di categoria all'interno delle commissioni mediche di
verifica, chiarimento sollecitato dallo stesso Ministero del
tesoro.
L'articolo 3 mira a risolvere un problema legato al fatto
che esistono molte disposizioni legislative e regolamentari
che attribuiscono particolari diritti o facoltà a coloro che
sono affetti da minorazioni dell'integrità personale
qualificate solamente in misura percentuale. A titolo di
esempio, si possono citare le deliberazioni di molti comuni in
tema di aumento della detrazione ICI a favore di nuclei
familiari in cui vi è un soggetto con almeno il 75 per cento
di invalidità o i regolamenti di alcune università che, nella
valutazione della capacità reddituale di una famiglia,
attribuiscono rilevanza alla presenza di invalidi nella misura
del 40 per cento o del 60 per cento.
Norme di questo genere risultano di difficile applicazione
nei confronti degli invalidi di guerra e per servizio poiché
le loro infermità non sono classificate in misura percentuale,
bensì in base a distinte categorie previste dalla legge. La
mancanza di una norma giuridica che fornisca un criterio di
equiparazione tra i due sistemi di misura fa sì che gli
interessati trovino di frequente ostacoli insormontabili per
usufruire di diritti loro spettanti, perché le amministrazioni
competenti non sono spesso in grado di valutare correttamente
l'entità delle invalidità di guerra o per servizio.
Questa lacuna legislativa assume poi particolare rilevanza
quando sono gli interessati stessi a dover effettuare la
suddetta valutazione in sede di autocertificazione, come
avviene sempre più spesso. La presente proposta mira a
risolvere questo problema, fornendo a tutte le parti
interessate un chiaro criterio di riferimento, elaborato sulla
base della giurisprudenza della Corte dei conti e della prassi
amministrativa, e disponendo una norma che eviti agli invalidi
di essere sottoposti a più visite per ottenere certificazioni
sanitarie valide ai fini di legge.
La proposta non comporta evidentemente alcun onere
finanziario ed opera nello stesso senso delle più recenti
norme in materia di semplificazione amministrativa approvate
dal Parlamento.
Fermamente convinti dell'esigenza di tener fede agli
impegni solennemente e spesso all'unanimità assunti dal
Parlamento nei confronti dei titolari di pensione di guerra e
con l'auspicio che, a oltre cinquanta anni dalla fine
dell'ultimo conflitto mondiale, venga risolto in maniera equa
e definitiva l'assillante problema della pensionistica di
guerra, vi sottoponiamo la presente proposta di legge
confidando che vorrete approvarla con la dovuta
sollecitudine.