XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 806




        Onorevoli Colleghi! - Da tempo, ormai, il Parlamento ha riconosciuto più che legittima l'aspirazione dei titolari di trattamento pensionistico di guerra ad ottenere finalmente l'organico riordino normativo ed economico della legislazione pensionistica che li riguarda, nel rispetto del principio dell'equo risarcimento del danno subito solennemente sancito dalla legislazione stessa.
        Purtroppo, il mancato reperimento nel tempo di congrui mezzi finanziari ed il cedimento a spinte corporative e settoriali hanno portato all'approvazione di alcuni provvedimenti parziali che, pur attestando la solidarietà delle forze politiche verso la categoria, non hanno raggiunto l'obiettivo ed anzi, in qualche caso, hanno introdotto nuove ingiustificate sperequazioni. Occorre, quindi, procedere ad un accurato approfondimento dell'intera materia alla luce, in particolare, di quelle precise indicazioni che sono emerse nei numerosi proficui contatti tra il Parlamento e i legittimi rappresentanti delle categorie interessate.
        La legge finanziaria 2001 (legge n. 388 del 2000) ha previsto un apposito accantonamento per adeguare i trattamenti pensionistici di guerra indiretti e il Senato della Repubblica ha conseguentemente approvato il 7 marzo 2001 il progetto di legge n. 4677, poi decaduto per la fine della legislatura (atto Camera n. 7696). Rispetto a tale testo, approvato con il consenso unanime dei gruppi, con la presente proposta di legge si prevede anche un modesto aumento delle pensioni a favore dei genitori di caduto per fatto di guerra (tabelle M ed S allegate al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978). Questi cittadini, il cui numero è in rapido decremento per ragioni anagrafiche (attualmente sono circa 6.000), percepiscono a tutt'oggi un trattamento di entità assai modesta e del tutto sproporzionata al grave danno morale e umano subito.
        La pensione spettante ad un genitore che ha perduto un figlio in guerra è infatti pari a lire 231.921 mensili, cifra che sale a lire 440.650 mensili se i figli caduti in guerra sono due. Oltretutto, la concessione di tali trattamenti è subordinata al possesso di un reddito inferiore ad un dato limite di legge. Le cifre dimostrano con eloquenza la necessità di non escludere questa categoria dall'adeguamento delle pensioni indirette.
        L'onere finanziario aggiuntivo derivante dall'ampliamento proposto è quantificabile in appena un miliardo per l'anno 2002 e due miliardi per il 2003 e pertanto con comporta particolari problemi di copertura.
        L'articolo 1 ha lo scopo di utilizzare l'accantonamento previsto nella legge finanziaria per il 2001 per adeguare i trattamenti pensionistici di guerra indiretti.
        L'articolo 2 contiene norme di carattere procedurale che non comportano alcun onere finanziario aggiuntivo, ma che consentono di chiarire alcuni punti controversi derivanti dal mancato coordinamento tra norme successive o da carenze legislative. Le innovazioni proposte permetterebbero non solo di dare agli aventi diritto un quadro normativo di riferimento chiaro e puntuale, ma di fornire agli uffici competenti indicazioni chiare e tali da evitare incertezze o disparità di attuazione nell'attività amministrativa.
        In particolare la norma di cui al comma 1 ha lo scopo di armonizzare la disposizione di cui all'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1999, n. 377, con i principi di carattere generale in tema di prescrizione espressi dall'articolo 100 del testo unico in materia di pensioni di guerra e dall'articolo 2935 del codice civile.
        La norma di cui al comma 2 chiarisce la procedura da seguire in caso di ripristino di una pensione o assegno di guerra sospesi in precedenza per superamento del limite di reddito, quando l'interessato viene nuovamente a possedere un reddito inferiore a quanto previsto dalla legge.
        Il comma 3 mira a superare alcune incertezze interpretative riguardanti la disposizione voluta dal Parlamento per fissare una regolamentazione equa e antidiscriminatoria in materia di recupero d'indebiti (articolo 1 della legge 18 agosto 2000, n. 236).
        La norma di cui al comma 4 è finalizzata a chiarire l'ambito di competenza dei medici designati dalle associazioni di categoria all'interno delle commissioni mediche di verifica, chiarimento sollecitato dallo stesso Ministero del tesoro.
        L'articolo 3 mira a risolvere un problema legato al fatto che esistono molte disposizioni legislative e regolamentari che attribuiscono particolari diritti o facoltà a coloro che sono affetti da minorazioni dell'integrità personale qualificate solamente in misura percentuale. A titolo di esempio, si possono citare le deliberazioni di molti comuni in tema di aumento della detrazione ICI a favore di nuclei familiari in cui vi è un soggetto con almeno il 75 per cento di invalidità o i regolamenti di alcune università che, nella valutazione della capacità reddituale di una famiglia, attribuiscono rilevanza alla presenza di invalidi nella misura del 40 per cento o del 60 per cento.
        Norme di questo genere risultano di difficile applicazione nei confronti degli invalidi di guerra e per servizio poiché le loro infermità non sono classificate in misura percentuale, bensì in base a distinte categorie previste dalla legge. La mancanza di una norma giuridica che fornisca un criterio di equiparazione tra i due sistemi di misura fa sì che gli interessati trovino di frequente ostacoli insormontabili per usufruire di diritti loro spettanti, perché le amministrazioni competenti non sono spesso in grado di valutare correttamente l'entità delle invalidità di guerra o per servizio.
        Questa lacuna legislativa assume poi particolare rilevanza quando sono gli interessati stessi a dover effettuare la suddetta valutazione in sede di autocertificazione, come avviene sempre più spesso. La presente proposta mira a risolvere questo problema, fornendo a tutte le parti interessate un chiaro criterio di riferimento, elaborato sulla base della giurisprudenza della Corte dei conti e della prassi amministrativa, e disponendo una norma che eviti agli invalidi di essere sottoposti a più visite per ottenere certificazioni sanitarie valide ai fini di legge.
        La proposta non comporta evidentemente alcun onere finanziario ed opera nello stesso senso delle più recenti norme in materia di semplificazione amministrativa approvate dal Parlamento.
        Fermamente convinti dell'esigenza di tener fede agli impegni solennemente e spesso all'unanimità assunti dal Parlamento nei confronti dei titolari di pensione di guerra e con l'auspicio che, a oltre cinquanta anni dalla fine dell'ultimo conflitto mondiale, venga risolto in maniera equa e definitiva l'assillante problema della pensionistica di guerra, vi sottoponiamo la presente proposta di legge confidando che vorrete approvarla con la dovuta sollecitudine.




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